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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/12/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1282/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. )), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Messina, via Giordano Bruno n. 106, presso lo studio dell'avv. Gianfilippo Ceccio che la rappresenta e difende, giusta procura allegata telematicamente al ricorso ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente sito in Roma, viale Pasteur n. 49, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ponzo, giusta procura allegata telematicamente al ricorso resistente nonché (C.F. e P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, via Spagnolio n.1/h presso lo studio dell'avv. Tiziana Calabrò che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva e di costituzione
Resistente
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.04.2023 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, all e all , in persona CP_1 Controparte_2
dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, proponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di Pagamento n. 29520200015038073/000 (e dei relativi ruoli sottostanti n. 2020/003491 e n. 2020/003476), notificata in data 22.03.2023, con la quale le veniva ingiunto di pagare, nel termine di 60 gg., l'importo complessivo di €
13.350,98, in favore dell a titolo di contributi previdenziali relativi agli anni CP_1
2019/2020.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente lamentava, in via preliminare,
l'illegittimità della cartella di pagamento per difetto assoluto di motivazione e per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi, in violazione dell'art. 3 della Legge 241/90 nonché l'intervenuta decadenza dal potere di riscuotere i contributi previdenziali ex art. 25 del D.lgs. n.
46/1999; nel merito, la carenza del presupposto contributivo per omesso svolgimento dell'attività di farmacista, nel periodo interessato (anni contributivi 2019 e 2020) a seguito del sequestro preventivo dell'impresa e del patrimonio aziendale da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, avvenuto in data 14.02.2018, sfociato nella successiva confisca del compendio aziendale disposta con provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria nell'anno 2022. Per tali motivi, concludeva chiedendo all'adito Tribunale “1) In via preliminare, di sospendere gli effetti della Cartella di Pagamento n. 29520220003507622/000, dei ruoli sottesi, per la coesistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”; 2) dichiarare la illegittimità della cartella di pagamento impugnata per difetto assoluto di motivazione, anche in relazione alla richiesta per interessi di legali e delle sanzioni come descritto in narrativa;
3) dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento per carenza del presupposto contributivo;
4) accertare e dichiarare la decadenza dal potere di riscuotere del credito azionato;
5) per l'effetto, accogliere il presente ricorso sia in fatto che in diritto dichiarando la nullità e/o pronunciando
l'annullamento della cartella di pagamento per cui è causa;
6) Condannare le controparti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatari”.
Si costituiva in giudizio l in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
chiedendo, in via preliminare, la riunione, per ragioni di connessione, del presente procedimento con altro pendente tra le stesse parti recante il n. 1283/2023 R.G. ed avente ad oggetto l'opposizione, da parte della stessa ricorrente, alla cartella di pagamento n. 094 2022 0023711202 000 relativa ai contributi previdenziali CP_1
inerenti alle annualità 2021 e 2022. Nel merito, contestava l'avversa opposizione, con richiesta di integrale rigetto, adducendo che l'opponente, sin dal mese di ottobre
2013, risultava titolare della ditta individuale “Farmacia Dott. MA Mollica” e perciò, in quanto tale, obbligata alla corresponsione dei contributi previdenziali in misura ordinaria, a prescindere dalla percezione o meno di utili così come previsto dal Regolamento di Previdenza. Precisava sul punto che, in applicazione dell'art. 3 dello Statuto dell tutti gli iscritti all'albo dei farmacisti sono iscritti d'ufficio CP_1
all'Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi e che, peraltro, la ricorrente non aveva presentato alcuna domanda, nel termine perentorio stabilito dal Regolamento, finalizzata ad ottenere la riduzione contributiva a seguito del provvedimento di sequestro della farmacia e della successiva confisca. Con riferimento, invece, all'avversa eccezione di decadenza adduceva di avere consegnato, in data 15-16 luglio 2020, il ruolo relativo alle annualità 2019 e 2020 all'Agente di Riscossione
(come da documentazione allegata) e, quindi, nel rispetto dei termini fissati dall'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999. Infine, relativamente alle doglianze inerenti al difetto di motivazione dell'opposta cartella, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la titolarità dell'azione esecutiva era da attribuire, esclusivamente, all' . Controparte_3
Concludeva, quindi, chiedendo “1) in via preliminare di disporre la riunione dei procedimenti recanti RG 1282/2022 e 1283/2022 ai sensi dell'art. 274 cpc;
2) nel merito, di rigettare il ricorso per le ragioni di cui in narrativa;
3) con vittoria di spese e di onorari”.
Con decreto del 6.11.2023, questo Giudice disponeva la riunione, per ragioni di connessione, al presente giudizio del procedimento recante il n. 1283/2023 R.G. avente ad oggetto l'opposizione alla cartella di pagamento n.
09420220023711202/000, notificata in data 22.03.2023, con la quale veniva ingiunto, alla stessa ricorrente, il pagamento, nel termine di 60 gg., dell'importo complessivo di € 9.517,70, in favore dell a titolo di contributi previdenziali relativi agli CP_1
anni 2021/2022.
In tale giudizio di opposizione, parte ricorrente ribadiva tutte le eccezioni già sollevate nel ricorso più risalente, così come l articolava le medesime difese. CP_1
Si costituiva, però, in quella sede anche l , in persona del legale rappresentante CP_4
pro-tempore, rilevando, in via preliminare “l'inammissibilità e/o improcedibilità, irricevibilità dell'azione, perché tardivamente proposta e la carenza di legittimazione passiva dell ” e, nel merito, l'infondatezza della proposta opposizione con CP_2
richiesta di rigetto e vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con decreto del 3.11.2025, il Tribunale disponeva lo svolgimento dell'udienza di discussione, già fissata per il 13.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 13.11.2025 per il deposito delle note scritte.
A tale adempimento provvedevano la ricorrente e l riportandosi CP_1
integralmente alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi, talché la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, appare necessario richiamare il quadro normativo di riferimento in materia di opposizione alla riscossione di crediti previdenziali.
In generale, la materia è disciplinata dal D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante
“riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma della L. 28 settembre 1998, n. 337, art. 1”.
L'art. 24 del citato decreto – rubricato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali” – dopo aver stabilito al comma 1 che “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo”, dispone al comma 5 (nel testo modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma conv. con L. n. 265 del 2002), che “Contro l'iscrizione a CP_5
ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In siffatta materia – nella quale la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce, a differenza di quanto avviene in materia tributaria, atto presupposto necessario del procedimento (v. Cass. n. 4225 del 2018; n. 3269 del 2009) e l'iscrizione a ruolo (di cui la cartella di pagamento rappresenta l'estratto formato dall'agente della riscossione) reca la formalizzazione della pretesa debitoria da parte dell'Ente – l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi (Cass. n. 5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n.
12333 del 2015; nn. 11515 e 18262 del 2017; n. 8543 del 2018)
Nel giudizio di opposizione, ferma restando la legittimazione passiva dell'Ente creditore, è, altresì, ravvisabile una legittimazione residuale del concessionario nel caso in cui vengano in rilievo vizi formali della cartella e/o del procedimento di riscossione, che debbano farsi valere con opposizione agli atti esecutivi: lo si desume dal D.lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2, secondo il quale “Alle entrate indicate nel comma 1 (ossia, per quanto qui rileva, “quelle non tributarie”) non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, come sostituito dall'art. 16 del presente Decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (così Cass. n. 18691 del
2008 e succ. conf.). Non di rado un'unica opposizione introduce due diverse azioni: in tal caso, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva.
In tale assetto normativo va qualificata l'opposizione in esame, che si atteggia in parte come opposizione agli atti esecutivi – laddove si denuncia il difetto di motivazione della cartella di pagamento - e in parte come opposizione all'esecuzione – relativamente alle contestazioni inerenti al merito della pretesa - con l'ovvia conseguenza che, nella specie, devono considerarsi legittimati passivamente entrambi i resistenti evocati in giudizio. Pacifico, infine, che, nella specie, le opposizioni proposte siano tempestive in quanto la notifica delle cartelle è avvenuta in data 22.03.2023 ed i ricorsi risultano depositati l'11.04.2023 e, quindi, nel rispetto dei rispettivi termini.
Ancora in via preliminare, va rilevato che, in virtù dell'art. 2 del Regolamento di previdenza della , la riscossione dei contributi degli iscritti può Controparte_6
avvenire mediante ruoli esattoriali, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 5 aprile 1950, n.
221 e del D.P.R. 9 gennaio 1968, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni, pur essendo fatta salva la facoltà dell'Ente di stabilire che i contributi obbligatori vengano riscossi anche secondo modalità ulteriori e diverse. Ciò ha determinato la riscossione dei contributi a mezzo di cartelle di pagamento da parte dell'
[...]
. Controparte_7 Tanto premesso, priva di pregio è la censura con la quale la ricorrente contesta la violazione della Legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione della cartella di pagamento, atteso che tale normativa non è applicabile in materia di accertamento contributivo, che trova, invece, una sua specifica disciplina nel D.lgs. n. 46 del
1999. Ad ogni modo, la ragione giustificativa del credito contributivo rivendicato dall risulta chiaramente evincibile dalle cartelle impugnate dalle quali è CP_1
agevole desumere la natura del credito, la causale e la quantificazione della pretesa, con la conseguenza che nessuna omissione formale è riscontrabile nel senso prospettato, potendo la contribuente esercitare pienamente, come in effetti ha fatto con le proposte opposizioni, il proprio diritto di difesa, nei confronti dell'ente di riscossione e dell'ente titolare del credito vantato.
Parimenti, è da respingere l'eccezione di difetto di motivazione con riferimento alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora e delle sanzioni applicate considerato che, con riferimento agli interessi di mora, la cartella
è da considerarsi congruamente motivata con il semplice riferimento alla dichiarazione da cui scaturisce il debito contributivo - trattandosi di criterio di calcolo predeterminato per legge che si risolve in una mera operazione matematica - mentre relativamente alle sanzioni applicate è da ritenersi sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne stabilisce i criteri di calcolo e la tipologia di violazione.
Altrettanto infondata è la censura relativa all'intervenuta decadenza dal potere di riscuotere il credito azionato per tardività dell'iscrizione al ruolo esattoriale dei contributi previdenziali posti in riscossione con le cartelle opposte. Ed invero, seppure l'art. 25 del d.lgs. 46/1999 prevede che: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo” detta norma pone una decadenza di natura meramente processuale dal potere di iscrizione a ruolo ma non determina effetti estintivi dell'obbligo contributivo, né esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'an e nel quantum (Cass. 27726/2019; 1558/2020).
D'altra parte, la Suprema Corte ha, più volte, affermato (da ultimo con l'ordinanza n. 24134/2021) l'irrilevanza assoluta dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo (inclusa la decadenza ex art. 25 citato) che non esime il giudice dal valutare la fondatezza o meno della pretesa formulata attraverso la cartella di pagamento o l'avviso di addebito. Sul punto, già Cass. 17858/2018 aveva precisato che il potere del giudice di accertare la debenza o meno della contribuzione richiesta risiede nella similitudine tra l'opposizione alla cartella di pagamento (o all'avviso di addebito), da un lato, e l'opposizione al decreto ingiuntivo, dall'altro. Più di recente, con l'ordinanza 1558/2020, la Cassazione ha ribadito la natura processuale, anziché sostanziale, della decadenza ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999 per cui un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
Aderendo dunque sul punto al costante orientamento di legittimità sopra richiamato, si evidenzia che l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v. Cass. n. 3486/2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma (v. Cass. m.
1558/2020).
Disattesi i motivi di opposizione di carattere formale, il ricorso è infondato anche nel merito, per le ragioni che seguono.
