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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1639/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01420230009195452000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: il ricorrente si riporta agli atti depositati
Le parti resistenti chiamate alle ore 9.45 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01480202400003111000 emessa dall'Agenzia dell'Entrate Riscossione e notifica in data 28/03/2024 il contribuente sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado- Bari, rilevando che la pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio è illegittima perchè riguarderebbe un debito portato in una cartella prescritta e più dettagliatamente la cartella n. 01420230018102630000 notificata in data 04/07/2023 inerente alla Tassa automobilista dell'anno 2018.
Ricorda il ricorrente che la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di prescrizione è quello triennale per quanto riguarda i crediti relativi alle tasse automobilistiche così come disposto dall'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 che stabilisce “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
L'Agenzia delle entrate – Riscossione impugna e contesta la pretesa attorea, chiedendone il rigetto, in quanto, in via preliminare ed assorbente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo atteso che, come pacificamente ammesso da parte avversa nel proprio ricorso, l'atto impugnato è stato preceduto dalla tempestiva e rituale notifica della cartella esattoriale sottesa all'atto impugnato.
Richiama sul punto la recentissima pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione
Civile, n. 27093/2022 sul tema della cristallizzazione del credito, ancorché prescritto, per effetto dell'inerzia del contribuente, manifestatasi in occasione di atti interruttivi tipici quale è la cartella esattoriale medio tempore notificati e non opposti, secondo cui “…la mancata reazione processuale del…
(contribuente)…ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti”…(omissis).
In ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento fa rilevare che il d.lgs. 220/2023 - Disposizioni in materia di contenzioso tributario - nel riformare le disposizioni vigenti in materia di contenzioso tributario, ha inteso introdurre una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario nelle ipotesi “di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato” e, invero, controparte, pur lamentando la mancata notifica del sotteso avviso di accertamento, ha omesso di chiamare ritualmente in causa l'ente impositore, Regione Puglia, contravvenendo alla richiamata normativa.
Per quanto sopra, pertanto, l'Agente della riscossione chiede alla Corte di Giustizia di ordinare a controparte di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, Regione Puglia, affinchè possa controdedurre sulle eccezioni riferibili al proprio operato.
Chiede concludendo di accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto e per l'effetto, rigettare lo stesso;
ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
La Corte all'udienza del 29-9-2025 disponeva la chiamata in causa dell'Ente impositore. Il ricorrente chiamava in causa della Regione Puglia ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546/1992, notificando il ricorso e gli altri atti di causa e, formulava tutte le domande, eccezioni e deduzioni già formulate e chiedeva l'accoglimento.
Si costituiva la Regione Puglia che impugnava e contestava punto per punto le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto dell'avverso ricorso siccome radicalmente infondato e ritenendo preliminarmente il ricorso inammissibile per mancata proposizione del ricorso nei confronti dell'Ente impositore oltre che per la mancata impugnazione della propedeutica cartella di pagamento entro il previsto termine decadenziale che avrebbe determinato la cristallizzazione della pretesa impositiva in essi portata ( cfr. Suprema Corte di Cassazione- Sezione Tributaria- n. 20476/2025 ).
Nel merito contesta documentandola l'asserita mancata notificazione dell'avviso di accertamento poichè avvenuta nelle mani del proprio coniuge con la conseguente iscrizione a ruolo nel tempestivo termine triennale della pretesa impositiva in esso portata.
Sulla successiva interruzione dei termini prescrizionali relativa alla notifica della cartella di pagamento e su tutti gli altri vizi denunciati e attinenti alle citate cartelle solleva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiede infine, in via pregiudiziale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, di rigettare, per quanto di sua competenza, il ricorso in quanto totalmente infondato per le motivazioni illustrate, nonché dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni che attengono esclusivamente l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con vittoria di spese.
Con brevi repliche il ricorrente contesta e confuta quanto dedotto dagli Uffici resistenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto, in merito all'ammissibilità del ricorso, alla irregolare produzione dell'allegata ricevuta di notifica dell'avviso di accertamento prodotto nella comparsa della Regione Puglia rendendo impossibile la difesa e in violazione del codice del contribuente, fa presente che il veicolo al quale si vuole procedere con la trascrizione del fermo amministrativo inibirebbe l'utilizzo dell'autovettura producendo un grave danno economico e sociale al ricorrente il cui luogo di lavoro è lontano dalla sua abitazione.
Conclude chiedendo di dichiarare ammissibile il ricorso, di annullare la comunicazione preventiva di fermo n. 01480202400003111000 per le ragioni in ricorso e di condannare i resistenti al pagamento di spese diritti ed onorari del procedimento.
