Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2013, n. 27200
CASS
Sentenza 28 maggio 2013

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In materia di rimessione del debito per le spese di mantenimento o processuali, in presenza di un periodo di detenzione, il Magistrato di Sorveglianza investito della relativa domanda deve fare riferimento esclusivamente alla condotta tenuta durante tale periodo e non a quella mantenuta in libertà che va, invece, considerata solo ove detenzione non vi sia stata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del Magistrato Sorveglianza che aveva respinto l'istanza di remissione sulle scorte della condotta tenuta in libertà e delle condizioni economiche dell'istante in relazione a tale periodo).

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 39982 del 14
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. trib., 14/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 14/12/2021), n.39982 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente – Dott. NONNO G. Maria – Consigliere – Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere – Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere – Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 309 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2013, n. 27200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27200
Data del deposito : 28 maggio 2013

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