CASS
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 15605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15605 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 362 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da GAP S.r.l. (C.F.: 06775291005), in persona del legale rappresentante pro tempore, Eugenio Santucci rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Massimo Ventura (C.F.: [...]) e PA AR D’AV (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: 00411140585), in persona del rappresentante per pro- cura Massimo Toselli rappresentata e difese dall’avvocato Ernesto Grandinetti (C.F.: [...]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6369/2022, pubblicata in data 13 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7 maggio 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: Civile Sent. Sez. 3 Num. 15605 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 11/06/2025 Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 2 di 12 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Mario Fresa, che ha concluso come da requisitoria scritta già in atti, per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Cristiano Savi, per delega dell’avvocato Fabio Mas- simo Ventura, per la società ricorrente;
l’avvocato Ernesto Grandinetti, per la società controricorrente. Fatti di causa A seguito dello svolgimento di un procedimento di accerta- mento tecnico preventivo, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti della propria assicurata GAP S.r.l. per ottenere la dichiarazione di avvenuta decadenza della stessa dal diritto di ottenere l’indennizzo per un sinistro coperto da polizza contro i danni (in relazione ad un incendio sviluppa- tosi, in data 2 novembre 2009, in un edificio industriale dove si trovavano merci dell’assicurata), sulla base della previsione di una specifica clausola contrattuale, per avere dolosamente esa- gerato l’ammontare del danno subito. La società convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attrice al paga- mento dell’indennizzo assicurativo, per un importo superiore ad € 3.000.000,00. La domanda principale è stata accolta dal Tribunale di Roma, con rigetto della domanda riconvenzionale. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre GAP S.r.l., sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso Groupama Assicurazioni S.p.A.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Va preliminarmente disattesa l’istanza, avanzata dalla so- cietà ricorrente, di riunione del presente ricorso con quello Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 3 di 12 iscritto al n. 20640 dell’anno 2024 del R.G. di questa stessa Corte, non trattandosi di ricorsi avverso la medesima sentenza e non sussistendo, quindi, le condizioni previste dall’art. 335 c.p.c. e, al tempo stesso, non potendosi ritenere neanche ade- guatamente evidenziati benefici suscettibili di bilanciare gli ine- vitabili ritardi conseguenti all’accoglimento della richiesta: bi- lanciamento che deve essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell’impulso d’uffi- cio che lo caratterizza (cfr., per tutte: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021; Sez. 3, Sentenza n. 14365 del 27/05/2019; Sez. L, Sentenza n. 3189 del 01/03/2012), il quale rende pure del tutto irrilevante l’apertura di una proce- dura concorsuale a carico della ricorrente. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Errores in giu- dicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione degli articoli 1892, 1898 e 1932 del c.c. in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 del c.p.c.: nullità dell’articolo 17 delle con- dizioni generali del contratto di Assicurazione per violazione di norme imperative». 2.1 Secondo la società ricorrente, la clausola dell’art. 17 del contratto di assicurazione, invocato dalla compagnia a sostegno della sua pretesa, sarebbe nulla in quanto essa stabilisce «una limitazione della responsabilità dell’Assicuratore, contrastante con le norme su richiamate [artt. 1892, 1898 e 1932 c.c.] e prescindente, sia dall’eventuale esercizio del diritto di recesso, e sia dalla stessa possibilità per l’Assicurazione di invocare l’an- nullamento del contratto, e con ciò derogando la disciplina le- gale di riferimento con un evidente “vantaggio” in favore dell’Assicuratore». Il motivo è infondato. 