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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 790/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CRISCI LUCIANA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4239/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003895478000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003895478000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003895478000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028201300296444677000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150012888568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282160023043747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede annullarsi l'intimazione di pagamento n. 02820259003895478000 e le cartelle nn.
028201300296444677000, 02820150012888568000 e 0282160023043747000.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259003895478000 e le cartelle prodromiche nn. 02820130029644677000, 02820150012888568000
e 02820160023043747000, relative rispettivamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2008, 2010
e 2011.
Ne chiedeva l'annullamento eccependo l'omessa notifica delle tre cartelle e dunque il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge;
eccepiva, comunque, l'estinzione dei crediti impositivi per prescrizione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso, documentando la notifica di atti presupposti di quello impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Deve preliminarmente osservarsi che ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, un atto impositivo può essere autonomamente impugnato solo per vizi propri, tra i quali rientra l'eventuale mancata notifica preventiva degli atti presupposti. Solo nell'ipotesi in cui l'atto impugnato sia stato preceduto da un atto prodromico non autonomamente impugnabile o quando quest'ultimo - pur essendo impugnabile - non risulti essere stato notificato al contribuente, quello successivo può essere impugnato anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché in tal caso esso non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante.
Dunque quando si eccepisce che un atto impositivo, che è un atto recettizio, non è stato notificato, non si impugna in realtà detto atto, poiché è il medesimo contribuente ad allegare che non è mai venuto ad esistenza nei suoi confronti. Nei ricorsi in cui ci si dolga della mancata notifica di un atto impositivo, l'atto tributario oggetto di impugnazione non può essere che l'atto successivo, in virtù della regola ex art. 19 ultimo comma
D.Lgs. n. 546/1992 per cui il vizio di omessa notifica dell'atto presupposto deve essere fatto valere con l'impugnazione dell'atto successivo.
Tali rilievi sono significativi alla luce dell'ulteriore premessa, in materia di riscossione delle imposte, secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti - con le relative notificazioni -, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
da ciò deriva che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Nel caso in esame parte resistente ha documentato la notifica in data 10.12.2018 a mezzo di messo notificatore (a mani della figlia del destinatario) dell'intimazione di pagamento n. 02820189002921032000, ma non ha allegato detto atto;
pertanto non è possibile attribuire al medesimo un effetto interruttivo sul decorso della prescrizione delle pretese impositive relative alla tassa automobilistica dovuta per gli anni
2008, 2010 e 2011.
Peraltro, anche se si riferisse proprio a tali crediti, gli stessi sarebbero comunque estinti, per essere maturato il termine triennale di prescrizione in epoca antecedente alla notifica dell'atto impugnato in questa sede -
21.3.2025 - (prescrizione c.d. successiva), anche tenuto conto della sospensione di cui alla disciplina emergenziale introdotta per l'epidemia da COVID 19.
Il ricorso è dunque fondato.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 02820259003895478000 e le tre cartelle presupposte nn. 028201300296444677000, 02820150012888568000 e 0282160023043747000.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio di parte ricorrente, che si liquidano in
€ 200,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Caserta, li 26.1.2026.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CRISCI LUCIANA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4239/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003895478000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003895478000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003895478000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028201300296444677000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150012888568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282160023043747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede annullarsi l'intimazione di pagamento n. 02820259003895478000 e le cartelle nn.
028201300296444677000, 02820150012888568000 e 0282160023043747000.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259003895478000 e le cartelle prodromiche nn. 02820130029644677000, 02820150012888568000
e 02820160023043747000, relative rispettivamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2008, 2010
e 2011.
Ne chiedeva l'annullamento eccependo l'omessa notifica delle tre cartelle e dunque il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge;
eccepiva, comunque, l'estinzione dei crediti impositivi per prescrizione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso, documentando la notifica di atti presupposti di quello impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Deve preliminarmente osservarsi che ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, un atto impositivo può essere autonomamente impugnato solo per vizi propri, tra i quali rientra l'eventuale mancata notifica preventiva degli atti presupposti. Solo nell'ipotesi in cui l'atto impugnato sia stato preceduto da un atto prodromico non autonomamente impugnabile o quando quest'ultimo - pur essendo impugnabile - non risulti essere stato notificato al contribuente, quello successivo può essere impugnato anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché in tal caso esso non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante.
Dunque quando si eccepisce che un atto impositivo, che è un atto recettizio, non è stato notificato, non si impugna in realtà detto atto, poiché è il medesimo contribuente ad allegare che non è mai venuto ad esistenza nei suoi confronti. Nei ricorsi in cui ci si dolga della mancata notifica di un atto impositivo, l'atto tributario oggetto di impugnazione non può essere che l'atto successivo, in virtù della regola ex art. 19 ultimo comma
D.Lgs. n. 546/1992 per cui il vizio di omessa notifica dell'atto presupposto deve essere fatto valere con l'impugnazione dell'atto successivo.
Tali rilievi sono significativi alla luce dell'ulteriore premessa, in materia di riscossione delle imposte, secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti - con le relative notificazioni -, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
da ciò deriva che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Nel caso in esame parte resistente ha documentato la notifica in data 10.12.2018 a mezzo di messo notificatore (a mani della figlia del destinatario) dell'intimazione di pagamento n. 02820189002921032000, ma non ha allegato detto atto;
pertanto non è possibile attribuire al medesimo un effetto interruttivo sul decorso della prescrizione delle pretese impositive relative alla tassa automobilistica dovuta per gli anni
2008, 2010 e 2011.
Peraltro, anche se si riferisse proprio a tali crediti, gli stessi sarebbero comunque estinti, per essere maturato il termine triennale di prescrizione in epoca antecedente alla notifica dell'atto impugnato in questa sede -
21.3.2025 - (prescrizione c.d. successiva), anche tenuto conto della sospensione di cui alla disciplina emergenziale introdotta per l'epidemia da COVID 19.
Il ricorso è dunque fondato.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 02820259003895478000 e le tre cartelle presupposte nn. 028201300296444677000, 02820150012888568000 e 0282160023043747000.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio di parte ricorrente, che si liquidano in
€ 200,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Caserta, li 26.1.2026.