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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/04/2025, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 38835/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 06/11/2024 da ato a GORIZIA (GO) il 05/09/1966 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]111 20024 GARBAGNATE MILANESE ITALIA con l'Avv. PORQUEDDU ILARIA
ATTORE
Nei confronti di
(GORIZIA, 04/05/1976) CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]20024 GARBAGNATE MILANESE ITALIA con l'Avv. NAVE MARIARITA e SECCO MARIA LUCIA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9.12.2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gorizia il 15/07/2000 (anno 2000 atto n. 37 , parte II serie A);
Dal matrimonio sono nati i seguenti nato il [...] Per_1
nata l'[...] Persona_2 I coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione del 26.4.2021 omologato in data 8.6.2021 dal Tribunale di Milano
Con ricorso iscritto a ruolo in data 06/11/2024 ha Parte_1 chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio , la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori con incremento delle frequentazioni infrasettimanale con gli stessi, la riduzione ed € 700,00 mensili del contributo previsto a suo carico per il mantenimento della prole oltre al 50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili;
Parte convenuta si è costituita in giudizio e , aderendo alla richiesta volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla conferma dell'affidamento condiviso degli esseri, si è opposta alla richiesta del coniuge volta all'ampiamento dei diritti ( inserimento dell'infrasettimanale tutti i martedì) di visita infrasettimanali con il padre negando che tale richiesta provenisse dai ragazzi ed anzi, ritenendo che tale modalità di frequentazione affaticasse gli stessi, ne chiedeva l'eliminazione con conferma della frequentazione a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina e per tutti i mercoledì con pernottamento. Sotto il profilo economico chiedeva che l'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli venisse elevato ad € 1.400,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili.
Le parti veniva sentite dal GOT all'udienza dell'11.3.2025 nella quale non veniva raggiunto alcun accordo
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. le parti dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi
1. Conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori e che saranno Per_1 Persona_2 collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
2. il padre potrà vedere e stare con i figli a fine settimana alternati dal venerdì dal termine delle lezioni scolastiche fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e per due giorni con pernottamento alla settimana che si individuano nelle giornate del martedì e del mercoledì
3. per metà delle vacanze natalizie secondo il criterio dell'alternanza annuale per i periodi dal
26 dicembre al 1 gennaio e dal 1 gennaio al termine delle vacanze scolastiche con l'intesa che le giornate del 23 e del 24 dicembre verranno trascorsi ad anni alterni con il genitore che avrà con sé i figli nel secondo periodo mentre la giornata di Natale non quello che li terrà con sé nel primo periodo
4. ad anni alternati per meta delle vacanze scolastiche Pasquali
5. durante i cosiddetti ponti se coincidenti con il fine settimana di sua competenza;
6. per 15 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive con interruzione del calendario ordinario delle visite in un periodo da concordare entro il 30 Aprile di ogni anno oltre ed una settimana nel mese di giugno dal termine delle lezioni scolastiche nel periodo da concordare con la madre entro il medesimo termine del 30 Aprile. Anche la madre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi nel corso dell'estate e per una settimana nel mese di giugno previo accordo come previsto per il padre. Nei restanti periodi di sospensione scolastica troverà attuazione l'ordinario calendario delle visite salvo diversi accordi tra i genitori sulla partecipazione dei figli ad eventuali centri estivi campus vacanze studio ovvero a periodi di villeggiatura presso parenti paterni o materni sempre nel rispetto dei principi condivisi di reciprocità e di alternanza.
7. Con riferimento ad eventuali ulteriori giorni di vacanze nel corso dell'anno scolastico i coniugi si impegnano a concordare un piano annuale ripartendo di tra loro nel rispetto dei principi di pariteticità e di alternanza tenuto conto delle rispettive esigenze e di quelle dei figli 8. Il signor verserà alla SI a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1 Pt_2 figli in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese l'importo mensile di euro 1024 rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal maggio 2025( base di calcolo maggio 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano che sono da intendersi qui integralmente richiamate .
9. L'assegno unico verrà riconosciuto e percepito integralmente dalla SI CP_1
10. spese di lite compensate
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha invitato alla discussione orale ed ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.4.2025
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi si sono separati consensualmente il si sono separate come da verbale di separazione del 26.4.2021 e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano dell'8.6.2021 . il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il
05/11/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del
15.4.2025 nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di ed il cui ascolto, proprio in ragione degli intervenuti accordi tra i loro Per_1 Persona_2 genitori, è da ritenersi manifestamente superfluo.
