CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2427 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Maria Teresa Brena Presidente Dott. Irene Lupo Consigliere rel. Dott. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella procedura di reclamo ex art. 51 CCII iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa da
, Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIRTORI LUCA , con Pt_2 P.IVA_1 elezione di domicilio in CORSO BUENOS AIRES, 75 20124 MILANO, presso e nello studio dell'avv. SIRTORI LUCA
-reclamante- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI Controparte_1 P.IVA_2
EL , con elezione di domicilio in Via Della Previdenza Sociale 11 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso e nello studio dell'avv. GUIDUCCI EL;
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 416/25 DEL TRIBUNALE DI MILANO (C.F. ) contumace;
-reclamato- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con reclamo ex art. 51 CCII la società proponeva reclamo contro la Parte_2 sentenza n. 518/2025 del Tribunale di Milano (pubblicata l'11 luglio 2025) che ha aperto la liquidazione giudiziale della società su istanza di Parte_2 CP_1 per un credito di circa € 107.599,19.
[...] CP_
, costituitasi, chiedeva il rigetto del reclamo, mentre la liquidazione giudiziale non si costituiva;
compariva tuttavia il curatore che rendeva dichiarazioni sullo stato della procedura.
Con i motivi di reclamo la società , non costituitasi nel giudizio di primo grado Parte poiché non aveva monitorato la , lamenta di non essere insolvente. Assume, infatti, di avere un patrimonio immobiliare stimato in € 3,5 milioni, libero da gravami, di valore superiore al passivo e che il Socio unico cinese (“YI' OU di Sviluppo Culturale del Jiangxi S.r.l.”) ha ampia capacità finanziaria tant'è che mette CP_ a disposizione immediata liquidità per estinguere il debito verso ( allega, infatti, copia di assegno circolare € 110.000 ); aggiunge che dai bilanci di esercizio 2023 e 24 e dalla situazione patrimoniale al 30- 6-25 risultano immobilizzazioni materiali per 2.900.000 euro e debiti complessivi per 128959,27 sicchè l'attivo è ampiamente superiore al passivo;
allega, infine, di godere di credito bancario. Chiede, pertanto, la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Tanto premesso, la corte osserva quanto segue.
La Società reclamante è stata fondata nel 2016 da , artista cinese, per Per_1 scopi culturali e di formazione artistica. La reclamante non contesta di svolgere attività commerciale in quanto, pur non operando, a suo dire, a fini di lucro ma per promuovere la cultura italo-cinese, gestisce l'immobile di via Grazioli 47 come centro culturale, con parziali locazioni (conduttori Arch. con canone di € Per_2
19.200/anno, e Scuola AL GA con canone di € 24.000/anno).
La reclamante, dunque, riconosce la propria qualifica di imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.) ma nega la sussistenza dello stato di insolvenza (art. 2 lett. b CCII).
Sullo stato di insolvenza.
Nessuna censura può muoversi alla decisione di primo grado che si fonda su pignoramento mobiliare infruttuoso, mancato deposito di bilanci e pluralità di debiti (verso la ricorrente e verso agenzia delle entrate ). Infatti, i bilanci di esercizio prodotti in sede di reclamo non sono depositati in camera di commercio e sono sforniti di qualsivoglia autenticità in assenza di delibera di approvazione e riscontro nei registri contabili;
inoltre, gli stessi sono certamente inattendibili atteso che non risulta appostato il debito di oltre 280.000 euro nei confronti del comune di Milano a titolo di IMU, rimasto inevaso come riferito dalla curatrice.
Il cespite immobiliare evocato dalla debitrice a dimostrazione della propria capienza non è agevolmente liquidabile, stanti i gravami e l'opponibilità dei due contratti di locazione (dei quali peraltro non risulta la registrazione all'AgE): alla luce di ciò deve dubitarsi che possano essere concesse garanzie su tale cespite onde aprire linee di credito, che, appunto, allo stato non risultano concesse a riprova dell'insolvenza della società. E infatti, il patrimonio immobiliare, anche se capiente, non esclude l'insolvenza atteso che , laddove la società sia attiva ( come nel caso di specie), i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione dell'operatività dell'impresa, sicchè è irrilevante la consistenza immobiliare del debitore, ove la stessa non consenta come nel caso di specie, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, e anzi potenzialmente incrementando l'esposizione debitoria ( specialmente nei confronti dell'erario come nel caso concreto non assolvendo al pagamento dell'Imposta Municipale Propria). Per quanto riguarda , poi, il deposito post dichiarazione di liquidazione da parte del socio cinese di ( copia) di un assegno circolare € 110.000 non solo lo stesso non prova la cessazione dello stato di insolvenza della società, ma anzi conferma la mancanza di risorse finanziarie proprie della società a far fronte alle obbligazioni inadempiute. Aggiungasi, inoltre, che, una volta dichiarata la liquidazione giudiziale per l'accertata presenza delle condizioni richieste, la successiva estinzione delle obbligazioni (attraverso il vaglio degli organi deputati alla procedura) non ne consente certamente la revoca ma solo la chiusura.
La reclamata sentenza merita dunque integrale conferma con condanna di parte CP_ reclamante al pagamento delle spese sostenute dalla parte reclamata , liquidate ex art. 1 comma 10 sexies dm 147/22 come da dispositivo, qualificato il procedimento di valore indeterminabile ( cfr. Cass. S.U. n. 16300/2007 e, nello stesso senso, Cass. n. 1346/2013).
Va, infine, dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte respinge il reclamo avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 518/25 dell'11-7-25 Condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 che liquida in euro 6900,00 per compenso professionale , oltre IVA e cassa previdenziale Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 06/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Maria Teresa Brena
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Maria Teresa Brena Presidente Dott. Irene Lupo Consigliere rel. Dott. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella procedura di reclamo ex art. 51 CCII iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa da
, Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIRTORI LUCA , con Pt_2 P.IVA_1 elezione di domicilio in CORSO BUENOS AIRES, 75 20124 MILANO, presso e nello studio dell'avv. SIRTORI LUCA
-reclamante- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI Controparte_1 P.IVA_2
EL , con elezione di domicilio in Via Della Previdenza Sociale 11 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso e nello studio dell'avv. GUIDUCCI EL;
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 416/25 DEL TRIBUNALE DI MILANO (C.F. ) contumace;
-reclamato- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con reclamo ex art. 51 CCII la società proponeva reclamo contro la Parte_2 sentenza n. 518/2025 del Tribunale di Milano (pubblicata l'11 luglio 2025) che ha aperto la liquidazione giudiziale della società su istanza di Parte_2 CP_1 per un credito di circa € 107.599,19.
[...] CP_
, costituitasi, chiedeva il rigetto del reclamo, mentre la liquidazione giudiziale non si costituiva;
compariva tuttavia il curatore che rendeva dichiarazioni sullo stato della procedura.
Con i motivi di reclamo la società , non costituitasi nel giudizio di primo grado Parte poiché non aveva monitorato la , lamenta di non essere insolvente. Assume, infatti, di avere un patrimonio immobiliare stimato in € 3,5 milioni, libero da gravami, di valore superiore al passivo e che il Socio unico cinese (“YI' OU di Sviluppo Culturale del Jiangxi S.r.l.”) ha ampia capacità finanziaria tant'è che mette CP_ a disposizione immediata liquidità per estinguere il debito verso ( allega, infatti, copia di assegno circolare € 110.000 ); aggiunge che dai bilanci di esercizio 2023 e 24 e dalla situazione patrimoniale al 30- 6-25 risultano immobilizzazioni materiali per 2.900.000 euro e debiti complessivi per 128959,27 sicchè l'attivo è ampiamente superiore al passivo;
allega, infine, di godere di credito bancario. Chiede, pertanto, la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Tanto premesso, la corte osserva quanto segue.
La Società reclamante è stata fondata nel 2016 da , artista cinese, per Per_1 scopi culturali e di formazione artistica. La reclamante non contesta di svolgere attività commerciale in quanto, pur non operando, a suo dire, a fini di lucro ma per promuovere la cultura italo-cinese, gestisce l'immobile di via Grazioli 47 come centro culturale, con parziali locazioni (conduttori Arch. con canone di € Per_2
19.200/anno, e Scuola AL GA con canone di € 24.000/anno).
La reclamante, dunque, riconosce la propria qualifica di imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.) ma nega la sussistenza dello stato di insolvenza (art. 2 lett. b CCII).
Sullo stato di insolvenza.
Nessuna censura può muoversi alla decisione di primo grado che si fonda su pignoramento mobiliare infruttuoso, mancato deposito di bilanci e pluralità di debiti (verso la ricorrente e verso agenzia delle entrate ). Infatti, i bilanci di esercizio prodotti in sede di reclamo non sono depositati in camera di commercio e sono sforniti di qualsivoglia autenticità in assenza di delibera di approvazione e riscontro nei registri contabili;
inoltre, gli stessi sono certamente inattendibili atteso che non risulta appostato il debito di oltre 280.000 euro nei confronti del comune di Milano a titolo di IMU, rimasto inevaso come riferito dalla curatrice.
Il cespite immobiliare evocato dalla debitrice a dimostrazione della propria capienza non è agevolmente liquidabile, stanti i gravami e l'opponibilità dei due contratti di locazione (dei quali peraltro non risulta la registrazione all'AgE): alla luce di ciò deve dubitarsi che possano essere concesse garanzie su tale cespite onde aprire linee di credito, che, appunto, allo stato non risultano concesse a riprova dell'insolvenza della società. E infatti, il patrimonio immobiliare, anche se capiente, non esclude l'insolvenza atteso che , laddove la società sia attiva ( come nel caso di specie), i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione dell'operatività dell'impresa, sicchè è irrilevante la consistenza immobiliare del debitore, ove la stessa non consenta come nel caso di specie, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, e anzi potenzialmente incrementando l'esposizione debitoria ( specialmente nei confronti dell'erario come nel caso concreto non assolvendo al pagamento dell'Imposta Municipale Propria). Per quanto riguarda , poi, il deposito post dichiarazione di liquidazione da parte del socio cinese di ( copia) di un assegno circolare € 110.000 non solo lo stesso non prova la cessazione dello stato di insolvenza della società, ma anzi conferma la mancanza di risorse finanziarie proprie della società a far fronte alle obbligazioni inadempiute. Aggiungasi, inoltre, che, una volta dichiarata la liquidazione giudiziale per l'accertata presenza delle condizioni richieste, la successiva estinzione delle obbligazioni (attraverso il vaglio degli organi deputati alla procedura) non ne consente certamente la revoca ma solo la chiusura.
La reclamata sentenza merita dunque integrale conferma con condanna di parte CP_ reclamante al pagamento delle spese sostenute dalla parte reclamata , liquidate ex art. 1 comma 10 sexies dm 147/22 come da dispositivo, qualificato il procedimento di valore indeterminabile ( cfr. Cass. S.U. n. 16300/2007 e, nello stesso senso, Cass. n. 1346/2013).
Va, infine, dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte respinge il reclamo avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 518/25 dell'11-7-25 Condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 che liquida in euro 6900,00 per compenso professionale , oltre IVA e cassa previdenziale Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 06/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Maria Teresa Brena