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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/12/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3050/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa DE VE,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/08/1936, rappresentato e difeso dall'avv. LO GIUDICE DAVIDE, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
oggetto: opposizione avverso provvedimento di revoca del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
conclusioni delle parti: come rassegnate da parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 3.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c. e 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
ha impugnato il decreto di questo Tribunale, emesso il 9.11.2023 e notificato Parte_1
il 13.11.2025 nell'ambito del procedimento R.G. 1703/2019, con cui è stato revocato il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il trascorso il termine assegnato senza che l'istante abbia integrato la documentazione richiesta dal Giudice con decreto del 30.3.2022.
A supporto della propria istanza, il ricorrente ha dedotto che:
- aveva depositato apposita istanza di liquidazione, a seguito della quale il Giudice aveva
1 chiesto integrazione documentale “con la produzione dell'istanza di ammissione corredata di tutti
gli allegati, certificazione reddituale aggiornata e stato di famiglia aggiornato, unitamente alla
dichiarazione di non percepire redditi esenti o assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
non risultanti dall'anagrafe tributaria anche con riferimento agli in cui si è svolto il giudizio”;
- aveva depositato tale documentazione integrativa in data 5.4.2022, consistente nell'autodichiarazione reddituale e certificazione dell'Agenzia delle Entrate;
- l'art.136 T.U. Spese di giustizia non prevede affatto la revoca del gratuito patrocinio nel caso in cui il beneficiario non provi il proprio reddito, né tantomeno non provi la permanenza dei requisiti;
- dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente alla data dell'emissione del decreto aveva un reddito annuo imponibile non superiore ad € 11.746,68.
Ha chiesto quindi di veder revocare il provvedimento impugnato e, per l'effetto,
ammettere l'istante al patrocinio a spese dello stato e liquidare la chiesta parcella.
Ciò detto in punto di fatto, l'impugnazione è da accogliere per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, è necessario dar conto che è stato correttamente evocato in giudizio il
; infatti, per costante orientamento “in tema di patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato, l'opposizione al decreto di revoca ex art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 non deve essere
notificata alla Agenzia delle entrate ma al , soggetto passivo del rapporto Controparte_1
debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio” (Cassazione civile sez. VI, n.15219/2022).
Il convenuto, pur correttamente citato, non si è costituito e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, risultano agli atti l'istanza di liquidazione e le dichiarazioni reddituali del ricorrente, dalle quali non emerge che vi siano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio né l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ai sensi dell'art. 136 TUSG;
pertanto, il provvedimento del 9-13.11.2023 reso nell'ambito del procedimento R.G. 1703/2019 va revocato.
È quindi possibile procedere alla liquidazione del compenso.
A riguardo, è necessario far riferimento ai valori di cui al d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) dimidiati ex art. 130 DPR 115/2002 (ai sensi del quale gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti
2 della metà), con la precisazione che il Giudice non è tenuto a utilizzare i parametri medi,
potendo tener conto dell'attività concretamente svolta e delle questioni giuridiche trattate.
Ebbene, dalla sentenza allegata agli atti risulta che il valore della controversia è pari a €
6.212,96 (credito in virtù del quale si agisce per la revocatoria ordinaria) e non risulta compiuta l'attività istruttoria, né la relativa fase viene richiesta nell'istanza di liquidazione;
pertanto, il compenso spettante al difensore del ricorrente per l'attività espletata nel procedimento di cui si tratta va determinato in € 1.360,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della controversia (fino a € 5.200) non considerando la fase istruttoria, non tenuta, e con parametri minimi considerata l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, revoca il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di
Agrigento il 9-13.11.2023 R.G. 1703/2019 e liquida in favore dell'Avv. Davide LO GIUDICE,
difensore di in tale procedimento, € 1.360,00, oltre spese generali, IVA e Parte_1
CPA se dovute e come per legge;
condanna il in persona del pro tempore al pagamento Controparte_1 CP_2
delle spese di lite del presente giudizio, quantificate in complessivi € 977,00, di cui € 125,00
per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute e come per legge, e rimborso spese forfettarie, a favore dell'Avv. Davide LO GIUDICE dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
Così deciso in Agrigento, in data 1 dicembre 2025
il Giudice
DE VE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa DE VE,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/08/1936, rappresentato e difeso dall'avv. LO GIUDICE DAVIDE, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
oggetto: opposizione avverso provvedimento di revoca del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
conclusioni delle parti: come rassegnate da parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 3.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c. e 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
ha impugnato il decreto di questo Tribunale, emesso il 9.11.2023 e notificato Parte_1
il 13.11.2025 nell'ambito del procedimento R.G. 1703/2019, con cui è stato revocato il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il trascorso il termine assegnato senza che l'istante abbia integrato la documentazione richiesta dal Giudice con decreto del 30.3.2022.
A supporto della propria istanza, il ricorrente ha dedotto che:
- aveva depositato apposita istanza di liquidazione, a seguito della quale il Giudice aveva
1 chiesto integrazione documentale “con la produzione dell'istanza di ammissione corredata di tutti
gli allegati, certificazione reddituale aggiornata e stato di famiglia aggiornato, unitamente alla
dichiarazione di non percepire redditi esenti o assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
non risultanti dall'anagrafe tributaria anche con riferimento agli in cui si è svolto il giudizio”;
- aveva depositato tale documentazione integrativa in data 5.4.2022, consistente nell'autodichiarazione reddituale e certificazione dell'Agenzia delle Entrate;
- l'art.136 T.U. Spese di giustizia non prevede affatto la revoca del gratuito patrocinio nel caso in cui il beneficiario non provi il proprio reddito, né tantomeno non provi la permanenza dei requisiti;
- dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente alla data dell'emissione del decreto aveva un reddito annuo imponibile non superiore ad € 11.746,68.
Ha chiesto quindi di veder revocare il provvedimento impugnato e, per l'effetto,
ammettere l'istante al patrocinio a spese dello stato e liquidare la chiesta parcella.
Ciò detto in punto di fatto, l'impugnazione è da accogliere per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, è necessario dar conto che è stato correttamente evocato in giudizio il
; infatti, per costante orientamento “in tema di patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato, l'opposizione al decreto di revoca ex art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 non deve essere
notificata alla Agenzia delle entrate ma al , soggetto passivo del rapporto Controparte_1
debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio” (Cassazione civile sez. VI, n.15219/2022).
Il convenuto, pur correttamente citato, non si è costituito e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, risultano agli atti l'istanza di liquidazione e le dichiarazioni reddituali del ricorrente, dalle quali non emerge che vi siano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio né l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ai sensi dell'art. 136 TUSG;
pertanto, il provvedimento del 9-13.11.2023 reso nell'ambito del procedimento R.G. 1703/2019 va revocato.
È quindi possibile procedere alla liquidazione del compenso.
A riguardo, è necessario far riferimento ai valori di cui al d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) dimidiati ex art. 130 DPR 115/2002 (ai sensi del quale gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti
2 della metà), con la precisazione che il Giudice non è tenuto a utilizzare i parametri medi,
potendo tener conto dell'attività concretamente svolta e delle questioni giuridiche trattate.
Ebbene, dalla sentenza allegata agli atti risulta che il valore della controversia è pari a €
6.212,96 (credito in virtù del quale si agisce per la revocatoria ordinaria) e non risulta compiuta l'attività istruttoria, né la relativa fase viene richiesta nell'istanza di liquidazione;
pertanto, il compenso spettante al difensore del ricorrente per l'attività espletata nel procedimento di cui si tratta va determinato in € 1.360,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della controversia (fino a € 5.200) non considerando la fase istruttoria, non tenuta, e con parametri minimi considerata l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, revoca il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di
Agrigento il 9-13.11.2023 R.G. 1703/2019 e liquida in favore dell'Avv. Davide LO GIUDICE,
difensore di in tale procedimento, € 1.360,00, oltre spese generali, IVA e Parte_1
CPA se dovute e come per legge;
condanna il in persona del pro tempore al pagamento Controparte_1 CP_2
delle spese di lite del presente giudizio, quantificate in complessivi € 977,00, di cui € 125,00
per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute e come per legge, e rimborso spese forfettarie, a favore dell'Avv. Davide LO GIUDICE dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
Così deciso in Agrigento, in data 1 dicembre 2025
il Giudice
DE VE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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