Versione
25 maggio 1983
25 maggio 1983
Art. 9. Comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza
Nei casi in cui il condannato venga affidato ad un ufficio o ente pubblico non militare il provvedimento di affidamento in prova deve essere comunicato da parte del giudice militare di sorveglianza all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
Nei casi in cui il condannato venga affidato ad un ufficio o ente pubblico non militare il provvedimento di affidamento in prova deve essere comunicato da parte del giudice militare di sorveglianza all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza.