Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2018, n. 11569
CASS
Sentenza 6 novembre 2018

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Massime1

In tema di procedimento di sorveglianza, il giudice non deve tenere conto delle memorie depositate oltre il termine del quinto giorno antecedente l'udienza previsto dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., cui rimanda l'art. 666 cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., atteso che l'inosservanza di detto termine configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto al contraddittorio.

Commentario1

  • 1Produzione di documenti nel procedimento di esecuzione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 agosto 2022

    In tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti non soggiace al termine di cui all'art. 666, co. 3, c.p.p. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 666, co. 3) 1. Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva una istanza presentata da un condannato per essere ammesso al differimento della pena, nelle forme della detenzione domiciliare, per grave infermità o per motivi di salute. In particolare, questo Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza ritenendo che: a) il trattamento della infermità poteva essere garantito anche …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2018, n. 11569
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11569
Data del deposito : 6 novembre 2018

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