All'odierna pubblica udienza il G:M: sentito il rappresentante del ricorrente, visti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'assunto difensivo del ricorrente secondo il quale l'avviso oggi impugnato debba essere inteso come il primo atto ricevuto dal contribuente è destituito di fondamento proprio per l'accertato, incontestato ed incontestabile avvenuto perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e prima dell'avviso di accertamento prodromici all'avviso di fermo amministrativo oggetto di causa.
Accertato questo indefettibile presupposto di fatto, è evidente come il ricorso oggi proposto possa dichiararsi inammissibile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 del citato D.Lgs.,atteso la preventiva sussistenza di atti impositivi prodromici, atti impugnabili non oggetto di contestazione giudiziale e, pertanto, divenuti irrimediabilmente definitivi.
Quanto all'assunta prescrizione del debito erariale eccepito dal ricorrente giova richiamare la recentissima pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, n. 27093/2022
(che qui si allega), sul tema della cristallizzazione del credito, ancorché prescritto, per effetto dell'inerzia del contribuente, manifestatasi in occasione di atti interruttivi tipici - quale è la cartella esattoriale - medio tempore notificati e non opposti, secondo cui “…la mancata reazione processuale del…(contribuente)
…ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti”.
Nel merito, il ricorrente non ha mai impugnato gli atti impositivi ritualmente e tempestivamente notificatigli, ragion per cui l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Per quanto poi documentato si evince che gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente e tempestivamente notificati dalla Regione Puglia entro il decorso del terzo anno successivo all'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento ex art. 5, D.L. 953/1982 e, pertanto, la dedotta eccezione di prescrizione del tributo è infondata.
Nel caso in esame gli avvisi di accertamento notificati in data 28/09/2020, sono divenuti definitivi in data
27/11/2020 e, conseguentemente, la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 04/07/2023, è ampiamente tempestiva così come il conseguenziale fermo amministrativo qui impugnato.
Per tutto quanto sopra convenuto il G:M. dichiara il ricorso inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara il ricorso inammissibile con condanna del ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in €. 100,00 oltre accessori se dovuti come per legge per ciascun Ente resistente.
Bari 21-1-2026
Il Giudice Monocratico
(Dr. Annamaria Epicoco)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1639/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01420230009195452000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: il ricorrente si riporta agli atti depositati
Le parti resistenti chiamate alle ore 9.45 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01480202400003111000 emessa dall'Agenzia dell'Entrate Riscossione e notifica in data 28/03/2024 il contribuente sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado- Bari, rilevando che la pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio è illegittima perchè riguarderebbe un debito portato in una cartella prescritta e più dettagliatamente la cartella n. 01420230018102630000 notificata in data 04/07/2023 inerente alla Tassa automobilista dell'anno 2018.
Ricorda il ricorrente che la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di prescrizione è quello triennale per quanto riguarda i crediti relativi alle tasse automobilistiche così come disposto dall'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 che stabilisce “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
L'Agenzia delle entrate – Riscossione impugna e contesta la pretesa attorea, chiedendone il rigetto, in quanto, in via preliminare ed assorbente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo atteso che, come pacificamente ammesso da parte avversa nel proprio ricorso, l'atto impugnato è stato preceduto dalla tempestiva e rituale notifica della cartella esattoriale sottesa all'atto impugnato.
Richiama sul punto la recentissima pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione
Civile, n. 27093/2022 sul tema della cristallizzazione del credito, ancorché prescritto, per effetto dell'inerzia del contribuente, manifestatasi in occasione di atti interruttivi tipici quale è la cartella esattoriale medio tempore notificati e non opposti, secondo cui “…la mancata reazione processuale del…
(contribuente)…ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti”…(omissis).
In ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento fa rilevare che il d.lgs. 220/2023 - Disposizioni in materia di contenzioso tributario - nel riformare le disposizioni vigenti in materia di contenzioso tributario, ha inteso introdurre una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario nelle ipotesi “di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato” e, invero, controparte, pur lamentando la mancata notifica del sotteso avviso di accertamento, ha omesso di chiamare ritualmente in causa l'ente impositore, Regione Puglia, contravvenendo alla richiamata normativa.
Per quanto sopra, pertanto, l'Agente della riscossione chiede alla Corte di Giustizia di ordinare a controparte di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, Regione Puglia, affinchè possa controdedurre sulle eccezioni riferibili al proprio operato.
Chiede concludendo di accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto e per l'effetto, rigettare lo stesso;
ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
La Corte all'udienza del 29-9-2025 disponeva la chiamata in causa dell'Ente impositore. Il ricorrente chiamava in causa della Regione Puglia ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546/1992, notificando il ricorso e gli altri atti di causa e, formulava tutte le domande, eccezioni e deduzioni già formulate e chiedeva l'accoglimento.
Si costituiva la Regione Puglia che impugnava e contestava punto per punto le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto dell'avverso ricorso siccome radicalmente infondato e ritenendo preliminarmente il ricorso inammissibile per mancata proposizione del ricorso nei confronti dell'Ente impositore oltre che per la mancata impugnazione della propedeutica cartella di pagamento entro il previsto termine decadenziale che avrebbe determinato la cristallizzazione della pretesa impositiva in essi portata ( cfr. Suprema Corte di Cassazione- Sezione Tributaria- n. 20476/2025 ).
Nel merito contesta documentandola l'asserita mancata notificazione dell'avviso di accertamento poichè avvenuta nelle mani del proprio coniuge con la conseguente iscrizione a ruolo nel tempestivo termine triennale della pretesa impositiva in esso portata.
Sulla successiva interruzione dei termini prescrizionali relativa alla notifica della cartella di pagamento e su tutti gli altri vizi denunciati e attinenti alle citate cartelle solleva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiede infine, in via pregiudiziale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, di rigettare, per quanto di sua competenza, il ricorso in quanto totalmente infondato per le motivazioni illustrate, nonché dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni che attengono esclusivamente l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con vittoria di spese.
Con brevi repliche il ricorrente contesta e confuta quanto dedotto dagli Uffici resistenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto, in merito all'ammissibilità del ricorso, alla irregolare produzione dell'allegata ricevuta di notifica dell'avviso di accertamento prodotto nella comparsa della Regione Puglia rendendo impossibile la difesa e in violazione del codice del contribuente, fa presente che il veicolo al quale si vuole procedere con la trascrizione del fermo amministrativo inibirebbe l'utilizzo dell'autovettura producendo un grave danno economico e sociale al ricorrente il cui luogo di lavoro è lontano dalla sua abitazione.
Conclude chiedendo di dichiarare ammissibile il ricorso, di annullare la comunicazione preventiva di fermo n. 01480202400003111000 per le ragioni in ricorso e di condannare i resistenti al pagamento di spese diritti ed onorari del procedimento.
All'odierna pubblica udienza il G:M: sentito il rappresentante del ricorrente, visti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'assunto difensivo del ricorrente secondo il quale l'avviso oggi impugnato debba essere inteso come il primo atto ricevuto dal contribuente è destituito di fondamento proprio per l'accertato, incontestato ed incontestabile avvenuto perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e prima dell'avviso di accertamento prodromici all'avviso di fermo amministrativo oggetto di causa.
Accertato questo indefettibile presupposto di fatto, è evidente come il ricorso oggi proposto possa dichiararsi inammissibile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 del citato D.Lgs.,atteso la preventiva sussistenza di atti impositivi prodromici, atti impugnabili non oggetto di contestazione giudiziale e, pertanto, divenuti irrimediabilmente definitivi.
Quanto all'assunta prescrizione del debito erariale eccepito dal ricorrente giova richiamare la recentissima pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, n. 27093/2022
(che qui si allega), sul tema della cristallizzazione del credito, ancorché prescritto, per effetto dell'inerzia del contribuente, manifestatasi in occasione di atti interruttivi tipici - quale è la cartella esattoriale - medio tempore notificati e non opposti, secondo cui “…la mancata reazione processuale del…(contribuente)
…ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti”.
Nel merito, il ricorrente non ha mai impugnato gli atti impositivi ritualmente e tempestivamente notificatigli, ragion per cui l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Per quanto poi documentato si evince che gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente e tempestivamente notificati dalla Regione Puglia entro il decorso del terzo anno successivo all'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento ex art. 5, D.L. 953/1982 e, pertanto, la dedotta eccezione di prescrizione del tributo è infondata.
Nel caso in esame gli avvisi di accertamento notificati in data 28/09/2020, sono divenuti definitivi in data
27/11/2020 e, conseguentemente, la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 04/07/2023, è ampiamente tempestiva così come il conseguenziale fermo amministrativo qui impugnato.
Per tutto quanto sopra convenuto il G:M. dichiara il ricorso inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara il ricorso inammissibile con condanna del ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in €. 100,00 oltre accessori se dovuti come per legge per ciascun Ente resistente.
Bari 21-1-2026
Il Giudice Monocratico
(Dr. Annamaria Epicoco)