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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/10/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. N. 1083/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 1083/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e pendente tra:
Parte 1 (P.IVA P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CASTORINO Michele del Foro di Roma
(C.F. C.F. 1 Parte 3 (C.F. Parte 2 و Parte 4 (C.F.
) e Codice Fiscale 2 Codice Fiscale_3 con l'Avv. Ivo BALDASSINI del Foro di Cassino e l'Avv.
Roberto CIPOLLA del Foro di Roma - OPPONENTI –
NEI CONFRONTI DI
Controparte 1 (P.IVA
P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Marco
MOSTARDA
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI: come da note telematiche trasmesse contenenti conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 28/2/23 il Tribunale di Viterbo emetteva decreto ingiuntivo n. 251/2023 per € (di seguito CP_1 e neiParte 5 30.572,71 in favore della
Controparte_2 (di seguito confronti della Parte 1 Parte 3contraente-debitore principale oltre che di Controparte 3
[...] e di Parte 2 questi ultimi quali garanti, in relazione al contratto di
,
mutuo chirografario n. 04/21/92217 stipulato in data 30.11.2016 per un importo di euro 35mila concesso alla Parte 1 Avverso tale decreto ingiuntivo, con separati atti, proponevano opposizione sia la che gli ulteriori debitori, instaurando separati procedimenti (RG nn. Parte 1
1083/2023 e 1163/2023), con provvedimento del 28/2/24 venivano riuniti. Con le opposizioni in atti le odierne parti istanti nella loro rispettive qualità (debitore principale e fideiussori) hanno richiesto la revoca del citato decreto ingiuntivo rilevando: a) l' incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo, in quanto ai sensi dell'art. 15, n. 2 del Contratto di fidejussione, in caso di controversie tra le parti veniva stabilita la competenza esclusiva della autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trovava la sede legale della banca presso la quale stato acceso il relativo rapporto;
ciò salva l'ipotesi di contratti stipulati con soggetti aventi la qualifica di "consumatore" secondo la disciplina del Codice del Consumo, per i quali il foro competente si individuava in quello di residenza e/o di domicilio del consumatore. Ora, poiché secondo gli opponenti i garanti rivestivano la qualifica di consumatori e poiché tale clausola aveva contenuto vessatorio, ne conseguiva la incompetenza del Tribunale di
Viterbo a favore di quella del Tribunale di Roma, luogo di residenza degli opponenti Parte 4 e b) laParte 3 Parte 2 و
indeterminatezza delle condizioni contrattuali del mutuo e la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria in virtù del regime finanziario degli interessi corrispettivi stabiliti sulla base di un piano di ammortamento alla francese, che non era stato espressamente pattuito tra le parti, tanto da determinare la violazione dell'art. 1284
c.c. e dell'art.6 della delibera CICR del 09.02.2000. Da ciò l'incongruenza tra il TAE applicato nel corso del rapporto e il TAN dichiarato in contratto in violazione dell'art.9 della citata delibera CICR oltre che dell'art.9 delle Istruzioni di Vigilanza sulle Banche della Banca d'Italia del 25.07.2003; c) la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti per violazione della disciplina antitrust, risultando le clausole della fideiussione riproduttive lo schema della fideiussione ABI ritenuta dalla Banca d'Italia contraria all'art. 2 co II, lett. a L. 287 del 1990; d) la decadenza ex art. 1957 c.c. del diritto di credito vantato dall'opposta in ragione della dedotta nullità della clausola di cui all'art. 6 contenuta nelle fideiussioni.
Alla luce di tali rilievi gli opponenti hanno chiesto dichiararsi la nullità parziale della fideiussione e dell'operato sistema di calcolo degli interessi, previo ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale, con revoca del decreto ingiuntivo, oltre alla condanna di parte convenuta al risarcimento per i danni morali derivati dalla condotta della banca agli opponenti a causa della dedotta condotta contra legem. Costituendosi in giudizio la banca ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: a), quanto alla prova circa la sussistenza del credito, che in data 30.11.2016 l'istituto di credito aveva stipulato un contratto di mutuo chirografario con la Parte 1 con fideiussione rilasciata dagli odierni opponenti per l'importo di euro 35.000,00, essendosi convenuta la modalità di rimborso mediante il pagamento di 120 rate mensili;
b) la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della avendo Parte 1 tale società regolarmente adempiuto, non avendo mai sollevato eccezioni sulla natura delle operazioni, avendo serbato un contegno omissivo e non avendo, inoltre, riscontrato le missive trasmesse dalla banca;
c) la competenza territoriale del Tribunale di Viterbo, dovendosi escludere la qualità di consumatore agli opponenti in ragione della natura dei contrati in esame;
d) la legittimità della fideiussione rilasciata per violazione della normativa antitrust in quanto il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia faceva riferimento allo schema delle fideiussioni caratterizzate dalla clausola omnibus, non estensibile a quelle specifiche;
e) l'insussistenza di interessi usurari e la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese che era stato allegato al contratto di mutuo e pienamente accettato e conosciuto dalle parti..
