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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/11/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VO
Lavoro e previdenza
RG 558/ 2025
Il giorno 10/11/2025 davanti al giudice monocratico dott.ssa Paola Antonia Di Lorenzo, sono comparsi: Per parte ricorrente l''avv.to Balbi Luca Giorgio Parte_1
Per il Ministero - contumace- nessuno compare L'avv.to Balbi dichiara di rinunciare all'istruttoria richiesta ai punti 1 e 2 del ricorso ritenendola superata, poiché attinente a circostanze relative agli anni scolastici 2007-2008; 2008-2009 e 2009-2010, oggetto di rinuncia come da verbale del 25.9.2025. Chiede di procedere a discussione. Discute come da ricorso, evidenziando che trattasi di 12 anni di supplenza, con annualità complete e presso i medesimi istituti. Chiede la liquidazione di almeno 11 mensilità a titolo di risarcimento del danno.
Il giudice si ritira in camera di consiglio dispensando il difensore dal presenziare alla lettura della decisione.
Successivamente, ad ore 13, 330 IL GIUDICE
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VO
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Paola Antonia Di Lorenzo all'udienza del 10/11/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 558/2025 R.G. Lav. tra
- con l'avv.to BALBI LUCA GIORGIO Parte_1 ricorrente e
- – Controparte_1 [...]
Convenuto contumace Controparte_2
- Convenuto contumace Controparte_3
sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 04/06/2025 , premesso di aver Parte_1 prestato attività lavorativa in favore del quale docente di Controparte_3 religione cattolica per un periodo superiore a 36 mesi (in particolare dall'a.s. 2007-2008 all'a.s.
2 2024-2025) in forza di plurimi contratti a tempo determinato stipulati per sopperire a esigenze lavorative non transitorie ed alle carenze strutturali e permanenti del comparto scuola, ha chiamato in giudizio il medesimo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“Accertare e dichiarare –previa dichiarazione di nullità dei termini apposti e/o trasformazione e/o riqualificazione dei contratti, il tutto come a mente di quanto esposto, avendo riguardo al ricorso formale a rapporto di lavoro precario, a tempo determinato, contratti da considerarsi reiterati, quantomeno a far data dall'anno scolastico 2007- 2008 sino ad oggi, e dunque per oltre 17 anni consecutivi, di cui non meno di 15 [calcolati partendo dall'anno 2007-2008 (i.e. triennio successivo all'unico concorso del 2004)], in illegittima reiterazione-, ovverosia in non creduto subordine, partendo dall'anno 2010-2011, o come meglio, e per le ragioni in merito esposte, condannare il datore di lavoro
convenuto alla corresponsione a titolo di indennizzo, risarcimento e/o misura idonea, della CP_2 somma corrispondente a non meno di 11 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, calcolata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ovvero al maggiore o, in subordine, in minore numero di mensilità meglio ritenute nel quantum meglio visto e ritenuto dal Giudice. Il tutto oltre agli interessi di legge e rivalutazione, dal dovuto al saldo.
Il e L' convenuti, nonostante la CP_2 Controparte_1 regolarità della notifica, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dello stato matricolare della docente;
all'udienza del 25.9.2025 l'avv.to Balbi ha rinunciato alla domanda per le annualità 2007-
2008;2008-2009;2009-2010; nel corso dell'odierna udienza il medesimo difensore ha definitivamente rinunciato alle istanze istruttorie e ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamandosi agli atti e alle conclusioni.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Risulta dalla certificazione di servizio e dallo stato matricolare prodotti in atti che abbia prestato continuativamente servizio alle dipendenze del Parte_1
quale docente di religione ricevendo incarichi annuali, Controparte_3 soggetti a rinnovo automatico, dall'a.s. 2010-2011 all'a.s. 2024/2025.
3 La questione dell'abuso di contratti a termine nell'ambito del reclutamento degli insegnanti di religione è stata affrontata prima dalla Corte di Giustizia e poi dalla Corte di
Cassazione.
Giova, in primo luogo, ricostruire il complesso quadro normativo che nel tempo ha regolato le procedure per l'assunzione dei docenti di religione, caratterizzate da elementi del tutto peculiari rispetto a quelle previste per la generalità dei docenti.
Inizialmente, la legge n. 824/1930, poi abrogata dal D.L. 112/2008, disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali e prevedeva, all'art. 5, incarichi annuali da conferire, all'inizio dell'anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'Istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante.
Con la legge n. 121/85 (di ratifica ed esecuzione dell'accordo di modifica del
Concordato Lateranense), la Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, impegnandosi ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana.
A tali impegni sono seguiti i DPR n. 751/85, n. 202/90 e n. 175/12 in esecuzione alle intese raggiunte con la CEI, secondo le quali: l'affidamento dell'incarico di docente di religione avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta dell'ordinario diocesano (nelle scuole superiori) o sentito quest'ultimo (nelle scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario stesso;
il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
Conseguentemente l'art. 309 del D.L.vo 297/94 ha previsto che: “
1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica e' disciplinato
4 dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali
d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1. 3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.”
La contrattazione collettiva, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997, ha previsto che il contratto di incarico annuale per gli insegnanti di religione cattolica si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
La successiva legge n. 186/03 all'art. 1 ha, invece, introdotto la distinzione fra docenti di religione di ruolo (assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato previo superamento di concorsi per titoli ed esami da indire con frequenza triennale) e docenti di religione non di ruolo
(assunti con contratto a tempo determinato “per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato”, sempre d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio).
Anche dopo tale disposizione normativa, la contrattazione collettiva ha continuato a prevedere il richiamo alla durata annuale degli incarichi e la regola del rinnovo automatico.
