Articolo 7 della Legge 21 marzo 1958, n. 259
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 aprile 1958
Art. 7.
Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'art. 4, la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958
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