Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
In materia di rimessione del debito per le spese di mantenimento o processuali, in presenza di un periodo di detenzione, il Magistrato di Sorveglianza investito della relativa domanda deve fare riferimento esclusivamente alla condotta tenuta durante tale periodo e non a quella mantenuta in libertà che va, invece, considerata solo ove detenzione non vi sia stata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del Magistrato Sorveglianza che aveva respinto l'istanza di remissione sulle scorte della condotta tenuta in libertà e delle condizioni economiche dell'istante in relazione a tale periodo).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 39982 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 14/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 14/12/2021), n.39982 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente – Dott. NONNO G. Maria – Consigliere – Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere – Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere – Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 309 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2013, n. 27200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27200 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 28/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 1966
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 45731/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT IZ N. IL 22/07/1980;
avverso l'ordinanza n. 5091/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di TORINO, del 12/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette le conclusioni del PG Dott. Mura Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 12/7/12 11 Magistrato di Sorveglianza di Torino rigettava l'istanza di AT ZI volta alla remissione del debito di Euro 1.358,76 per spese di mantenimento in carcere. Premesso che l'istante era stato detenuto per reati in materia di droga dal 28/5/04 al 10/8/06, mantenendo una regolare condotta, il giudice osservava che il 22/11/11 il AT era stato nuovamente tratto in arresto per reato in materia di droga, per il quale era stato condannato in primo grado alla pena di anni 5 di reclusione (essendo per ciò detenuto). Anche in ordine alle condizioni economiche, assente ogni documentata attività lavorativa, doveva ritenersi la sola presenza di redditi illeciti.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo vizio di motivazione:
in presenza del periodo di detenzione era solo ad esso che andava fatto riferimento al fini della condotta, comunque non inficiata da una carcerazione successiva di sei anni e per un fatto non ancora definitivamente giudicato. Nulla di negativo poteva dedursi dall'assente documentazione di un'attività di lavoro se non appunto la sua mancanza (e quindi le disagiate condizioni economiche). Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenuta inadeguata la motivazione dell'ordinanza In ordine al requisito della condotta, chiedeva l'annullamento con rinvio del provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. In presenza di un periodo di detenzione, per la rimessione del debito per le spese di mantenimento (o processuali) è esclusivamente ad esso che deve fare riferimento il Magistrato di Sorveglianza investito della relativa domanda (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, comma 2) e non al successivo periodo di libertà (che va considerato solo ove detenzione non vi sia stata: D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, comma 1). Nel caso in oggetto i parametri sono unicamente le disagiate condizioni economiche e la regolare condotta tenuta in istituto. Poiché il provvedimento impugnato ha indebitamente considerato la condotta tenuta in libertà e le stesse condizioni economiche sono state presuntivamente valutate con riferimento ad essa, si impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame, che tenga conto dei parametri normativi sopra ricordati (art. 627 c.p.p., comma 3).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013