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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 25 settembre 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Emanuela Di Paolo anche in sostituzione Antonio Pianese per parte opponente e l'avv. Emanuela Cappellacci in sostituzione dell'avv. Andrea Fioretti per parte opposta.
L'Avv. Di Paolo, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Cappellacci, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1602 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Emanuela Di Paolo sito in Civitavecchia via Buonarroti n. 128, che lo rappresenta e lo difende, unitamente all'avv. Antonio Pianese, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle CP_1
o ) e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 [...] cale, partita IVA e iscrizione al Controparte_2 lano n. n. REA MI-1217580), P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti, sito in Roma Lungotevere via Arnaldo da Brescia n. 9, in virtù di procura in atti; OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n Tribunale di Civitavecchia che lo vedeva ingiunto al pagamento in favore di e per essa, quale mandataria, CP_1 Controparte_2
della somma di euro 53.022,82, oltre interessi e spese della fase monitoria,
[...]
e saldo del rapporto di conto corrente n. 10062128 intercorso con CP_3 poi divenuta che poi, ancora, aveva ceduto il c Controparte_4
CP_1
Deduceva, in particolare: -che era carente di legittimazione CP_1 attiva;
-che non vi era prova della cessione del credito;
-che non vi era prova del credito in quanto relativo ad un rapporto di conto estinto e sul quale non vi era maturazione di saldo negativo;
-che l'opposta aveva agito con malafede. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti e per l'effetto: - revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare che nulla è dovuto dal Sig. per il rapporto dedotto in Pt_1 giudizio da - con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, CP_1 rimborso fo generali (12,5%), CPA ed IVA”.
2.Con decreto del 17.07.2024 il giudice disponeva “rilevato che al presente giudizio di opposizione va applicato il rito CA (deposito ricorso monitorio il 13.03.2024); rilevato che l'invito contenuto nella citazione riporta il termine per la costituzione previsto dalla previgente disciplina;
considerato che
, inoltre, non risulta in atti la prova della avvenuta notifica in favore dell'opposta;
considerato che
dalla data dell'atto di opposizione e dall'istanza di visibilità reperita nel fascicolo si trae che non è stato rispettato il termine a comparire di 120 giorni previsto dal rito;
considerato che la parte opposta non si è Pt_2 costituita e che, pertanto, v a la rinnovazione della notifica secondo le forme del nuovo rito;
letto ed applicato l'art. 171 bis c.p.c.; DISPONE La rinnovazione della citazione secondo le forme del nuovo rito CA e differisce la data dell'udienza di prima comparizione al giorno 13.02.2025 ore 10,00 dal quale decorreranno i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.”.
3.Si costituiva in giudizio il 29.07.2024 e per essa, quale CP_1 mandataria, , contestando che andava Controparte_2 applicato il ri ermine a comparire dell'art. 163 bis c.p.c. e difettava l'avvertimento secondo il n. 7 dell'art. 163 c.p.c.. Chiedeva il differimento dell'udienza. In data 29.11.2024 l'opposta depositava nuova comparsa di costituzione con la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - in via preliminare, disporre la cancellazione della causa dal ruolo ex artt. 164, 2° comma e 307, 3° comma, cpc, stante l'estinzione estinzione del giudizio per mancata rinnovazione della citazione da parte dell'opponente, per tutti i motivi sopra esposti;
- in subordine: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del DI opposto ex art. 648 cpc, per tutti i motivi sopra esposti;
- nel merito, rigettare la presente opposizione, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto, e comunque non provata, per tutti i motivi sopra esposti;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 297/2024 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 19.04.2024 (RG n. 656/2024), ovvero comunque condannare l'opponente Parte_1 al pagamento in favore dell'odierna opposta della somma di agli interessi al tasso convenzionale con decorrenza dal 10.11.2023, e nei limiti del c.d. tasso soglia ex lege 108/1996. In via istruttoria, respingere tutte le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili e di natura esplorativa. Con vittoria di spese e compenso di causa”. Il giudice con decreto dell'11.12.2024 confermava l'udienza del 13.02.2025 precisando che da tale data sarebbero decorsi i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.. Memorie che la parte opposta depositava prima dell'udienza del 13.02.2025.
4.Ritenuta la causa di natura documentale, il giudice respingeva la richiesta di provvisoria esecuzione e, svolta la mediazione con esito negativo, rinviava per la precisazione e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.L'eccezione di estinzione e cancellazione della causa dal ruolo sollevata dall'opposta è infondata. Infatti, con decreto del 17.07.2024 il giudice ha disposto “rilevato che al presente giudizio di opposizione va applicato il rito CA (deposito ricorso monitorio il 13.03.2024); rilevato che l'invito contenuto nella citazione riporta il termine per la costituzione previsto dalla previgente disciplina;
considerato che
, inoltre, non risulta in atti la prova della avvenuta notifica in favore dell'opposta;
considerato che
dalla data dell'atto di opposizione e dall'istanza di visibilità reperita nel fascicolo si trae che non è stato rispettato il termine a comparire di 120 giorni previsto dal rito;
considerato che la parte opposta non si è Pt_2 costituita e che, pertanto, va disposta la rinnovazione della notifica secondo le forme del nuovo rito;
letto ed applicato l'art. 171 bis c.p.c.; DISPONE La rinnovazione della citazione secondo le forme del nuovo rito CA e differisce la data dell'udienza di prima comparizione al giorno 13.02.2025 ore 10,00 dal quale decorreranno i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.”. In data 29.07.2024 si costituiva e per essa, quale mandataria, CP_1
, contestando che andava applicato il rito Controparte_2
e il termine a comparire dell'art. 163 bis c.p.c. e difettava l'avvertimento secondo il n. 7 dell'art. 163 c.p.c., sostanzialmente, quindi, evidenziando i vizi già rilevati dal giudice con il precedente decreto del 17.07.2024. A questo punto, però, con la costituzione del 29.07.2024 parte opposta prendeva conoscenza del decreto del 17.07.2024 con il quale era stato disposta l'applicazione del rito “CA”, con conseguente operatività del termine a comparire di 120 giorni e dell'avvertimento di cui al novellato n. 7 dell'art. 163 c.p.c.. Con il decreto del 17.07.2024 veniva disposto rinvio all'udienza del 13.02.2025 che quindi garantiva il termine a comparire considerando la costituzione del 29.07.2024, momento in cui parte opposta prendeva conoscenza del suddetto decreto di rinvio. Inoltre, lo stesso decreto del 17.07.2024 conteneva il chiaro riferimento alla necessità che operasse l'avvertimento del n. 7 dell'art. 163 c.p.c., che parte opposta conosceva in quanto oggetto di eccezione nella comparsa del 29.07.2024. In conclusione, la costituzione del 29.07.2024 non rendeva necessario un nuovo differimento di udienza e rendeva superflua la rinnovazione della citazione da parte dell'opponente, in quanto l'udienza era stata già differita, l'opposto ne era venuto a conoscenza tempestivamente (in data 29.07.2024, dunque in un momento che assicurava il rispetto del termine a comparire prima dell'udienza del 13.02.2025) ed, infine, il decreto del 17.07.2024 dava già atto dell'operatività dell'avvertimento secondo il novellato n. 7 dell'art. 163 c.p.c. Del resto, parte opposta con comparsa del 29.11.2024 si costituiva nuovamente svolgendo difese nel merito e in seguito depositava tempestivamente le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., sulla scorta del decreto del giudice dell'11.12.2024.
6.La notifica dell'opposizione è avvenuta l'1.07.2024 ed è pacifico in quanto mai contestato (pur a fronte della allegazione in fatto contenuta nell'opposizione, cfr pagina 1) che l'opposto abbia notificato il decreto ingiuntivo in data 25.05.2024, tra l'altro nulla producendo in senso avverso e neppure eccependo alcunché in ordine alla tardività dell'opposizione (rispetto al termine di 60 giorni) con le due comparse di costituzione del 29.07.2024 e del 29.11.2024. Conseguentemente la notifica dell'opposizione è tempestiva.
