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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/09/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 10.9.2025 , visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4174/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di Parte_1 costituzione di nuovo difensore in sostituzione, dall'Avv. Annamaria Marino, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della CP_1
, rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 procura generale alle liti, dall'avv. Massimiliano Minicucci ed elettivamente domiciliato in Nola alla Via Variante 7/bis;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.7.2020, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di avere svolto sia attività di lavoro dipendente part-time, sia quella di libero professionista “come controllo qualità”, ha dedotto: che per l'attività di libero professionista ha corrisposto i contributi previdenziali alla Gestione Separata (cf. , partita Iva ); che, a CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 seguito di accertamento di ufficio per la contribuzione dovuta alla Gestione Separata liberi professionisti per l'anno di contribuzione 2013, compiuto nell'anno 2019, l' , con CP_1 comunicazione del 15.6.2019, notificatagli a mezzo pec il 16.7.2019, gli richiedeva il pagamento
1 della somma di euro 2357,52, di cui euro 71,32 per contributi previdenziali anno 2013, ed euro 2286,20 a titolo di sanzioni. Ha aggiunto che tale richiesta è infondata posto che: i contributi previdenziali per l'anno 2013, e le relative sanzioni, risultano prescritti alla data della richiesta dell l'importo di euro CP_1
2286,20 concerne imprecisate ed, in ogni caso, incongrue, sanzioni;
l'o di pagare l'importo di euro 71,32 per contributi anno 2013 risulta comunque assolto stante la sussistenza di una eccedenza contributiva per l'anno 2014; che, infatti, per l'anno 2014 egli ha versato alla Gestione Separata una eccedenza contributiva pari ad euro 2243, come risulta dall'estratto del Cassetto Previdenziale;
che l' è tenuto a rimborsare tale eccedenza;
che, con istanza a mezzo pec , CP_1 notificata il 14.9.2019, egli impugnava la comunicazione del 15.6.2019, contestando le CP_1 risultanze dell'accertamento, chiedendo lo sgravio di q richiesto dall'Istituto e, nel contempo, chiedendo il rimborso dell'importo versato in eccedenza;
che tale istanza non veniva riscontrata dall' che, per la denegata ipotesi in cui dovessero ritenersi dovuti gli importi CP_1 richiesti dall' nella impugnata comunicazione, gli stessi vanno compensati con il credito CP_3 vantato dal r e per l'eccedenza contributiva. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' chiedendo in via principale di accertare e CP_1 dichiarare non dovute le somme richieste dall a titolo di contributi anno 2013, e relative CP_3 sanzioni, nonché - previo accertamento del versamento di una eccedenza contributiva di euro 2243 per l'anno 2014- condannare l' al rimborso del suddetto importo, oltre interessi e CP_3 rivalutazione;
in via subordinata, per il caso di accertamento della dovutezza dei contributi anno 2013 e delle relative sanzioni, ha chiesto compensarsi l'importo dovuto con l'eccedenza versta e, per tal via, ritenersi estinti i reciproci debiti. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al difensore antistatario. Si è tempestivamente costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando: CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di pre ne, posto che la contribuzione 2013 doveva essere versata entro il 16 luglio 2014 e che, quindi, il decorso del termine prescrizionale è stato validamente interrotto con la richiesta notificata al ricorrente in data 16.7.2019; l'insussistenza dell' eccedenza contributiva di euro 2.243, richiesta in restituzione del ricorrete, in mancanza di prova del pagamento da parte dell'istante della somma di euro 12.833. Disposta la trattazione scritta ex art.127ter c.p.c in sostituzione della udienza del 10-9-2025, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato, e va accolto nei limiti seganti dalla seguente motivazione. In primo luogo parte istante ha contestato di dovere pagare la somma di euro 2357,52 a titolo di contributi anno 2013 e relative sanzioni, per come richiesta dall' con comunicazione datata CP_1
15.6.2019, eccependo, tra l'altro, la prescrizione dei contributi richiesti dall'ente. Per il principio della ragione più liquida, la domanda che si sta esaminando può essere accolta in relazione all'eccezione di prescrizione del credito per l'anno in contestazione, trattandosi di questione assorbente. Il regime di prescrizione applicabile nella specie è quello quinquennale. Difatti l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
". Nella fattispecie, trattandosi di crediti successivi all'entrata in vigore della legge indicata (17.8.1995), segnatamente di credi relativi all'anno 2013, per come si evince dalla
2 CP_ comunicazione in atti ( v. doc. 2 produz. ricorrente avente ad oggetto “accertamento d'ufficio per contribuzione dovuta alla Gestione Separata Liberi professionisti”), il regime di prescrizione dei contributi di cui è omesso il pagamento si è trasformato ex lege da decennale in quinquennale. Va quindi affrontato il problema del dies a quo della prescrizione. È pacifico che la pretesa attiene alla contribuzione dovuta per l'anno 2013 dal ricorrente alla Gestione Separata sul reddito prodotto in tale anno. CP_1
Costituisce orien to di legittimità ormai consolidato che il termine estintivo dell'obbligazione contributiva decorre dalla data di scadenza delle imposte per l'anno di riferimento (ex multis, ord. Cass. n. 36289/2022). Deve richiamarsi , sul punto, l' orientamento della Corte di Cassazione , la quale, con la sentenza n. 27950/2018, ha ritenuto di considerare, in fattispecie similare, quale dies a quo della prescrizione la data di versamento del saldo dei contributi (“In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi… il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione…” v. altresì più di recente, sullo stesso solco, Cass., ordinanza numero 13601 del 1° luglio 2020). In presenza di siffatto condivisibile orientamento, deve individuarsi pertanto quale sia nella fattispecie in esame il detto dies a quo. Come noto, i contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. I versamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) avvengono in due fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo. Nella specie si fa riferimento al reddito professionale prodotto dal ricorrente nell'anno 2013. Orbene, deve ritenersi pacifico tra le parti, poiché dedotto dalla parte ricorrente e non contestato dall' ( che, anzi, in memoria ha dedotto proprio che la prescrizione è stata interrotta il CP_3 CP_ 16.7.2019) che la comunicazione datata 15.6.2019- con la quale l'ente comunicava al ricorrente di avere provveduto a ca e d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno in questione (2013) e, dunque, la sussistenza di un residuo dovuto di euro 2357.52(v.si comunicazione nella produzione di parte ricorrente)- sia stata ricevuta dal ricorrente in CP_1 data 16.7.2019. Il ricorrente ha sostenuto che alla data di notifica della comunicazione in questione il termine di prescrizione era già decorso. Ritiene questo giudice che la tesi sia fondata: infatti, il termine quinquennale di prescrizione era decorso, considerando quale dies a quo quello legislativamente fissato per il saldo. Occorre a tal proposito tenere conto della circostanza relativa al fatto che anche per l'anno 2013 un DPCM ha prorogato per tutte le categorie di contribuenti la scadenza del versamento del saldo UNICO. In particolare, per l'anno 2013 la scadenza del versamento del saldo Unico 2014 è stata prorogata alla data del 7.7.2014 con DPCM 13.6.14 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 137 del 16.6.14. Le proroghe hanno riguardato tutte le persone fisiche tenute ai versamenti risultanti da modello UNICO 2014. Ne consegue che, l'eccezione è fondata in quanto l'accertamento pur datato 15.6.2019, CP_1 deve ritenersi pacificamente pervenuto al ricorrente il 16.7.19, a ne di prescrizione già scaduto, coincidendo il dies a quo con la data del 7.7.14 . Da quanto esposto consegue l'accoglimento della domanda che si sta esaminando, con conseguente dichiarazione di non debenza della somma di euro 2357,52 richiesta dall' CP_1
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione assorbe qualunque altra questione sul pu Passando ora all'esame della domanda di restituzione della somma di euro 2243,00, si rileva che
3 sul punto parte ricorrente ha rappresentato di avere versato contributi in eccedenza in relazione all'anno 2014. L'istante ha ancora dedotto di avere formulato istanza amministrativa di restituzione dell'importo versato in eccedenza, a mezzo pec in data 14.9.2019, senza tuttavia ottenere dall' alcun CP_1 riscontro, ed ha versato in atti copia di detta istanza, che risulta indirizzata all' la, e CP_1 datata 14.9.2019 (V.si istanza in atti). Non vi è agli atti, tuttavia, alcuna ricevuta di ricezione di tale istanza(v.si doc. prod ric). Nulla ha contestato parte resistente in relazione alla presentazione ed alla ritualità e completezza della suddetta istanza amministrativa. Sul punto giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sent. n. 24103/2004, che ha chiarito “ In tema di mancata presentazione della domanda amministrativa di prestazione previdenziale
o assistenziale (con conseguente radicale improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatto salvo il giudicato interno espresso) fermo restando che il principio di non contestazione, desunto dall'art. 416 c.p.c., non è applicabile ai fatti processuali, occorre, però distinguere, nettamente la questione processuale della proponibilità della domanda giudiziale (rilevabile d'ufficio) e le circostanze di fatto condizionanti la detta proponibilità. Ove, infatti, il ricorrente abbia specificato la circostanza di aver presentato domanda amministrativa, precisando l'ente destinatario, la prestazione richiesta, la data e le modalità di presentazione, l'ente convenuto è certamente onerato della relativa contestazione, mancando la quale il fatto stesso deve ritenersi definitivamente comprovato (e dunque