TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 464/2023 R.G.L., promossa
D A
nato a [...] l'[...], ivi res. in via S. Parte_1
Pertini n. 4 CF , elettivamente domiciliato presso C.F._1
l'indirizzo digitale dell'Avv. Ivano Costa C.F , che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura rilasciata in foglio separato, congiunto telematicamente al presente atto. Il sottoscritto Avv. comunica che la PEC è la seguente: Comunica, inoltre, il n. fax Email_1
0934563625 dove dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
(p.iva. – C.F.
[...] P.IVA_1
), con sede in Palermo, via Ferruzza n. 5, in persona del P.IVA_2
Commissario ad acta e legale rapp.te pro tempore, dott. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Rita De Michele (C.F. C.F._3
, PEC fax 091.7308881), ed elettivamente
[...] Email_2
domiciliato presso il suo studio in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile 195/B, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c, allegata alla busta di deposito del presente atto, e relativa determina (doc. 1). Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notifica al seguente indirizzo di posta certificata
Email_3
- resistente -
1 All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 16.6.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 19.4.2023 ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare l'obbligo a carico dell' P_ di corrispondere in favore del ricorrente l'intero TFS maturato per tutto il periodo di lavoro dall'1.7.1991 fino alla data di collocamento in quiescenza e per l'effetto condannare il resistente a corrispondergli il TFS nella misura residua lorda di € 32.534,48 o per quella minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. - Condannare il resistente al pagamento delle spese e dei compensi legali”.
In punto di fatto ha rappresentato:
- di aver lavorato dall'1.7.1991 alle dipendenze del di TT (come CP_3 risulta da verbale ASI n. 8 del 27.5.1991 -all.
1- e dal successivo verbale di immissione in ruolo n. 4 del 10.3.1992 -all.2-)
- di essere stato impiegato in virtù della L.R. n.8/2012, senza soluzione di continuità presso l - sede di Controparte_4
TT - giusta determinazione n. 80 del 21.2.2017 del Direttore Generale dell' (all.3); P_
- di essere stato collocato in quiescenza per vecchiaia con delibera Irsap n. 236 del
26.10.2020 con decorrenza dall'1.1.2021 (all.4).
Ha lamentato di non aver percepito l'intero trattamento di fine servizio, nonostante siano decorsi i tempi di attesa previsti dall'art. 1, comma 484, della legge 27 dicembre n. 147, ma solo la parziale somma di € 8.312,44, come risulta dalla determina Irsap n. 84 del 16.5.2022 (all.5), oltre ad un'anticipazione pari a € 19.716,39 lordi, avuta in passato alle dipendenze del C. ASI, giusta delibera n. 7 dell'1.2.2007 (all.6).
In punto di diritto ha argomentato invocando l'assenza di specialità della disciplina di cui all'art. 19 co.8 l.reg. n. 8/2012, fatta salva dall'art. 31 del dlgs. 165/2001 con la conseguente applicabilità del disposto di cui all'art.2112 c.c., ha valorizzato l'inerenza del TFS al rapporto
2 previdenziale, ha concluso per la sussistenza di un obbligo in capo all'IRSAP di liquidazione dell'intero TFS.
2. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l'istituto che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, nonchè il pagamento della quota di TFS limitatamente alla parte di propria spettanza (ossia per il periodo di lavoro prestato alle sue dipendenze dal 1.1.2017 al
31.12.2020, per un importo pari ad euro 8.312,44, all.6).
Parte resistente, ha evidenziato che il sarebbe l'unico soggetto gravato CP_3 dall'obbligo di trasferire all'IRSAP le somme maturate dal ricorrente a titolo di accantonamento
TFS, con consequenziale estraneità dell'IRASP rispetto alla domanda azionata con il ricorso.
