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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/06/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2839/2023 r.g.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro e in funzione di giudice d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA EX art. 281-SEXIES CPC
nel giudizio di appello, iscritto al n. 2839/2023 R.G., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Arezzo
n. 509/2023 pubblicata il 24.10.2023
PROMOSSO DA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Forte Parte_1 C.F._1
-APPELLANTE-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso, in virtù di
[...] P.IVA_1
procura speciale, in qualità di Responsabile atti introduttivi del Giudizio CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Radogna CP_3
-APPELLATA-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28.03.2023, proponeva, dinanzi al Giudice di pace di Parte_1
Arezzo, opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 00720239000743233 del 24.02.2023,
2 notificatagli in data 14.03.2023 dall (nel proseguo anche solo Controparte_1
, limitando la propria contestazione a cinque cartelle di pagamento notificate tra il 2016 e il CP_4
2019, tutte relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative.
Nell'atto di opposizione il eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per: a) inesistenza Pt_1
della notifica;
b) mancata notifica degli atti prodromici, ossia delle cinque cartelle di pagamento opposte;
c) difetto di motivazione relativamente alle modalità di calcolo degli interessi;
d) inesistenza della pretesa creditoria per intervenuta decadenza della potestà di riscossione.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva quanto alla eccezione di nullità per mancata specificazione delle modalità di computo degli interessi applicati;
nel merito deduceva la infondatezza del ricorso.
Con sentenza n. 509/2023, il giudice di pace di Arezzo rigettava il ricorso e confermava l'intimazione di pagamento opposta.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il sostanzialmente reiterando i motivi già proposti Pt_1
in primo grado;
ha altresì lamentato la illegittima costituzione in giudizio dell Controparte_5
a ministero di un difensore del libero foro in violazione del protocollo d'intesa del
[...]
22.6.2017 e l'inutilizzabilità della documentazione depositata da in copia fotostatica. CP_4
Ha concluso come segue: «Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE DI AREZZO, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della SENTENZA N.
509/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO DEL 24/10/2023 NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N.
868/2023, così provvedere: - accertare e dichiarare la nullità/annullabilità e/o invalidità dell'atto di Intimazione
di pagamento n.00720239000743233, e di tutti gli atti prodromici e/o conseguenziali, stante le motivazioni
esposte in atti ed in particolare per l'omessa notifica;
- dichiarare la illegittimità di tutti gli atti prodromici
all'atto di Intimazione di pagamento n.00720239000743233, per intervenuta prescrizione delle somme vantate,
nonché decadenza dal diritto di riscuoterle;
- nel merito dichiarare la illegittimità di tutti gli atti prodromici
all'atto di Intimazione di pagamento n. 00720239000743233, con specifico riguardo alle Cartelle di pagamento
n. 00720160019024641000; n. 00720190010627692000 e n. 00720190011480868000, per intervenuta
decadenza dal diritto di procedere alla riscossione. - in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di
giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in
via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Giudice adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente,
il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle
3 deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio».
3. Si è costituita l' contestando le eccezioni avversarie e chiedendo la Controparte_5
piena conferma della pronuncia di primo grado. Ha concluso come segue: «In via preliminare: a)
dichiarare la formazione del giudicato interno in ordine al capo della sentenza impugnata relativo alla
liquidazione delle spese di giudizio;
Nel merito b) respingere l'appello del contribuente e confermare la legittimità
della sentenza n.509/2023; c) condannare il contribuente ex art. 96 c.p.c. per le ragioni di cui alla parte motiva
d) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio».
4. Non necessitando di approfondimenti istruttori, la causa è stata direttamente rinviata per la discussione orale.
All'udienza le parti hanno discusso come da relativi verbale.
5. L'appellante denuncia l'illegittimità della sentenza di prime cure per aver tenuto conto delle difese di sebbene essa si fosse costituita a mezzo di avvocato del libero foro e non dell'Avvocatura CP_4
dello Stato.
Il motivo è destituito di fondamento.
L'art. 4-novies del D.L. n. 34/2019, aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 58/2019, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma
8, del D.L. n. 193/2016, secondo cui l'agente della riscossione « è autorizzato ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D.
1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì
avvalersi (...) di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016,
ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti
delegati, che possono stare in giudizio personalmente. (...)». A sua volta, l'art. 43, comma 4, del r.d. n.
1611/1933, statuisce che: «salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi
speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli
organi di vigilanza».
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che: «(a) impregiudicata la generale facoltà di
avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa
in giudizio, l' si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come Controparte_5
4 ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D.
