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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1159/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6031/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009817914 IRPEF-TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 649/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 6031/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro il Comune di Messina e l'Ag.entrate - CO - Messina e l'Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di Messina avverso:
Avviso di Intimazione n. 29520259009817914 IRPEF-TARI
Eccepisce:
- la mancata notifica degli atti presupposti;
- l'intervenuta prescrizione decennale con riferimento alle cartelle n.
29520060040552444000 e n. 29520120000073070;
-l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi portate dalle cartelle sopra indicate;
- la nullità della cartella n. 29520120000073070 per essere stata la stessa annullata con Sentenza definitiva n. 4048/12/2015, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di MESSINA nel giudizio di cui al N.G. R.
995/2024;
L'Agenzia delle Entrate CO, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma le legittimità del prorio operato.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina , nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
Il Comune di Messina non risulta costituito.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri. Non è invece possibile a seguito della notifica dell'intimazione riproporre nuovamente eccezioni che dovevano essere sollevate nei 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, altrimenti ciò equivarrebbe a rimettere nei termini chi era stato invece inerte.
L'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, infatti, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. La recente ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione ha ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, risulta documentalmente provato che, con la notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi (AVI) come sopra indicati e cronologicamente elencati, sono stati interrotti tutti i termini prescrizionali, con la conseguenza che alla data di notifica dell'atto impugnato non solo non è maturata alcuna prescrizione ma anche che la stessa non può essere più eccepita non avendo il ricorrente impugnato né l'originaria cartella di pagamento, né le successive intimazioni di pagamento con la conseguenza che la mancata opposizione ha, di fatto, sanato eventuali vizi, prescrizioni e decadenze precedenti, se sussistente, e pertanto tutte le somme portate dalla suddetta cartella erano ancora dovute.
Per quanto concerne la presunta nullità della cartella n. 29520120000073070 perché interessata da un giudicato favorevole al ricorrente, sul punto, si fa osservare la pretestuosità dell'eccezione di parte atteso che la cartella indicata non è stata mai oggetto di valutazione da parte del Giudice Tributario. Il provvedimento indicato dalla parte ovvero la Sentenza n. 4048/12/15, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nel giudizio n. 995/2014, divenuta definitiva per mancata impugnazione, riguarda l'avviso di accertamento n. TYX01B201066/2013 emesso per l'anno d'imposta 2008 relativo ad Irpef, Iva ed Irap.
La cartella n. 29520120000073070, come si può evincere dalla documentazione prodotta da Ader, ha ad oggetto tre partite di ruolo non interessate dal giudicato in questione.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2 rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 800,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge per ciascuna delle parti resistenti costituite. Così deciso in Messina lì
4.02.2026 Il Presidente Relatore Dott.ssa Rita Rampulla
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6031/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009817914 IRPEF-TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 649/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 6031/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro il Comune di Messina e l'Ag.entrate - CO - Messina e l'Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di Messina avverso:
Avviso di Intimazione n. 29520259009817914 IRPEF-TARI
Eccepisce:
- la mancata notifica degli atti presupposti;
- l'intervenuta prescrizione decennale con riferimento alle cartelle n.
29520060040552444000 e n. 29520120000073070;
-l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi portate dalle cartelle sopra indicate;
- la nullità della cartella n. 29520120000073070 per essere stata la stessa annullata con Sentenza definitiva n. 4048/12/2015, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di MESSINA nel giudizio di cui al N.G. R.
995/2024;
L'Agenzia delle Entrate CO, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma le legittimità del prorio operato.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina , nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
Il Comune di Messina non risulta costituito.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri. Non è invece possibile a seguito della notifica dell'intimazione riproporre nuovamente eccezioni che dovevano essere sollevate nei 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, altrimenti ciò equivarrebbe a rimettere nei termini chi era stato invece inerte.
L'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, infatti, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. La recente ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione ha ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, risulta documentalmente provato che, con la notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi (AVI) come sopra indicati e cronologicamente elencati, sono stati interrotti tutti i termini prescrizionali, con la conseguenza che alla data di notifica dell'atto impugnato non solo non è maturata alcuna prescrizione ma anche che la stessa non può essere più eccepita non avendo il ricorrente impugnato né l'originaria cartella di pagamento, né le successive intimazioni di pagamento con la conseguenza che la mancata opposizione ha, di fatto, sanato eventuali vizi, prescrizioni e decadenze precedenti, se sussistente, e pertanto tutte le somme portate dalla suddetta cartella erano ancora dovute.
Per quanto concerne la presunta nullità della cartella n. 29520120000073070 perché interessata da un giudicato favorevole al ricorrente, sul punto, si fa osservare la pretestuosità dell'eccezione di parte atteso che la cartella indicata non è stata mai oggetto di valutazione da parte del Giudice Tributario. Il provvedimento indicato dalla parte ovvero la Sentenza n. 4048/12/15, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nel giudizio n. 995/2014, divenuta definitiva per mancata impugnazione, riguarda l'avviso di accertamento n. TYX01B201066/2013 emesso per l'anno d'imposta 2008 relativo ad Irpef, Iva ed Irap.
La cartella n. 29520120000073070, come si può evincere dalla documentazione prodotta da Ader, ha ad oggetto tre partite di ruolo non interessate dal giudicato in questione.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2 rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 800,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge per ciascuna delle parti resistenti costituite. Così deciso in Messina lì
4.02.2026 Il Presidente Relatore Dott.ssa Rita Rampulla