Decisivo in tal senso sarebbe l'art. 19 LR 8/2012, il quale ha espressamente sancito che “
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di per le aree di sviluppo industriale in liquidazione'. Al fine di CP_3 consentire l'immediata applicazione della presente legge, con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della
Giunta regionale, si provvede allo scioglimento degli organi consortili di tutti i CP_3 della Regione ed alla contestuale nomina, per lo svolgimento delle attività di liquidazione, di un commissario straordinario per ogni scelto tra i dirigenti in servizio presso CP_3 Cont l'Amministrazione regionale ovvero tra i presidenti dei disciolti consorzi .... 4. I
Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. Trascorso detto termine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei singoli Consorzi per le aree sviluppo industriale transita all . La chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i P_
Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4, l subentra integralmente e P_ definitivamente nella gestione delle aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. 6. ... 8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso
l tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei P_ rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. Le gestioni separate di ogni singola liquidazione di cui al presente comma sono amministrate, previo controllo e vigilanza dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili tecnico-contabili,
3 dell'Assessorato regionale dell'economia, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, dal direttore generale dell'Istituto”.
Ha aggiunto che l'intrasmissibilità delle singole posizioni debitorie dei all'IRSAP CP_3 sarebbe ulteriormente confermato dall'art. 64 della LR 9/2013 che ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 19 comma 8 della L.R. n.8/2012.
Ha insistito per la natura speciale dell'art. 19 co.10 della cit. l. 8/2012 rispetto al disposto di cui all'art. 31 del d.lgs. 165/2001.
Ha poi precisato che il non ha mai provveduto al trasferimento delle suddette CP_3 somme, sottraendosi artatamente ai propri obblighi
Infine, l'ente resistente, in punto di fatto, ha rappresentato che, dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio l a fronte della disponibilità manifestata da parte del P_
, è subentrata nel contratto di assicurazione sulla vita n. 90030 sottoscritto dal CP_3 di TT in liquidazione con la società ed CP_3 Controparte_5 in data 19/09/2014 ed avente ad oggetto un parziale accantonamento delle Controparte_6 quote di TFS dovute dal agli ex dipendenti. Pertanto, alla luce del trasferimento CP_3 operato dalla l aveva provveduto a liquidare ai singoli dipendenti Controparte_7 P_
(relativamente alla posizione del sig. l'importo di euro 7.970,48, cfr. all.18) le predette Pt_1 quote parziali di TFS incamerate per effetto del subentro nella polizza.
Ha specificato che il pagamento, (all. 16), non costituiva riconoscimento di debito per le restanti somme ancora dovute dal ai medesimi dipendenti, in assenza di alcun vincolo di CP_3 solidarietà tra l ed i singoli con riferimento alle quote di TFS non trasferite P_ CP_3 dai Consorzi e maturate dagli ex dipendenti consortili nel periodo lavorativo svolto alle dipendenze dei Consorzi medesimi.
Contestualmente l'Ente ha specificato di avere liquidato all'ex dipendente la vacanza contrattuale di cui all'art. 2, comma 6 CCRL comparto 2016-2018, e rideterminava il trattamento di fine servizio per il servizio prestato presso l riconoscendogli a tal fine un P_ ulteriore credito di € 41.12.
L'IRSAP, dunque, procedeva al pagamento dell'importo di € 8.011,60 per le superiori causali
(all.20), trasmettendo il provvedimento al Commissario liquidatore del di CP_3
TT per il pagamento del TFS residuo dovuto all'ex dipendente (all. 19).
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, per la riduzione dell'importo richiesto a titolo di TFS, in considerazione dell'avvenuto pagamento di un'ulteriore quota del TFS.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 16/06/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
4 Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
3. Deve permettersi, ai fini del decidere, come non sia contestata la quota di TFS maturata dal Contr
per effetto del servizio prestato all' in liquidazione, sebbene con l'ulteriore Pt_1 precisazione (non avversata, e anzi espressamente ammessa da controparte per la cifra di euro
7.970,48) in ordine al successivo pagamento della somma di euro 8.011,60 (comprensiva altresì di euro 41,12 liquidate dall'IRSAP per la parte di propria competenza, cfr. all. 20) importo che va pertanto decurtato della complessiva somma richiesta con in sede di ricorso, per un importo lordo pari a ad euro 24.522,88.
