Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2026REG.PROV.COLL.
N. 00355/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2024, proposto dalla -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Nilo e Dario De Donno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 15 novembre 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026, il consigliere EL ZZ e uditi per le parti l’avvocato Luigi Nilo e l’avvocato dello Stato Carlo Spampinato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 20 febbraio 2019 e depositato il 5 marzo 2019, la -OMISSIS- s.r.l. esponeva:
- di essere una società iscritta al registro delle imprese presso la -OMISSIS- per l’esercizio delle seguenti attività: “ intermediazione per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali; autotrasporto di cose per conto terzi; raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi; attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi servizi in edilizia, opere di impianti di bonifica e protezione ambientale; bonifica di siti; attività di bonifica di beni contenenti amianto in matrice friabile ”;
- di essere stata iscritta nella c.d. “ white list ” sin dal 2013;
- che il Prefetto di -OMISSIS-, in data 10 maggio 2017, aveva adottato a carico della ricorrente un’informativa antimafia interdittiva;
- che da tale informativa era derivata la risoluzione di molteplici contratti d’appalto in essere;
- di aver impugnato il menzionato provvedimento prefettizio innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania;
- che il T.a.r. catanese, con sentenza n.-OMISSIS- del 2018, aveva accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato.
2. La ricorrente quindi chiedeva la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti per effetto del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. -OMISSIS- del 10 maggio 2017, successivamente annullato dal T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. -OMISSIS- del 2018.
2.1. In particolare la ricorrente deduceva che: « l’onere probatorio del danneggiato è agevolato, poiché il privato può invocare l’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile, mentre […] spetta all’Amministrazione dimostrare l’errore scusabile che esclude la colpa » (pag. 5 del ricorso).
3. Nel giudizio di primo grado si costituiva la Prefettura di -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con la gravata sentenza n. -OMISSIS- del 2023 ha respinto il ricorso, non avendo la ricorrente « soddisfatto l’onere della prova su di essa gravante in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa. […]. In particolare, l’elemento soggettivo della colpa non è nella specie configurabile in considerazione sia della complessità dei fatti e della vicenda giudiziaria a cui ha fatto riferimento, nella motivazione, il provvedimento di interdittiva, sia della peculiare formulazione della normativa che disciplina i presupposti di adozione di tali provvedimenti ».
5. Con ricorso in appello notificato il 19 marzo 2024 e depositato il 21 marzo 2024, la -OMISSIS- s.r.l. ha impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. -OMISSIS- del 2023, criticandone l’impianto motivazionale e riproponendo la domanda risarcitoria spiegata in primo grado.
6. Nel presente giudizio si è costituita la Prefettura di -OMISSIS-, con atto di costituzione del 21 marzo 2024.
7. L’appellante ha insistito per l’accoglimento del gravame con memoria dell’8 gennaio 2026.
8. La Prefettura intimata ha illustrato le proprie difese con memoria del 12 gennaio 2026, chiedendo il rigetto dell’appello.
9. La -OMISSIS- s.r.l. ha replicato con memoria del 22 gennaio 2026.
10. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello è infondato.
11.1. Infatti:
a) in linea generale, con riguardo alla domanda risarcitoria proposta per danni asseritamente subiti a causa dell’illegittimità di un’interdittiva prefettizia antimafia, la Sezione ha già avuto modo di evidenziare che:
a.1) « Ritiene il Collegio che la valutazione di legittimità della informativa e il giudizio di colpevolezza sull’operato dell’amministrazione non possano essere automaticamente sovrapposti, traslandone i relativi esiti. Il Collegio condivide l’assunto, ribadito più volte dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il beneficio dell’errore scusabile va riconosciuto (con conseguente esclusione della colpa e, quindi, della responsabilità dell’amministrazione) nelle ipotesi in cui le acquisizioni informative, trasmesse al Prefetto dagli organi di polizia, risultano astrattamente idonee a formulare un giudizio plausibile sul tentativo di infiltrazione mafiosa, in quanto oggettivamente significative di intrecci e collegamenti tra l’organizzazione criminale e l’amministrazione dell’impresa, ancorché vengano giudicate, in concreto, insufficienti a giustificare e a legittimare la misura dell’interdittiva » (cfr. C.g.a.r.s., sez. giur, n. 233 del 2024, § 10.5);
a.2) « In linea generale, in materia di informative antimafia interdittive – data la complessità dei fatti che la Prefettura deve valutare, nonché la loro intrinseca opinabilità (opinabilità che connota l’ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività amministrativa in subiecta materia, cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 2585 del 2022) – l’elemento soggettivo della colpa è integrato solo in caso di dolo o di colpa grave, dovendosi ritenere che, anche in ambito extra-contrattuale, possa avere cittadinanza il parametro di valutazione della colpa previsto dall’art. 2236 c.c. per i prestatori d’opera, come già affermato da risalente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, n. 2960 del 2006): in ogni ambito, invero, sussiste logicamente e necessariamente un rapporto di proporzionalità inversa tra la difficoltà dell’attività che si è chiamati a svolgere e la colpa, anche intesa come culpa levis – nel senso che con l’aumentare della prima si riduce la rimproverabilità della condotta inefficace, sicché si eleva il livello della rilevanza della negligenza o imperizia del soggetto chiamato a svolgere l’attività particolarmente complessa – con la conseguenza che solo quella che di norma sarebbe considerata culpa lata assume, in questo ambito, il rilievo di culpa levis ex art. 2043 c.c. » (cfr. C.g.a.r.s., sez. giur., n. 542 del 2024, § 7.1; conforme C.g.a.r.s, sez. giur., n. 658 del 2024, § 10.1);
b) alla luce dei suddetti principi di diritto – cui il Collegio intende dare continuità – deve essere confermata la sentenza impugnata, non avendo la ricorrente assolto all’onere probatorio in ordine alla configurabilità dell’elemento soggettivo della colpa in capo alla Prefettura di -OMISSIS-, non venendo in rilievo, in subiecta materia , alcuna attenuazione dell’onere probatorio, ma anzi « quella che di norma sarebbe considerata culpa lata assume, in questo ambito, il rilievo di culpa levis ex art. 2043 c.c. », con la conseguenza che, nella presente fattispecie, l’elemento soggettivo della colpa è integrato solo in caso di dolo o di colpa grave, entrambi non dimostrati dalla società ricorrente.
12. In definitiva l’appello deve essere respinto.
13. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 355/2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN de IS, Presidente
EL ZZ, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ZZ | AN de IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.