Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 dicembre 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 dicembre 2023 |
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- 5. italia: Come Far Valere Il Credito D’imposta E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 7 settembre 2025
Hai lavorato o percepito redditi nel Regno Unito e ti sei trovato a pagare le tasse sia lì che in Italia? Questo fenomeno è noto come doppia imposizione fiscale. Per evitarlo, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito consente di utilizzare il credito d'imposta. Tuttavia, errori dichiarativi o interpretazioni restrittive dell'Agenzia delle Entrate possono generare contestazioni. Quando si verifica la doppia imposizione UK-Italia – Se sei fiscalmente residente in Italia e hai percepito redditi di lavoro dipendente o autonomo in UK – Se hai ricevuto dividendi, interessi o plusvalenze da investimenti britannici – Se hai immobili locati nel Regno Unito e hai …
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 6340Provvedimento: Pubblicato il 08/04/2026 N. 06340/2026 REG.PROV.COLL. N. 02715/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2715 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Promega Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Papi Rossi, Maria Gabriella Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Salute, Regione Abruzzo, Regione Siciliana Assessorato Alla Salute, in persona dei legali …Leggi di più...
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- 3. Trib. Lanusei, ordinanza 25/07/2024Provvedimento: TRIBUNALE DI LANUSEI IL GIUDICE DEL LAVORO DECRETO DI OMOLOGA Viste le risultanze degli accertamenti peritali espletati nel procedimento iscritto al R.A.C.L. 172 del 2023 promosso, ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c., da (c.f. ), elettivamente domiciliato in Bari Sardo, presso Parte_1 C.F._1 lo studio degli avv.ti Pilia Giampaolo, Sotgia Marzia e Arra Damiano che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale come in atti, ricorrente contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Nuoro, presso la sede provinciale dell' stesso, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Nicoletta Ortu, per …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita' e definizioni
1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonche' a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nonche' le disposizioni dell'Unione europea e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
Note all'art. 1:
- Il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE, recante «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare», e' pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31. - Art. 2. Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati 1. Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e' vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.
Note all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE, si veda nella nota all'art. 1. - Art. 3. Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali 1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonche' un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali e' vietato l'uso di:
a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un'anatomia animale;
c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purche' non si induca in errore il cittadino che consuma sulla composizione dell'alimento.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono ne' sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell'alimento.