Tanto premesso deve rilevarsi come la questioni della responsabilità patrimoniale dell per P_ effetto del passaggio di funzioni, beni e personale, abbia dato luogo a numerose controversie, sia per quanto concerne la gestione dei rapporti di lavoro che di quelli contrattuali o patrimoniali.
Il contenzioso derivatone ha dato luogo a differenti soluzioni giurisprudenziali, alcune di queste, favorevoli alle ragioni dell'ente, sono state citate dalla difesa di parte convenuta, la quale ha sottoposto a critica la giurisprudenza di merito del Tribunale e della Corte d'Appello di
TT, che ha, invece, riconosciuto la legittimazione passiva dell P_
Sulla questione, questo Giudice ritiene di dare seguito a quanto statuito dal Tribunale di
TT con le sentenze n. 284/2023 e n.201/2024 e dalla Corte d'Appello di TT con le sentenze n. 60/2024 (non impugnata) e n. 39/2025.
I precedenti del Tribunale e della Corte nisseni sono condivisi anche da questo Giudicante e per tale ragione, in ossequio al principio di sinteticità della motivazione, saranno oggetto di ampia citazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. C.p.c.
Preliminarmente, in ordine alla natura del TFS ed alla questione relativa alla frazionabilità o meno dello stesso si consideri quanto segue. “Sia i che l gestiscono in CP_3 P_ proprio, attraverso il loro bilancio, la previdenza dei lavoratori, nel senso che è l'ente pubblico datore di lavoro ad amministrare ed erogare direttamente l'indennità di buonuscita. In particolare, la giurisprudenza ascrive al TFS sostanza di retribuzione differita e, sul piano degli effetti, una concorrente funzione previdenziale.
Le Sezioni Unite della Cassazione, in tema di indennità premio di fine servizio hanno chiarito che “pur affermandosi, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione dal servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita, la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è determinata dal dato strutturale di un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne consegue che tale obbligazione non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto e tale principio è confermato
5 anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 99 e 243 del 1993 e n. 434 del 1997) che, pur valorizzando i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria” (Cass. SU 11329/2005).
Puntualizzati i suddetti profili, va ricordato che, per i dipendenti dei soppressi il CP_3 trattamento di previdenza viene corrisposto con le modalità e secondo le norme che regolano la materia per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.
L'art. 10 LR 21/1986, al comma 1, ha stabilito che «Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato…».
Il D.P.R. n. 1032/1973 (testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), all'art. 3, prevede che «l'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall Controparte_8 per i dipendenti statali, che cessa dal servizio per qualunque causa consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo». Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che «all'iscritto al Fondo che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata un'unica indennità di buonuscita all'atto della cessazione definitiva dal servizio, commisurata al periodo complessivo di servizio prestato».
Come si evince dalle norme sopra richiamate, in presenza di passaggi tra diverse
Amministrazioni, la buonuscita non è frazionabile (c.d. principio di infrazionabilità del TFS) e verrà erogata in un'unica soluzione, al momento della cessazione effettiva dal servizio”.
L , invece, ritiene di non avere la titolarità passiva dell'obbligazione controversa in P_ quanto, con l'art. 19, c. 8 LR 8/2012, il legislatore regionale ha specificato che i CP_3 transitati nella gestione separata presso l «mantengono la propria originaria autonoma P_ personalità giuridica», finché l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione.
La netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei e CP_3 dell'IRSAP è stata peraltro ribadita con norma di interpretazione autentica di cui all'art. 64, c. 1
LR 9/2013, la quale recita: «In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione». CP_3
Non solo, l'opponente nega anche l'esistenza di un vincolo di solidarietà fondato sull'art. 31
D.Lgs. n. 165/2001, sostenendo al riguardo che tale norma non è applicabile al caso di specie poiché eccettua eventuali disposizioni speciali e tale va considerato l'art. 19, co. 8 LR 8/2012, il quale ha escluso che in capo all vengano traslati i rapporti attivi e passivi riferibili ai P_
Consorzi, senza alcuna confusione di patrimoni tra i due distinti Enti.