7.Deve, preliminarmente, rilevarsi nel merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovra essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Nella specie, e evidente che con l'opposizione abbia contestato Pt_1
l'inesistenza del rapporto di cui al conto n. 10 tratto dal ricorso monitorio a fondamento dell'ingiunzione) e del relativo credito (“Il signor
ha effettivamente intrapreso inizialmente con la banca Pt_1 CP_3
di conto corrente n. 10062128. Su detto rapporto era stato fido bancario di 24.000/00. Dopo la concessione di detto fido la banca CP_3 comunica a tutti i correntisti che sarebbe stata assorbita da
[...]
. Nel passaggio il mio conto non e' Parte_3
ditta e' stata cessata nel 2008. Nel 2008 avendo chiuso l'attivita' la apre un nuovo conto come privato con rapporto n. CP_3
1000000003425 le transitera' un finanziamento con codice 40101290201710939 il cui importo finanziato risulta essere di euro 29.960,62 Il conto n. 1000000003425 diventera' il n. 001-057-0001296 Parte_3
e dopo diventera' n. 100000003786
[...] ziamento e' stato concesso in data 15/01/2014 della durata di 120 rate e risulta finito di pagare in data 01/02/2024 (all.1) per cui nulla deve pretendere la cessionaria dei crediti di Banca intesa San CP_1
Paolo”). Tuttavia, l'opposta, a fronte di tale contestazione della determinazione della somma ingiunta, non ha fornito e prodotto gli estratti conto dall'apertura del rapporto sino alla sua estinzione, in tal modo non assolvendo al proprio onore di provare il credito ingiunto. Infatti, lo si è detto, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo a mezzo degli estratti conto e fornire così la piena prova della propria pretesa. In particolare, degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, in quanto solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni (con il relativo titolo) che hanno concorso alla determinazione del saldo di conto corrente, azionato dalla banca in via monitoria, integra prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione.
8.In conclusione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 297/2024 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA e per essa, quale mandataria, CP_1 Controparte_2
al pagamento in favore di delle spese di
[...] Parte_1
i nella somma complessiva ompensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani
All'udienza del giorno 25 settembre 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Emanuela Di Paolo anche in sostituzione Antonio Pianese per parte opponente e l'avv. Emanuela Cappellacci in sostituzione dell'avv. Andrea Fioretti per parte opposta.
L'Avv. Di Paolo, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Cappellacci, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1602 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Emanuela Di Paolo sito in Civitavecchia via Buonarroti n. 128, che lo rappresenta e lo difende, unitamente all'avv. Antonio Pianese, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle CP_1
o ) e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 [...] cale, partita IVA e iscrizione al Controparte_2 lano n. n. REA MI-1217580), P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti, sito in Roma Lungotevere via Arnaldo da Brescia n. 9, in virtù di procura in atti; OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n Tribunale di Civitavecchia che lo vedeva ingiunto al pagamento in favore di e per essa, quale mandataria, CP_1 Controparte_2
della somma di euro 53.022,82, oltre interessi e spese della fase monitoria,
[...]
e saldo del rapporto di conto corrente n. 10062128 intercorso con CP_3 poi divenuta che poi, ancora, aveva ceduto il c Controparte_4
CP_1
Deduceva, in particolare: -che era carente di legittimazione CP_1 attiva;
-che non vi era prova della cessione del credito;
-che non vi era prova del credito in quanto relativo ad un rapporto di conto estinto e sul quale non vi era maturazione di saldo negativo;
-che l'opposta aveva agito con malafede. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti e per l'effetto: - revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare che nulla è dovuto dal Sig. per il rapporto dedotto in Pt_1 giudizio da - con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, CP_1 rimborso fo generali (12,5%), CPA ed IVA”.
2.Con decreto del 17.07.2024 il giudice disponeva “rilevato che al presente giudizio di opposizione va applicato il rito CA (deposito ricorso monitorio il 13.03.2024); rilevato che l'invito contenuto nella citazione riporta il termine per la costituzione previsto dalla previgente disciplina;
considerato che
, inoltre, non risulta in atti la prova della avvenuta notifica in favore dell'opposta;
considerato che
dalla data dell'atto di opposizione e dall'istanza di visibilità reperita nel fascicolo si trae che non è stato rispettato il termine a comparire di 120 giorni previsto dal rito;
considerato che la parte opposta non si è Pt_2 costituita e che, pertanto, v a la rinnovazione della notifica secondo le forme del nuovo rito;
letto ed applicato l'art. 171 bis c.p.c.; DISPONE La rinnovazione della citazione secondo le forme del nuovo rito CA e differisce la data dell'udienza di prima comparizione al giorno 13.02.2025 ore 10,00 dal quale decorreranno i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.”.
3.Si costituiva in giudizio il 29.07.2024 e per essa, quale CP_1 mandataria, , contestando che andava Controparte_2 applicato il ri ermine a comparire dell'art. 163 bis c.p.c. e difettava l'avvertimento secondo il n. 7 dell'art. 163 c.p.c.. Chiedeva il differimento dell'udienza. In data 29.11.2024 l'opposta depositava nuova comparsa di costituzione con la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - in via preliminare, disporre la cancellazione della causa dal ruolo ex artt. 164, 2° comma e 307, 3° comma, cpc, stante l'estinzione estinzione del giudizio per mancata rinnovazione della citazione da parte dell'opponente, per tutti i motivi sopra esposti;
- in subordine: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del DI opposto ex art. 648 cpc, per tutti i motivi sopra esposti;
- nel merito, rigettare la presente opposizione, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto, e comunque non provata, per tutti i motivi sopra esposti;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 297/2024 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 19.04.2024 (RG n. 656/2024), ovvero comunque condannare l'opponente Parte_1 al pagamento in favore dell'odierna opposta della somma di agli interessi al tasso convenzionale con decorrenza dal 10.11.2023, e nei limiti del c.d. tasso soglia ex lege 108/1996. In via istruttoria, respingere tutte le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili e di natura esplorativa. Con vittoria di spese e compenso di causa”. Il giudice con decreto dell'11.12.2024 confermava l'udienza del 13.02.2025 precisando che da tale data sarebbero decorsi i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.. Memorie che la parte opposta depositava prima dell'udienza del 13.02.2025.
4.Ritenuta la causa di natura documentale, il giudice respingeva la richiesta di provvisoria esecuzione e, svolta la mediazione con esito negativo, rinviava per la precisazione e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.L'eccezione di estinzione e cancellazione della causa dal ruolo sollevata dall'opposta è infondata. Infatti, con decreto del 17.07.2024 il giudice ha disposto “rilevato che al presente giudizio di opposizione va applicato il rito CA (deposito ricorso monitorio il 13.03.2024); rilevato che l'invito contenuto nella citazione riporta il termine per la costituzione previsto dalla previgente disciplina;
considerato che
, inoltre, non risulta in atti la prova della avvenuta notifica in favore dell'opposta;
considerato che
dalla data dell'atto di opposizione e dall'istanza di visibilità reperita nel fascicolo si trae che non è stato rispettato il termine a comparire di 120 giorni previsto dal rito;
considerato che la parte opposta non si è Pt_2 costituita e che, pertanto, va disposta la rinnovazione della notifica secondo le forme del nuovo rito;
letto ed applicato l'art. 171 bis c.p.c.; DISPONE La rinnovazione della citazione secondo le forme del nuovo rito CA e differisce la data dell'udienza di prima comparizione al giorno 13.02.2025 ore 10,00 dal quale decorreranno i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.”. In data 29.07.2024 si costituiva e per essa, quale mandataria, CP_1
, contestando che andava applicato il rito Controparte_2
