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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5019 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 129 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
e rappresentate Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difese dall'avv. Gaetano Giuffrida ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in questa via Alessio Narbone n° 58
opponente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Sangiorgi e Controparte_1
SC TE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in questa via
Sammartino n° 55
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme ordinarie ( art 645 cpv c.p.c. ); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione, e sulle eccezioni proposte ex adverso.
1 Nella specie l'ing. ha agito in sede monitoria per ottenere Controparte_1
da e l'adempimento della Parte_1 Parte_2 Parte_3
prestazione di pagamento pari ad € 12.640,40 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ) di cui € 8.000,00 ( oltre IVA, oneri accessori e spese vive ) afferente l'attività professionale di predisposizione di un progetto per la realizzazione di un edificio abitativo su un terreno di loro proprietà sito in questa via Villagrazia n°
65/a, giusto incarico conferitogli dai soggetti suindicati con scrittura privata allegata alla domanda di ingiunzione, ed € 2.000,00 per l'attività professionale di frazionamento del terreno medesimo, giusta fattura n. 27 del 29.09.20.
A fronte di ciò, con atto di citazione notificato in data 29.12.20 parte opponente ha in via principale formulato, al fine di paralizzare la pretesa creditoria ex adverso avanzata, eccezione di inadempimento mossa in punto di mancato espletamento da parte del professionista dell'incarico conferitogli sia per carenza di prova in ordine alla esecuzione di talune delle obbligazioni contrattualmente assunte con la scrittura privata sopra menzionata ( relazione geologica, progetto degli impianti, calcoli strutturali ) sia per non aver ricevuto notizia alcuna dell'approvazione del progetto e del rilascio della concessione edilizia sia infine per l'inadeguatezza e l'erroneità del progetto.
Ora, mette conto evidenziare in termini generali che il creditore, laddove agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ( e, se previsto, del termine di scadenza ), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ( risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio
2 adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione )
( cfr. Cassazione Sezioni Unite Civili n. 13533 del 30 ottobre 2001 ).
Ciò posto, rilevato come non sussista contestazione in ordine al conferimento di incarico da parte di e Parte_1 Parte_2
all'ing. per la predisposizione di quanto oggetto Parte_3 CP_1
della scrittura privata sottoscritta dalle parti in causa, alla luce dei superiori principi in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ipotesi contemplata dall'art. 1460 c.c., se da un lato va osservato, come risulta ex actis, che la richiesta di compenso pari ad € 8.000,00 avanzata dal professionista riguarda le sole prestazioni di cui ai punti a, b, c, e d dell'art. 5 della scrittura privata sottoscritta dalle parti tra le quali tuttavia non rientra alcuna di quelle oggetto di eccezione di inadempimento a cura degli odierni opponenti ( ancorché sia stata ad ogni modo depositata in atti nella presente fase di cognizione la relazione geologica ), dall'altro, deve rilevarsi, con riguardo alla concessione edilizia, come il suo rilascio risultasse evidentemente subordinato al pagamento degli oneri concessori, invero non avvenuto nella specie, mentre per ciò che attiene al progetto, la cui copia, comprensiva di allegati e munita di attestazione di conformità è stata, a fronte di censura mossa ex adverso, depositata in sede di costituzione da parte dell'odierno opposto, mette conto evidenziare come il riconoscimento e la corresponsione del compenso spettante al non CP_1
fosse subordinata, alla luce del contenuto della scrittura privata sottoscritta dalle parti, all'approvazione del progetto medesimo, attesa la previsione di cui al punto
8 dell'atto suindicato secondo cui “L'importo delle prestazioni indicate punto 5 con le lettere: a, b, c, d è di € 8.000,00” laddove il punto 5 lettera d) pone riferimento, con specifico riguardo al progetto, quale prestazione gravante sul professionista esclusivamente a quella avente ad oggetto “Redazione del Progetto Architettonico”.
Né, d'altro canto, può assumere rilievo sul punto la dichiarazione resa dal teste ( marito di ), il quale ha confermato che il Testimone_1 Parte_1
si sarebbe impegnato a richiedere il compenso solo dopo aver ottenuto CP_1
3 il progetto ( ragionevolmente da intendersi come approvazione del medesimo ): trattasi di dichiarazione avente invero ad oggetto patti contrari rispetto a quelli fissati documentalmente nella suindicata scrittura privata e ciò in violazione dell'art. 2722 c.c..
E tuttavia la censura di inadeguatezza ed erroneità del progetto idonea a determinare un inadempimento del professionista sembra cogliere nel segno.
Ora, secondo i principi costantemente elaborati dalla Suprema Corte,
l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. ( cfr. Cass. civ. n. 8058/23; Cass. civ. n. 3686/21; Cass. civ.
1214/17 ).
Rientra, perciò, nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica, sicché la sua irrealizzabilità per inadeguatezze di natura tecnica e/o giuridica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso, ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione a norma dell'art. 1453
c.c. e le discendenti restituzioni.
Nel caso in esame, le risultanze documentali in atti ( invero non superate dalle allegazioni di parte opposta, prive di autonomo valore probatorio e di un adeguato supporto in tal senso ) attestano del diniego o del preavviso di diniego operato dal a fronte della proposta progettuale avanzata dal Parte_4
professionista per conto della committenza, rispettivamente nel 2013 poiché in
4 contrasto con il Regolamento Edilizio Vigente e nel 2015 anche poiché in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione.
Non può attribuirsi a riguardo rilievo, in difetto di idoneo sostegno probatorio, a quanto asserito dal in punto di intervenuta approvazione CP_1
del progetto anche a seguito delle integrazioni da questi fornite all'amministrazione richiedente: difatti, se da un lato le dichiarazioni rese dal teste escusso ( proprietaria di un terreno adiacente a quello delle Testimone_2
odierne opponenti ) la quale ha riferito di ricordare “di aver visto il progetto già approvato”, in assenza di un adeguato riscontro documentale, non si ritiene possano integrare sul punto gli estremi di un'idonea prova, dall'altro, ancorché sia stato disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del Parte_4
della documentazione afferente alla pratica oggetto dell'incarico
[...]
conferito al professionista e lo stesso sia rimasto inevaso, come evidenziato dalla
Suprema Corte detto ordine deve essere tenuto distinto dalla produzione in giudizio dei documenti di cui la parte è direttamente onerata ex art. 2697 c.c., non potendo essere considerato in funzione sostitutiva dell'onere probatorio, né
l'istanza di parte, cui è subordinata la possibilità di emissione del provvedimento, può avere un effetto modificativo dell'incombenza legale derivante dall'applicazione del citato art. 2697 c.c. ( Cass. civ. n. 3499/87 ).
Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati e delle risultanze e argomentazioni sopra esposte, rilevata l'inadeguatezza tecnica della progettazione posta in essere dall'ing. che come tale legittimerebbe la committenza a CP_1
non pagare alcuna somma per le prestazioni pattuite poiché non correttamente svolte ( pur non determinando la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453
c.c., in difetto appunto di corresponsione già intervenuta del compenso ), in accoglimento dell'opposizione andrà revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di risultando assorbita ogni altra questione. Controparte_1
L'opposto va condannato a rifondere a parte avversa le spese della presente fase di opposizione, che vanno liquidate in complessivi € 5.077,00, oltre oneri
5 accessori come per legge;
quelle della fase monitoria rimangono definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 Pt_2
e con atto di citazione notificato in data 29.12.20,
[...] Parte_3
revoca nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 5429/20 emesso, su ricorso di dal Tribunale di Palermo in data 9.11.20; Controparte_1
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
quelle della fase monitoria rimangono definitivamente a carico di parte opposta.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 2.12.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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