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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/09/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1616 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. COSTANTINO IRENE Parte_1
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'Avv. NATATI ANGELA Controparte_1 RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Ferrara adito voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 Parte_1 in Bergamo (BG) in data 24.06.1985 trascritto nel Registro degli atti di
[...] matrimonio del detto Comune con atto n. 279 P. 2, S. A, anno 1985, alle seguenti condizioni: ai fini della risoluzione della crisi coniugale, a definizione dei rapporti patrimoniali pendenti fra le parti anche in relazione all'obbligo di mantenimento e quale capitalizzazione dell'assegno divorzile a favore della IGa gravante sul il CP_1 IG , quest'ultimo si obbliga ad attribuire alla IGa Parte_1 CP_1 senza alcun corrispettivo, anche a definizione di ogni ulteriore loro rapporto di
[...] natura patrimoniale, la propria quota del diritto di proprietà pari a ¾ sulla casa sita in San Martino in Badia (BZ) Loc. Longiarù – costituita da:- p.m. 1 della p. ed. 889 in P.T.
pagina 1 di 4 367/II C.C. Longiarù- 1/5 (un quinto) della p.ed. 838 in P.T. 197/II ed 1/5 (un quinto) della p. ed. 721 in P.T. 214/II entrambe in C.C. Longiarù. Il tutto trovasi censito al competente Catasto Urbano al foglio 11 come segue: - p.m. 1: sub. 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, rendita € 604,25. La p.ed. 838 e la p. ed. 721 C.C. Longiarù non risultano iscritte al competente Catasto Urbano in quanto si tratta di fabbricati rurali In relazione all'immobile di cui sopra i coniugi si danno atto che la proprietà è loro pervenuta in ragione di ¼ alla IGa e di ¾ al IG mediante CP_1 Parte_1 Contratto di compravendita autenticato nella sottoscrizione dal notaio Persona_1 il 10.12.2003, Rep. n. 94653, registrato a Bolzano il 19.12.2003 al n. 3563/2V e in forza del decreto tavolare n. G.N. 419/04 del 12.02.2004. Garantisce il IG Parte_1 la piena proprietà e libertà del detto immobile da vincoli, pesi ed iscrizioni ed esposizioni di qualsivoglia natura, impegnandosi il IG a prestare a Parte_1 favore della signora tutte le garanzie di legge e fin d'ora dichiara e garantisce CP_1 che la quota del bene ceduto gli spetta e appartiene in piena proprietà e disponibilità per giusti e legittimi titoli e che il medesimo bene verrà ceduto libero da trascrizioni passive, enfiteusi, livelli, canoni, censi, oneri reali in genere, vincoli e gravami qualsiasi, prelazioni, privilegi e ipoteche. A seguito della predetta attribuzione la IGa già proprietaria della quota pari a ¼, risulterà essere Controparte_1 l'unica proprietaria dell'immobile suddetto. La quota immobiliare predetta verrà ceduta e rispettivamente accettata così come ammobiliato, con riferimento allo stato di fatto e di diritto in cui il relativo immobile attualmente si trova, inteso con ogni sua azione, ragione, accessione, pertinenza, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi titolo legale ad esistere, così come pervenuto ai coniugi in forza del contratto di compravendita di cui al punto superiore. Nella presente promessa cessione di quote saranno ricomprese anche tutte le comproprietà che riguardano i fissi, infissi e seminfissi, pertinenze e accessori, nonché i beni mobili che corredano e completano il complesso immobiliare come sopra descritto per un suo concreto utilizzo abitativo. Il trasferimento immobiliare a rogito del Notaio che verrà scelto a cura e spese della IGa avverrà entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, CP_1 in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art. 19 della L. 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n. e la sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154 pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n. 20, richiamata pure la sentenza della Cassazione n. 3100/2016 del 17 febbraio 2016; Il termine di cui sopra deve intendersi perentorio fatti salvi eventi ostativi non attribuibili a responsabilità delle parti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la necessità di eventuali regolarizzazioni catastali, la redazione dell'Attestazione Prestazione Energetica (APE), ovvero, ogni altro adempimento necessario per addivenire alla stipula;
adempimenti tutti che dovranno essere espletati a cura e spese del IG . In tal caso, il Parte_1
pagina 2 di 4 termine di un mese decorrerà dalla giuridica possibilità di formalizzare la notarile stipula;
2 Il IG si obbliga a tenere manlevata la IGa da Parte_1 CP_1 eventuali oneri e spese maturati sulla proprietà di cui si tratta meglio descritta al superiore punto 1), sino alla data dell'effettiva stipula notarile, avuto anche riguardo alle utenze domestiche attive e altre imposte legate alla proprietà;
3- Ad esito del corretto adempimento delle obbligazioni assunte di coniugi anche ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898/1970, le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo dichiarando le parti di aver definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale tra gli stessi pendente;
5- Le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione;
6- Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti. Conclusioni del PM: Conclude perché venga dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: Parte_1 in data 24/06/1985 aveva contratto matrimonio con il sig. la sig. Controparte_1 Per_ ; dall'unione non erano nati figli ed i coniugi avevano adottato i figli e
[...]