Con riferimento all'an della pretesa contributiva deve evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità si sia occupata, anche di recente (Cass. n. 4980/2018,
Cass. n. 4566/2021), dell'efficacia dell'attività regolamentare delle casse previdenziali costituite in persone giuridiche ad opera dell'art. 2, comma 1, del d.lgs.
n. 509/1994, dando continuità ad un indirizzo secondo il quale:
• tali enti hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato con il mantenimento dei poteri di controllo ministeriale sui bilanci e di intervento sugli organi di amministrazione, in aggiunta alla generale soggezione al controllo della
Corte dei conti, così che è rimasto immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ente originario, non incidendo su di esso la modifica degli strumenti di gestione legati alla differente qualificazione giuridica e permanendo l'obbligatorietà della contribuzione a conferma della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale, oltre che del principio di autofinanziamento;
• il riconoscimento dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile operato dalla legge in favore del nuovo soggetto ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla di regolamentare le prestazioni a proprio carico CP_8
(e quindi anche l'ambito dei soggetti potenzialmente beneficiari e perciò tenuti alla contribuzione), anche derogando a disposizioni di leggi precedenti, secondo paradigmi sperimentati ad esempio laddove la delegificazione è stata utilizzata in favore della contrattazione collettiva. L'operatività di una tale delegificazione all'interno del sistema delle fonti è stata confermata dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 254/2016, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs n. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell'art. 1 del
Regolamento della 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della CP_9
19 settembre 2008, nonché del combinato disposto dell'art. 18, CP_9
comma 11, del d.l. n. 98/2001, convertito con modificazioni con la legge n.
111/2011, e dell'art. 2 del Regolamento della 5 settembre 2012, CP_9
censurati per violazione dell'art. 3 Cost..
Nella decisione richiamata, la Corte Costituzionale ha rilevato come i regolamenti delle casse previdenziali siano riconducibili a un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza realizzato attraverso una “sostanziale delegificazione” della materia, così che tali regolamenti, qualificabili appunto come di delegificazione, restano insindacabili ai sensi dell'art. 134 Cost., data anche l'insussistenza di uno specifico collegamento con la legge.
In tali casi la garanzia costituzionale è normalmente da ricercare, a seconda dei casi,
o nella questione di legittimità costituzionale sulla legge abilitante il Governo all'adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile, per avere, in ipotesi, posto princìpi incostituzionali o per aver omesso di porre princìpi in materie che costituzionalmente li richiedono, oppure nel controllo di legittimità sul regolamento, nell'ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso.
Ancor più di recente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67/2018, ha ribadito che “Con il citato d.lgs. n. 509 del 1994, il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti (art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»), ha arretrato la linea d'intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico”.
I principi su richiamati possono senz'altro trovare applicazione anche con riferimento all' con la conseguenza che deve riconoscersi in favore CP_1
dell'ente la possibilità di disciplinare, mediante proprie norme regolamentari i presupposti dell'obbligo contributivo, costituendo siffatta facoltà corollario necessario della piena autonomia gestionale attribuita per legge all'ente medesimo.
Tanto premesso, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 21 del D.
Lgs. C.P.S. n. 233/1946 - che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento dei contributi all'ente previdenziale di categoria per tutti gli iscritti agli albi - e dall'art. 3 dello Statuto dell - secondo cui l'iscrizione agli albi CP_1
professionali dei farmacisti comporta automaticamente l'iscrizione all'Ente e l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali.
In altri termini, l'obbligo di iscrizione all ed al pagamento dei relativi CP_1
contributi è connesso all'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti e non già all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del professionista ovvero alla produzione di reddito, e ciò in virtù del principio solidaristico, che è posto alla base della esistenza delle casse di previdenza dei professionisti.
La trasformazione delle casse previdenziali, difatti, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale (cfr. Corte Cost., n. 248/2007).
Dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della che prevedono l'obbligatorietà dei contributi, di cui la CP_8 misura è fissa e viene stabilita annualmente, indipendentemente dal reddito percepito e dallo svolgimento dell'attività professionale, per tutta la durata dell'iscrizione (Cass. n. 28188/2022).
D'altronde, con riferimento alla rilevanza da riconoscere all'attività regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, la Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass., n.
1841/2019; Cass., n. 3461/2019; Cass., n. 31459/2021) ha evidenziato che l'esercizio dei poteri regolamentari delle Casse professionali è retto dal rispetto sia del principio di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali privati, sia dalla natura obbligatoria del regime assicurativo che gli stessi gestiscono e tale legame comporta necessariamente una relazione con la fonte legislativa, nei cui confronti esiste un obbligo di conformazione: la realizzazione del fine pubblico, imposto dall'art. 38 Cost., è mediata dalla legge ed è, dunque, la legge che di volta in volta fissa i corretti parametri di riferimento dei poteri regolamentari imponendo ai medesimi poteri i limiti al cui interno la detta potestà può estendersi.
Nella presente fattispecie venogno in considerazione l'art. 2 del Regolamento che dispone:“L'iscrizione all'Ente ed il pagamento dei relativi contributi, salvo quelli di cui al titolo II, capo II, art. 23 del presente regolamento, sono obbligatori per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti”; nonché
l'art. 21, ai sensi del quale “Qualora l'iscritto all'Ente eserciti attività professionale
e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria, la misura del contributo previdenziale può essere ridotta del 33,33% o del 50% o dell'85% limitatamente ai periodi di iscrizione alla predetta previdenza, con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante. A tale situazione e per gli stessi effetti è equiparata, per un periodo massimo complessivo di cinque anni contributivi, la temporanea ed involontaria disoccupazione. […] Salvo quanto previsto dall'art. 21 bis, non sono ammessi, in ogni altro caso, al beneficio della riduzione i titolari di farmacia, i soci farmacisti delle società di cui all'art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e successive modificazioni, ovvero gli iscritti comunque associati agli utili della farmacia”.