In sintesi, se dopo la revisione del Concordato il reclutamento degli insegnanti di religione prevedeva incarichi necessariamente annuali senza limiti di reiterazione, impedita solo dalla perdita di idoneità all'insegnamento religioso, con la L. 186/03 sono stati istituiti i ruoli degli insegnati di religione, ma per la copertura dei posti vacanti si è continuati a conferire incarichi annuali soggetti al rinnovo automatico.
La compatibilità di tale meccanismo di reclutamento con le regole eurounitarie che vietano l'indefinito rinnovo dei contratti a termine per sopperire ad esigenza datoriali durevoli è stata, come detto, oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia del 13.1.2022 nella causa C-
282/19, secondo la quale:
5 - è irrilevante la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, poiché tale idoneità (rilasciata una sola volta fino all'eventuale revoca) è prevista sia per gli insegnanti di ruolo sua per quelli non di ruolo;
- la particolarità dell'insegnamento della religione cattolica comporta una esigenza particolare di flessibilità tale da giustificare alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il ricorso ad una successione di contratti a termine per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare l'immissione in ruolo di un numero di docenti superiori al fabbisogno;
- occorre comunque la concreta verifica circa la rispondenza del rinnovo dei contratti a tempo determinato ad esigenze provvisorie, esaminando di volta in volta tutte le circostanze del caso;
- il giudice interno è, comunque, chiamato a verificare se non esistano norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e ad interpretare le disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente l'eventuale abuso.
Sulla scorta di tali principi la Corte di Cassazione (n. 18698/22) ha affermato che:
- “in ragione del combinarsi dell'art. 309, co. 2, d. lgs. 297/1994 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico”;
- non essendo paragonabile il reclutamento dei docenti di religione con il generale sistema scolastico, “ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti “annuali” comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di
«vegliare» su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto
6 alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela”;
- non possono, poi, ritenersi illegittime “per contrasto con l'ordinamento eurounitario, le previsioni della contrattazione collettiva da cui discende tale possibilità di un rinnovo automatico costante e sine die, trattandosi peraltro, come già ebbe e rilevare Corte
Costituzionale 390/1999 cit., di misure più di favore che penalizzanti”;
- il ricorso a docenti non di ruolo con contratti a rinnovo automatico non esclude, comunque, la persistenza di connotati di precarietà, poiché solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità e la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode per i docenti con incarico annuale di una tutela meno intensa;
- tali connotati di persistente precarietà possono sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti solo nel momento in cui la prevista misura idonea a sopperire a tale condizione (vale a dire l'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento di concorsi per l'assunzione di ruolo) non trovi concreta applicazione;
- poiché, dunque, dopo la L. 186/03 è stato indetto un solo concorso nel lontano
2004, “il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento CP_2 complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati”.
La Suprema Corte ha, quindi, concluso affermando che integra un abuso lesivo dell'Accordo Quadro il mantenere un insegnante “in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore”.
Poiché i contratti di lavoro stipulati dall'odierna ricorrente con il Controparte_3 dal 2010/2011 in poi hanno avuto tutti durata annuale (al 31.8) in forza di rinnovo automatico,
7 deve escludersi che gli stessi siano stati conclusi per far fronte ad esigenze temporanee: posta la mancata indizione di concorsi a partire dal 2004 ricorre, quindi, nel caso di specie un effettivo abuso lesivo dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato.
Quanto ai rimedi esperibili, posta l'impossibilità di convertire il rapporto di lavoro di pubblico impiego a tempo indeterminato, deve riconoscersi il risarcimento del danno, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 5072/16: nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine pubblico nel impiego privatizzato, quindi, “può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto” a carico del lavoratore.
Tale danno presunto deve, quindi, essere liquidato ai sensi del vigente art. 28, co. 2,
D.L.vo 81/2015 come modificato dalla novella del 17.9.2024 (“un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”), avuto riguardo al comportamento delle parti ed alle condizioni delle stesse.
Nella quantificazione di tale indennità deve, tuttavia, tenersi conto del fatto che il meccanismo di reclutamento sinora descritto assicura elementi di stabilità, tanto che la ricorrente ha di fatto continuativamente prestato attività di insegnamento fin dal 2010-2011 senza interruzioni, avvalendosi della clausola del rinnovo automatico prevista dalla contrattazione collettiva proprio a favore dei docenti.
L'ordinamento, poi, prevede per i docenti di religione con incarico annuale una progressione economica ed una ricostruzione di carriera, a differenza della generalità dei supplenti.
Poichè, quindi, nel caso di specie la ricorrente ha subito una “precarizzazione” di fatto limitata solo alla mancata completa equiparazione ai colleghi di ruolo ai fini della mobilità e del comporto, si stima equo contenere l'indennità risarcitoria in una misura prossima al minimo previsto dall'art. 28.
8 Il deve, quindi, essere condannato al pagamento in Controparte_3 favore della ricorrente di una indennità onnicomprensiva nella misura di 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza, infine, il Controparte_3
deve essere condannato alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, spese che
[...]
(opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, la brevissima durata della causa e l'attività processuale in concreto svolta) si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta che il ha posto in essere nei confronti della Controparte_3 ricorrente una abusiva reiterazione dei contratti a tempo Parte_1 determinato e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento del danno in favore CP_2 della ricorrente nella misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Condanna Il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_3 favore della ricorrente, spese che liquida in € 259,00 per esposti ed € 2.109,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Savona, 10/11/2025
Il Giudice del Lavoro Paola Di Lorenzo
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