e il termine a comparire dell'art. 163 bis c.p.c. e difettava l'avvertimento secondo il n. 7 dell'art. 163 c.p.c., sostanzialmente, quindi, evidenziando i vizi già rilevati dal giudice con il precedente decreto del 17.07.2024. A questo punto, però, con la costituzione del 29.07.2024 parte opposta prendeva conoscenza del decreto del 17.07.2024 con il quale era stato disposta l'applicazione del rito “CA”, con conseguente operatività del termine a comparire di 120 giorni e dell'avvertimento di cui al novellato n. 7 dell'art. 163 c.p.c.. Con il decreto del 17.07.2024 veniva disposto rinvio all'udienza del 13.02.2025 che quindi garantiva il termine a comparire considerando la costituzione del 29.07.2024, momento in cui parte opposta prendeva conoscenza del suddetto decreto di rinvio. Inoltre, lo stesso decreto del 17.07.2024 conteneva il chiaro riferimento alla necessità che operasse l'avvertimento del n. 7 dell'art. 163 c.p.c., che parte opposta conosceva in quanto oggetto di eccezione nella comparsa del 29.07.2024. In conclusione, la costituzione del 29.07.2024 non rendeva necessario un nuovo differimento di udienza e rendeva superflua la rinnovazione della citazione da parte dell'opponente, in quanto l'udienza era stata già differita, l'opposto ne era venuto a conoscenza tempestivamente (in data 29.07.2024, dunque in un momento che assicurava il rispetto del termine a comparire prima dell'udienza del 13.02.2025) ed, infine, il decreto del 17.07.2024 dava già atto dell'operatività dell'avvertimento secondo il novellato n. 7 dell'art. 163 c.p.c. Del resto, parte opposta con comparsa del 29.11.2024 si costituiva nuovamente svolgendo difese nel merito e in seguito depositava tempestivamente le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., sulla scorta del decreto del giudice dell'11.12.2024.
6.La notifica dell'opposizione è avvenuta l'1.07.2024 ed è pacifico in quanto mai contestato (pur a fronte della allegazione in fatto contenuta nell'opposizione, cfr pagina 1) che l'opposto abbia notificato il decreto ingiuntivo in data 25.05.2024, tra l'altro nulla producendo in senso avverso e neppure eccependo alcunché in ordine alla tardività dell'opposizione (rispetto al termine di 60 giorni) con le due comparse di costituzione del 29.07.2024 e del 29.11.2024. Conseguentemente la notifica dell'opposizione è tempestiva.
7.Deve, preliminarmente, rilevarsi nel merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovra essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Nella specie, e evidente che con l'opposizione abbia contestato Pt_1
l'inesistenza del rapporto di cui al conto n. 10 tratto dal ricorso monitorio a fondamento dell'ingiunzione) e del relativo credito (“Il signor
ha effettivamente intrapreso inizialmente con la banca Pt_1 CP_3
di conto corrente n. 10062128. Su detto rapporto era stato fido bancario di 24.000/00. Dopo la concessione di detto fido la banca CP_3 comunica a tutti i correntisti che sarebbe stata assorbita da
[...]
. Nel passaggio il mio conto non e' Parte_3
ditta e' stata cessata nel 2008. Nel 2008 avendo chiuso l'attivita' la apre un nuovo conto come privato con rapporto n. CP_3
1000000003425 le transitera' un finanziamento con codice 40101290201710939 il cui importo finanziato risulta essere di euro 29.960,62 Il conto n. 1000000003425 diventera' il n. 001-057-0001296 Parte_3
e dopo diventera' n. 100000003786
[...] ziamento e' stato concesso in data 15/01/2014 della durata di 120 rate e risulta finito di pagare in data 01/02/2024 (all.1) per cui nulla deve pretendere la cessionaria dei crediti di Banca intesa San CP_1
Paolo”). Tuttavia, l'opposta, a fronte di tale contestazione della determinazione della somma ingiunta, non ha fornito e prodotto gli estratti conto dall'apertura del rapporto sino alla sua estinzione, in tal modo non assolvendo al proprio onore di provare il credito ingiunto. Infatti, lo si è detto, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo a mezzo degli estratti conto e fornire così la piena prova della propria pretesa. In particolare, degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, in quanto solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni (con il relativo titolo) che hanno concorso alla determinazione del saldo di conto corrente, azionato dalla banca in via monitoria, integra prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione.
8.In conclusione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 297/2024 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA e per essa, quale mandataria, CP_1 Controparte_2
al pagamento in favore di delle spese di
[...] Parte_1
i nella somma complessiva ompensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani