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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/11/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia
OD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 603 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza dell'1.10.2025, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con sede legale in Castellalto (TE), c.da Petriccione, via
Catanzaro 16 [P. Iva , rappresentata e difesa dall'Avv.to Luca P.IVA_1
Gentile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Giulianova (TE), via
G. RD 1, giusta procura in atti;
Attrice
E
, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Controparte_1 capitale sociale di euro 8.731.874.498,36, iscritta nel registro delle imprese – ufficio di Torino al n. aderente al Fondo Interbancario di Tutela P.IVA_2 dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 385/93 e capogruppo del Controparte_2
iscritto nell'albo di cui all'art. 64 del medesimo decreto legislativo, in
[...]
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano
Papa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo alla via G. Milli
n. 15,, giusta procura in atti;
Convenuta Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 22.02.2018 e ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e
[...] dichiarare la sussistenza di interessi usurari, applicati dalla Banca convenuta e addebitati sul conto corrente n. 1000/1765 intestato alla Società
[...] nel periodo di vigenza del rapporto in questione, per come Parte_1
specificato nella narrativa del presente atto, per cui a tale titolo nulla è dovuto per il rapporto di conto corrente n. 1000/1765 e conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldo del conto corrente alla data di chiusura del rapporto;
e, per l'effetto condannare la convenuta al rifondere all'attrice il complessivo importo di € 18.498,31 come dedotto in narrativa, ovvero la maggiore o minor somma accertata in istruttoria, oltre interessi e rivalutazioni.
2. con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e della procedura di mediazione obbligatoria espletata”.
A sostegno della domanda, l'attrice – premesso di aver intrattenuto con la banca il rapporto di conto corrente n. 1000/1765 a far data dal 25.07.2007, ha dedotto che la stessa le aveva addebitato, sino al 31.12.2015, importi non dovuti, quali interessi anatocistici, usurari e voci non contrattualizzate;
la parte attrice ha chiesto inoltre la condanna della banca alla restituzione, in suo favore, della somma di €.18.498,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria, derivante dal ricalcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti, epurati dagli illegittimi addebiti.
Si è costituita in giudizio eccependo, in sintesi e per quanto Controparte_1
d'interesse:
1) l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, perché il contratto di conto corrente era ancora in essere;
Pag. 2 di 9 2) l'intervenuta prescrizione delle domande di restituzione in relazione a tutte le rimesse solutorie annotate anteriormente alla data del 02/10/2007, avendo la controparte formulato per la prima volta le contestazioni oggetto di causa solo con l'istanza di mediazione del 2/10/2017;
3) l'infondatezza dell'unica doglianza proposta, concernente la pattuizione di interessi usurari.
Tanto eccepito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita, inizialmente, dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una
CTU, affidata al dott. Dopo l'assegnazione del fascicolo alla Persona_1 scrivente Giudice, è stata disposta un'ulteriore integrazione peritale;
la causa è stata poi rinviata d'ufficio durante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità.
Giunta all'udienza dell'1.10.2025 per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Gli scritti conclusionali sono stati depositati solo dalla parte convenuta.
1. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione.
Osserva il Tribunale che essa è fondata.
Appare, infatti, condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto o altre spese) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca.
Di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto
Pag. 3 di 9 luogo. Ed infatti, nella descritta situazione, potrà parlarsi di pagamento soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia preteso dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass., sez. un., 2 dicembre 2010,
n. 24418).
La parte attrice, d'altra parte, non ha allegato, né dimostrato – come invece era suo onere - la chiusura del rapporto in questione in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio (anzi risulta che il conto corrente in esame
è tuttora aperto), né ha specificamente dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse aventi carattere solutorio, in quanto effettuate in assenza di affidamenti o in presenza di saldi negativi di ammontare maggiore rispetto agli affidamenti concessi, non fornendo peraltro - come sopra già evidenziato - alcuna prova dei presupposti della sua pretesa restitutoria.
Dunque, la domanda di ripetizione è inammissibile.
2. Passando al merito della causa, osserva il Tribunale che la domanda attorea è infondata per i motivi che seguono.
2.1 Anzitutto, va delimitato l'oggetto del decidere.
La parte attrice ha agito in giudizio al fine di sentir dichiarare la natura usuraria degli interessi pattuiti dalla banca in relazione al contratto di conto corrente di cui
è causa, chiedendo di effettuare il ricalcolo del saldo “senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto”.
A fronte di ciò, la convenuta ha lamentato che, avendo l'attrice articolato CP_3
la propria domanda solo in relazione al superamento del tasso soglia usurario, gli altri addebiti richiamati solo nelle conclusioni (quali interessi anatocistici, commissioni e spese) non costituiscono oggetto di vaglio.
In effetti, sebbene nelle conclusioni dell'atto introduttivo, la parte attrice abbia inserito l'inciso sopra riportato, facendo generico riferimento anche ad altri addebiti, la medesima non ha allegato – prima ancora che provato – se e in che modalità la banca avrebbe applicato interessi anatocistici, commissioni e spese indebite.
Pag. 4 di 9 In sostanza, la domanda di ricalcolo del saldo, epurato anche delle predette voci di spesa, è rimasta sfornita anche di quel nucleo probatorio minimo che, necessariamente, ai sensi dell'art. 2967 c.c., deve sussistere in relazione alle domande e alle eccezioni svolte.
Pertanto, la (generica) domanda di eliminazione di interessi anatocistici, spese e commissioni non meglio specificate va respinta.
Da ciò consegue che l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca resta assorbita.
Il tema del decidere sarà quindi limitato solo alla pattuizione di interessi usurari.
2.2. Ciò posto, va rilevato che l'indagine peritale si è svolta sulla base di due distinti accertamenti (cfr. ordinanza del 22.04.2019 e del 22.03.2022 contenenti i quesiti posti al CTU).
Con riguardo alla prima CTU (del 30.12.2019), deve rilevarsi che, in risposta al quesito formulato dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, il consulente ha proceduto al ricalcolo del saldo senza tener conto degli interessi, commissioni e spese, ottenendo così un saldo al 31/12/2015 del c/c n. 100000001765 di
€2.761,92 a favore di Parte_1
Tuttavia, dal rigetto della domanda di ricalcolo del saldo, al netto di interessi anatocistici, spese e commissioni (non specificate dall'attore), deriva l'irrilevanza di tale accertamento peritale.
Con riguardo alla seconda consulenza (del 9.09.2022), va innanzitutto premesso che, con il quesito integrativo formulato con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 22.03.2022, è stato chiesto al CTU di effettuare il seguente accertamento: “Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se sia stato superato il tasso soglia nelle seguenti occasioni: a) al momento della pattuizione degli interessi (per i contratti stipulati in epoca successiva alla entrata in vigore della Legge n. 108/1996);
b) al momento in cui la abbia esercitato lo ius variandi, modificando i CP_3
tassi di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni (per tutti i contratti, anche quelli anteriori alla entrata in vigore della Legge n.
108/1996);
Pag. 5 di 9 c) al momento della stipulazione di contratti accessori al conto corrente (ad es. apertura di credito).
2) Calcolo in caso di usura originaria:
Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG, calcolato seguendo le istruzioni della Banca d'Italia) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, provveda il CTU ad eliminare gli interessi passivi per il periodo intercorrente tra la suddetta pattuizione sopra soglia ed il momento in cui sia stata effettuata una nuova pattuizione del tasso di interesse (anche a seguito dell'esercizio dello ius variandi) inferiore al tasso soglia: tasso che andrà applicato al periodo successivo.
3) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria:
A) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata (ed a prescindere dall'accertamento di cui al quesito sub F.) rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”
B) periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte
e tasse
Pag. 6 di 9 4) Verifica dell'usurarietà degli interessi moratori:
Verifichi sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo.
In particolare, tenuto conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19597/2020:
A) periodo dall'entrata in vigore della legge n. 108/1996 sino al DM 25 marzo
2003: verifichi l'eventuale usurarietà degli interessi moratori confrontando il tasso moratorio pattuito nel contratto, nonché (solo se specificamente dedotto dalla parte debitrice) il tasso moratorio concretamente applicato in caso di inadempimento, con il tasso soglia fissato per gli interessi corrispettivi nel DM relativo al trimestre di riferimento;
B) periodo dal DM 25 marzo 2003 in poi: verifichi l'eventuale usurarietà degli interessi moratori confrontando il tasso moratorio pattuito nel contratto, nonché (solo se specificamente dedotto dalla parte debitrice) il tasso moratorio concretamente applicato in caso di inadempimento, con il T.e.g.m. fissato nel DM relativo al trimestre di riferimento per gli interessi corrispettivi, maggiorato dell'incremento medio rilevato per gli interessi moratori dalla Banca d'Italia, seguendo la formula indicata nella citata sentenza delle Sezioni Unite;
C) conseguenze: qualora venga riscontrata la usurarietà del tasso di interesse moratorio (non quello pattuito in astratto ma quello concretamente applicato dopo
l'inadempimento):
-provveda il CTU ad eliminare gli interessi moratori concretamente applicati per tutto il periodo di inadempimento;
-poi, con riferimento al medesimo periodo, applichi il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi (se non usurario), ovvero non applichi alcun interesse
(qualora anche l'interesse corrispettivo sia risultato usurario all'esito delle verifiche sopra indicate)”.
Pag. 7 di 9 In risposta al quesito, il consulente ha evidenziato che, nel contratto di conto corrente acceso nel 2007, era previsto un tasso d'interesse debitore del 14,50% e che la banca, negli anni successivi, esercitando la ius variandi, ha modificato i tassi d'interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni in alcuni periodi (che vanno dal 30.09.2012 al 30.09.2015).
La banca ha inoltre stipulato i seguenti contratti accessori:
1. documento di sintesi n. 1/2007 del 23/10/2007 (Doc. 4 della 2° memoria di parte convenuta) – 4° trimestre 2007;
2. documento di sintesi n. 1 dell'11/05/2015 (Doc. 5 della 2° memoria di parte convenuta) – 2° trimestre 2015;
3. atto integrativo dell'11/05/2015 (Doc. 6 della 2° memoria di parte convenuta) – 2° trimestre 2015;
4. modifica consensuale di condizioni economiche del 14/05/2015 (Doc. 7 della 2° memoria di parte convenuta) – 2° trimestre 2015;
5. modifica consensuale di condizioni economiche del 04/09/2015 (Doc. 8 della 2° memoria di parte convenuta) – 3° trimestre 2015.
Ciò posto, dal calcolo del TEG secondo le formule indicate nel quesito, è emerso che il tasso soglia è stato sorpassato nel 4° trimestre 2014 come evidenziato nelle tabelle incluse nella relazione peritale.
Successivamente, è stato eseguito il calcolo previsto dal punto 3/A del quesito in merito alla “CMS soglia” ed è emerso che la CMS della banca, per il periodo individuato dal punto c) del quesito, ossia al momento della stipulazione di contratti accessori al conto corrente, non ha mai sorpassato la CMS soglia.
A questo punto, il consulente ha proceduto a ricalcolare il conto corrente senza tener conto degli interessi passivi solo per il 4° trimestre 2014, così come previsto dal punto 2 del quesito [Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG, calcolato seguendo le istruzioni della Banca d'Italia) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, provveda il CTU ad eliminare gli interessi passivi
Pag. 8 di 9 per il periodo intercorrente tra la suddetta pattuizione sopra soglia ed il momento in cui sia stata effettuata una nuova pattuizione del tasso di interesse
(anche a seguito dell'esercizio dello ius variandi) inferiore al tasso soglia: tasso che andrà applicato al periodo successivo]. e, così facendo, è stato ottenuto un saldo al 31/12/2015 del c/c n. 100000001765 di €27.112,00 a favore di
[...]
(cfr. Allegato 3 della relazione peritale). Controparte_1
Infine, con riguardo al tasso di mora (punto 4) del quesito), il CTU ha concluso che esso è minore del tasso soglia (interesse di mora = 16,45% < 19,08% = tasso soglia di mora).
3. Le risultanze della CTU – che, in quanto immune da vizi di ordine logico e/o metodologico, può essere posta a base della decisione – consentono quindi di accertare l'infondatezza delle domande attoree le quali, di conseguenza, vanno respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da note spese prodotta dalla banca. In base allo stesso principio, le spese della CTU, già liquidate con separati decreti, sono poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, in favore della convenuta, che liquida in €.2.853,78;
3) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese delle CTU, già liquidate con separati decreti.
