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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Caterina Greco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°. 609 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Carmelo Parte_1
Giangiacomo Farruggia e dall'Avv. Andrea Liguori, presso il cui studio sito in
Palermo nella Via Catania n.15 è elettivamente domiciliato.
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Sede di Palermo, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante
n.58/D presso gli Uffici dell' Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall' avv. Marcella Camarda.
Appellato
OGGETTO: risarcimento danni- infortunio sul lavoro e malattia professionale
All'udienza del 20 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 268/2024, emessa il 28 febbraio 2024, il Tribunale GL di
Agrigento ha respinto il ricorso con il quale aveva Parte_1 convenuto in giudizio l'Inail per chiedere il riconoscimento dell' indennizzo e/o la rendita per il danno biologico subito, negatogli dall' , premettendo di avere CP_1
1 svolto la propria attività lavorativa con mansione di impiegato “tuttofare” dal gennaio
1999 fino al 2005 e di meccanico specializzato dal febbraio 2005 e sostenendo che, a seguito dell'infortunio occorso in data 10/04/2003 e della dedotta natura professionale delle patologie di “broncopatia ostruttiva” e di “emorroidi di III grado”, gli era residuata un'invalidità pari al 31 % per la BPCO, al 4 % per ernia inguinale e al 10 % per le emorroidi di III° grado.
In particolare, il Tribunale ha dato atto dell'esito della disposta c.t.u., giungendo alla conclusione che il danno biologico fosse valutabile nella misura del
7%, come già riconosciuto dall'Inail in sede amministrativa, anche a seguito di visita di revisione per asserito aggravamento.
Avverso tale decisione ha proposto appello il lavoratore , con Parte_1 ricorso depositato il 27 maggio 2024, lamentando la non correttezza delle conclusioni del CTU, sulle quali si fondava la pronuncia impugnata, che le aveva passivamente recepite – nonostante i rilievi critici tempestivamente formulati con apposita relazione di Ctp - riduttive delle conseguenze della malattia professionale e dei postumi invalidanti, con riferimento alle singole patologie in valutazione.
Chiede di riformare la sentenza di primo grado al fine di ottenere il riconoscimento della riconducibilità delle malattie professionali a causa del servizio da computarsi nella richiesta percentuale del 31% per la BPCO del 4% per ernia inguinale e del 10% per le emorroidi di grado III;
ripristinare il punteggio del 4% già riconosciuto per l'ernia inguinale nella pratica di infortunio prot. N. 501016193 del 10 aprile 2003, percentuale divenuta irrevocabile per decorso del termine decennale dalla data dell'infortunio. Ha resistito in giudizio, con memoria del 21 ottobre 2024, l'Inail, contestando l'avverso assunto del quale chiedeva il rigetto. Disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio e depositato l'elaborato peritale, la causa, all'udienza del 20 febbraio 2024, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
°°°°°
L'appello è fondato nei termini che seguono. All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, il Dott. ha posto diagnosi di: Persona_1 esiti di intervento per ernia inguinale di sinistra;
sindrome disventilatoria di tipo restrittivo di lieve entità.
2 Ha spiegato che Il complesso morboso di cui sopra, tenuto conto di quanto documentato in atti, è riconducibile causalmente all'attività lavorativa di meccanico espletata dal dal 1999 al 2008. Pt_1
La patologia respiratoria è riconducibile all'esposizione a sostanze tossiche irritanti presenti nell'ambiente lavorativo, mentre l'ernia inguinale è riconducibile allo sforzo a cui è stato sottoposto nel corso del suo lavoro (2003) durante lo spostamento di una moto di grossa cilindrata del peso di circa 180/250 Kg.
La patologia emorroidiaria, invece, non è riconducibile causalmente all'attività lavorativa espletata dal in quanto trattasi di malattia a genesi Pt_1 multifattoriale (stitichezza; abitudini alimentari;
stile di vita;
predisposizione e familiarità; attività sportiva quale ciclismo;
sovrappeso e obesità, ecc..) e che insorge spesso in maniera del tutto indipendentemente dall'attività lavorativa espletata anche in soggetti che svolgono ad esempio ad attività a carattere sedentario e quindi non imputabile agli sforzi eseguiti durante l'attività di meccanico e/o causa delle mansioni che tale attività comportava.
Ha concluso nel senso che, in risposta ai quesiti posti, per gli esiti dell'ernia inguinale (2003), con riferimento alla voce n. 123 e 36 di cui alla Tabella Danno
Biologico INAIL DM 12 luglio 2000, appare corretto riconoscere una percentuale del 4% (quattro percento).
Per la sindrome disventilatoria restrittiva, in considerazione del quadro strumentale documentato in atti, con riferimento alla tabella relativa alle pneumopatie restrittive e quindi con riferimento all'indice FVC, si riconosce la percentuale del 6% (sei percento).
Nel complesso, pertanto, il signor è oggi affetto da menomazioni Pt_1 anatomo-disfunzionali configuranti una riduzione della sua integrità psico-fisica e per le quali si riconosce una percentuale di danno biologico pari al 9% (nove percento). (v. relazione depositata il 9.02.2025).
In accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere, quindi, riformata con attribuzione dell'indennizzo nei termini di cui in dispositivo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate per metà, in ragione della modestissima differenza rispetto alla valutazione effettuata dall'Inail e, per la restante parte, seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo.
Restano a carico dell'Inail le spese di ctu espletate in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M
.
La Corte definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.268/2024 del 28.02.2024 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento:
3 - dichiara che ha subito una menomazione permanente Parte_1 dell'integrità fisica pari al 9% e condanna l'Inail a corrispondergli il relativo indennizzo, rispetto a quanto erogatogli dall'Istituto, con gli accessori come per legge;
- compensa le spese del doppio grado in ragione di metà e condanna l'Inail al pagamento della restante quota, in favore dell'appellante, che liquida in € 1.200,00 per il primo, ed in € 900,00, per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Lascia a carico dell'Inail le spese di ctu liquidate in entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Palermo, il 20 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
4
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Caterina Greco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°. 609 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Carmelo Parte_1
Giangiacomo Farruggia e dall'Avv. Andrea Liguori, presso il cui studio sito in
Palermo nella Via Catania n.15 è elettivamente domiciliato.
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Sede di Palermo, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante
n.58/D presso gli Uffici dell' Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall' avv. Marcella Camarda.
Appellato
OGGETTO: risarcimento danni- infortunio sul lavoro e malattia professionale
All'udienza del 20 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 268/2024, emessa il 28 febbraio 2024, il Tribunale GL di
Agrigento ha respinto il ricorso con il quale aveva Parte_1 convenuto in giudizio l'Inail per chiedere il riconoscimento dell' indennizzo e/o la rendita per il danno biologico subito, negatogli dall' , premettendo di avere CP_1
1 svolto la propria attività lavorativa con mansione di impiegato “tuttofare” dal gennaio
1999 fino al 2005 e di meccanico specializzato dal febbraio 2005 e sostenendo che, a seguito dell'infortunio occorso in data 10/04/2003 e della dedotta natura professionale delle patologie di “broncopatia ostruttiva” e di “emorroidi di III grado”, gli era residuata un'invalidità pari al 31 % per la BPCO, al 4 % per ernia inguinale e al 10 % per le emorroidi di III° grado.
In particolare, il Tribunale ha dato atto dell'esito della disposta c.t.u., giungendo alla conclusione che il danno biologico fosse valutabile nella misura del
7%, come già riconosciuto dall'Inail in sede amministrativa, anche a seguito di visita di revisione per asserito aggravamento.
Avverso tale decisione ha proposto appello il lavoratore , con Parte_1 ricorso depositato il 27 maggio 2024, lamentando la non correttezza delle conclusioni del CTU, sulle quali si fondava la pronuncia impugnata, che le aveva passivamente recepite – nonostante i rilievi critici tempestivamente formulati con apposita relazione di Ctp - riduttive delle conseguenze della malattia professionale e dei postumi invalidanti, con riferimento alle singole patologie in valutazione.
Chiede di riformare la sentenza di primo grado al fine di ottenere il riconoscimento della riconducibilità delle malattie professionali a causa del servizio da computarsi nella richiesta percentuale del 31% per la BPCO del 4% per ernia inguinale e del 10% per le emorroidi di grado III;
ripristinare il punteggio del 4% già riconosciuto per l'ernia inguinale nella pratica di infortunio prot. N. 501016193 del 10 aprile 2003, percentuale divenuta irrevocabile per decorso del termine decennale dalla data dell'infortunio. Ha resistito in giudizio, con memoria del 21 ottobre 2024, l'Inail, contestando l'avverso assunto del quale chiedeva il rigetto. Disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio e depositato l'elaborato peritale, la causa, all'udienza del 20 febbraio 2024, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
°°°°°
L'appello è fondato nei termini che seguono. All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, il Dott. ha posto diagnosi di: Persona_1 esiti di intervento per ernia inguinale di sinistra;
sindrome disventilatoria di tipo restrittivo di lieve entità.
2 Ha spiegato che Il complesso morboso di cui sopra, tenuto conto di quanto documentato in atti, è riconducibile causalmente all'attività lavorativa di meccanico espletata dal dal 1999 al 2008. Pt_1
La patologia respiratoria è riconducibile all'esposizione a sostanze tossiche irritanti presenti nell'ambiente lavorativo, mentre l'ernia inguinale è riconducibile allo sforzo a cui è stato sottoposto nel corso del suo lavoro (2003) durante lo spostamento di una moto di grossa cilindrata del peso di circa 180/250 Kg.
La patologia emorroidiaria, invece, non è riconducibile causalmente all'attività lavorativa espletata dal in quanto trattasi di malattia a genesi Pt_1 multifattoriale (stitichezza; abitudini alimentari;
stile di vita;
predisposizione e familiarità; attività sportiva quale ciclismo;
sovrappeso e obesità, ecc..) e che insorge spesso in maniera del tutto indipendentemente dall'attività lavorativa espletata anche in soggetti che svolgono ad esempio ad attività a carattere sedentario e quindi non imputabile agli sforzi eseguiti durante l'attività di meccanico e/o causa delle mansioni che tale attività comportava.
Ha concluso nel senso che, in risposta ai quesiti posti, per gli esiti dell'ernia inguinale (2003), con riferimento alla voce n. 123 e 36 di cui alla Tabella Danno
Biologico INAIL DM 12 luglio 2000, appare corretto riconoscere una percentuale del 4% (quattro percento).
Per la sindrome disventilatoria restrittiva, in considerazione del quadro strumentale documentato in atti, con riferimento alla tabella relativa alle pneumopatie restrittive e quindi con riferimento all'indice FVC, si riconosce la percentuale del 6% (sei percento).
Nel complesso, pertanto, il signor è oggi affetto da menomazioni Pt_1 anatomo-disfunzionali configuranti una riduzione della sua integrità psico-fisica e per le quali si riconosce una percentuale di danno biologico pari al 9% (nove percento). (v. relazione depositata il 9.02.2025).
In accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere, quindi, riformata con attribuzione dell'indennizzo nei termini di cui in dispositivo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate per metà, in ragione della modestissima differenza rispetto alla valutazione effettuata dall'Inail e, per la restante parte, seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo.
Restano a carico dell'Inail le spese di ctu espletate in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M
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La Corte definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.268/2024 del 28.02.2024 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento:
3 - dichiara che ha subito una menomazione permanente Parte_1 dell'integrità fisica pari al 9% e condanna l'Inail a corrispondergli il relativo indennizzo, rispetto a quanto erogatogli dall'Istituto, con gli accessori come per legge;
- compensa le spese del doppio grado in ragione di metà e condanna l'Inail al pagamento della restante quota, in favore dell'appellante, che liquida in € 1.200,00 per il primo, ed in € 900,00, per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Lascia a carico dell'Inail le spese di ctu liquidate in entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Palermo, il 20 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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