Nel corso del giudizio, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto alla luce della documentazione in atti, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 8.09.2025.
Appaiono infondati i preliminari rilievi di incompetenza territoriale e di carenza di interesse ad agire sollevati rispettivamente dalle parti.
Quanto alla prima eccezione deve ammettersi la competenza territoriale del Tribunale di Viterbo a decidere il giudizio, per come già stabilito nell'ordinanza datata 24.10.2023 ed emessa nel procedimento RG 1163/2023. A tal riguardo si segnala che sia nella lettera di fideiussione (art. 15, n. 2) che nel contratto di mutuo (art. 16) era previsto che la soluzione di ogni questione era affidata in via esclusiva all'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trovava la sede legale della banca (Viterbo), autorità, quindi, correttamente adita dalla banca. Al contrario, non appaiono fondati i rilievi di parte opponente circa la natura di "consumatore" in capo ai garanti, apparendo, infatti, evidente lo scopo commerciale dell'operazione, circostanza, questa, che non legittimava una deroga alla competenza territoriale.
Infatti, la natura commerciale dell'operazione si ricavava oltre che dalla contestualità e dalla logica dipendenza tra i due contratti, anche dal fatto che la parte Per 1 Pt 2 operava sia come legale rappresentante della società debitrice che di fidejussiore (risultando, inoltre, la stessa proprietaria di quote societarie nella del 90%).Parte 1
Tali circostanze, pertanto, risultano, certamente incompatibili con la dedotta natura di "consumatore" in capo agli opponenti.
Quanto alla dedotta carenza di interesse ad agire in capo alla Parte 1 anche tale rilevo appare infondato.
Tale interesse quale condizione dell'azione richiede che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Le circostanze dedotte da parte opposta, relative al contegno omissivo mantenuto nel corso del rapporto e alla situazione finanziaria odierna della società opponente, non appaiono, infatti, idonee ad escludere la sussistenza di tale interesse ad agire vantando, in ogni caso, la indicata società uno specifico interesse ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni dedotte e ad impedire la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti.
Passando all'esame delle ulteriori questioni, si rileva l'infondatezza delle stesse.
Quanto alla contestazione relativa all'adottato piano di ammortamento, gli opponenti hanno rappresentato che il relativo piano allegato al contratto seguiva il metodo cd.
"alla francese", costruito sulla base di un regime composto degli interessi e dalla cui applicazione si ricavavano importi superiori in favore della banca. Al contrario, ricostruendo il piano di ammortamento applicando non già il regime composito, ma quello semplice, i risultati sarebbero risultati più favorevoli per il cliente. In merito al piano di ammortamento in esame appare risolutivo il recente orientamento
(SSUU n. 15340/2024) che ha attribuito legittimità ai mutui con piano di ammortamento alla “francese”, i mutui cioè, come quello in esame, a rate costanti, in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente. Secondo la Corte, infatti, la mancata pattuizione e indicazione delle "modalità” di ammortamento e di calcolo degli interessi passivi non determina la nullità del contratto, nel caso in cui risultava assolto, da parte della banca,
l'onere informativo e di trasparenza fornendo - come accaduto per il caso in esame - il piano di ammortamento. Tale piano, infatti, assicurava al cliente la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e di valutarne la convenienza sul mercato.¹
Inoltre, con riguardo all'ulteriore questione se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento "alla francese” rispetto a quello
"all'italiana" potesse costituire un prezzo ulteriore da ritenere occulto tale da rendere il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN e TAEG) dichiarati nel contratto, la Corte ha chiarito che la differenza tra i due piani di ammortamento non era legata al fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» fosse complessivamente maggiore di quello nominale. Tale differenza, invece, derivava "...dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato". Tale differenza, prosegue la decisione, era ascrivibile, quindi, alla circostanza che nell'ammortamento “all'italiana” il capitale si abbatte più velocemente
(con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla francese “non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente".
In conclusione, essendovi stata, come per il caso in esame, la consegna del piano di ammortamento nei confronti del cliente, ove per ogni rata veniva indicata la quota da imputare al capitale e quella agli interessi, poteva ritenersi che la scelta operata dalle parti rendeva certamente legittima l'adozione di un piano con calcolo con interesse composto e non semplice (all. 3 parte opponente).
Quanto alla dedotta nullità parziale delle fideiussioni prestate dagli opponenti, in ragione della riproduzione nel relativo modulo delle clausole contrattuali contenute nello schema predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia nel 2005, giova rilevare che nella fattispecie le fideiussioni sono state rilasciate nel 2016, oltre dieci anni da quelli oggetto della verifica da parte dell'Autorità. Pertanto, gli opponenti, al fine di fare valere la sussistenza di una intesa illecita avrebbero dovuto dimostrare la persistenza di tale intesa illecita anche all'epoca della sottoscrizione della fideiussione oggetto di causa. Tale prova, inoltre, non può ricavarsi dalla mera riproduzione delle clausole già ritenute invalide nel 2005, in quanto la illegittimità di tali clausole non dipende dal contenuto delle singole pattuizioni - da ritenere, inoltre, del tutto coerenti con il sistema normativo - quanto piuttosto dalla loro imposizione in ragione degli accordi raggiunti tra le parti che avrebbero alterato la libera concorrenza nel mercato.
Alla luce di tali valutazioni, le opposizioni proposte non possono essere accolte.
Ogni altra richiesta di parte opponente (risarcimento danni) deve ritenersi assorbita e rigettata.
Non può, infine, essere accolta la domanda da parte della banca di condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti. Tale condanna come noto, richiede i seguenti requisiti: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale della parte e uno soggettivo rappresentato dalla mala fede o colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire in giudizio. Il requisito della mala fede o colpa grave della parte soccombente non può desumersi dalla mera infondatezza della domanda, richiedendo un quid pluris che non risulta provato nel caso di specie. Le spese processuali, comprese quelle della procedura monitoria, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli opponenti in solido (calcolo delle spese: scaglione tra euro 26.0001 e euro 52.000,00, tre fasi di legge valori prossimi ai medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta le opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2023;
2. Condanna tutti gli opponenti in solido tra di loro al pagamento delle spese spese che si processuali in favore della Parte 5 liquidano in complessivi euro 5.800,00 oltre IVA, C.P.A. e 15 % spese generali, oltre alle spese già liquidate in fase monitoria (euro 1.330,00 per compensi, € 286,00 per spese). Viterbo, 27.10.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 "In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto>> degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 1083/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e pendente tra:
Parte 1 (P.IVA P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CASTORINO Michele del Foro di Roma
(C.F. C.F. 1 Parte 3 (C.F. Parte 2 و Parte 4 (C.F.
) e Codice Fiscale 2 Codice Fiscale_3 con l'Avv. Ivo BALDASSINI del Foro di Cassino e l'Avv.
Roberto CIPOLLA del Foro di Roma - OPPONENTI –
NEI CONFRONTI DI
Controparte 1 (P.IVA
P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Marco
MOSTARDA
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI: come da note telematiche trasmesse contenenti conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 28/2/23 il Tribunale di Viterbo emetteva decreto ingiuntivo n. 251/2023 per € (di seguito CP_1 e neiParte 5 30.572,71 in favore della
Controparte_2 (di seguito confronti della Parte 1 Parte 3contraente-debitore principale oltre che di Controparte 3
[...] e di Parte 2 questi ultimi quali garanti, in relazione al contratto di
,
mutuo chirografario n. 04/21/92217 stipulato in data 30.11.2016 per un importo di euro 35mila concesso alla Parte 1 Avverso tale decreto ingiuntivo, con separati atti, proponevano opposizione sia la che gli ulteriori debitori, instaurando separati procedimenti (RG nn. Parte 1
1083/2023 e 1163/2023), con provvedimento del 28/2/24 venivano riuniti. Con le opposizioni in atti le odierne parti istanti nella loro rispettive qualità (debitore principale e fideiussori) hanno richiesto la revoca del citato decreto ingiuntivo rilevando: a) l' incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo, in quanto ai sensi dell'art. 15, n. 2 del Contratto di fidejussione, in caso di controversie tra le parti veniva stabilita la competenza esclusiva della autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trovava la sede legale della banca presso la quale stato acceso il relativo rapporto;
ciò salva l'ipotesi di contratti stipulati con soggetti aventi la qualifica di "consumatore" secondo la disciplina del Codice del Consumo, per i quali il foro competente si individuava in quello di residenza e/o di domicilio del consumatore. Ora, poiché secondo gli opponenti i garanti rivestivano la qualifica di consumatori e poiché tale clausola aveva contenuto vessatorio, ne conseguiva la incompetenza del Tribunale di
Viterbo a favore di quella del Tribunale di Roma, luogo di residenza degli opponenti Parte 4 e b) laParte 3 Parte 2 و
indeterminatezza delle condizioni contrattuali del mutuo e la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria in virtù del regime finanziario degli interessi corrispettivi stabiliti sulla base di un piano di ammortamento alla francese, che non era stato espressamente pattuito tra le parti, tanto da determinare la violazione dell'art. 1284
c.c. e dell'art.6 della delibera CICR del 09.02.2000. Da ciò l'incongruenza tra il TAE applicato nel corso del rapporto e il TAN dichiarato in contratto in violazione dell'art.9 della citata delibera CICR oltre che dell'art.9 delle Istruzioni di Vigilanza sulle Banche della Banca d'Italia del 25.07.2003; c) la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti per violazione della disciplina antitrust, risultando le clausole della fideiussione riproduttive lo schema della fideiussione ABI ritenuta dalla Banca d'Italia contraria all'art. 2 co II, lett. a L. 287 del 1990; d) la decadenza ex art. 1957 c.c. del diritto di credito vantato dall'opposta in ragione della dedotta nullità della clausola di cui all'art. 6 contenuta nelle fideiussioni.