30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da
sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi
economici; 2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della Delib. prevista dal richiamato art. 43,
comma 4, R.D. cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei
criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5 -
in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia
disponibile ad assumere il patrocinio;
(b) quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un
avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra
l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' a CP_1 CP_1
mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di
legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass. Sez. U.,
n. 30008/2019; Cass., n. 6058/2023; Cass., n. 16314/2021).
Nella specie la base convenzionale (cfr. per quanto di rilievo nella presente controversia il protocollo del 24.09.2020 che ha sostituito quello sopra citato del 5 luglio 2017) cui allude la stessa disposizione di interpretazione autentica prevede espressamente che, con riferimento al contenzioso afferente l'attività di riscossione, l'Avvocatura dello Stato «assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: - azioni
esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
- azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime
– di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace); - altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le
opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia
parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di
Cassazione» (cfr. § 3.3. del protocollo;
analogamente disponeva il § 3.4. del precedente protocollo del 5
luglio 2020 e il § 3.3. del protocollo 25 giugno 2024). Rimane pertanto esclusa la necessità del ricorso alla difesa dell'Avvocatura dello Stato per le controversie concernenti l'attività di riscossione sorte
innanzi al giudice di pace;
in tali ipotesi il ricorso alla difesa prestata da avvocato del libero foro nemmeno necessita di apposita delibera dell'Ente.
Il motivo è, pertanto, infondato.
6. Nel merito, la sentenza di primo grado viene contestata nella parte in cui ha riconosciuto la validità
della notifica delle cartelle di pagamento sottese e contestate con conseguente interruzione della
5 prescrizione del credito. Più nel dettaglio la sentenza viene censurata con riferimento: a) alla validità
delle notifiche effettuate tramite un indirizzo PEC non istituzionale;
b) all'utilizzabilità della documentazione depositata da in copia fotostatica;
c) alla validità delle notifiche effettuate per CP_4
compiuta giacenza.
6.1. Quanto alle notifiche effettuate tramite un indirizzo PEC non istituzionale, in quanto non presente in nessuno dei pubblici registri, occorre evidenziare che non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali (vedi Cass. n. 3805/2018; Cass. n. 7665/2016). Va
rilevato, difatti, che la notificazione di una cartella esattoriale o di una intimazione di pagamento è
atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla legge n. 53 del 1994
(come modificata dalla legge n. 183 del 2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA). Non è quindi necessaria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica del mittente in pubblici registri poiché la legge di riferimento richiede che soltanto l'indirizzo del destinatario della notifica sia iscritto in appositi registri e non anche quello dell'ente impositore notificante (cfr. art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973).
D'altronde, come affermato recentemente dalla Suprema Corte, «laddove l'agente della riscossione abbia
effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI Pec e Ipa)
non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale
collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza,
poichè l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità
della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre
che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della
notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del
quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza» (Cass. n. 982/2023 richiamata da Cass.
18684/2023 e da Cass. 16496/2024). Ebbene nel caso di specie la provenienza del messaggio elettronico
e dei relativi contenuti è inequivocabilmente riferibile all'agente della riscossione. ha infatti CP_4
depositato le ricevute di consegna in formato .eml relative alle cartelle di pagamento n.
00720180006475566000, n. 00720190010627692000 e n. 00720190011480868000 (docc. 6, 7 e 8 fascicolo primo grado di . La riconducibilità dei documenti al mittente è comprovata, infatti, oltre che CP_4
dagli elementi propri delle cartelle (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione
6 contenuti, con carattere immodificabile, nella busta di trasporto e nella ricevuta di avvenuta consegna emessa e firmata dallo stesso gestore nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. I messaggi pec di notifica risultano regolarmente ricevuti e consegnati all'indirizzo pec del contribuente e la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti è
inequivocabilmente riferibile all'agente di riscossione.
Pertanto, con riferimento alle cartelle n. 007 2018 0006475566 000 (notificata a mezzo PEC all'indirizzo il 15.06.2018), n. cartella n. 007 2019 0010627692 000 (notificata a mezzo PEC Email_1
all'indirizzo il 22.11.2019) e n. 007 2019 0011480868 000 (notificata a mezzo PEC Email_1
all'indirizzo il 17.12.2019) le notifiche tramite pec devono ritenersi esistenti e Email_1
valide. Di conseguenza, come correttamente motivato dal giudice di primo grado, stante la regolarità
delle notifiche e considerata l'interruzione dei termini in conseguenza dell'emergenza sociosanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 per il periodo dal 08.03.2020 al 31.08.2021, il termine di prescrizione è stato regolarmente interrotto e non può dirsi spirato al momento della notifica dell'intimazione n. 007 2023 90007432 33/000 opposta.