Detti accordi debbono, pertanto, essere confermati in sentenza
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
38835 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra
e a Gorizia il 15/07/2000 , atto trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia anno 2000, atto n , n.37, parte II, Serie A;
2. Conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori e che saranno Per_1 Persona_2 collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
3. il padre potrà vedere e stare con i figli a fine settimana alternati dal venerdì dal termine delle lezioni scolastiche fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e per due giorni con pernottamento alla settimana che si individuano nelle giornate del martedì e del mercoledì
4. per metà delle vacanze natalizie secondo il criterio dell'alternanza annuale per i periodi dal 26 dicembre al 1 gennaio e dal 1 gennaio al termine delle vacanze scolastiche con l'intesa che le giornate del 23 e del 24 dicembre verranno trascorsi ad anni alterni con il genitore che avrà con sé i figli nel secondo periodo mentre la giornata di Natale non quello che li terrà con sé nel primo periodo
5. ad anni alternati per meta delle vacanze scolastiche Pasquali
6. durante i cosiddetti ponti se coincidenti con il fine settimana di sua competenza;
7. per 15 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive con interruzione del calendario ordinario delle visite in un periodo da concordare entro il 30 Aprile di ogni anno oltre ed una settimana nel mese di giugno dal termine delle lezioni scolastiche nel periodo da concordare con la madre entro il medesimo termine del 30 Aprile. Anche la madre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi nel corso dell'estate e per una settimana nel mese di giugno previo accordo come previsto per il padre. Nei restanti periodi di sospensione scolastica troverà attuazione l'ordinario calendario delle visite salvo diversi accordi tra i genitori sulla partecipazione dei figli ad eventuali centri estivi campus vacanze studio ovvero a periodi di villeggiatura presso parenti paterni o materni sempre nel rispetto dei principi condivisi di reciprocità e di alternanza .
8. Con riferimento ad eventuali ulteriori giorni di vacanze nel corso dell'anno scolastico i coniugi si impegnano a concordare un piano annuale ripartendo di tra loro nel rispetto dei principi di pariteticità e di alternanza tenuto conto delle rispettive esigenze e di quelle dei figli
9. Il signor verserà alla SI a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1 Pt_2 figli in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese l'importo mensile di euro 1024 rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal maggio 2025( base di calcolo maggio 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano che sono da intendersi qui integralmente richiamate .
10. L'assegno unico verrà riconosciuto e percepito integralmente dalla SI . CP_1
11. Compensa tra le parti le spese di lite
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge e alla trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Moraro ove il matrimonio è altresì trascritto ( atto n. 1, parte II , serie B, anno 2000)
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 23.4.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 06/11/2024 da ato a GORIZIA (GO) il 05/09/1966 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]111 20024 GARBAGNATE MILANESE ITALIA con l'Avv. PORQUEDDU ILARIA
ATTORE
Nei confronti di
(GORIZIA, 04/05/1976) CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]20024 GARBAGNATE MILANESE ITALIA con l'Avv. NAVE MARIARITA e SECCO MARIA LUCIA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9.12.2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gorizia il 15/07/2000 (anno 2000 atto n. 37 , parte II serie A);
Dal matrimonio sono nati i seguenti nato il [...] Per_1
nata l'[...] Persona_2 I coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione del 26.4.2021 omologato in data 8.6.2021 dal Tribunale di Milano
Con ricorso iscritto a ruolo in data 06/11/2024 ha Parte_1 chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio , la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori con incremento delle frequentazioni infrasettimanale con gli stessi, la riduzione ed € 700,00 mensili del contributo previsto a suo carico per il mantenimento della prole oltre al 50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili;
Parte convenuta si è costituita in giudizio e , aderendo alla richiesta volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla conferma dell'affidamento condiviso degli esseri, si è opposta alla richiesta del coniuge volta all'ampiamento dei diritti ( inserimento dell'infrasettimanale tutti i martedì) di visita infrasettimanali con il padre negando che tale richiesta provenisse dai ragazzi ed anzi, ritenendo che tale modalità di frequentazione affaticasse gli stessi, ne chiedeva l'eliminazione con conferma della frequentazione a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina e per tutti i mercoledì con pernottamento. Sotto il profilo economico chiedeva che l'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli venisse elevato ad € 1.400,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili.
Le parti veniva sentite dal GOT all'udienza dell'11.3.2025 nella quale non veniva raggiunto alcun accordo
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. le parti dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi
1. Conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori e che saranno Per_1 Persona_2 collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
2. il padre potrà vedere e stare con i figli a fine settimana alternati dal venerdì dal termine delle lezioni scolastiche fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e per due giorni con pernottamento alla settimana che si individuano nelle giornate del martedì e del mercoledì
3. per metà delle vacanze natalizie secondo il criterio dell'alternanza annuale per i periodi dal
26 dicembre al 1 gennaio e dal 1 gennaio al termine delle vacanze scolastiche con l'intesa che le giornate del 23 e del 24 dicembre verranno trascorsi ad anni alterni con il genitore che avrà con sé i figli nel secondo periodo mentre la giornata di Natale non quello che li terrà con sé nel primo periodo
4. ad anni alternati per meta delle vacanze scolastiche Pasquali
5. durante i cosiddetti ponti se coincidenti con il fine settimana di sua competenza;
6. per 15 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive con interruzione del calendario ordinario delle visite in un periodo da concordare entro il 30 Aprile di ogni anno oltre ed una settimana nel mese di giugno dal termine delle lezioni scolastiche nel periodo da concordare con la madre entro il medesimo termine del 30 Aprile. Anche la madre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi nel corso dell'estate e per una settimana nel mese di giugno previo accordo come previsto per il padre. Nei restanti periodi di sospensione scolastica troverà attuazione l'ordinario calendario delle visite salvo diversi accordi tra i genitori sulla partecipazione dei figli ad eventuali centri estivi campus vacanze studio ovvero a periodi di villeggiatura presso parenti paterni o materni sempre nel rispetto dei principi condivisi di reciprocità e di alternanza.
7. Con riferimento ad eventuali ulteriori giorni di vacanze nel corso dell'anno scolastico i coniugi si impegnano a concordare un piano annuale ripartendo di tra loro nel rispetto dei principi di pariteticità e di alternanza tenuto conto delle rispettive esigenze e di quelle dei figli 8. Il signor verserà alla SI a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1 Pt_2 figli in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese l'importo mensile di euro 1024 rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal maggio 2025( base di calcolo maggio 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano che sono da intendersi qui integralmente richiamate .
9. L'assegno unico verrà riconosciuto e percepito integralmente dalla SI CP_1
10. spese di lite compensate
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha invitato alla discussione orale ed ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.4.2025
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi si sono separati consensualmente il si sono separate come da verbale di separazione del 26.4.2021 e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano dell'8.6.2021 . il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il
05/11/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del
15.4.2025 nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di ed il cui ascolto, proprio in ragione degli intervenuti accordi tra i loro Per_1 Persona_2 genitori, è da ritenersi manifestamente superfluo.
Detti accordi debbono, pertanto, essere confermati in sentenza
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
38835 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra
e a Gorizia il 15/07/2000 , atto trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia anno 2000, atto n , n.37, parte II, Serie A;
2. Conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori e che saranno Per_1 Persona_2 collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
3. il padre potrà vedere e stare con i figli a fine settimana alternati dal venerdì dal termine delle lezioni scolastiche fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e per due giorni con pernottamento alla settimana che si individuano nelle giornate del martedì e del mercoledì
4. per metà delle vacanze natalizie secondo il criterio dell'alternanza annuale per i periodi dal 26 dicembre al 1 gennaio e dal 1 gennaio al termine delle vacanze scolastiche con l'intesa che le giornate del 23 e del 24 dicembre verranno trascorsi ad anni alterni con il genitore che avrà con sé i figli nel secondo periodo mentre la giornata di Natale non quello che li terrà con sé nel primo periodo
5. ad anni alternati per meta delle vacanze scolastiche Pasquali
6. durante i cosiddetti ponti se coincidenti con il fine settimana di sua competenza;
7. per 15 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive con interruzione del calendario ordinario delle visite in un periodo da concordare entro il 30 Aprile di ogni anno oltre ed una settimana nel mese di giugno dal termine delle lezioni scolastiche nel periodo da concordare con la madre entro il medesimo termine del 30 Aprile. Anche la madre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi nel corso dell'estate e per una settimana nel mese di giugno previo accordo come previsto per il padre. Nei restanti periodi di sospensione scolastica troverà attuazione l'ordinario calendario delle visite salvo diversi accordi tra i genitori sulla partecipazione dei figli ad eventuali centri estivi campus vacanze studio ovvero a periodi di villeggiatura presso parenti paterni o materni sempre nel rispetto dei principi condivisi di reciprocità e di alternanza .
8. Con riferimento ad eventuali ulteriori giorni di vacanze nel corso dell'anno scolastico i coniugi si impegnano a concordare un piano annuale ripartendo di tra loro nel rispetto dei principi di pariteticità e di alternanza tenuto conto delle rispettive esigenze e di quelle dei figli
9. Il signor verserà alla SI a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1 Pt_2 figli in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese l'importo mensile di euro 1024 rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal maggio 2025( base di calcolo maggio 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano che sono da intendersi qui integralmente richiamate .
10. L'assegno unico verrà riconosciuto e percepito integralmente dalla SI . CP_1
11. Compensa tra le parti le spese di lite
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge e alla trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Moraro ove il matrimonio è altresì trascritto ( atto n. 1, parte II , serie B, anno 2000)
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 23.4.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai