TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/10/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Cigna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 3265/2025 del Ruolo
Generale promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Mogavero Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Nell'udienza del 22-10-2025, previa discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 203 C.d.S. del 30-8-2020 proponeva Parte_1
opposizione innanzi al Prefetto di Lecce avverso il verbale di contestazione n. SE 800/2020 del 22-5-2020, elevato dalla Polizia Locale del Comune di
[...]
per la violazione dell'art. 146 comma 3 C.d.S., commessa in Controparte_2 data 16-5-2020, dal veicolo mod. Alfa Romeo, trg. EJ360RM, in località VI
Giovanni Paolo II, inter. con VI LE (dir. Galatina); in particolare, per aver proseguito la marcia, nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa.
Il Prefetto adito, con ordinanza n. 00089217 del 16 agosto 2021, notificata il
4 ottobre 2021, rigettava il ricorso e ingiungeva alla odierna ricorrente il pagamento della complessiva somma di euro 343,50 (334,00 per sanzione amministrativa pecuniaria ed euro 9,50 per spese di notifica).
Con ricorso del 28-10-2021 proponeva opposizione Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di avverso la detta ordinanza-ingiunzione CP_1
prefettizia (e del verbale presupposto) deducendo la mancanza di delega in favore del Vice prefetto firmatario, l'omessa sottoscrizione autografa, il difetto di motivazione, l'inidoneità della segnaletica di avviso agli utenti sulla presenza di dispositivi elettronici di rilevamento dell'infrazione.
Con unica comparsa si costituivano la ed il Controparte_1 [...]
, resistendo ai motivi di opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_2
Con sentenza n. 5220 del 6-11-2024 l'adito Giudice di Pace rigettava l'opposizione, confermando l'ordinanza-ingiunzione prefettizia impugnata.
Con ricorso iscritto in data 5-5-2025 ha proposto Parte_1
appello avverso detta sentenza dolendosi che il Giudice di pace avesse errato nel ritenere sufficiente, ai fini della regolarità dell'accertamento, la semplice approvazione dell'apparecchiatura, e non invece necessaria anche l'omologazione, lamentando che, nella specie, il dispositivo utilizzato non risultava omologato;
ha riproposto, comunque, tutti i motivi già formulati nel primo grado del giudizio.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e del verbale di accertamento presupposto. Si è costituita la , Controparte_1
resistendo ai motivi di appello e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza gravata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 22-10-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace ritenuto la legittimità dell'accertamento, sebbene l'infrazione fosse stata rilevata a mezzo di apparecchiatura non debitamente omologata.
Detto motivo è fondato.
Al riguardo giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte, la quale - sebbene chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
E' infatti stato chiarito (cfr. Cass. ord. 10505/2024) che “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al , Controparte_3
nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento;
in altri termini, precisa la
S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”.
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti risulta che il dispositivo “PARVC”, utilizzato dal Controparte_2
per il rilevamento dell'infrazione è stato solo approvato (cfr. Decreto
[...]
prot. 1929 del 3-4-2013 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti) e non anche omologato;
ne consegue l'illegittimità del verbale di contestazione e della conseguente ordinanza-ingiunzione, i quali, pertanto, devono essere annullati.
Attesa la fondatezza del primo motivo, restano assorbiti tutti gli altri motivi.
L'appello pertanto va accolto.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, solo di recente decisa dalla S.C., sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass.
n. 19534/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del Dott. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 5-5-2025 da nei confronti Parte_1
della e del Controparte_4 CP_2
avverso la sentenza 5220/2024 del 6-11-2024, emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Lecce, così provvede: accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto il 28-10-2021 da;
Parte_1
compensa le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Lecce, 22-10-2025
Il Giudice dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio del processo, Dott.ssa Azzurra Buia
dott. Mario Cigna