Teramo, 27 novembre 2025
Il Giudice
Silvia OD
Pag. 9 di 9
OD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 603 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza dell'1.10.2025, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con sede legale in Castellalto (TE), c.da Petriccione, via
Catanzaro 16 [P. Iva , rappresentata e difesa dall'Avv.to Luca P.IVA_1
Gentile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Giulianova (TE), via
G. RD 1, giusta procura in atti;
Attrice
E
, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Controparte_1 capitale sociale di euro 8.731.874.498,36, iscritta nel registro delle imprese – ufficio di Torino al n. aderente al Fondo Interbancario di Tutela P.IVA_2 dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 385/93 e capogruppo del Controparte_2
iscritto nell'albo di cui all'art. 64 del medesimo decreto legislativo, in
[...]
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano
Papa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo alla via G. Milli
n. 15,, giusta procura in atti;
Convenuta Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 22.02.2018 e ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e
[...] dichiarare la sussistenza di interessi usurari, applicati dalla Banca convenuta e addebitati sul conto corrente n. 1000/1765 intestato alla Società
[...] nel periodo di vigenza del rapporto in questione, per come Parte_1
specificato nella narrativa del presente atto, per cui a tale titolo nulla è dovuto per il rapporto di conto corrente n. 1000/1765 e conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldo del conto corrente alla data di chiusura del rapporto;
e, per l'effetto condannare la convenuta al rifondere all'attrice il complessivo importo di € 18.498,31 come dedotto in narrativa, ovvero la maggiore o minor somma accertata in istruttoria, oltre interessi e rivalutazioni.
2. con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e della procedura di mediazione obbligatoria espletata”.
A sostegno della domanda, l'attrice – premesso di aver intrattenuto con la banca il rapporto di conto corrente n. 1000/1765 a far data dal 25.07.2007, ha dedotto che la stessa le aveva addebitato, sino al 31.12.2015, importi non dovuti, quali interessi anatocistici, usurari e voci non contrattualizzate;
la parte attrice ha chiesto inoltre la condanna della banca alla restituzione, in suo favore, della somma di €.18.498,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria, derivante dal ricalcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti, epurati dagli illegittimi addebiti.
Si è costituita in giudizio eccependo, in sintesi e per quanto Controparte_1
d'interesse:
1) l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, perché il contratto di conto corrente era ancora in essere;
Pag. 2 di 9 2) l'intervenuta prescrizione delle domande di restituzione in relazione a tutte le rimesse solutorie annotate anteriormente alla data del 02/10/2007, avendo la controparte formulato per la prima volta le contestazioni oggetto di causa solo con l'istanza di mediazione del 2/10/2017;
3) l'infondatezza dell'unica doglianza proposta, concernente la pattuizione di interessi usurari.
Tanto eccepito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita, inizialmente, dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una
CTU, affidata al dott. Dopo l'assegnazione del fascicolo alla Persona_1 scrivente Giudice, è stata disposta un'ulteriore integrazione peritale;
la causa è stata poi rinviata d'ufficio durante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità.
Giunta all'udienza dell'1.10.2025 per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Gli scritti conclusionali sono stati depositati solo dalla parte convenuta.
1. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione.
Osserva il Tribunale che essa è fondata.
Appare, infatti, condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto o altre spese) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca.
Di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto
Pag. 3 di 9 luogo. Ed infatti, nella descritta situazione, potrà parlarsi di pagamento soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia preteso dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass., sez. un., 2 dicembre 2010,
n. 24418).
La parte attrice, d'altra parte, non ha allegato, né dimostrato – come invece era suo onere - la chiusura del rapporto in questione in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio (anzi risulta che il conto corrente in esame
è tuttora aperto), né ha specificamente dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse aventi carattere solutorio, in quanto effettuate in assenza di affidamenti o in presenza di saldi negativi di ammontare maggiore rispetto agli affidamenti concessi, non fornendo peraltro - come sopra già evidenziato - alcuna prova dei presupposti della sua pretesa restitutoria.
Dunque, la domanda di ripetizione è inammissibile.
2. Passando al merito della causa, osserva il Tribunale che la domanda attorea è infondata per i motivi che seguono.
2.1 Anzitutto, va delimitato l'oggetto del decidere.
La parte attrice ha agito in giudizio al fine di sentir dichiarare la natura usuraria degli interessi pattuiti dalla banca in relazione al contratto di conto corrente di cui
è causa, chiedendo di effettuare il ricalcolo del saldo “senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto”.