, maggiorenni ed autosufficienti. Per_3 I rapporti tra i coniugi si erano andati progressivamente deteriorando fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale;
con sentenza parziale n. 284/22 del 14.4.2022 il Tribunale di Ferrara, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi. Tanto premesso, affermava che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedeva che venisse dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si costituiva parte resistente e non si opponeva alla domanda di divorzio, contestando la ricostruzione degli eventi esposta in ricorso e le richieste di parte ricorrente. Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo e rassegnavano conclusioni congiunte.
*** Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come successivamente modificato. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale non è possibile ricostituire l'affectio coniugalis. Le condizioni pattuite tra i coniugi, integralmente riportate in epigrafe, sono legittime e possono pertanto essere recepite nella presente decisione. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/06/1985 in Bergamo da e Parte_1
e trascritto al n. 279, p. II serie A alle condizioni Controparte_1 trascritte in epigrafe. Compensa le spese di giudizio. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 10.9.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. COSTANTINO IRENE Parte_1
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'Avv. NATATI ANGELA Controparte_1 RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Ferrara adito voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 Parte_1 in Bergamo (BG) in data 24.06.1985 trascritto nel Registro degli atti di
[...] matrimonio del detto Comune con atto n. 279 P. 2, S. A, anno 1985, alle seguenti condizioni: ai fini della risoluzione della crisi coniugale, a definizione dei rapporti patrimoniali pendenti fra le parti anche in relazione all'obbligo di mantenimento e quale capitalizzazione dell'assegno divorzile a favore della IGa gravante sul il CP_1 IG , quest'ultimo si obbliga ad attribuire alla IGa Parte_1 CP_1 senza alcun corrispettivo, anche a definizione di ogni ulteriore loro rapporto di
[...] natura patrimoniale, la propria quota del diritto di proprietà pari a ¾ sulla casa sita in San Martino in Badia (BZ) Loc. Longiarù – costituita da:- p.m. 1 della p. ed. 889 in P.T.