Le norme regolamentari testualmente richiamate affermano chiaramente l'impossibilità, per coloro che siano soci/titolari di farmacia privata, di godere di riduzioni contributive, a prescindere dalla percezione o meno di utili e dalla tipologia di compartecipazione societaria.
La ratio dell'esclusione dal beneficio delle riduzioni ai soci o titolari di farmacia risiede nel fatto che tale ultima condizione è frutto di una libera scelta del soggetto di divenire titolare di farmacia o socio della stessa, così fruendo di una potenziale partecipazione agli utili e ad un reddito annuale, reddito che il farmacista che svolge il ruolo in via esclusiva di lavoratore dipendente non potrebbe altrimenti conseguire.
Ed invero, le riduzioni disciplinate dall'art. 21 del Regolamento concesse CP_1
dietro domanda dell'interessato da presentarsi entro termini precisi annuali, concernono, esclusivamente, i farmacisti dipendenti (o comunque soggetti ad altra previdenza obbligatoria), i farmacisti non esercenti attività professionale (purché non titolari o soci di farmacie), i farmacisti disoccupati involontari comprovati dall'iscrizione al Centro per l'Impiego e dallo status di disponibile al lavoro ed i farmacisti pensionati iscritti all'Albo. CP_1
Tant'è che parte ricorrente, con riferimento alle annualità di cui si discute, non ha presentato alcuna domanda, nei termini previsti, diretta ad ottenere i benefici contributivi di cui all'art. 21 sopra richiamato.
Nondimeno, a norma dell'art. 3 dello Statuto dell' “Sono iscritti d'ufficio CP_1
all'ente e tenuti al versamento dei relativi contributi, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956 n. 561, tutti gli iscritti agli Albi professionali dei farmacisti.
L'iscrizione all'albo professionale o la cancellazione da esso, producono effetto di decorrenza ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'Ente, dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte degli organi professionali. I contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti per l'intera annualità, quale sia la data dell'iscrizione o della cancellazione”.
La cancellazione dall'albo professionale è, dunque, l'unico presupposto dal quale consegue la cessazione dell'obbligo contributivo e produce effetto solo dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte degli organi professionali.
A fronte della normativa richiamata, la circostanza addotta dalla ricorrente di avere subito dei provvedimenti cautelari (sequestro e confisca della farmacia) che le hanno impedito di svolgere la propria attività lavorativa non può determinare, sic et simpliciter, il venir meno dell'obbligo contributivo. L'obbligo contributivo permane difatti fin quando sussiste l'iscrizione all'albo professionale, sicché la ricorrente sarebbe stata esonerata dall'obbligo di versare i contributi solo nel caso in cui ne fosse venuta meno, per qualsiasi causa, l'iscrizione medesima.
Sul punto, la Suprema Corte ha specificato che è l'iscrizione all'albo che da un lato consente l'esercizio della professione protetta e, dall'altro, costituisce l'unico presupposto per il versamento dei contributi previdenziali: “in linea con i principi propri del sistema previdenziale degli iscritti in albi professionali, è l'iscrizione all'albo che consente (sia pure solo potenzialmente) l'esercizio della professione protetta e che rappresenta il presupposto per l'iscrizione all'ente previdenziale di categoria. Lo status professionale, pertanto, non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, né con la domanda, né con l'accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l'effettuazione dell'iscrizione stessa che, in tal senso, è costitutiva della nuova situazione giuridica” (cfr. Cass. n. 9232/2006).
Parimenti, anche la giustizia amministrativa, facendo riferimento all'art. 3 dello
Statuto, ha dato rilievo, non all'esercizio effettivo, bensì al mero potenziale esercizio dell'attività professionale, in quanto connesso all'iscrizione al relativo albo e non all'effettivo esercizio della libera professione con carattere di continuità:
“l'art. 3 dello statuto dell' (d.P.R. n. 175 del 1976) e l'art. 21 del CP_1
regolamento del 1977 non violano il disposto degli art. 9 e 21 DL C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, poiché dall'esame di queste ultime disposizioni emerge chiaramente che l'appartenenza alla previdenza dei sanitari si collega al mero potenziale esercizio dell'attività professionale connesso all'iscrizione del relativo albo e non pure, come richiesto da altri sistemi professionali, all'effettivo esercizio della libera professione con carattere di continuità” (cfr: T.A.R. Lazio sez. III -
Roma, 23/01/1998, n. 232).
Orbene, nel caso di specie, è pacifico e non contestato che la ricorrente, farmacista iscritta al relativo albo, non abbia mai comunicato la propria volontà di cancellarsi con l'ovvia conseguenza che non risulta essere stato adottato nei suoi confronti alcun provvedimento di cancellazione con formale delibera dell'ordine professionale.
Conclusivamente, sulla scorta delle superiori considerazioni, alcuna rilevanza può assumere, ai fini contributivi, la circostanza che la ricorrente non abbia svolto alcuna attività lavorativa né percepito reddito a causa di provvedimenti cautelari penali, in quanto, come sopra specificato, l'obbligo di contribuzione alle casse professionali discende dalla mera iscrizione negli albi e prescinde dall'effettivo esercizio di attività professionale (o dallo svolgimento di altra attività lavorativa) o dalla produzione di reddito, trovando fondamento nella natura pubblicistica della previdenza di categoria e nella necessaria correlazione tra iscrizione all'albo e contribuzione previdenziale, sancita dall'art. 21 del D.L.C.P.S. n. 233/1946.
Ne consegue il rigetto delle opposizioni proposte con i fascicoli riuniti, con conseguente legittimità delle pretese azionate dall CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, nella misura minima, attesa la non particolare complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta le opposizioni proposte avverso le cartelle di pagamento n.
29520200015038073/000 e n. 09420220023711202/000; -condanna alla refusione dei compensi di lite in favore delle Parte_1
controparti liquidati, in favore di ciascuna resistente, in € 1.865,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Locri, 12/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1282/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. )), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Messina, via Giordano Bruno n. 106, presso lo studio dell'avv. Gianfilippo Ceccio che la rappresenta e difende, giusta procura allegata telematicamente al ricorso ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente sito in Roma, viale Pasteur n. 49, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ponzo, giusta procura allegata telematicamente al ricorso resistente nonché (C.F. e P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, via Spagnolio n.1/h presso lo studio dell'avv. Tiziana Calabrò che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva e di costituzione
Resistente
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.04.2023 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, all e all , in persona CP_1 Controparte_2
dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, proponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di Pagamento n. 29520200015038073/000 (e dei relativi ruoli sottostanti n. 2020/003491 e n. 2020/003476), notificata in data 22.03.2023, con la quale le veniva ingiunto di pagare, nel termine di 60 gg., l'importo complessivo di €
13.350,98, in favore dell a titolo di contributi previdenziali relativi agli anni CP_1
2019/2020.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente lamentava, in via preliminare,
l'illegittimità della cartella di pagamento per difetto assoluto di motivazione e per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi, in violazione dell'art. 3 della Legge 241/90 nonché l'intervenuta decadenza dal potere di riscuotere i contributi previdenziali ex art. 25 del D.lgs. n.
46/1999; nel merito, la carenza del presupposto contributivo per omesso svolgimento dell'attività di farmacista, nel periodo interessato (anni contributivi 2019 e 2020) a seguito del sequestro preventivo dell'impresa e del patrimonio aziendale da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, avvenuto in data 14.02.2018, sfociato nella successiva confisca del compendio aziendale disposta con provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria nell'anno 2022. Per tali motivi, concludeva chiedendo all'adito Tribunale “1) In via preliminare, di sospendere gli effetti della Cartella di Pagamento n. 29520220003507622/000, dei ruoli sottesi, per la coesistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”; 2) dichiarare la illegittimità della cartella di pagamento impugnata per difetto assoluto di motivazione, anche in relazione alla richiesta per interessi di legali e delle sanzioni come descritto in narrativa;
3) dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento per carenza del presupposto contributivo;
4) accertare e dichiarare la decadenza dal potere di riscuotere del credito azionato;
5) per l'effetto, accogliere il presente ricorso sia in fatto che in diritto dichiarando la nullità e/o pronunciando
l'annullamento della cartella di pagamento per cui è causa;
6) Condannare le controparti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatari”.
Si costituiva in giudizio l in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
chiedendo, in via preliminare, la riunione, per ragioni di connessione, del presente procedimento con altro pendente tra le stesse parti recante il n. 1283/2023 R.G. ed avente ad oggetto l'opposizione, da parte della stessa ricorrente, alla cartella di pagamento n. 094 2022 0023711202 000 relativa ai contributi previdenziali CP_1
inerenti alle annualità 2021 e 2022. Nel merito, contestava l'avversa opposizione, con richiesta di integrale rigetto, adducendo che l'opponente, sin dal mese di ottobre
2013, risultava titolare della ditta individuale “Farmacia Dott. MA Mollica” e perciò, in quanto tale, obbligata alla corresponsione dei contributi previdenziali in misura ordinaria, a prescindere dalla percezione o meno di utili così come previsto dal Regolamento di Previdenza. Precisava sul punto che, in applicazione dell'art. 3 dello Statuto dell tutti gli iscritti all'albo dei farmacisti sono iscritti d'ufficio CP_1
all'Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi e che, peraltro, la ricorrente non aveva presentato alcuna domanda, nel termine perentorio stabilito dal Regolamento, finalizzata ad ottenere la riduzione contributiva a seguito del provvedimento di sequestro della farmacia e della successiva confisca. Con riferimento, invece, all'avversa eccezione di decadenza adduceva di avere consegnato, in data 15-16 luglio 2020, il ruolo relativo alle annualità 2019 e 2020 all'Agente di Riscossione
(come da documentazione allegata) e, quindi, nel rispetto dei termini fissati dall'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999. Infine, relativamente alle doglianze inerenti al difetto di motivazione dell'opposta cartella, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la titolarità dell'azione esecutiva era da attribuire, esclusivamente, all' . Controparte_3
Concludeva, quindi, chiedendo “1) in via preliminare di disporre la riunione dei procedimenti recanti RG 1282/2022 e 1283/2022 ai sensi dell'art. 274 cpc;
2) nel merito, di rigettare il ricorso per le ragioni di cui in narrativa;
3) con vittoria di spese e di onorari”.
Con decreto del 6.11.2023, questo Giudice disponeva la riunione, per ragioni di connessione, al presente giudizio del procedimento recante il n. 1283/2023 R.G. avente ad oggetto l'opposizione alla cartella di pagamento n.
09420220023711202/000, notificata in data 22.03.2023, con la quale veniva ingiunto, alla stessa ricorrente, il pagamento, nel termine di 60 gg., dell'importo complessivo di € 9.517,70, in favore dell a titolo di contributi previdenziali relativi agli CP_1
anni 2021/2022.
In tale giudizio di opposizione, parte ricorrente ribadiva tutte le eccezioni già sollevate nel ricorso più risalente, così come l articolava le medesime difese. CP_1
Si costituiva, però, in quella sede anche l , in persona del legale rappresentante CP_4
pro-tempore, rilevando, in via preliminare “l'inammissibilità e/o improcedibilità, irricevibilità dell'azione, perché tardivamente proposta e la carenza di legittimazione passiva dell ” e, nel merito, l'infondatezza della proposta opposizione con CP_2
richiesta di rigetto e vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con decreto del 3.11.2025, il Tribunale disponeva lo svolgimento dell'udienza di discussione, già fissata per il 13.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 13.11.2025 per il deposito delle note scritte.
A tale adempimento provvedevano la ricorrente e l riportandosi CP_1
integralmente alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi, talché la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, appare necessario richiamare il quadro normativo di riferimento in materia di opposizione alla riscossione di crediti previdenziali.
In generale, la materia è disciplinata dal D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante
“riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma della L. 28 settembre 1998, n. 337, art. 1”.
L'art. 24 del citato decreto – rubricato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali” – dopo aver stabilito al comma 1 che “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo”, dispone al comma 5 (nel testo modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma conv. con L. n. 265 del 2002), che “Contro l'iscrizione a CP_5
ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In siffatta materia – nella quale la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce, a differenza di quanto avviene in materia tributaria, atto presupposto necessario del procedimento (v. Cass. n. 4225 del 2018; n. 3269 del 2009) e l'iscrizione a ruolo (di cui la cartella di pagamento rappresenta l'estratto formato dall'agente della riscossione) reca la formalizzazione della pretesa debitoria da parte dell'Ente – l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi (Cass. n. 5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n.
12333 del 2015; nn. 11515 e 18262 del 2017; n. 8543 del 2018)
Nel giudizio di opposizione, ferma restando la legittimazione passiva dell'Ente creditore, è, altresì, ravvisabile una legittimazione residuale del concessionario nel caso in cui vengano in rilievo vizi formali della cartella e/o del procedimento di riscossione, che debbano farsi valere con opposizione agli atti esecutivi: lo si desume dal D.lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2, secondo il quale “Alle entrate indicate nel comma 1 (ossia, per quanto qui rileva, “quelle non tributarie”) non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, come sostituito dall'art. 16 del presente Decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (così Cass. n. 18691 del
2008 e succ. conf.). Non di rado un'unica opposizione introduce due diverse azioni: in tal caso, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva.
In tale assetto normativo va qualificata l'opposizione in esame, che si atteggia in parte come opposizione agli atti esecutivi – laddove si denuncia il difetto di motivazione della cartella di pagamento - e in parte come opposizione all'esecuzione – relativamente alle contestazioni inerenti al merito della pretesa - con l'ovvia conseguenza che, nella specie, devono considerarsi legittimati passivamente entrambi i resistenti evocati in giudizio. Pacifico, infine, che, nella specie, le opposizioni proposte siano tempestive in quanto la notifica delle cartelle è avvenuta in data 22.03.2023 ed i ricorsi risultano depositati l'11.04.2023 e, quindi, nel rispetto dei rispettivi termini.
Ancora in via preliminare, va rilevato che, in virtù dell'art. 2 del Regolamento di previdenza della , la riscossione dei contributi degli iscritti può Controparte_6
avvenire mediante ruoli esattoriali, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 5 aprile 1950, n.
221 e del D.P.R. 9 gennaio 1968, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni, pur essendo fatta salva la facoltà dell'Ente di stabilire che i contributi obbligatori vengano riscossi anche secondo modalità ulteriori e diverse. Ciò ha determinato la riscossione dei contributi a mezzo di cartelle di pagamento da parte dell'
[...]
. Controparte_7 Tanto premesso, priva di pregio è la censura con la quale la ricorrente contesta la violazione della Legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione della cartella di pagamento, atteso che tale normativa non è applicabile in materia di accertamento contributivo, che trova, invece, una sua specifica disciplina nel D.lgs. n. 46 del
1999. Ad ogni modo, la ragione giustificativa del credito contributivo rivendicato dall risulta chiaramente evincibile dalle cartelle impugnate dalle quali è CP_1
agevole desumere la natura del credito, la causale e la quantificazione della pretesa, con la conseguenza che nessuna omissione formale è riscontrabile nel senso prospettato, potendo la contribuente esercitare pienamente, come in effetti ha fatto con le proposte opposizioni, il proprio diritto di difesa, nei confronti dell'ente di riscossione e dell'ente titolare del credito vantato.
Parimenti, è da respingere l'eccezione di difetto di motivazione con riferimento alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora e delle sanzioni applicate considerato che, con riferimento agli interessi di mora, la cartella
è da considerarsi congruamente motivata con il semplice riferimento alla dichiarazione da cui scaturisce il debito contributivo - trattandosi di criterio di calcolo predeterminato per legge che si risolve in una mera operazione matematica - mentre relativamente alle sanzioni applicate è da ritenersi sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne stabilisce i criteri di calcolo e la tipologia di violazione.
Altrettanto infondata è la censura relativa all'intervenuta decadenza dal potere di riscuotere il credito azionato per tardività dell'iscrizione al ruolo esattoriale dei contributi previdenziali posti in riscossione con le cartelle opposte. Ed invero, seppure l'art. 25 del d.lgs. 46/1999 prevede che: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo” detta norma pone una decadenza di natura meramente processuale dal potere di iscrizione a ruolo ma non determina effetti estintivi dell'obbligo contributivo, né esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'an e nel quantum (Cass. 27726/2019; 1558/2020).
D'altra parte, la Suprema Corte ha, più volte, affermato (da ultimo con l'ordinanza n. 24134/2021) l'irrilevanza assoluta dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo (inclusa la decadenza ex art. 25 citato) che non esime il giudice dal valutare la fondatezza o meno della pretesa formulata attraverso la cartella di pagamento o l'avviso di addebito. Sul punto, già Cass. 17858/2018 aveva precisato che il potere del giudice di accertare la debenza o meno della contribuzione richiesta risiede nella similitudine tra l'opposizione alla cartella di pagamento (o all'avviso di addebito), da un lato, e l'opposizione al decreto ingiuntivo, dall'altro. Più di recente, con l'ordinanza 1558/2020, la Cassazione ha ribadito la natura processuale, anziché sostanziale, della decadenza ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999 per cui un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
Aderendo dunque sul punto al costante orientamento di legittimità sopra richiamato, si evidenzia che l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v. Cass. n. 3486/2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma (v. Cass. m.
1558/2020).
Disattesi i motivi di opposizione di carattere formale, il ricorso è infondato anche nel merito, per le ragioni che seguono.
