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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5509 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Veronica Marrapodi Presidente Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 17/09/2024, da:
nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. DE Parte_1
CARLI GIUSEPPE, giusta procura in atti, e nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. PERRUZZA Parte_2
MICHELE, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/05/2002 a CARAVAGGIO, dalla cui unione è nato il figlio Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente.
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente con accordo concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di MISANO GERA D'ADDA in data 6 luglio 2023 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n. 11, parte 2, serie C, anno 2023, e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 14, parte 2, serie C, anno 2023.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
17.02.2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 12.02.2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in CARAVAGGIO il 25/05/2002 (trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 27, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARAVAGGIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26.02.2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Veronica Marrapodi Presidente Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 17/09/2024, da:
nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. DE Parte_1
CARLI GIUSEPPE, giusta procura in atti, e nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. PERRUZZA Parte_2
MICHELE, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/05/2002 a CARAVAGGIO, dalla cui unione è nato il figlio Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente.
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente con accordo concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di MISANO GERA D'ADDA in data 6 luglio 2023 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n. 11, parte 2, serie C, anno 2023, e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 14, parte 2, serie C, anno 2023.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
17.02.2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 12.02.2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in CARAVAGGIO il 25/05/2002 (trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 27, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARAVAGGIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26.02.2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
2