6 La LR n. 8/2012 (“Costituzione dell ”) Controparte_4 ha istituito (art. 1, c. 1) detto ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo e controllo regionale, allo scopo di promuovere «l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti» (art. 2, comma 1).
All'istituzione dell fa riscontro la soppressione e messa in liquidazione dei P_ CP_3 secondo le fasi scandite dall'art. 19.
[...]
Questa disposizione prefigura il compimento delle operazioni di liquidazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, «con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria»
(art. 19, c. 4, primo periodo) e che, ultimata tale procedura, «la gestione dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale transita all » (art. 19, c. 4, secondo periodo). P_
Detto art. 19, stabiliva, poi, nel suo testo originario, che ove il termine di centottanta giorni fosse trascorso infruttuosamente, «i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l tale da P_ garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione» (comma 8, primo periodo).
In sede d'interpretazione autentica (art. 64, c. 1 LR 9/2013, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale”), il legislatore regionale ha specificato che i transitati nella gestione separata presso l' CP_3 P_
«mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica», finché l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione, e ribadito la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei e dell puntualizzando che «In CP_3 P_ nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino CP_3 all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione».
Il menzionato comma ottavo dell'art. 19 è poi stato sostituito dall'art. 19 LR 8/2016 ed il nuovo testo, in vigore dal 24/05/2016 (ai sensi dell'art. 32, c. 1 della medesima legge), stabilisce che
«Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione.
In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi CP_3 transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. Ogni singola liquidazione di cui al presente comma è amministrata, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, da un commissario liquidatore nominato dall'assessorato regionale per le attività produttive ...».
7 Quest'ultimo è il testo vigente ratione temporis per quanto riguarda il caso di specie ed esso non configura alcun attuale coinvolgimento dell'IRSAP in ordine ai rapporti attivi e passivi dei in liquidazione, neppure più limitatamente alla gestione delle poste attive e CP_3 passive della liquidazione, pur nella separatezza delle gestioni contabili.
È stato chiarito che la successione tra Consorzi ASI in liquidazione, le cui gestioni mantengono la propria autonoma soggettività giuridica e processuale, ed è a titolo particolare, P_ relativa, cioè, soltanto ai rapporti espressamente indicati dalla legge (cfr. CGARS n. 74/2018).
Tale indicazione è condivisibile, considerato che le disposizioni transitorie modulano in maniera differenziata i vari aspetti (anche questi oggetto di parziali aggiustamenti nelle diverse formulazioni succedutesi nel tempo) della transizione (vedi personale, assegnazione in comodato degli immobili di proprietà della Regione, ecc.) determinando una sorta di gradualità del processo di transizione.
La tesi che si sia in presenza di un “trasferimento a titolo universale” è contraddetta dal chiaro tenore del comma ottavo dell'art. 19 LR 8/2012, come sostituito dall'art. 19, punto d) LR
8/2016 e mal si concilia con la perdurante esistenza e operatività - sia pur ai soli fini liquidatori e, appunto, sino alla definitiva chiusura della liquidazione - del soggetto CP_3
[...]
All'epoca in cui avvenne il transito del personale dai all'IRSAP i lavoratori, CP_3 compreso il ricorrente, sono passati ex lege alle dipendenze dell' e il loro rapporto di P_ lavoro ha avuto continuità sia sotto il profilo temporale che giuridico;
allo stesso modo, anche il rapporto previdenziale non ha subito alcuna interruzione, in quanto, analogamente ai
anche l gestisce in proprio la previdenza delle proprie maestranze (cfr. in CP_3 P_ questo senso la determina n. 81 del 21/02/2017 ove si dà atto che “il transito dai ruoli dei di TT all' avviene senza soluzione di continuità per cui al CP_3 P_ dipendente in questione va riconosciuta la continuità del rapporto dì lavoro e l'anzianità di servizio maturata e posseduta, senza oneri aggiuntivi a carico dello stesso dipendente” – doc.
2).
Nel caso di specie, con il collocamento in quiescenza è insorto il diritto dell'opposto
[ricorrente] a percepire il TFS, ne consegue, da un punto di vista logico-giuridico, che al momento del transito presso l'IRSAP, non era ancora sorto il credito del ricorrente alla liquidazione della buonuscita e pertanto non può ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 19, c. 8 LR 8/2012.
L'operatività di tale previsione non può che abbracciare unicamente quelle posizioni debitorie già esistenti ed integrate alla data del transito, le quali vanno a confluire in apposite gestioni a contabilità separata e per le quali è stato escluso che l'IRSAP risponda con il proprio patrimonio.
Come anticipato, tale soluzione interpretativa, confermata anche dalla Corte d'Appello contrasta con altre pronunce, anche se alcune di queste pronunce prendono in esame situazioni
8 differenti da quella odierna, poiché si pronunciano su debiti già perfettamente esistenti all'epoca dell'istituzione di IRSAP. A rinforzare il quadro sopra delineato soccorre anche il comportamento attuato dall che: P_
I) con determina n. 80 del 21/02/2017, dopo aver disposto il transito del , dà atto Pt_1 che «ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio le somme maturate dal dipendente in questione vengono trasferite dal Consorzio ASI in liquidazione di
TT all che provvederà a vincolarli su fondi assicurativi o similari P_ per le finalità di liquidazione del trattamento di fine servizio, dovuto al dipendente in questione» (doc. 3);
II) con determina n. 220 del 28/09/2022 è subentrato al di TT nella CP_3 polizza di assicurazione collettiva n. 90030 stipulata con la soc. Controparte_5 relativa proprio al TFS/TFR del personale transitato (cfr. doc. 9);
III) con determinazione n. 337 del 26/12/2022, dopo aver quantificato l'importo complessivo da liquidare per la buonuscita al personale transitato dall'ex CP_3 al 31/12/2022, ha attivato le procedure per provvedere alla liquidazione del
[...] dovuto ai dipendenti posti in quiescenza impegnando un apposito capitolo di spesa
(U 802) e, allo stesso tempo, ha disposto il recupero dal degli CP_3 accantonamenti eseguiti per il TFS (istituendo il capitolo di entrata E 600.3) (cfr. doc. 10).
Sono infine dirimenti, secondo questo Giudice, le approfondite argomentazioni della Corte di
Appello di TT (sent. N. 39/2025), che in questa sede si condividono, in ordine alla specialità o meno dell'art. 19 co. 8 della l.r. n.8/2012 (così come modificata dall'art. 64 L.R.
9/2013 con norma di interpretazione autentica la quale statuisce che “In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino all'IRSAP CP_3 ovvero nel bilancio della Regione”) e la sua relativa idoneità a derogare al disposto di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 (secondo cui “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4 della legge 29 dicembre
1990, n. 428").
Ribadita la applicazione, in ordine alla liquidazione del TFS, nel senso già sopra precisato, dell'art. 10 LR 21/1986, e del D.P.R. 1032/1973 (testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) all'art. 3, tali per cui deve ritenersi che in presenza di passaggi tra diverse Amministrazioni, la buonuscita non è frazionabile e verrà erogata in un'unica soluzione, al momento della cessazione effettiva dal servizio (purché sussistano due circostanze oggettive, ossia che il dipendente continui a mantenere l'iscrizione presso la medesima gestione previdenziale e che il passaggio ad altra
9 amministrazione avvenga senza soluzione di continuità, avendosi quest'ultima quando, nel passaggio da una amministrazione ad un'altra vi sia, o un intervallo temporale di almeno un giorno, o l'interruzione del rapporto previdenziale, nel senso che il dipendente, a fronte della novazione del rapporto di lavoro, viene iscritto presso un fondo diverso da quello prima legittimato a ricevere i versamenti contributivi finalizzati alla successiva erogazione della buonuscita, come statuito da Cass. 28413/2022), la corte di Appello si sofferma sul rapporto esistente tra l'art. 19 co.8 della cit. l.r. e l'art. 31 del dlgs. N. 165/2001, delineandolo nei seguenti termini: “Ciò posto, rilevato che il TFS maturato presso il di CP_3
TT costituisce, anche in applicazione della disciplina di cui all'art. 31 D.lgs n.
