Sentenza 6 novembre 2018
Massime • 1
In tema di procedimento di sorveglianza, il giudice non deve tenere conto delle memorie depositate oltre il termine del quinto giorno antecedente l'udienza previsto dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., cui rimanda l'art. 666 cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., atteso che l'inosservanza di detto termine configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto al contraddittorio.
Commentario • 1
- 1. Produzione di documenti nel procedimento di esecuzioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 agosto 2022
In tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti non soggiace al termine di cui all'art. 666, co. 3, c.p.p. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 666, co. 3) 1. Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva una istanza presentata da un condannato per essere ammesso al differimento della pena, nelle forme della detenzione domiciliare, per grave infermità o per motivi di salute. In particolare, questo Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza ritenendo che: a) il trattamento della infermità poteva essere garantito anche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2018, n. 11569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11569 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2018 |
Testo completo
1 1569-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Presidente - Sent. n. sez. 4204/2018 -CC 06/11/2018 LUIGI FABRIZIO MANCUSO R.G.N. 22838/2018 MONICA BONI Relatore - ROBERTO BINENTI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AL nato il [...] avverso l'ordinanza del 07/03/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG the Autouette CA the he chist, US namuss sill reno16. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza del 7 marzo 2018 il Tribunale di sorveglianza di Torino, dichiarava inammissibile l'opposizione, proposta da KA AS, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Alessandria del 14 dicembre 2017, che aveva applicato nei suoi confronti l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione in relazione alla pena inflittagli con la sentenza della Corte di appello di Torino del 22 giugno 2016, irrevocabile il 7 settembre 2016. A fondamento della decisione rilevava che l'opposizione, da ritenersi un rimedio impugnatorio, non conteneva una valutazione critica delle ragioni prospettate nell'ordinanza contestata, la quale aveva rilevato che il condannato, cittadino straniero extracomunitario, presente in Italia in assenza di titolo legittimante, non versava nelle condizioni previste dall'art. 19 D.Lgs. n. 286/98 ad impedire l'espulsione dal territorio nazionale, in quanto, sebbene genitore di cittadino italiano, non era con lo stesso convivente.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, denunciando mancanza di motivazione ed inosservanza degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 286/98. La rilevata inammissibilità dell'opposizione per genericità dei motivi non tiene conto che la difesa con memoria proposta ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. in data 5 marzo 2018, trasmessa via pec, aveva contestato con motivate considerazioni l'ordinanza del 10 febbraio 2018, che aveva dichiarato il ricorrente delinquente abituale, applicandogli la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 235 cod. pen. e, in via subordinata, l'assegnazione ad una colonia agricola per la durata minima di anni due. Si era dedotto che il LA versa nella condizione, prevista dall'art. 30 D.lgs. n. 286/98, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto padre di cittadino italiano, non privato della potestà genitoriale, sicchè il rilascio è un atto dovuto e, quanto all'abitualità nel delitto, ritenuta dal giudice, si era contestato che ne sussistessero i presupposti, sia perchè i precedenti non sono recenti, sia per l'assenza di considerazioni sulle condizioni di vita familiare, individuale e sociale del reo. A tal riguardo è stato accertato che egli ha la possibilità di essere ospitato da una sorella che vive in Italia e che ha manifestato l'intenzione di risolvere i problemi di alcolismo e di riprendere i contatti col Ser.T., avendo maturato una riflessione critica rispetto alle condotte passate. Tali argomentazioni non sono state prese in considerazione dal Tribunale di sorveglianza, che ha omesso qualsiasi motivazione al riguardo.
3.Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Antonietta CAi, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi affetti da genericità e non correlati alla motivazione del provvedimento impugnato.
1.Deve premettersi che il procedimento ha per oggetto il provvedimento di espulsione, adottato dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria in data 14 dicembre 2017 nei confronti del ricorrente nella ritenuta sussistenza dei presupposti pretesi dall'art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 286/98 e nell'assenza di condizioni ostative di cui all'art. 19 stesso testo normativo.
1.1Con il provvedimento qui impugnato il Tribunale di sorveglianza ha riscontrato la genericità dei motivi di opposizione, causa della sua inammissibilità, perchè privi di contenuto critico rispetto agli accertamenti ed alle argomentazioni contenuti nel provvedimento opposto.
1.2 L'impugnazione all'odierno esame non ha mosso delle puntuali e documentate censure alla "ratio decidendi" della declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione; in altri termini non ha confutato la carenza di una contestazione specifica, espressa con l'atto di opposizione, nel quale non è dato rinvenire nemmeno un accenno, avendo la difesa richiamato la sola memoria inviata mediante posta elettronica il 5 marzo 2018 per contestare un'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Alessandria, che risulta differente da quella indicata nell'ordinanza impugnata come oggetto di opposizione quanto a data di emissione ed a contenuto decisorio.
1.3In ogni caso, anche a voler ritenere che sia erronea l'indicazione del provvedimento opposto, contenuta in ricorso, posto che l'atto di contestazione proposto il 27/12/2017 investe l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 14/12/2017, l'omessa considerazione di tale memoria non integra il vizio di mancanza di motivazione denunciato dalla difesa poiché la tardiva presentazione dell'atto difensivo, fatto pervenire al Tribunale di sorveglianza oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza stabilito dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., ha esonerato dall'obbligo di prenderne cognizione e di esprimere qualche valutazione al riguardo. Questa Corte ha già affermato in termini qui condivisi che nel rito dell'esecuzione penale, riferibile anche al procedimento celebrato dagli organi della giurisdizione di sorveglianza per il rinvio operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen., che, a sua volta, rimanda all'art. 127 cod. proc. pen., il giudice non deve tener conto delle memorie e dei documenti che siano prodotti oltre il termine del 2 quinto giorno antecedente l'udienza (sez. 3, n. 39777 del 28/09/2010, Martimucci, rv. 248768; sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010, Serrallegeri ed altri, rv. 248711). Sebbene l'inosservanza del termine previsto dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. non sia assistita dalla previsione della sanzione della nullità, stabilita soltanto in relazione alle disposizioni dei commi 1, 3 e 4, deve ritenersi egualmente colpita da nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. la memoria tardiva per violazione del diritto al contraddittorio.
1.4In ogni caso, non può non rilevarsi che le argomentazioni svolte con la predetta memoria non hanno correlazione con il provvedimento impugnato mediante opposizione, che non ha dichiarato il ricorrente delinquente abituale, né gli ha applicato misura di sicurezza diversa dall'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, D.lgs. n. 286/98. Se ne deve dedurre che, anche riguardato sotto il profilo contenutistico, il ricorso non devolve pertinenti censure quanto al lamentato difetto di motivazione, che non sussiste, non potendosi pretendere che il giudice prenda in considerazione allegazioni scollegate dal provvedimento impugnato. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa inerenti alla presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Francesco Silvio Maria Bonito плош ناB ou k DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 MAR 2019 IL CANCELLIERE Stefania EL 3