pagina 1 di 4 367/II C.C. Longiarù- 1/5 (un quinto) della p.ed. 838 in P.T. 197/II ed 1/5 (un quinto) della p. ed. 721 in P.T. 214/II entrambe in C.C. Longiarù. Il tutto trovasi censito al competente Catasto Urbano al foglio 11 come segue: - p.m. 1: sub. 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, rendita € 604,25. La p.ed. 838 e la p. ed. 721 C.C. Longiarù non risultano iscritte al competente Catasto Urbano in quanto si tratta di fabbricati rurali In relazione all'immobile di cui sopra i coniugi si danno atto che la proprietà è loro pervenuta in ragione di ¼ alla IGa e di ¾ al IG mediante CP_1 Parte_1 Contratto di compravendita autenticato nella sottoscrizione dal notaio Persona_1 il 10.12.2003, Rep. n. 94653, registrato a Bolzano il 19.12.2003 al n. 3563/2V e in forza del decreto tavolare n. G.N. 419/04 del 12.02.2004. Garantisce il IG Parte_1 la piena proprietà e libertà del detto immobile da vincoli, pesi ed iscrizioni ed esposizioni di qualsivoglia natura, impegnandosi il IG a prestare a Parte_1 favore della signora tutte le garanzie di legge e fin d'ora dichiara e garantisce CP_1 che la quota del bene ceduto gli spetta e appartiene in piena proprietà e disponibilità per giusti e legittimi titoli e che il medesimo bene verrà ceduto libero da trascrizioni passive, enfiteusi, livelli, canoni, censi, oneri reali in genere, vincoli e gravami qualsiasi, prelazioni, privilegi e ipoteche. A seguito della predetta attribuzione la IGa già proprietaria della quota pari a ¼, risulterà essere Controparte_1 l'unica proprietaria dell'immobile suddetto. La quota immobiliare predetta verrà ceduta e rispettivamente accettata così come ammobiliato, con riferimento allo stato di fatto e di diritto in cui il relativo immobile attualmente si trova, inteso con ogni sua azione, ragione, accessione, pertinenza, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi titolo legale ad esistere, così come pervenuto ai coniugi in forza del contratto di compravendita di cui al punto superiore. Nella presente promessa cessione di quote saranno ricomprese anche tutte le comproprietà che riguardano i fissi, infissi e seminfissi, pertinenze e accessori, nonché i beni mobili che corredano e completano il complesso immobiliare come sopra descritto per un suo concreto utilizzo abitativo. Il trasferimento immobiliare a rogito del Notaio che verrà scelto a cura e spese della IGa avverrà entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, CP_1 in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art. 19 della L. 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n. e la sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154 pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n. 20, richiamata pure la sentenza della Cassazione n. 3100/2016 del 17 febbraio 2016; Il termine di cui sopra deve intendersi perentorio fatti salvi eventi ostativi non attribuibili a responsabilità delle parti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la necessità di eventuali regolarizzazioni catastali, la redazione dell'Attestazione Prestazione Energetica (APE), ovvero, ogni altro adempimento necessario per addivenire alla stipula;
adempimenti tutti che dovranno essere espletati a cura e spese del IG . In tal caso, il Parte_1
pagina 2 di 4 termine di un mese decorrerà dalla giuridica possibilità di formalizzare la notarile stipula;
2 Il IG si obbliga a tenere manlevata la IGa da Parte_1 CP_1 eventuali oneri e spese maturati sulla proprietà di cui si tratta meglio descritta al superiore punto 1), sino alla data dell'effettiva stipula notarile, avuto anche riguardo alle utenze domestiche attive e altre imposte legate alla proprietà;
3- Ad esito del corretto adempimento delle obbligazioni assunte di coniugi anche ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898/1970, le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo dichiarando le parti di aver definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale tra gli stessi pendente;
5- Le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione;
6- Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti. Conclusioni del PM: Conclude perché venga dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: Parte_1 in data 24/06/1985 aveva contratto matrimonio con il sig. la sig. Controparte_1 Per_ ; dall'unione non erano nati figli ed i coniugi avevano adottato i figli e
[...]
, maggiorenni ed autosufficienti. Per_3 I rapporti tra i coniugi si erano andati progressivamente deteriorando fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale;
con sentenza parziale n. 284/22 del 14.4.2022 il Tribunale di Ferrara, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi. Tanto premesso, affermava che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedeva che venisse dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si costituiva parte resistente e non si opponeva alla domanda di divorzio, contestando la ricostruzione degli eventi esposta in ricorso e le richieste di parte ricorrente. Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo e rassegnavano conclusioni congiunte.
*** Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come successivamente modificato. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale non è possibile ricostituire l'affectio coniugalis. Le condizioni pattuite tra i coniugi, integralmente riportate in epigrafe, sono legittime e possono pertanto essere recepite nella presente decisione. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/06/1985 in Bergamo da e Parte_1
e trascritto al n. 279, p. II serie A alle condizioni Controparte_1 trascritte in epigrafe. Compensa le spese di giudizio. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 10.9.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
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