6.2. Con riferimento alla prova delle notifiche delle rimanenti due cartelle, depositata in copia fotostatica, preliminarmente mette conto osservare che, in tema di notifica della cartella esattoriale,
secondo i principi di diritto più volte affermati dalla Suprema Corte, la contestazione della conformità
all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche,
quali «impugno e contesto» ovvero «contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante», ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale
(Cass. n. 7775/2014); ed ancora: la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale
(Cass. n. 27633/2018). Con specifico riguardo poi al disconoscimento delle relate di notifica delle cartelle esattoriali la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che «nell'ipotesi in cui il destinatario
della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della
stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo
stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri
7 mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o
che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica» (Cass. n. 25292/2018, n. 25292) ed infine che «in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio
copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della
cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il
giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a
negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce
degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche
all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle
riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso» (Cass. n. 23426/2020).
Nel caso di specie, il disconoscimento operato dall'appellante è da considerarsi inidoneo a privare di efficacia probatoria le copie fotostatiche versate in atti. Il disconoscimento, infatti, ha avuto ad oggetto genericamente tutta la produzione documentale di e non uno o più atti specifici;
l'istante CP_4
inoltre non ha indicato con precisione le specifiche difformità delle copie rispetto agli originali.
6.2.1. Ciò posto, dalla documentazione versata in atti emerge che, quanto alla cartella di pagamento n.
00720160019024641000 veniva dapprima tentata in data 20.09.2016 la notifica all'indirizzo pec del successivamente poiché « in data 20/09/2016, l'indirizzo di posta elettronica certificata presente Pt_1
nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) non è risultato valido ed attivo»,
l'agente provvedeva «ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 a
depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della
[...]
, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di Parte_2
deposito (entrambi secretati) sul sito informatico della medesima» e all'invio di tale comunicazione tramite raccomandata (doc. 4a fascicolo primo grado . CP_4
Pertanto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la notifica della cartella si perfezionava a mezzo posta, mediante raccomandata a/r ritirata dalla madre del ricorrente il
14.10.2016 (doc. 4b fascicolo primo grado;
di conseguenza, considerata l'interruzione dei CP_4
termini in conseguenza dell'emergenza sociosanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 per il periodo dal 08.03.2020 al 31.08.2021, il termine di prescrizione è stato regolarmente interrotto e non può dirsi spirato al momento della notifica dell'intimazione n. 007 2023 90007432 33/000 opposta.
6.2.2 Infine, con riferimento alla cartella n. 00720170008822928000, parte appellante contesta la validità
8 della notifica per essere avvenuta mediante il mero deposito dell'atto presso la casa comunale, senza alcun avviso, evidenziando in particolare il difetto di prova in ordine alla c.d. CAD (comunicazione di avvenuto deposito), ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
La doglianza è fondata.
Gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., per l'ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere l'atto, sono tre, e in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito.
La giurisprudenza, in tema di notifica di atti impositivi o processuali a destinatari temporaneamente irreperibili, ha chiarito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale (c.d. notifica postale diretta), qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità
di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma
2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. SU n. 10012/2021; da ultimo, nello stesso senso, 26593/2024 secondo cui «nel caso dell'art. 8, legge 890 del 1982 (e dell'art. 140 c.p.c.) non si realizza alcuna consegna dell'atto
trasmesso, ma solo il suo deposito dell'atto presso l'ufficio postale ovvero nella versione codicistica presso la Casa
comunale. Ed è per tale, essenziale ragione, che il sistema, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento
venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due
distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta
postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Adottando una
interpretazione costituzionalmente orientata alla luce delle pronunce del Giudice delle Leggi, questa Corte ha
comparato la procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull'identico presupposto
fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all'art. 140 c.p.c.
tra le modalità delle notifiche curate direttamente dall'ufficiale giudiziario al termine del percorso di analisi e
argomentativo, si è ritenuto (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) che in tema di notifica di un
9 atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al
destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre
persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -
in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n.
890 del1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata
contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova
dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa»).
Ne consegue che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità
relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà
atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525/2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Suprema Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458/2005;
Cass., n. 2683/2019).