A fronte di ciò, la convenuta ha lamentato che, avendo l'attrice articolato CP_3
la propria domanda solo in relazione al superamento del tasso soglia usurario, gli altri addebiti richiamati solo nelle conclusioni (quali interessi anatocistici, commissioni e spese) non costituiscono oggetto di vaglio.
In effetti, sebbene nelle conclusioni dell'atto introduttivo, la parte attrice abbia inserito l'inciso sopra riportato, facendo generico riferimento anche ad altri addebiti, la medesima non ha allegato – prima ancora che provato – se e in che modalità la banca avrebbe applicato interessi anatocistici, commissioni e spese indebite.
Pag. 4 di 9 In sostanza, la domanda di ricalcolo del saldo, epurato anche delle predette voci di spesa, è rimasta sfornita anche di quel nucleo probatorio minimo che, necessariamente, ai sensi dell'art. 2967 c.c., deve sussistere in relazione alle domande e alle eccezioni svolte.
Pertanto, la (generica) domanda di eliminazione di interessi anatocistici, spese e commissioni non meglio specificate va respinta.
Da ciò consegue che l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca resta assorbita.
Il tema del decidere sarà quindi limitato solo alla pattuizione di interessi usurari.
2.2. Ciò posto, va rilevato che l'indagine peritale si è svolta sulla base di due distinti accertamenti (cfr. ordinanza del 22.04.2019 e del 22.03.2022 contenenti i quesiti posti al CTU).
Con riguardo alla prima CTU (del 30.12.2019), deve rilevarsi che, in risposta al quesito formulato dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, il consulente ha proceduto al ricalcolo del saldo senza tener conto degli interessi, commissioni e spese, ottenendo così un saldo al 31/12/2015 del c/c n. 100000001765 di
€2.761,92 a favore di Parte_1
Tuttavia, dal rigetto della domanda di ricalcolo del saldo, al netto di interessi anatocistici, spese e commissioni (non specificate dall'attore), deriva l'irrilevanza di tale accertamento peritale.
Con riguardo alla seconda consulenza (del 9.09.2022), va innanzitutto premesso che, con il quesito integrativo formulato con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 22.03.2022, è stato chiesto al CTU di effettuare il seguente accertamento: “Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se sia stato superato il tasso soglia nelle seguenti occasioni: a) al momento della pattuizione degli interessi (per i contratti stipulati in epoca successiva alla entrata in vigore della Legge n. 108/1996);
b) al momento in cui la abbia esercitato lo ius variandi, modificando i CP_3
tassi di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni (per tutti i contratti, anche quelli anteriori alla entrata in vigore della Legge n.
108/1996);
Pag. 5 di 9 c) al momento della stipulazione di contratti accessori al conto corrente (ad es. apertura di credito).
2) Calcolo in caso di usura originaria:
Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG, calcolato seguendo le istruzioni della Banca d'Italia) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, provveda il CTU ad eliminare gli interessi passivi per il periodo intercorrente tra la suddetta pattuizione sopra soglia ed il momento in cui sia stata effettuata una nuova pattuizione del tasso di interesse (anche a seguito dell'esercizio dello ius variandi) inferiore al tasso soglia: tasso che andrà applicato al periodo successivo.
3) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria:
A) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata (ed a prescindere dall'accertamento di cui al quesito sub F.) rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”
B) periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte
e tasse
Pag. 6 di 9 4) Verifica dell'usurarietà degli interessi moratori:
Verifichi sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo.
In particolare, tenuto conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19597/2020:
A) periodo dall'entrata in vigore della legge n. 108/1996 sino al DM 25 marzo
2003: verifichi l'eventuale usurarietà degli interessi moratori confrontando il tasso moratorio pattuito nel contratto, nonché (solo se specificamente dedotto dalla parte debitrice) il tasso moratorio concretamente applicato in caso di inadempimento, con il tasso soglia fissato per gli interessi corrispettivi nel DM relativo al trimestre di riferimento;
B) periodo dal DM 25 marzo 2003 in poi: verifichi l'eventuale usurarietà degli interessi moratori confrontando il tasso moratorio pattuito nel contratto, nonché (solo se specificamente dedotto dalla parte debitrice) il tasso moratorio concretamente applicato in caso di inadempimento, con il T.e.g.m. fissato nel DM relativo al trimestre di riferimento per gli interessi corrispettivi, maggiorato dell'incremento medio rilevato per gli interessi moratori dalla Banca d'Italia, seguendo la formula indicata nella citata sentenza delle Sezioni Unite;
C) conseguenze: qualora venga riscontrata la usurarietà del tasso di interesse moratorio (non quello pattuito in astratto ma quello concretamente applicato dopo
l'inadempimento):
-provveda il CTU ad eliminare gli interessi moratori concretamente applicati per tutto il periodo di inadempimento;
-poi, con riferimento al medesimo periodo, applichi il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi (se non usurario), ovvero non applichi alcun interesse
(qualora anche l'interesse corrispettivo sia risultato usurario all'esito delle verifiche sopra indicate)”.
Pag. 7 di 9 In risposta al quesito, il consulente ha evidenziato che, nel contratto di conto corrente acceso nel 2007, era previsto un tasso d'interesse debitore del 14,50% e che la banca, negli anni successivi, esercitando la ius variandi, ha modificato i tassi d'interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni in alcuni periodi (che vanno dal 30.09.2012 al 30.09.2015).
La banca ha inoltre stipulato i seguenti contratti accessori:
1. documento di sintesi n. 1/2007 del 23/10/2007 (Doc. 4 della 2° memoria di parte convenuta) – 4° trimestre 2007;
2. documento di sintesi n. 1 dell'11/05/2015 (Doc. 5 della 2° memoria di parte convenuta) – 2° trimestre 2015;
3. atto integrativo dell'11/05/2015 (Doc. 6 della 2° memoria di parte convenuta) – 2° trimestre 2015;
4. modifica consensuale di condizioni economiche del 14/05/2015 (Doc. 7 della 2° memoria di parte convenuta) – 2° trimestre 2015;
5. modifica consensuale di condizioni economiche del 04/09/2015 (Doc. 8 della 2° memoria di parte convenuta) – 3° trimestre 2015.
Ciò posto, dal calcolo del TEG secondo le formule indicate nel quesito, è emerso che il tasso soglia è stato sorpassato nel 4° trimestre 2014 come evidenziato nelle tabelle incluse nella relazione peritale.
Successivamente, è stato eseguito il calcolo previsto dal punto 3/A del quesito in merito alla “CMS soglia” ed è emerso che la CMS della banca, per il periodo individuato dal punto c) del quesito, ossia al momento della stipulazione di contratti accessori al conto corrente, non ha mai sorpassato la CMS soglia.
A questo punto, il consulente ha proceduto a ricalcolare il conto corrente senza tener conto degli interessi passivi solo per il 4° trimestre 2014, così come previsto dal punto 2 del quesito [Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG, calcolato seguendo le istruzioni della Banca d'Italia) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, provveda il CTU ad eliminare gli interessi passivi
Pag. 8 di 9 per il periodo intercorrente tra la suddetta pattuizione sopra soglia ed il momento in cui sia stata effettuata una nuova pattuizione del tasso di interesse
(anche a seguito dell'esercizio dello ius variandi) inferiore al tasso soglia: tasso che andrà applicato al periodo successivo]. e, così facendo, è stato ottenuto un saldo al 31/12/2015 del c/c n. 100000001765 di €27.112,00 a favore di
[...]
(cfr. Allegato 3 della relazione peritale). Controparte_1
Infine, con riguardo al tasso di mora (punto 4) del quesito), il CTU ha concluso che esso è minore del tasso soglia (interesse di mora = 16,45% < 19,08% = tasso soglia di mora).
3. Le risultanze della CTU – che, in quanto immune da vizi di ordine logico e/o metodologico, può essere posta a base della decisione – consentono quindi di accertare l'infondatezza delle domande attoree le quali, di conseguenza, vanno respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da note spese prodotta dalla banca. In base allo stesso principio, le spese della CTU, già liquidate con separati decreti, sono poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, in favore della convenuta, che liquida in €.2.853,78;
3) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese delle CTU, già liquidate con separati decreti.
Teramo, 27 novembre 2025
Il Giudice
Silvia OD
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