Con riferimento all'an della pretesa contributiva deve evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità si sia occupata, anche di recente (Cass. n. 4980/2018,
Cass. n. 4566/2021), dell'efficacia dell'attività regolamentare delle casse previdenziali costituite in persone giuridiche ad opera dell'art. 2, comma 1, del d.lgs.
n. 509/1994, dando continuità ad un indirizzo secondo il quale:
• tali enti hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato con il mantenimento dei poteri di controllo ministeriale sui bilanci e di intervento sugli organi di amministrazione, in aggiunta alla generale soggezione al controllo della
Corte dei conti, così che è rimasto immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ente originario, non incidendo su di esso la modifica degli strumenti di gestione legati alla differente qualificazione giuridica e permanendo l'obbligatorietà della contribuzione a conferma della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale, oltre che del principio di autofinanziamento;
• il riconoscimento dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile operato dalla legge in favore del nuovo soggetto ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla di regolamentare le prestazioni a proprio carico CP_8
(e quindi anche l'ambito dei soggetti potenzialmente beneficiari e perciò tenuti alla contribuzione), anche derogando a disposizioni di leggi precedenti, secondo paradigmi sperimentati ad esempio laddove la delegificazione è stata utilizzata in favore della contrattazione collettiva. L'operatività di una tale delegificazione all'interno del sistema delle fonti è stata confermata dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 254/2016, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs n. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell'art. 1 del
Regolamento della 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della CP_9
19 settembre 2008, nonché del combinato disposto dell'art. 18, CP_9
comma 11, del d.l. n. 98/2001, convertito con modificazioni con la legge n.
111/2011, e dell'art. 2 del Regolamento della 5 settembre 2012, CP_9
censurati per violazione dell'art. 3 Cost..
Nella decisione richiamata, la Corte Costituzionale ha rilevato come i regolamenti delle casse previdenziali siano riconducibili a un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza realizzato attraverso una “sostanziale delegificazione” della materia, così che tali regolamenti, qualificabili appunto come di delegificazione, restano insindacabili ai sensi dell'art. 134 Cost., data anche l'insussistenza di uno specifico collegamento con la legge.
In tali casi la garanzia costituzionale è normalmente da ricercare, a seconda dei casi,
o nella questione di legittimità costituzionale sulla legge abilitante il Governo all'adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile, per avere, in ipotesi, posto princìpi incostituzionali o per aver omesso di porre princìpi in materie che costituzionalmente li richiedono, oppure nel controllo di legittimità sul regolamento, nell'ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso.
Ancor più di recente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67/2018, ha ribadito che “Con il citato d.lgs. n. 509 del 1994, il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti (art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»), ha arretrato la linea d'intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico”.
I principi su richiamati possono senz'altro trovare applicazione anche con riferimento all' con la conseguenza che deve riconoscersi in favore CP_1
dell'ente la possibilità di disciplinare, mediante proprie norme regolamentari i presupposti dell'obbligo contributivo, costituendo siffatta facoltà corollario necessario della piena autonomia gestionale attribuita per legge all'ente medesimo.
Tanto premesso, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 21 del D.
Lgs. C.P.S. n. 233/1946 - che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento dei contributi all'ente previdenziale di categoria per tutti gli iscritti agli albi - e dall'art. 3 dello Statuto dell - secondo cui l'iscrizione agli albi CP_1
professionali dei farmacisti comporta automaticamente l'iscrizione all'Ente e l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali.
In altri termini, l'obbligo di iscrizione all ed al pagamento dei relativi CP_1
contributi è connesso all'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti e non già all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del professionista ovvero alla produzione di reddito, e ciò in virtù del principio solidaristico, che è posto alla base della esistenza delle casse di previdenza dei professionisti.
La trasformazione delle casse previdenziali, difatti, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale (cfr. Corte Cost., n. 248/2007).
Dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della che prevedono l'obbligatorietà dei contributi, di cui la CP_8 misura è fissa e viene stabilita annualmente, indipendentemente dal reddito percepito e dallo svolgimento dell'attività professionale, per tutta la durata dell'iscrizione (Cass. n. 28188/2022).
D'altronde, con riferimento alla rilevanza da riconoscere all'attività regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, la Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass., n.
1841/2019; Cass., n. 3461/2019; Cass., n. 31459/2021) ha evidenziato che l'esercizio dei poteri regolamentari delle Casse professionali è retto dal rispetto sia del principio di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali privati, sia dalla natura obbligatoria del regime assicurativo che gli stessi gestiscono e tale legame comporta necessariamente una relazione con la fonte legislativa, nei cui confronti esiste un obbligo di conformazione: la realizzazione del fine pubblico, imposto dall'art. 38 Cost., è mediata dalla legge ed è, dunque, la legge che di volta in volta fissa i corretti parametri di riferimento dei poteri regolamentari imponendo ai medesimi poteri i limiti al cui interno la detta potestà può estendersi.
Nella presente fattispecie venogno in considerazione l'art. 2 del Regolamento che dispone:“L'iscrizione all'Ente ed il pagamento dei relativi contributi, salvo quelli di cui al titolo II, capo II, art. 23 del presente regolamento, sono obbligatori per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti”; nonché
l'art. 21, ai sensi del quale “Qualora l'iscritto all'Ente eserciti attività professionale
e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria, la misura del contributo previdenziale può essere ridotta del 33,33% o del 50% o dell'85% limitatamente ai periodi di iscrizione alla predetta previdenza, con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante. A tale situazione e per gli stessi effetti è equiparata, per un periodo massimo complessivo di cinque anni contributivi, la temporanea ed involontaria disoccupazione. […] Salvo quanto previsto dall'art. 21 bis, non sono ammessi, in ogni altro caso, al beneficio della riduzione i titolari di farmacia, i soci farmacisti delle società di cui all'art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e successive modificazioni, ovvero gli iscritti comunque associati agli utili della farmacia”.
Le norme regolamentari testualmente richiamate affermano chiaramente l'impossibilità, per coloro che siano soci/titolari di farmacia privata, di godere di riduzioni contributive, a prescindere dalla percezione o meno di utili e dalla tipologia di compartecipazione societaria.
La ratio dell'esclusione dal beneficio delle riduzioni ai soci o titolari di farmacia risiede nel fatto che tale ultima condizione è frutto di una libera scelta del soggetto di divenire titolare di farmacia o socio della stessa, così fruendo di una potenziale partecipazione agli utili e ad un reddito annuale, reddito che il farmacista che svolge il ruolo in via esclusiva di lavoratore dipendente non potrebbe altrimenti conseguire.
Ed invero, le riduzioni disciplinate dall'art. 21 del Regolamento concesse CP_1
dietro domanda dell'interessato da presentarsi entro termini precisi annuali, concernono, esclusivamente, i farmacisti dipendenti (o comunque soggetti ad altra previdenza obbligatoria), i farmacisti non esercenti attività professionale (purché non titolari o soci di farmacie), i farmacisti disoccupati involontari comprovati dall'iscrizione al Centro per l'Impiego e dallo status di disponibile al lavoro ed i farmacisti pensionati iscritti all'Albo. CP_1
Tant'è che parte ricorrente, con riferimento alle annualità di cui si discute, non ha presentato alcuna domanda, nei termini previsti, diretta ad ottenere i benefici contributivi di cui all'art. 21 sopra richiamato.
Nondimeno, a norma dell'art. 3 dello Statuto dell' “Sono iscritti d'ufficio CP_1
all'ente e tenuti al versamento dei relativi contributi, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956 n. 561, tutti gli iscritti agli Albi professionali dei farmacisti.
L'iscrizione all'albo professionale o la cancellazione da esso, producono effetto di decorrenza ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'Ente, dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte degli organi professionali. I contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti per l'intera annualità, quale sia la data dell'iscrizione o della cancellazione”.
La cancellazione dall'albo professionale è, dunque, l'unico presupposto dal quale consegue la cessazione dell'obbligo contributivo e produce effetto solo dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte degli organi professionali.
A fronte della normativa richiamata, la circostanza addotta dalla ricorrente di avere subito dei provvedimenti cautelari (sequestro e confisca della farmacia) che le hanno impedito di svolgere la propria attività lavorativa non può determinare, sic et simpliciter, il venir meno dell'obbligo contributivo. L'obbligo contributivo permane difatti fin quando sussiste l'iscrizione all'albo professionale, sicché la ricorrente sarebbe stata esonerata dall'obbligo di versare i contributi solo nel caso in cui ne fosse venuta meno, per qualsiasi causa, l'iscrizione medesima.
Sul punto, la Suprema Corte ha specificato che è l'iscrizione all'albo che da un lato consente l'esercizio della professione protetta e, dall'altro, costituisce l'unico presupposto per il versamento dei contributi previdenziali: “in linea con i principi propri del sistema previdenziale degli iscritti in albi professionali, è l'iscrizione all'albo che consente (sia pure solo potenzialmente) l'esercizio della professione protetta e che rappresenta il presupposto per l'iscrizione all'ente previdenziale di categoria. Lo status professionale, pertanto, non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, né con la domanda, né con l'accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l'effettuazione dell'iscrizione stessa che, in tal senso, è costitutiva della nuova situazione giuridica” (cfr. Cass. n. 9232/2006).
Parimenti, anche la giustizia amministrativa, facendo riferimento all'art. 3 dello
Statuto, ha dato rilievo, non all'esercizio effettivo, bensì al mero potenziale esercizio dell'attività professionale, in quanto connesso all'iscrizione al relativo albo e non all'effettivo esercizio della libera professione con carattere di continuità:
“l'art. 3 dello statuto dell' (d.P.R. n. 175 del 1976) e l'art. 21 del CP_1
regolamento del 1977 non violano il disposto degli art. 9 e 21 DL C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, poiché dall'esame di queste ultime disposizioni emerge chiaramente che l'appartenenza alla previdenza dei sanitari si collega al mero potenziale esercizio dell'attività professionale connesso all'iscrizione del relativo albo e non pure, come richiesto da altri sistemi professionali, all'effettivo esercizio della libera professione con carattere di continuità” (cfr: T.A.R. Lazio sez. III -
Roma, 23/01/1998, n. 232).
Orbene, nel caso di specie, è pacifico e non contestato che la ricorrente, farmacista iscritta al relativo albo, non abbia mai comunicato la propria volontà di cancellarsi con l'ovvia conseguenza che non risulta essere stato adottato nei suoi confronti alcun provvedimento di cancellazione con formale delibera dell'ordine professionale.
Conclusivamente, sulla scorta delle superiori considerazioni, alcuna rilevanza può assumere, ai fini contributivi, la circostanza che la ricorrente non abbia svolto alcuna attività lavorativa né percepito reddito a causa di provvedimenti cautelari penali, in quanto, come sopra specificato, l'obbligo di contribuzione alle casse professionali discende dalla mera iscrizione negli albi e prescinde dall'effettivo esercizio di attività professionale (o dallo svolgimento di altra attività lavorativa) o dalla produzione di reddito, trovando fondamento nella natura pubblicistica della previdenza di categoria e nella necessaria correlazione tra iscrizione all'albo e contribuzione previdenziale, sancita dall'art. 21 del D.L.C.P.S. n. 233/1946.
Ne consegue il rigetto delle opposizioni proposte con i fascicoli riuniti, con conseguente legittimità delle pretese azionate dall CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, nella misura minima, attesa la non particolare complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta le opposizioni proposte avverso le cartelle di pagamento n.
29520200015038073/000 e n. 09420220023711202/000; -condanna alla refusione dei compensi di lite in favore delle Parte_1
controparti liquidati, in favore di ciascuna resistente, in € 1.865,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Locri, 12/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi