Art. 44. Ispettori archivistici onorari
Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, ha facolta' di nominare ispettori archivistici onorari col compito di collaborare con i sovrintendenti archivistici nell'esercizio della vigilanza.
In particolare, gli ispettori onorari segnalano:
a) gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile notevole interesse storico;
b) i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino avulsi dagli archivi cui spettano;
c) il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;
d) gli scarti di archivi o di singoli documenti.
compiti senza l'osservanza delle norme previste dal presente decreto.
Gli ispettori onorari sono scelti fra gli impiegati a riposo dell'Amministrazione degli archivi di Stato, fra i membri delle societa' e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali, nonche' fra gli studiosi in genere di discipline storiche, con particolare riguardo alla storia locale.
Gli ispettori onorari restano in carica per un triennio e possono essere confermati.
Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, ha facolta' di nominare ispettori archivistici onorari col compito di collaborare con i sovrintendenti archivistici nell'esercizio della vigilanza.
In particolare, gli ispettori onorari segnalano:
a) gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile notevole interesse storico;
b) i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino avulsi dagli archivi cui spettano;
c) il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;
d) gli scarti di archivi o di singoli documenti.
compiti senza l'osservanza delle norme previste dal presente decreto.
Gli ispettori onorari sono scelti fra gli impiegati a riposo dell'Amministrazione degli archivi di Stato, fra i membri delle societa' e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali, nonche' fra gli studiosi in genere di discipline storiche, con particolare riguardo alla storia locale.
Gli ispettori onorari restano in carica per un triennio e possono essere confermati.