165/2001 e 2112 cc, una posta debitoria che grava certamente in capo al medesimo, discutendosi solo se anche l'ente cessionario possa essere chiamato a rispondere secondo la regola della solidarietà passiva prevista da tale disciplina, salvo regresso. , deve escludersi che la previsione di cui all'art 19, comma 8 del D.lgs n. L.R. 8/2012 - nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L.R. 9/2013 e dalla L.R. n. 8/2016, nella parte in cui sancisce che
“trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4 (quello di 180 giorni previsto per la chiusura definitiva dei , i rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi per le CP_3 aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione,
e ciò' sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione”, e che “In nessun caso è Contr consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi consorzi transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione” – abbia inteso derogare alla previsione dell'art. 31 D.lgs appena citato, prevedendo in realtà una essa regolamentazione del tutto sovrapponibile a quest'ultima, limitandosi a statuire, in generale, che dei debiti maturati nel corso della gestione Cont deve rispondere unicamente quest'ultimo, con il suo patrimonio liquidatorio, essendo escluso un intervento delle casse dell'IRSAP che possa sopportarne definitivamente il peso, principio che nulla ha a che vedere con quello della solidarietà passiva previsto dal combinato disposto dell'art. 31 del D.Lgs n. 165/2001 e 2112 cc che ha riguardo esclusivamente - in vista della tutela della relativa posizione di contraente debole e delle esigenze, anche alimentari, legate alla percezione di emolumenti derivanti dal rapporto lavorativo - alla posizione del creditore che, nell'ipotesi della successione tra enti datori di lavoro e divenuto esigibile il credito, non è tenuto a escutere i diversi debitori, ciascuno per il periodo di sua pertinenza, ma può chiedere il pagamento dell'intero a uno di essi, che può poi rivalersi sull'effettivo debitore.
Ciò che è previsto anche dalla disciplina regionale in commento, che ha, come detto, semplicemente inteso ribadire l'obbligo per i posti in liquidazione di provvedere CP_3 con il loro patrimonio al soddisfacimento di tutte le posizioni debitorie maturate fino all'effettiva entrata a regime dell'IRSAP, il quale non può a sua volta risponderne, ma non anche derogare, almeno in mancanza di chiare previsioni in tale senso, al principio che, in presenza di una vicenda successoria tra enti come quella in commento, consente al creditore di avvalersi del meccanismo della solidarietà passiva tra gli stessi enti, ferma restando la
10 definitiva imputazione delle poste negative in capo all'effettivo debitore che, nel caso del TFS Cont maturato dai dipendenti ex nel periodo antecedente al loro transito presso l , rimane P_ lo stesso di appartenenza, o in via diretta, ove il dipendente si rivolga per il CP_3 pagamento a esso, o in via di ripetizione, ove la previdenza sia pagata dall'Istituto di nuova istituzione”.
In tal senso, del tutto coerenti sarebbero le determine IRSAP sopra citate così come il comportamento tenuto dall'ente in sede di subentro nella polizza di assicurazione sulla vita.
Tenuto conto di tutti gli elementi, fattuali e giuridici, sopra analizzati, la titolarità passiva dell'obbligazione può essere riconosciuta in capo all' il quale risulta soggetto tenuto a P_ corrispondere quanto dovuto per le differenze sul TFS corrispondente alla parte maturata presso il ovvero di € 24.522,88 (così già decurtata l'ulteriore somma corrisposta in CP_3 seguito alla proposizione del ricorso). Sulle suddette somme dovute per sorte capitale devono essere corrisposti gli interessi nella misura prevista dall'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 che ha richiamato l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412.
Infatti va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poichè la Corte Costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, ha concluso che per i dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto riguardo le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" (v. sul punto anche Cass. Lav. 16284/2005 e Cass. 17071 del 02/12/2002 sui criteri di computo).
Considerata l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l Controparte_1
al pagamento in favore di delle
[...] Parte_1 differenze sul TFS nella misura residua di € 24.522,88, oltre interessi e rivalutazione nella misura prevista dall'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 che ha richiamato l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in TT il 18/06/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 464/2023 R.G.L., promossa
D A
nato a [...] l'[...], ivi res. in via S. Parte_1
Pertini n. 4 CF , elettivamente domiciliato presso C.F._1
l'indirizzo digitale dell'Avv. Ivano Costa C.F , che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura rilasciata in foglio separato, congiunto telematicamente al presente atto. Il sottoscritto Avv. comunica che la PEC è la seguente: Comunica, inoltre, il n. fax Email_1
0934563625 dove dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
(p.iva. – C.F.
[...] P.IVA_1
), con sede in Palermo, via Ferruzza n. 5, in persona del P.IVA_2
Commissario ad acta e legale rapp.te pro tempore, dott. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Rita De Michele (C.F. C.F._3
, PEC fax 091.7308881), ed elettivamente
[...] Email_2
domiciliato presso il suo studio in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile 195/B, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c, allegata alla busta di deposito del presente atto, e relativa determina (doc. 1). Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notifica al seguente indirizzo di posta certificata
Email_3
- resistente -
1 All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 16.6.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 19.4.2023 ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare l'obbligo a carico dell' P_ di corrispondere in favore del ricorrente l'intero TFS maturato per tutto il periodo di lavoro dall'1.7.1991 fino alla data di collocamento in quiescenza e per l'effetto condannare il resistente a corrispondergli il TFS nella misura residua lorda di € 32.534,48 o per quella minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. - Condannare il resistente al pagamento delle spese e dei compensi legali”.
In punto di fatto ha rappresentato:
- di aver lavorato dall'1.7.1991 alle dipendenze del di TT (come CP_3 risulta da verbale ASI n. 8 del 27.5.1991 -all.
1- e dal successivo verbale di immissione in ruolo n. 4 del 10.3.1992 -all.2-)
- di essere stato impiegato in virtù della L.R. n.8/2012, senza soluzione di continuità presso l - sede di Controparte_4
TT - giusta determinazione n. 80 del 21.2.2017 del Direttore Generale dell' (all.3); P_
- di essere stato collocato in quiescenza per vecchiaia con delibera Irsap n. 236 del
26.10.2020 con decorrenza dall'1.1.2021 (all.4).
Ha lamentato di non aver percepito l'intero trattamento di fine servizio, nonostante siano decorsi i tempi di attesa previsti dall'art. 1, comma 484, della legge 27 dicembre n. 147, ma solo la parziale somma di € 8.312,44, come risulta dalla determina Irsap n. 84 del 16.5.2022 (all.5), oltre ad un'anticipazione pari a € 19.716,39 lordi, avuta in passato alle dipendenze del C. ASI, giusta delibera n. 7 dell'1.2.2007 (all.6).
In punto di diritto ha argomentato invocando l'assenza di specialità della disciplina di cui all'art. 19 co.8 l.reg. n. 8/2012, fatta salva dall'art. 31 del dlgs. 165/2001 con la conseguente applicabilità del disposto di cui all'art.2112 c.c., ha valorizzato l'inerenza del TFS al rapporto
2 previdenziale, ha concluso per la sussistenza di un obbligo in capo all'IRSAP di liquidazione dell'intero TFS.
2. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l'istituto che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, nonchè il pagamento della quota di TFS limitatamente alla parte di propria spettanza (ossia per il periodo di lavoro prestato alle sue dipendenze dal 1.1.2017 al
31.12.2020, per un importo pari ad euro 8.312,44, all.6).
Parte resistente, ha evidenziato che il sarebbe l'unico soggetto gravato CP_3 dall'obbligo di trasferire all'IRSAP le somme maturate dal ricorrente a titolo di accantonamento
TFS, con consequenziale estraneità dell'IRASP rispetto alla domanda azionata con il ricorso.