2.2 L’art. 17 del contratto di assicurazione stipulato dalle parti prevede testualmente quanto segue: «Il Contraente o l’Assicu- rato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 4 di 12 distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, oc- culta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustifica- zione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolo- samente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo» 2.3 È infondato l’assunto della ricorrente per cui non sarebbe possibile stabilire, nel contratto di assicurazione, una deca- denza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno, perché una siffatta previsione dero- gherebbe alle norme relative alla necessaria correttezza e com- pletezza delle dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circo- stanze che incidono sul rischio oggetto di assicurazione. La correttezza e completezza delle dichiarazioni dell’assicurato sulle circostanze che incidono sul rischio e sul relativo aggrava- mento riguardano, in realtà, il momento anteriore alla stipula- zione del contratto (artt. 1892 e 1893 c.c., che prevedono l’an- nullabilità del contratto in caso di dichiarazioni inesatte e reti- centi incidenti sulla determinazione dell’assicuratore di stipu- larlo a determinate condizioni ovvero il suo diritto di recesso) o, comunque, un momento anteriore alla verificazione del sini- stro (art. 1898 c.c., in base al quale l’assicurato ha obbligo di avvisare l’assicuratore delle circostanze che aggravano il ri- schio, con incidenza sul diritto di recesso del secondo o sullo stesso diritto del primo a percepire, in tutto o in parte, l’inden- nizzo). Per la fase successiva alla verificazione del sinistro e, comun- que, al di fuori dell’ipotesi in cui intervengono circostanze che possano aggravare il rischio di tale verificazione, non sono det- tate specifiche norme e, tanto meno, norme inderogabili a fa- vore dell’assicuratore. Ne consegue che la clausola di cui si controverte nella presente sede non può ritenersi di per sé illegittima: essa, prevedendo certamente una limitazione di responsabilità per l’assicuratore, Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 5 di 12 con decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo, ha sem- plicemente carattere vessatorio e va, quindi, specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 c.c., ma non è nulla in ragione del suo contenuto, come sostiene la ricorrente. 3. Con il secondo motivo si denunzia «Errores in giudicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 1892, 1898, 2709, 2710, 1729 e 2043 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 del c.p.c.: la Corte di Appello ha errato nel ritenere sussistente il presupposto soggettivo del dolo sebbene la quantità ed il valore stimato delle merci presenti in magaz- zino al momento del sinistro risultassero dimostrati nella loro effettiva consistenza nelle scritture contabili assunte agli atti del Giudizio». Il motivo è inammissibile. Le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risol- vono nella contestazione di un accertamento di fatto operato dalla corte d’appello in ordine alla sussistenza del dolo nella infondata richiesta di indennizzo della società assicurata per un quantitativo di merci perite nell’incendio notevolmente supe- riore a quello effettivo. Tale accertamento è, peraltro, fondato su motivazione ade- guata, non meramente apparente, né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella pre- sente sede. La corte d’appello ha ritenuto attendibili e convincenti le con- clusioni del consulente tecnico di ufficio, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, in ordine alla quantità di merci effettivamente esistenti nel magazzino, desunte da una valutazione di carattere scientifico in ordine alle ceneri combu- ste rinvenute sul luogo dell’incendio, valutazione ritenuta dalla corte più attendibile delle risultanze delle scritture contabili e degli altri elementi indiziari addotti dall’assicurata a sostegno dei propri assunti sull’effettiva consistenza di tali merci. Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 6 di 12 Ha, pertanto, affermato che, poiché, le merci dichiarate esi- stenti e distrutte nel sinistro dalla società assicurata, ai fini della richiesta di indennizzo, erano di quantità considerevolmente superiore rispetto a quelle effettivamente esistenti, vi era stata senz’altro una dolosa esagerazione del danno. I giudici di appello, in altri termini, hanno ritenuto attendibili gli accertamenti svolti dal consulente tecnico di ufficio, li hanno considerati tali da costituire idonea prova della quantità delle merci realmente esistenti nel magazzino incendiato, valutandoli come più convincenti rispetto ai contrari elementi emergenti dalle prove addotte dall’assicurata e, sulla base di ciò, hanno operato le ulteriori deduzioni sul carattere doloso della richiesta di indennizzo, essendo questa avvenuta per un importo note- volmente superiore al danno effettivo subito. Le valutazioni in ordine alle prove di certo non possono ritenersi prive di motivazione o contraddittorie sul piano logico, in rela- zione all’accertamento sull’effettiva quantità delle merci di- strutte nel sinistro, mentre neanche si ravvisano nel ricorso censure sufficientemente specifiche in relazione alla correttezza della conseguente ulteriore deduzione logica della sussistenza del dolo, in ragione della notevole sproporzione tra la quantità di merci effettivamente perdute e quella oggetto della richiesta di indennizzo. Dunque, il motivo di ricorso in esame non può ritenersi ammis- sibile sotto alcun profilo. 4. Con il terzo motivo si denunzia «Errores in giudicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 132 del c.p.c. unitamente alla disciplina stabilita dagli artt. 2709, 2710 e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360 comma 1, n. 4 del c.p.c.: la Corte di Appello ha fondato la pro- pria decisione su prove assunte come legali ma invero soggette al prudente apprezzamento del Giudice al pari della documen- tazione contabile allegata agli atti di merito dalla ricorrente». Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 7 di 12 Secondo la società ricorrente, la corte d’appello avrebbe, erro- neamente, considerato la consulenza tecnica di ufficio perci- piente come una prova legale e non l’avrebbe correttamente valutata, quindi, secondo il suo prudente apprezzamento, uni- tamente alle altre risultanze istruttorie. Il motivo è infondato. La corte d’appello non ha in alcun modo affermato che le risul- tanze della consulenza di ufficio “percipiente” svolta in sede di accertamento tecnico preventivo costituivano una prova legale e, per quanto emerge dal complessivo tenore della decisione impugnata, al contrario, le ha valutate e ritenute convincenti proprio secondo il suo prudente apprezzamento, in conformità a quanto già ritenuto dal giudice di primo grado, sulla base di una motivazione adeguata, conforme al cd. minimo costituzio- nale, non meramente apparente, né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella pre- sente sede. 5. Con il quarto motivo si denunzia «Errores in giudicando ed in procedendo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 comma 1 n. 5 del c.p.c. unitamente alla violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 del c.p.c. in relazione all’ar- ticolo 360 comma 1 n. 4 del c.p.c.: la Corte di Appello non ha motivato le ragioni per le quali ha aderito acriticamente alla CTU nonostante la ricorrente avesse contestato le conclusioni cui era giunto il tecnico nominato in sede di ATP – Errore in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.». La società ricorrente sostiene che le conclusioni del consulente tecnico di ufficio esposte nella relazione depositata in sede di accertamento tecnico preventivo erano state specificamente, puntualmente e dettagliatamente contestate nelle sue difese, svolte sia nel giudizio di primo grado che in sede di appello e, Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 8 di 12 in particolare, nella propria consulenza tecnica di parte (rispetto alla quale non vi erano state specifiche e puntuali risposte del tecnico di ufficio), onde la corte d’appello avrebbe avuto l’ob- bligo di motivare specificamente in ordine alle ragioni per le quali le riteneva, ciò nonostante, condivisibili. Al contrario, la corte territoriale si sarebbe limitata a sostenere, nella sentenza impugnata, che le doglianze avverso le risultanze della consu- lenza tecnica di ufficio non erano sufficientemente specifiche. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 5.1 In primo luogo, va dichiarata l’inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto siffatta censura non è ammissibile in caso di cd. doppia deci- sione conforme nel giudizio di merito, certamente sussistente nella specie in relazione alle questioni controverse, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., disposizione abrogata, ma sostanzialmente oggi trasfusa nel comma 4 dell’art. 360 c.p.c.. 5.2 Tanto premesso, si osserva che le contestazioni mosse av- verso le risultanze della consulenza tecnica di ufficio effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo, puntualmente tra- scritte nel ricorso, vengono sostanzialmente superate, nella complessiva economia della motivazione della sentenza impu- gnata, con l’espresso richiamo sia delle puntuali e precise ar- gomentazioni svolte dallo stesso consulente tecnico di ufficio al fine di determinare, con metodo di indagine scientifico, la quan- tità di merci presenti nel deposito incendiato e l’importo com- plessivo del conseguente danno, sia quelle, alle medesime ade- sive, espresse nella sentenza di primo grado, che ha evidente- mente tenuto conto anche delle successive contestazioni della società assicurata, svolte nel corso del giudizio di merito di primo grado. Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 9 di 12 La ricorrente sostiene che non vi sarebbe stata una adeguata replica del consulente tecnico di ufficio alle contestazioni da essa mosse alla sua relazione e, in particolare, alle osservazioni contenute nella propria consulenza tecnica di parte (consulenza redatta da Arson S.r.l. e che risulta depositata, in realtà, nel giudizio di merito). Nella sentenza impugnata si afferma, però, che nella relazione di consulenza tecnica di ufficio vi era una “esauriente” e condi- visibile risposta alle critiche delle parti, critiche che, evidente- mente, almeno in parte, erano state già formulate in sede di procedimento cautelare, precisandosi che doveva, comunque, ritenersi condivisibile la decisione di primo grado, che aveva integralmente e motivatamente recepito le conclusioni del con- sulente tecnico di ufficio, nonostante le successive contesta- zioni dell’assicurata svolte nel giudizio di primo grado, onde non erano necessarie ulteriori “spiegazioni aggiuntive” in proposito. Di conseguenza, la corte d’appello ha concluso nel senso per cui le ulteriori contestazioni alle risultanze degli accertamenti del tecnico di ufficio, svolte o reiterate, anche in sede di gra- vame, non potevano ritenersi sufficienti a giustificare conclu- sioni diverse, trattandosi, in sostanza, di contestazioni da in- tendersi “implicitamente disattese”, proprio in quanto incompa- tibili con le predette conclusioni. Complessivamente, tale motivazione deve ritenersi adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non ulteriormente sindacabile nella presente sede. 5.3 In proposito, d’altra parte, va ulteriormente rilevato che il motivo di ricorso in esame non può ritenersi sufficientemente specifico nel richiamo del contenuto degli atti rilevanti, in vio- lazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Non viene, infatti, chiarito in modo sufficientemente puntuale e specifico quali fossero le precise critiche alle risultanze della Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 10 di 12 consulenza tecnica di ufficio già svolte dalle parti in sede di ac- certamento tecnico preventivo e quali le “esaurienti” risposte a tali critiche fornite dallo stesso consulente tecnico di ufficio nella sua relazione, redatta in quella sede, risposte che la corte d’ap- pello ha evidentemente ritenuto non superate dalle ulteriori contestazioni svolte nel giudizio di merito e in sede di gravame. 6. Con il quinto motivo si denunzia «Errore in giudicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 2719 e 1341 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 del c.p.c.: la Corte di Appello non si è pronunciata sull’av- venuto disconoscimento della copia del contratto di assicura- zione depositato dalla controparte nel mese di marzo 2018, a distanza di n. 8 mesi dalla sua costituzione in Giudizio». Secondo la società ricorrente, la corte d’appello non avrebbe pronunciato sulla sua eccezione di disconoscimento della con- formità all’originale della copia del contratto di assicurazione, contenente la specifica sottoscrizione per iscritto della clausola su cui era fondata la domanda dell’attrice necessaria ai fini della validità della stessa, ai sensi dell’art. 1341 c.c.. Il motivo è inammissibile. 6.1 In primo luogo, non viene adeguatamente chiarito, nel ri- corso, se ed in quali termini il documento di cui si discute era stato già prodotto in primo grado (come del resto afferma espressamente la corte d’appello a pag. 17, righi 5 e 6, della sentenza impugnata, senza che sul punto vi sia una specifica censura) e se, ed in quali termini, vi erano state tempestive contestazioni, in quella sede, sulla sua conformità all’originale. Ciò comporta, di per sé, l’inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 6.2 In ogni caso, l’eccezione deve ritenersi implicitamente ri- gettata dalla corte d’appello, che, nel valutare il documento, lo ha evidentemente ritenuto conforme all’originale, non appa- rendo del resto la stessa contestazione di non conformità tra Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 11 di 12 copia ed originale essere stata formulata in modo adeguata- mente specifico. 7. Con il sesto motivo si denunzia «Errore in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 del c.p.c.: la Corte di Appello non si è pronunciata sulla domanda proposta in via subordinata dalla Società appellante nel “progetto di riforma” della Sentenza gravata formulato nel primo motivo di impugnazione». Il motivo è infondato. La domanda riconvenzionale di pagamento dell’indennizzo pro- posta dalla società assicurata è stata rigettata espressamente dal tribunale, come logica conseguenza dell’accoglimento della domanda principale della compagnia assicuratrice, di accerta- mento della sua decadenza dal diritto a percepire tale inden- nizzo. La decisione di primo grado è stata appellata dalla società as- sicurata, che ha chiesto, in tale sede, oltre al rigetto della do- manda della compagnia, l’accoglimento della sua domanda ri- convenzionale. La corte d’appello ha rigettato l’appello e confermato la deci- sione di primo grado. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince chiara- mente che l’appello in ordine al rigetto della domanda della compagnia è stato rigettato: ed è evidente (e inequivocabile, anche nell’ottica complessiva della motivazione della decisione stessa) che al rigetto dell’impugnazione sotto tale profilo, non potendo che conseguire la perdita del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurata, conseguiva altresì l’inevitabile conferma anche della statuizione di rigetto della domanda riconvenzio- nale di pagamento di quell’indennizzo. Pertanto, non può ritenersi omessa la decisione, in secondo grado, in ordine al motivo di appello relativo alla domanda ri- convenzionale di pagamento dell’indennizzo, in quanto tale Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 12 di 12 decisione, quanto meno in via implicita, è chiaramente desumi- bile dalla motivazione della sentenza impugnata e dal suo stesso dispositivo (di rigetto integrale dell’appello). 8. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 9.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-
uditi: Civile Sent. Sez. 3 Num. 15605 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 11/06/2025 Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 2 di 12 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Mario Fresa, che ha concluso come da requisitoria scritta già in atti, per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Cristiano Savi, per delega dell’avvocato Fabio Mas- simo Ventura, per la società ricorrente;
l’avvocato Ernesto Grandinetti, per la società controricorrente. Fatti di causa A seguito dello svolgimento di un procedimento di accerta- mento tecnico preventivo, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti della propria assicurata GAP S.r.l. per ottenere la dichiarazione di avvenuta decadenza della stessa dal diritto di ottenere l’indennizzo per un sinistro coperto da polizza contro i danni (in relazione ad un incendio sviluppa- tosi, in data 2 novembre 2009, in un edificio industriale dove si trovavano merci dell’assicurata), sulla base della previsione di una specifica clausola contrattuale, per avere dolosamente esa- gerato l’ammontare del danno subito. La società convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attrice al paga- mento dell’indennizzo assicurativo, per un importo superiore ad € 3.000.000,00. La domanda principale è stata accolta dal Tribunale di Roma, con rigetto della domanda riconvenzionale. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre GAP S.r.l., sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso Groupama Assicurazioni S.p.A.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Va preliminarmente disattesa l’istanza, avanzata dalla so- cietà ricorrente, di riunione del presente ricorso con quello Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 3 di 12 iscritto al n. 20640 dell’anno 2024 del R.G. di questa stessa Corte, non trattandosi di ricorsi avverso la medesima sentenza e non sussistendo, quindi, le condizioni previste dall’art. 335 c.p.c. e, al tempo stesso, non potendosi ritenere neanche ade- guatamente evidenziati benefici suscettibili di bilanciare gli ine- vitabili ritardi conseguenti all’accoglimento della richiesta: bi- lanciamento che deve essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell’impulso d’uffi- cio che lo caratterizza (cfr., per tutte: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021; Sez. 3, Sentenza n. 14365 del 27/05/2019; Sez. L, Sentenza n. 3189 del 01/03/2012), il quale rende pure del tutto irrilevante l’apertura di una proce- dura concorsuale a carico della ricorrente. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Errores in giu- dicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione degli articoli 1892, 1898 e 1932 del c.c. in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 del c.p.c.: nullità dell’articolo 17 delle con- dizioni generali del contratto di Assicurazione per violazione di norme imperative». 2.1 Secondo la società ricorrente, la clausola dell’art. 17 del contratto di assicurazione, invocato dalla compagnia a sostegno della sua pretesa, sarebbe nulla in quanto essa stabilisce «una limitazione della responsabilità dell’Assicuratore, contrastante con le norme su richiamate [artt. 1892, 1898 e 1932 c.c.] e prescindente, sia dall’eventuale esercizio del diritto di recesso, e sia dalla stessa possibilità per l’Assicurazione di invocare l’an- nullamento del contratto, e con ciò derogando la disciplina le- gale di riferimento con un evidente “vantaggio” in favore dell’Assicuratore». Il motivo è infondato. 2.2 L’art. 17 del contratto di assicurazione stipulato dalle parti prevede testualmente quanto segue: «Il Contraente o l’Assicu- rato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 4 di 12 distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, oc- culta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustifica- zione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolo- samente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo» 2.3 È infondato l’assunto della ricorrente per cui non sarebbe possibile stabilire, nel contratto di assicurazione, una deca- denza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno, perché una siffatta previsione dero- gherebbe alle norme relative alla necessaria correttezza e com- pletezza delle dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circo- stanze che incidono sul rischio oggetto di assicurazione. La correttezza e completezza delle dichiarazioni dell’assicurato sulle circostanze che incidono sul rischio e sul relativo aggrava- mento riguardano, in realtà, il momento anteriore alla stipula- zione del contratto (artt. 1892 e 1893 c.c., che prevedono l’an- nullabilità del contratto in caso di dichiarazioni inesatte e reti- centi incidenti sulla determinazione dell’assicuratore di stipu- larlo a determinate condizioni ovvero il suo diritto di recesso) o, comunque, un momento anteriore alla verificazione del sini- stro (art. 1898 c.c., in base al quale l’assicurato ha obbligo di avvisare l’assicuratore delle circostanze che aggravano il ri- schio, con incidenza sul diritto di recesso del secondo o sullo stesso diritto del primo a percepire, in tutto o in parte, l’inden- nizzo). Per la fase successiva alla verificazione del sinistro e, comun- que, al di fuori dell’ipotesi in cui intervengono circostanze che possano aggravare il rischio di tale verificazione, non sono det- tate specifiche norme e, tanto meno, norme inderogabili a fa- vore dell’assicuratore. Ne consegue che la clausola di cui si controverte nella presente sede non può ritenersi di per sé illegittima: essa, prevedendo certamente una limitazione di responsabilità per l’assicuratore, Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 5 di 12 con decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo, ha sem- plicemente carattere vessatorio e va, quindi, specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 c.c., ma non è nulla in ragione del suo contenuto, come sostiene la ricorrente. 3. Con il secondo motivo si denunzia «Errores in giudicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 1892, 1898, 2709, 2710, 1729 e 2043 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 del c.p.c.: la Corte di Appello ha errato nel ritenere sussistente il presupposto soggettivo del dolo sebbene la quantità ed il valore stimato delle merci presenti in magaz- zino al momento del sinistro risultassero dimostrati nella loro effettiva consistenza nelle scritture contabili assunte agli atti del Giudizio». Il motivo è inammissibile. Le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risol- vono nella contestazione di un accertamento di fatto operato dalla corte d’appello in ordine alla sussistenza del dolo nella infondata richiesta di indennizzo della società assicurata per un quantitativo di merci perite nell’incendio notevolmente supe- riore a quello effettivo. Tale accertamento è, peraltro, fondato su motivazione ade- guata, non meramente apparente, né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella pre- sente sede. La corte d’appello ha ritenuto attendibili e convincenti le con- clusioni del consulente tecnico di ufficio, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, in ordine alla quantità di merci effettivamente esistenti nel magazzino, desunte da una valutazione di carattere scientifico in ordine alle ceneri combu- ste rinvenute sul luogo dell’incendio, valutazione ritenuta dalla corte più attendibile delle risultanze delle scritture contabili e degli altri elementi indiziari addotti dall’assicurata a sostegno dei propri assunti sull’effettiva consistenza di tali merci. Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 6 di 12 Ha, pertanto, affermato che, poiché, le merci dichiarate esi- stenti e distrutte nel sinistro dalla società assicurata, ai fini della richiesta di indennizzo, erano di quantità considerevolmente superiore rispetto a quelle effettivamente esistenti, vi era stata senz’altro una dolosa esagerazione del danno. I giudici di appello, in altri termini, hanno ritenuto attendibili gli accertamenti svolti dal consulente tecnico di ufficio, li hanno considerati tali da costituire idonea prova della quantità delle merci realmente esistenti nel magazzino incendiato, valutandoli come più convincenti rispetto ai contrari elementi emergenti dalle prove addotte dall’assicurata e, sulla base di ciò, hanno operato le ulteriori deduzioni sul carattere doloso della richiesta di indennizzo, essendo questa avvenuta per un importo note- volmente superiore al danno effettivo subito. Le valutazioni in ordine alle prove di certo non possono ritenersi prive di motivazione o contraddittorie sul piano logico, in rela- zione all’accertamento sull’effettiva quantità delle merci di- strutte nel sinistro, mentre neanche si ravvisano nel ricorso censure sufficientemente specifiche in relazione alla correttezza della conseguente ulteriore deduzione logica della sussistenza del dolo, in ragione della notevole sproporzione tra la quantità di merci effettivamente perdute e quella oggetto della richiesta di indennizzo. Dunque, il motivo di ricorso in esame non può ritenersi ammis- sibile sotto alcun profilo. 4. Con il terzo motivo si denunzia «Errores in giudicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 132 del c.p.c. unitamente alla disciplina stabilita dagli artt. 2709, 2710 e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360 comma 1, n. 4 del c.p.c.: la Corte di Appello ha fondato la pro- pria decisione su prove assunte come legali ma invero soggette al prudente apprezzamento del Giudice al pari della documen- tazione contabile allegata agli atti di merito dalla ricorrente». Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 7 di 12 Secondo la società ricorrente, la corte d’appello avrebbe, erro- neamente, considerato la consulenza tecnica di ufficio perci- piente come una prova legale e non l’avrebbe correttamente valutata, quindi, secondo il suo prudente apprezzamento, uni- tamente alle altre risultanze istruttorie. Il motivo è infondato. La corte d’appello non ha in alcun modo affermato che le risul- tanze della consulenza di ufficio “percipiente” svolta in sede di accertamento tecnico preventivo costituivano una prova legale e, per quanto emerge dal complessivo tenore della decisione impugnata, al contrario, le ha valutate e ritenute convincenti proprio secondo il suo prudente apprezzamento, in conformità a quanto già ritenuto dal giudice di primo grado, sulla base di una motivazione adeguata, conforme al cd. minimo costituzio- nale, non meramente apparente, né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella pre- sente sede. 5. Con il quarto motivo si denunzia «Errores in giudicando ed in procedendo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 comma 1 n. 5 del c.p.c. unitamente alla violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 del c.p.c. in relazione all’ar- ticolo 360 comma 1 n. 4 del c.p.c.: la Corte di Appello non ha motivato le ragioni per le quali ha aderito acriticamente alla CTU nonostante la ricorrente avesse contestato le conclusioni cui era giunto il tecnico nominato in sede di ATP – Errore in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.». La società ricorrente sostiene che le conclusioni del consulente tecnico di ufficio esposte nella relazione depositata in sede di accertamento tecnico preventivo erano state specificamente, puntualmente e dettagliatamente contestate nelle sue difese, svolte sia nel giudizio di primo grado che in sede di appello e, Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 8 di 12 in particolare, nella propria consulenza tecnica di parte (rispetto alla quale non vi erano state specifiche e puntuali risposte del tecnico di ufficio), onde la corte d’appello avrebbe avuto l’ob- bligo di motivare specificamente in ordine alle ragioni per le quali le riteneva, ciò nonostante, condivisibili. Al contrario, la corte territoriale si sarebbe limitata a sostenere, nella sentenza impugnata, che le doglianze avverso le risultanze della consu- lenza tecnica di ufficio non erano sufficientemente specifiche. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 5.1 In primo luogo, va dichiarata l’inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto siffatta censura non è ammissibile in caso di cd. doppia deci- sione conforme nel giudizio di merito, certamente sussistente nella specie in relazione alle questioni controverse, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., disposizione abrogata, ma sostanzialmente oggi trasfusa nel comma 4 dell’art. 360 c.p.c.. 5.2 Tanto premesso, si osserva che le contestazioni mosse av- verso le risultanze della consulenza tecnica di ufficio effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo, puntualmente tra- scritte nel ricorso, vengono sostanzialmente superate, nella complessiva economia della motivazione della sentenza impu- gnata, con l’espresso richiamo sia delle puntuali e precise ar- gomentazioni svolte dallo stesso consulente tecnico di ufficio al fine di determinare, con metodo di indagine scientifico, la quan- tità di merci presenti nel deposito incendiato e l’importo com- plessivo del conseguente danno, sia quelle, alle medesime ade- sive, espresse nella sentenza di primo grado, che ha evidente- mente tenuto conto anche delle successive contestazioni della società assicurata, svolte nel corso del giudizio di merito di primo grado. Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 9 di 12 La ricorrente sostiene che non vi sarebbe stata una adeguata replica del consulente tecnico di ufficio alle contestazioni da essa mosse alla sua relazione e, in particolare, alle osservazioni contenute nella propria consulenza tecnica di parte (consulenza redatta da Arson S.r.l. e che risulta depositata, in realtà, nel giudizio di merito). Nella sentenza impugnata si afferma, però, che nella relazione di consulenza tecnica di ufficio vi era una “esauriente” e condi- visibile risposta alle critiche delle parti, critiche che, evidente- mente, almeno in parte, erano state già formulate in sede di procedimento cautelare, precisandosi che doveva, comunque, ritenersi condivisibile la decisione di primo grado, che aveva integralmente e motivatamente recepito le conclusioni del con- sulente tecnico di ufficio, nonostante le successive contesta- zioni dell’assicurata svolte nel giudizio di primo grado, onde non erano necessarie ulteriori “spiegazioni aggiuntive” in proposito. Di conseguenza, la corte d’appello ha concluso nel senso per cui le ulteriori contestazioni alle risultanze degli accertamenti del tecnico di ufficio, svolte o reiterate, anche in sede di gra- vame, non potevano ritenersi sufficienti a giustificare conclu- sioni diverse, trattandosi, in sostanza, di contestazioni da in- tendersi “implicitamente disattese”, proprio in quanto incompa- tibili con le predette conclusioni. Complessivamente, tale motivazione deve ritenersi adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non ulteriormente sindacabile nella presente sede. 5.3 In proposito, d’altra parte, va ulteriormente rilevato che il motivo di ricorso in esame non può ritenersi sufficientemente specifico nel richiamo del contenuto degli atti rilevanti, in vio- lazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Non viene, infatti, chiarito in modo sufficientemente puntuale e specifico quali fossero le precise critiche alle risultanze della Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 10 di 12 consulenza tecnica di ufficio già svolte dalle parti in sede di ac- certamento tecnico preventivo e quali le “esaurienti” risposte a tali critiche fornite dallo stesso consulente tecnico di ufficio nella sua relazione, redatta in quella sede, risposte che la corte d’ap- pello ha evidentemente ritenuto non superate dalle ulteriori contestazioni svolte nel giudizio di merito e in sede di gravame. 6. Con il quinto motivo si denunzia «Errore in giudicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 2719 e 1341 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 del c.p.c.: la Corte di Appello non si è pronunciata sull’av- venuto disconoscimento della copia del contratto di assicura- zione depositato dalla controparte nel mese di marzo 2018, a distanza di n. 8 mesi dalla sua costituzione in Giudizio». Secondo la società ricorrente, la corte d’appello non avrebbe pronunciato sulla sua eccezione di disconoscimento della con- formità all’originale della copia del contratto di assicurazione, contenente la specifica sottoscrizione per iscritto della clausola su cui era fondata la domanda dell’attrice necessaria ai fini della validità della stessa, ai sensi dell’art. 1341 c.c.. Il motivo è inammissibile. 6.1 In primo luogo, non viene adeguatamente chiarito, nel ri- corso, se ed in quali termini il documento di cui si discute era stato già prodotto in primo grado (come del resto afferma espressamente la corte d’appello a pag. 17, righi 5 e 6, della sentenza impugnata, senza che sul punto vi sia una specifica censura) e se, ed in quali termini, vi erano state tempestive contestazioni, in quella sede, sulla sua conformità all’originale. Ciò comporta, di per sé, l’inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 6.2 In ogni caso, l’eccezione deve ritenersi implicitamente ri- gettata dalla corte d’appello, che, nel valutare il documento, lo ha evidentemente ritenuto conforme all’originale, non appa- rendo del resto la stessa contestazione di non conformità tra Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 11 di 12 copia ed originale essere stata formulata in modo adeguata- mente specifico. 7. Con il sesto motivo si denunzia «Errore in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 del c.p.c.: la Corte di Appello non si è pronunciata sulla domanda proposta in via subordinata dalla Società appellante nel “progetto di riforma” della Sentenza gravata formulato nel primo motivo di impugnazione». Il motivo è infondato. La domanda riconvenzionale di pagamento dell’indennizzo pro- posta dalla società assicurata è stata rigettata espressamente dal tribunale, come logica conseguenza dell’accoglimento della domanda principale della compagnia assicuratrice, di accerta- mento della sua decadenza dal diritto a percepire tale inden- nizzo. La decisione di primo grado è stata appellata dalla società as- sicurata, che ha chiesto, in tale sede, oltre al rigetto della do- manda della compagnia, l’accoglimento della sua domanda ri- convenzionale. La corte d’appello ha rigettato l’appello e confermato la deci- sione di primo grado. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince chiara- mente che l’appello in ordine al rigetto della domanda della compagnia è stato rigettato: ed è evidente (e inequivocabile, anche nell’ottica complessiva della motivazione della decisione stessa) che al rigetto dell’impugnazione sotto tale profilo, non potendo che conseguire la perdita del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurata, conseguiva altresì l’inevitabile conferma anche della statuizione di rigetto della domanda riconvenzio- nale di pagamento di quell’indennizzo. Pertanto, non può ritenersi omessa la decisione, in secondo grado, in ordine al motivo di appello relativo alla domanda ri- convenzionale di pagamento dell’indennizzo, in quanto tale Ric. n. 362/2023 – Sez.
3 - Ud. 7 maggio 2025 – Sentenza – Pagina 12 di 12 decisione, quanto meno in via implicita, è chiaramente desumi- bile dalla motivazione della sentenza impugnata e dal suo stesso dispositivo (di rigetto integrale dell’appello). 8. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 9.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-