Per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza è necessario che l'incaricato della riscossione depositi, come prova, l'avviso di ricevimento della “seconda raccomandata”, ossia della raccomandata “informativa” con cui si comunica al destinatario l'avvenuto deposito degli atti presso la Casa Comunale (ex art. 140 c.p.c.), dalla quale si desuma l'avvenuta consegna al notificatario di tale avviso o quantomeno il tentativo infruttuoso di tale consegna.
Ebbene, nel caso di specie, con riferimento alla cartella di pagamento n. 00720170008822928000, tale prova non è stata fornita in quanto l'ente notificatore ha prodotto in atti solamente la copia della relata della prima notifica e la documentazione attestante l'affissione presso la Casa Comunale (docc. 5 e 5a
fascicolo primo grado , e non l'avviso di ricevimento della seconda raccomandata contenente la CP_4
comunicazione di avvenuto deposito. Pertanto, dalla documentazione depositata non è possibile
10 evincere il perfezionamento della notifica del plico relativo alla seconda raccomandata. Deve pertanto,
ritenersi che l'ente impositore non abbia fornito adeguata prova del perfezionamento della notifica ex art 140 c.p.c.
Ciò posto, si rileva che tale cartella ha ad oggetto un credito pari a € 1.746,69, riferito all'anno 2014,
relativo a sanzione amministrativa emessa ai sensi della L. n. 689/81. Sul punto basti rammentare che:
- ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981 «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla
presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile»; - la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, senza determinare anche l'effetto della cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass. n. 23397/2016 e Cass. n. 28576/2017).
Considerato dunque l'anno di riferimento della sanzione amministrativa (anno 2014) e la nullità della notifica della cartella n. 007 2017 0008822982 000 nel gennaio 2018, l'appello risulta fondato in parte
qua e deve dichiararsi l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito pari a € 1.746,69 alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
7.Con il quarto motivo di doglianza, l'appellante lamenta che “Con riferimento alle Cartelle di pagamento
n.00720160019024641, n.00720190010627692, n.00720190011480868, la scrivente difesa, evidenzia che
l'intervenuta decadenza dal diritto a procedere alla riscossione da parte dell' l'art. 1, co. Controparte_5
544, L. n. 228/2012, statuendo che “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del
d.P.R. settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della
documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di
centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle
iscrizioni a ruolo”, impedisce di procedere all'emissione di misure cautelari e/o esecutive in assenza di cd.
“comunicazione preventiva” del dettaglio dei debiti iscritti a ruolo”.
Il motivo è manifestamente infondato, non comportando il mancato invio della anzidetta comunicazione la invocata decadenza dalla potestà riscossiva;
tale omesso invio inibisce soltanto l'emissione di misure cautelari e/o esecutive (tra le quali non rientra né la cartella di pagamento né
11 l'intimazione di pagamento, assimilabile ad un precetto in rinnovazione).
8.Il (quinto) motivo di doglianza relativo all'omessa indicazione circa il criterio di calcolo degli interessi non può trovare accoglimento;
ed infatti esso avrebbe dovuto essere fatto valere mediante impugnazione delle cartelle di pagamento, nelle quali tali interessi sono indicati (l'intimazione di pagamento si limita a fare rinvio al credito totale indicato in ciascuna cartella).
9. In conclusione l'appello deve essere accolto solo in parte, dovendosi dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito pari a € 1.746,69 relativo alla cartella n. 007 2017 0008822982 000;
la sentenza impugnata deve essere confermata per il resto.
10. L'accoglimento parziale dell'appello comporta il necessario rigetto della domanda di condanna ex
art. 96 c.p.c. proposta dalla parte appellata.
11. Parte appellata ha eccepito la formazione del giudicato interno in ordine al capo relativo alle spese.
La deduzione non può essere condivisa: ed infatti, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, è
tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese, alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c. (c.d.
effetto espansivo interno), la riforma, in tutto o in parte, della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. 1
giugno 2016, n. 11423; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
Nel caso in esame, la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, posto che l'appello è stata accolto per una sola posizione tra le tante agitate in causa (cosa che, peraltro, impedisce la condanna alla refusione delle spese da parte del cfr. Cass., Sez. Un., 32061/2022). Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 509/2023 del Giudice di pace di Arezzo, dichiara la prescrizione del credito di € 1.746,69 di cui alla cartella n. 007 2017
0008822982 000;
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- rigetta nel resto l'appello;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte appellata;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Arezzo, il 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Andrea Turturro