Alla luce di tali rilievi gli opponenti hanno chiesto dichiararsi la nullità parziale della fideiussione e dell'operato sistema di calcolo degli interessi, previo ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale, con revoca del decreto ingiuntivo, oltre alla condanna di parte convenuta al risarcimento per i danni morali derivati dalla condotta della banca agli opponenti a causa della dedotta condotta contra legem. Costituendosi in giudizio la banca ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: a), quanto alla prova circa la sussistenza del credito, che in data 30.11.2016 l'istituto di credito aveva stipulato un contratto di mutuo chirografario con la Parte 1 con fideiussione rilasciata dagli odierni opponenti per l'importo di euro 35.000,00, essendosi convenuta la modalità di rimborso mediante il pagamento di 120 rate mensili;
b) la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della avendo Parte 1 tale società regolarmente adempiuto, non avendo mai sollevato eccezioni sulla natura delle operazioni, avendo serbato un contegno omissivo e non avendo, inoltre, riscontrato le missive trasmesse dalla banca;
c) la competenza territoriale del Tribunale di Viterbo, dovendosi escludere la qualità di consumatore agli opponenti in ragione della natura dei contrati in esame;
d) la legittimità della fideiussione rilasciata per violazione della normativa antitrust in quanto il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia faceva riferimento allo schema delle fideiussioni caratterizzate dalla clausola omnibus, non estensibile a quelle specifiche;
e) l'insussistenza di interessi usurari e la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese che era stato allegato al contratto di mutuo e pienamente accettato e conosciuto dalle parti..
Nel corso del giudizio, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto alla luce della documentazione in atti, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 8.09.2025.
Appaiono infondati i preliminari rilievi di incompetenza territoriale e di carenza di interesse ad agire sollevati rispettivamente dalle parti.
Quanto alla prima eccezione deve ammettersi la competenza territoriale del Tribunale di Viterbo a decidere il giudizio, per come già stabilito nell'ordinanza datata 24.10.2023 ed emessa nel procedimento RG 1163/2023. A tal riguardo si segnala che sia nella lettera di fideiussione (art. 15, n. 2) che nel contratto di mutuo (art. 16) era previsto che la soluzione di ogni questione era affidata in via esclusiva all'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trovava la sede legale della banca (Viterbo), autorità, quindi, correttamente adita dalla banca. Al contrario, non appaiono fondati i rilievi di parte opponente circa la natura di "consumatore" in capo ai garanti, apparendo, infatti, evidente lo scopo commerciale dell'operazione, circostanza, questa, che non legittimava una deroga alla competenza territoriale.
Infatti, la natura commerciale dell'operazione si ricavava oltre che dalla contestualità e dalla logica dipendenza tra i due contratti, anche dal fatto che la parte Per 1 Pt 2 operava sia come legale rappresentante della società debitrice che di fidejussiore (risultando, inoltre, la stessa proprietaria di quote societarie nella del 90%).Parte 1
Tali circostanze, pertanto, risultano, certamente incompatibili con la dedotta natura di "consumatore" in capo agli opponenti.
Quanto alla dedotta carenza di interesse ad agire in capo alla Parte 1 anche tale rilevo appare infondato.
Tale interesse quale condizione dell'azione richiede che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Le circostanze dedotte da parte opposta, relative al contegno omissivo mantenuto nel corso del rapporto e alla situazione finanziaria odierna della società opponente, non appaiono, infatti, idonee ad escludere la sussistenza di tale interesse ad agire vantando, in ogni caso, la indicata società uno specifico interesse ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni dedotte e ad impedire la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti.