la domanda proponibile). (Nella specie la Corte ha affermato che, essendo stato, invece, specificamente contestato il fatto della presentazione della domanda e non essendo stato lo stesso provato dall'interessato, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio che la domanda giudiziale non poteva essere proposta, indipendentemente dalla mancata riproposizione della questione medesima da parte appellata). Ne discende che deve ritenersi comprovato che la domanda amministrativa di restituzione sia stata presentata in data 19.4.2019. Vista, poi, la tipologia di domanda proposta, giova, in via generale, ricordare che nell'azione di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.), - che costituisce un rimedio volto ad evitare ingiustificati spostamenti patrimoniali (in conformità ad un generale principio di causalità delle relative attribuzioni), - secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inesistenza della causa debendi costituisce elemento costitutivo della domanda , unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) in quanto chi agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato (id est l'inesistenza di un titolo giustificativo di detta attribuzione), inesistenza della cui prova è pertanto onerato (cfr., ex plurimis, Cass., 10 novembre 2010, n. 22872; Cass., S.U. 4 agosto 2010, n. 18046; Cass., 17 marzo 2006, n. 5896; Cass., 13 novembre 2003, n. 17146; Cass., 21 luglio 2000, n. 9604; Cass., 13 febbraio 1998, n. 1557). Nella fattispecie l'istante, a comprova della fondatezza della richiesta di restituzione, ha CP_ depositato l'estratto del proprio cassetto previdenziale, proveniente dall da cui risulta, in relazione all'anno 2014, che in questa sede unicamente interessa : “reddito: 38204,00”; “contributo dovuto:10590”; “contributo versato:12833”; compensazioni:0”; “rimborsi:0”; “saldo: 2243”; “accredito 10.590”.(v.si doc.prod.ric) Sulla corta di tale documento l'istante ha sostenuto l'esistenza di un versamento contributivo in eccedenza per l'anno 2014 di euro 2243 (euro 12.833 versati – euro 10590 dovuti) L'Ente, dal suo canto, ha contestato il pagamento della somma di euro 12.833 e, dunque, la sussistenza di una eccedenza da restituire, ma nulla ha confutato, né replicato in relazione ai dati riportati nell'estratto del cassetto previdenziale prodotto dal ricorrente, documento, va rimarcato, proveniente dall'Ente stesso. In altre parole l'ente non ha dedotto l'esistenza di erroneità o incongruenze nei dati riportati nell'estratto del cassetto previdenziale del cittadino in relazione ai redditi dichiarati nell'anno 2014, all'importo dei contributi dovuti ed a quello dei contributi versati. Né ha fornito una diversa lettura delle voci ivi riportate, né ha chiarito alcunchè sul punto.
4 Ed allora, ritiene questo Giudice che, valorizzando congiuntamente, da un lato, il dato emergente dall'estratto del cassetto previdenziale del cittadino e, dall'altro, la mancanza di confutazione specifica da parte dell' dei dati documentali ivi riportati, debba in conclusione ritenersi CP_1 provato il pagamento della somma di euro 12.833(per come riportato nell'estratto stesso), a fronte di un dovuto di euro 10.590., con conseguente sussistenza di una eccedenza (ossia di un indebito) di euro 2243. Ciò posto, stante la natura indebita della contribuzione versata per la complessiva somma di euro 2243, ne discende il diritto del solvens di ripetere la somma.
In definitiva, sulla base delle superiori considerazioni, e assorbita ogni ulteriore questione, la CP_ domanda va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, l' va condannato al pagamento della somma di euro 2.243 in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla data domanda amministrativa di restituzione (14.9.2019)
Invero, quanto agli accessori, sono dovuti i soli interessi legali, atteso che "in ipotesi di CP_ ripetizione dall' di somme indebitamente versate dal datore di lavoro per contributi assicurativi, gli interessi dovuti, ai sensi rt. 2033 c.c., decorrono dalla data dei pagamenti solo in ipotesi di malafede dell'accipiens, mentre in caso di buona fede di quest'ultimo, o di mancanza di prova della sua mala fede, detti interessi decorrono dalla domanda amministrativa o, in mancanza di essa, dalla domanda giudiziale (cfr, tra le altre, Cass., n. 3634/1998; 7636/2000; Cass., SU, n 7269/1994)" (Cass. 17848/2009 cit.).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. ai sensi CP_3 del D.M. 55/2014, così come aggiornato al 7/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della bassa complessità della controversia, e della mancanza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuto da parte del ricorrente il pagamento della somma di euro 2.357,52 richiesta dall' CP_1
- con l' pagamento della somma di euro 2.243,00 in favore del CP_1 ricorrente, oltre interessi legali dalla data domanda amministrativa del 14.9.2019; CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 886,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione. si comunichi Nola, 13.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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