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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 16/10/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2025
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 301/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 16 ottobre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. AM MARCO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
COPERCINI EMANUELE.
Per essuno. Controparte_1
Il Giudice invita le parti presenti, ritenuta la causa matura per la decisione, non rilevando ai fini della decisione le prove orali richiesta dall'attrice, a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Copercini precisa le conclusioni come specificate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c..
Il Giudice invita quindi le parti presenti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 301/2025 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Genivolta (CR), Via Parte_1 P.IVA_1
Marcora, 18, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sig. Controparte_2 elettivamente domiciliato in Cremona, Piazza Roma, 2, presso e nello studio dell'avv. MARCO
AM (C.F. , che lo rappresenta e difende;
C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con sede legale in Crema (CR), Via Cadorna, 59, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Parte_1 convenuto in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_3 all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di rispetto alle obbligazioni assunte con Controparte_3 giusto ordine di conto lavoro n. 380 del 28/05/2024; 2) accertare e Parte_1 dichiarare, per l'effetto, la risoluzione del contratto intercorso tra e Parte_2 [...]
3) sempre per l'effetto, condannare a restituire a Parte_1 Parte_2 Pt_1
l'acconto di € 10.046,70 da quest'ultima versato;
4) statuire quindi che nulla è Parte_1 dovuto da a con riferimento alla fattura n.
3-FE del Parte_1 Controparte_1
26/06/2024 da quest'ultima emessa;
5) condannare, da ultimo, a rifondere Parte_2 spese e compensi di causa”.
Non si è costituita in giudizio la convenuta, pur ritualmente citata, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 3 All'esito della prima udienza di comparizione del 16/10/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare alle parti presenti le conclusioni e ha ordinato la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla medesima udienza.
Le parti presenti hanno dunque precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale allegato alla presente decisione, ed il Giudice pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le domande proposte da meritano accoglimento, per le ragioni che Parte_1 seguono.
La società attrice ha dedotto ed allegato l'esistenza del rapporto contrattuale sorto con l'ordine n. 380 del 28/5/2024 (doc. 1-2) e ha parimenti allegato l'inadempimento di parte convenuta, la quale non ha dimostrato (come era suo onere fare, v. Cass. S.U. n. 13533/2001) di aver correttamente adempiuto tramite l'effettiva avvenuta consegna (o disponibilità per il ritiro) della merce. Il contratto si è quindi evidentemente risolto con l'inadempimento della convenuta, e da ciò deriva che parte attrice nulla deve corrispondere ed anzi ha diritto di ottenere la restituzione della somma di euro
10.046,70, che l'attrice ha dimostrato di aver pagato in acconto (doc. 3).
Le spese seguono dunque la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio (quindi con riduzione al minimo dei parametri per la fase introduttiva ed istruttoria, non essendosi costituito il convenuto e non essendosi svolta concretamente prova, e per la fase decisione, svoltasi nelle forme della discussione orale) e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e ss. mod..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 301/2025 R.G., così dispone:
In accoglimento delle domande proposte da DICHIARA la risoluzione del Parte_1 contratto intercorso tra le parti con ordine n. 380 del 28/5/2024 per cui è causa e per l'effetto
CONDANNA a restituire a la somma di euro Parte_2 Parte_1
10.046,70 da quest'ultima versato, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
CONDANNA parte convenuta rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.999,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 301/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 16 ottobre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. AM MARCO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
COPERCINI EMANUELE.
Per essuno. Controparte_1
Il Giudice invita le parti presenti, ritenuta la causa matura per la decisione, non rilevando ai fini della decisione le prove orali richiesta dall'attrice, a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Copercini precisa le conclusioni come specificate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c..
Il Giudice invita quindi le parti presenti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 301/2025 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Genivolta (CR), Via Parte_1 P.IVA_1
Marcora, 18, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sig. Controparte_2 elettivamente domiciliato in Cremona, Piazza Roma, 2, presso e nello studio dell'avv. MARCO
AM (C.F. , che lo rappresenta e difende;
C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con sede legale in Crema (CR), Via Cadorna, 59, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Parte_1 convenuto in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_3 all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di rispetto alle obbligazioni assunte con Controparte_3 giusto ordine di conto lavoro n. 380 del 28/05/2024; 2) accertare e Parte_1 dichiarare, per l'effetto, la risoluzione del contratto intercorso tra e Parte_2 [...]
3) sempre per l'effetto, condannare a restituire a Parte_1 Parte_2 Pt_1
l'acconto di € 10.046,70 da quest'ultima versato;
4) statuire quindi che nulla è Parte_1 dovuto da a con riferimento alla fattura n.
3-FE del Parte_1 Controparte_1
26/06/2024 da quest'ultima emessa;
5) condannare, da ultimo, a rifondere Parte_2 spese e compensi di causa”.
Non si è costituita in giudizio la convenuta, pur ritualmente citata, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 3 All'esito della prima udienza di comparizione del 16/10/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare alle parti presenti le conclusioni e ha ordinato la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla medesima udienza.
Le parti presenti hanno dunque precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale allegato alla presente decisione, ed il Giudice pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le domande proposte da meritano accoglimento, per le ragioni che Parte_1 seguono.
La società attrice ha dedotto ed allegato l'esistenza del rapporto contrattuale sorto con l'ordine n. 380 del 28/5/2024 (doc. 1-2) e ha parimenti allegato l'inadempimento di parte convenuta, la quale non ha dimostrato (come era suo onere fare, v. Cass. S.U. n. 13533/2001) di aver correttamente adempiuto tramite l'effettiva avvenuta consegna (o disponibilità per il ritiro) della merce. Il contratto si è quindi evidentemente risolto con l'inadempimento della convenuta, e da ciò deriva che parte attrice nulla deve corrispondere ed anzi ha diritto di ottenere la restituzione della somma di euro
10.046,70, che l'attrice ha dimostrato di aver pagato in acconto (doc. 3).
Le spese seguono dunque la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio (quindi con riduzione al minimo dei parametri per la fase introduttiva ed istruttoria, non essendosi costituito il convenuto e non essendosi svolta concretamente prova, e per la fase decisione, svoltasi nelle forme della discussione orale) e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e ss. mod..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 301/2025 R.G., così dispone:
In accoglimento delle domande proposte da DICHIARA la risoluzione del Parte_1 contratto intercorso tra le parti con ordine n. 380 del 28/5/2024 per cui è causa e per l'effetto
CONDANNA a restituire a la somma di euro Parte_2 Parte_1
10.046,70 da quest'ultima versato, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
CONDANNA parte convenuta rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.999,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 3 di 3