Passando all'esame delle ulteriori questioni, si rileva l'infondatezza delle stesse.
Quanto alla contestazione relativa all'adottato piano di ammortamento, gli opponenti hanno rappresentato che il relativo piano allegato al contratto seguiva il metodo cd.
"alla francese", costruito sulla base di un regime composto degli interessi e dalla cui applicazione si ricavavano importi superiori in favore della banca. Al contrario, ricostruendo il piano di ammortamento applicando non già il regime composito, ma quello semplice, i risultati sarebbero risultati più favorevoli per il cliente. In merito al piano di ammortamento in esame appare risolutivo il recente orientamento
(SSUU n. 15340/2024) che ha attribuito legittimità ai mutui con piano di ammortamento alla “francese”, i mutui cioè, come quello in esame, a rate costanti, in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente. Secondo la Corte, infatti, la mancata pattuizione e indicazione delle "modalità” di ammortamento e di calcolo degli interessi passivi non determina la nullità del contratto, nel caso in cui risultava assolto, da parte della banca,
l'onere informativo e di trasparenza fornendo - come accaduto per il caso in esame - il piano di ammortamento. Tale piano, infatti, assicurava al cliente la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e di valutarne la convenienza sul mercato.¹
Inoltre, con riguardo all'ulteriore questione se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento "alla francese” rispetto a quello
"all'italiana" potesse costituire un prezzo ulteriore da ritenere occulto tale da rendere il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN e TAEG) dichiarati nel contratto, la Corte ha chiarito che la differenza tra i due piani di ammortamento non era legata al fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» fosse complessivamente maggiore di quello nominale. Tale differenza, invece, derivava "...dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato". Tale differenza, prosegue la decisione, era ascrivibile, quindi, alla circostanza che nell'ammortamento “all'italiana” il capitale si abbatte più velocemente
(con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla francese “non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente".
In conclusione, essendovi stata, come per il caso in esame, la consegna del piano di ammortamento nei confronti del cliente, ove per ogni rata veniva indicata la quota da imputare al capitale e quella agli interessi, poteva ritenersi che la scelta operata dalle parti rendeva certamente legittima l'adozione di un piano con calcolo con interesse composto e non semplice (all. 3 parte opponente).
Quanto alla dedotta nullità parziale delle fideiussioni prestate dagli opponenti, in ragione della riproduzione nel relativo modulo delle clausole contrattuali contenute nello schema predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia nel 2005, giova rilevare che nella fattispecie le fideiussioni sono state rilasciate nel 2016, oltre dieci anni da quelli oggetto della verifica da parte dell'Autorità. Pertanto, gli opponenti, al fine di fare valere la sussistenza di una intesa illecita avrebbero dovuto dimostrare la persistenza di tale intesa illecita anche all'epoca della sottoscrizione della fideiussione oggetto di causa. Tale prova, inoltre, non può ricavarsi dalla mera riproduzione delle clausole già ritenute invalide nel 2005, in quanto la illegittimità di tali clausole non dipende dal contenuto delle singole pattuizioni - da ritenere, inoltre, del tutto coerenti con il sistema normativo - quanto piuttosto dalla loro imposizione in ragione degli accordi raggiunti tra le parti che avrebbero alterato la libera concorrenza nel mercato.
Alla luce di tali valutazioni, le opposizioni proposte non possono essere accolte.
Ogni altra richiesta di parte opponente (risarcimento danni) deve ritenersi assorbita e rigettata.
Non può, infine, essere accolta la domanda da parte della banca di condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti. Tale condanna come noto, richiede i seguenti requisiti: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale della parte e uno soggettivo rappresentato dalla mala fede o colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire in giudizio. Il requisito della mala fede o colpa grave della parte soccombente non può desumersi dalla mera infondatezza della domanda, richiedendo un quid pluris che non risulta provato nel caso di specie. Le spese processuali, comprese quelle della procedura monitoria, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli opponenti in solido (calcolo delle spese: scaglione tra euro 26.0001 e euro 52.000,00, tre fasi di legge valori prossimi ai medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta le opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2023;
2. Condanna tutti gli opponenti in solido tra di loro al pagamento delle spese spese che si processuali in favore della Parte 5 liquidano in complessivi euro 5.800,00 oltre IVA, C.P.A. e 15 % spese generali, oltre alle spese già liquidate in fase monitoria (euro 1.330,00 per compensi, € 286,00 per spese). Viterbo, 27.10.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 "In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto>> degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".