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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCHUELMERS VON WE OB, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 202/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dr. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Provincia Bolzano Email_2 elettivamente domiciliato presso
AL IG SS 02805390214 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023.00021558 BOLLO 2013
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 62/2025 depositato il 18/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
AL IG SSLa Corte rileva che nel corso del procedimento ha revocato in via di autotutela l'atto impugnato, riconoscendo come la sottesa pretesa tributaria fosse ormai prescritta. Pertanto, preso atto di quanto sopra, il Giudice ritiene di accogliere l'istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere formulata dalla resistente e condivisa dal ricorrente. Quanto alle spese di lite, in accoglimento dell'istanza formulata dal ricorrente, si AL IG SScondanna a rifondere al primo le spese di lite, che, in applicazione dell'art. 15, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 546/1992 (“i compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali”), dell'art. 28, comma 2, d.m. 20/07/2012, n. 140, e dell'art. 2223, comma 2, c.c., vengono liquidati in via equitativa complessivi euro 500.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bolzano, prima sezione,
DICHIARA
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 500.
Così deciso in Bolzano il 16 dicembre 2025.
Il Giudice (dott. Robert Schülmers von Pernwerth)
f.to digitalmente
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCHUELMERS VON WE OB, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 202/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dr. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Provincia Bolzano Email_2 elettivamente domiciliato presso
AL IG SS 02805390214 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023.00021558 BOLLO 2013
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 62/2025 depositato il 18/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
AL IG SSLa Corte rileva che nel corso del procedimento ha revocato in via di autotutela l'atto impugnato, riconoscendo come la sottesa pretesa tributaria fosse ormai prescritta. Pertanto, preso atto di quanto sopra, il Giudice ritiene di accogliere l'istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere formulata dalla resistente e condivisa dal ricorrente. Quanto alle spese di lite, in accoglimento dell'istanza formulata dal ricorrente, si AL IG SScondanna a rifondere al primo le spese di lite, che, in applicazione dell'art. 15, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 546/1992 (“i compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali”), dell'art. 28, comma 2, d.m. 20/07/2012, n. 140, e dell'art. 2223, comma 2, c.c., vengono liquidati in via equitativa complessivi euro 500.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bolzano, prima sezione,
DICHIARA
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 500.
Così deciso in Bolzano il 16 dicembre 2025.
Il Giudice (dott. Robert Schülmers von Pernwerth)
f.to digitalmente