TAR Roma, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 6337
TAR
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
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TAR
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, L. 15 maggio 2000, n. 10, nonché incompetenza dell'Assessore regionale alla Salute ad adottare il D.A. n. 1247/2022

    Il Collegio osserva che detti motivi sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto gli atti regionali impugnati sono di natura meramente attuativo-esecutiva delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali assunti a monte del procedimento.

  • Inammissibile
    Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e difetto di motivazione

    Il Collegio osserva che detti motivi sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto gli atti regionali impugnati sono di natura meramente attuativo-esecutiva delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali assunti a monte del procedimento.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della ingiustizia manifesta. Violazione del principio della irretroattività degli atti amministrativi

    Il Collegio osserva che detti motivi sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto gli atti regionali impugnati sono di natura meramente attuativo-esecutiva delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali assunti a monte del procedimento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, D. L. 19 giugno 2015, n. 78

    Devono ritenersi manifestamente infondati i vizi di legittimità derivati dall’illegittimità costituzionale delle norme legislative che sono alla base del denunciato meccanismo del c.d. payback, sia vizi di legittimità derivati dalla violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e del giusto procedimento. Si rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale.

  • Inammissibile
    Vizi già formulati con il ricorso introduttivo, anche con riferimento all’illegittimità costituzionale della normativa sul payback

    Il Collegio osserva che detti motivi sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto gli atti regionali impugnati sono di natura meramente attuativo-esecutiva delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali assunti a monte del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 6337
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6337
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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