Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/05/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di BU IO Seconda Sezione Civile
IL TRIBUNALE riunito in seguente composizione collegiale: dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente dott.ssa Elisa Tosi Giudice dott. Nicolò Grimaudo Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 219/2024 P.U.
PROMOSSO DA
; Parte_1
NEI CONFRONTI DI
[P. IVA ]; CP_1 P.IVA_1
E CON L'INTERVENTO DI
Controparte_2
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ST ARSIZIO;
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso , Controparte_3 [...]
, e . Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• fissata udienza di comparizione al 26.11.2024, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica avvenuta in data 29.10.2024 mediante messaggio di posta elettronica certificata;
• intervenuta la dichiarazione di rinuncia alla domanda da parte del creditore istante , e Parte_1 visto l'intervento del Pubblico Ministero su segnalazione del Giudice relatore, la parte resistente si è costituita e ha chiesto termine “per la presentazione di documentazione idonea a comprovare il piano aziendale di
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
gestione del debito erariale, che allo stato rappresenta l'unico elemento a fondamento del ricorso di declaratoria di Liquidazione Giudiziale formalizzato dalla Procura di BU IO”;
• in pendenza della riserva assunta dal Giudice relatore per riferire al Collegio, la debitrice ha depositato una memoria, con la quale ha dato atto di aver ottenuto l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito erariale e ha quindi chiesto termine per il deposito di documentazione comprovante il puntuale pagamento delle rate in scadenza;
• il Tribunale, ritenuto che la documentazione agli atti non consentisse di accertare la sussistenza del requisito di cui all'art. 49 comma 5 CCII, e ravvisata quindi la necessità di un supplemento istruttorio volto a verificare l'esistenza di debiti erariali e contributivi scaduti e non pagati anche in relazione alla procedura di definizione agevolata del debito erariale e contributivo, ha rinviato l'udienza disponendo CP_ l'acquisizione di una relazione dettagliata sul punto da parte dell'Agenzia Entrate e dell' CP_5
• è stato successivamente disposto ulteriore rinvio dell'udienza in ragione dell'insufficienza delle informazioni fornite dall' CP_5
• nelle more, la società -a mezzo di nuovo legale- ha chiesto termine “per consentire alla società di formulare domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi/insolvenza”, istanza da ritenersi inammissibile, non potendo concedersi rinvio per consentire alla parte, già edotta dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale, di formulare rituale domanda per l'accesso a strumenti alternativi (in ogni caso tardiva ai sensi dell'art. 40 CCII);
• è frattanto intervenuto il creditore chiedendo dichiararsi l'apertura della Controparte_2 liquidazione giudiziale;
con successiva nota s tuttavia rinunciato alla domanda;
• all'udienza del 6.5.2025, il Pubblico Ministero, preso atto del riscontro da ultimo fornito dall' CP_5
(“dai nostri archivi non risultano pagamenti relativi alle suddette dilazioni. Per ulteriori e più precise informazioni occorre rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Riscossioni di Milano”) ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Rescaldina (MI) e non ricorrono ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali.
• Sussiste la legittimazione attiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di BU IO, in quando notiziata della situazione di insolvenza rilevata dal Tribunale di BU IO nel presente procedimento;
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che risultano affidati al Concessionario della riscossione ( ) crediti erariali per euro CP_3 Controparte_4
538.268,79, di cui euro 29.839,39 ll'informativa resa dalla Cancelleria Esecuzioni in data 8.5.2025, risulta iscritta a ruolo nei confronti della società una procedura esecutiva ex art. 492-bis c.p.c. per il soddisfacimento di un credito di euro 94.797,56 fondato su assegno bancario emesso il 10.2.2024 dalla resistente;
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, già dal solo bilancio relativo all'esercizio 2022 risultano un attivo patrimoniale annuo di euro 980.645, ricavi lordi di euro 757.729 e un indebitamento complessivo pari ad euro 979.021.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa (posta in liquidazione volontaria in pendenza del presente procedimento) desumibile: 1) dal mancato pagamento, per circa un decennio, dell'ingente debito erariale e contributivo (cfr. cartelle e avvisi di addebito notificati a partire dal 2016), solo da ultimo fatto oggetto, non integralmente, di istanze di rateizzazione e di definizione agevolata;
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
2) dal mancato pagamento dell'assegno emesso il 10.2.2024 e della conseguente sottoposizione a procedura esecutiva mobiliare presso il Tribunale di BU IO (procedura n. R.G. 505/2025);
3) dal mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2023 (essendo stato allegato solo il verbale di approvazione assembleare) e dalla mancata produzione di una situazione patrimoniale aggiornata sulla base della quale verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfazione dei creditori sociali.
Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di [P. IVA . CP_1 P.IVA_1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Nicolò Grimaudo. NOMINA Curatore il Dott. con studio in BU IO, via Milano n. 14. Per_1
ORDINA al legale rapprese società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 9.9.2025 alle ore 10.00, innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
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Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in BU IO, nella Camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nicolò Grimaudo Dott. Marco Giovanni Lualdi
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