Decisivo in tal senso sarebbe l'art. 19 LR 8/2012, il quale ha espressamente sancito che “
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di per le aree di sviluppo industriale in liquidazione'. Al fine di CP_3 consentire l'immediata applicazione della presente legge, con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della
Giunta regionale, si provvede allo scioglimento degli organi consortili di tutti i CP_3 della Regione ed alla contestuale nomina, per lo svolgimento delle attività di liquidazione, di un commissario straordinario per ogni scelto tra i dirigenti in servizio presso CP_3 Cont l'Amministrazione regionale ovvero tra i presidenti dei disciolti consorzi .... 4. I
Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. Trascorso detto termine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei singoli Consorzi per le aree sviluppo industriale transita all . La chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i P_
Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4, l subentra integralmente e P_ definitivamente nella gestione delle aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. 6. ... 8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso
l tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei P_ rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. Le gestioni separate di ogni singola liquidazione di cui al presente comma sono amministrate, previo controllo e vigilanza dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili tecnico-contabili,
3 dell'Assessorato regionale dell'economia, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, dal direttore generale dell'Istituto”.
Ha aggiunto che l'intrasmissibilità delle singole posizioni debitorie dei all'IRSAP CP_3 sarebbe ulteriormente confermato dall'art. 64 della LR 9/2013 che ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 19 comma 8 della L.R. n.8/2012.
Ha insistito per la natura speciale dell'art. 19 co.10 della cit. l. 8/2012 rispetto al disposto di cui all'art. 31 del d.lgs. 165/2001.
Ha poi precisato che il non ha mai provveduto al trasferimento delle suddette CP_3 somme, sottraendosi artatamente ai propri obblighi
Infine, l'ente resistente, in punto di fatto, ha rappresentato che, dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio l a fronte della disponibilità manifestata da parte del P_
, è subentrata nel contratto di assicurazione sulla vita n. 90030 sottoscritto dal CP_3 di TT in liquidazione con la società ed CP_3 Controparte_5 in data 19/09/2014 ed avente ad oggetto un parziale accantonamento delle Controparte_6 quote di TFS dovute dal agli ex dipendenti. Pertanto, alla luce del trasferimento CP_3 operato dalla l aveva provveduto a liquidare ai singoli dipendenti Controparte_7 P_
(relativamente alla posizione del sig. l'importo di euro 7.970,48, cfr. all.18) le predette Pt_1 quote parziali di TFS incamerate per effetto del subentro nella polizza.
Ha specificato che il pagamento, (all. 16), non costituiva riconoscimento di debito per le restanti somme ancora dovute dal ai medesimi dipendenti, in assenza di alcun vincolo di CP_3 solidarietà tra l ed i singoli con riferimento alle quote di TFS non trasferite P_ CP_3 dai Consorzi e maturate dagli ex dipendenti consortili nel periodo lavorativo svolto alle dipendenze dei Consorzi medesimi.
Contestualmente l'Ente ha specificato di avere liquidato all'ex dipendente la vacanza contrattuale di cui all'art. 2, comma 6 CCRL comparto 2016-2018, e rideterminava il trattamento di fine servizio per il servizio prestato presso l riconoscendogli a tal fine un P_ ulteriore credito di € 41.12.
L'IRSAP, dunque, procedeva al pagamento dell'importo di € 8.011,60 per le superiori causali
(all.20), trasmettendo il provvedimento al Commissario liquidatore del di CP_3
TT per il pagamento del TFS residuo dovuto all'ex dipendente (all. 19).
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, per la riduzione dell'importo richiesto a titolo di TFS, in considerazione dell'avvenuto pagamento di un'ulteriore quota del TFS.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 16/06/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
4 Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
3. Deve permettersi, ai fini del decidere, come non sia contestata la quota di TFS maturata dal Contr
per effetto del servizio prestato all' in liquidazione, sebbene con l'ulteriore Pt_1 precisazione (non avversata, e anzi espressamente ammessa da controparte per la cifra di euro
7.970,48) in ordine al successivo pagamento della somma di euro 8.011,60 (comprensiva altresì di euro 41,12 liquidate dall'IRSAP per la parte di propria competenza, cfr. all. 20) importo che va pertanto decurtato della complessiva somma richiesta con in sede di ricorso, per un importo lordo pari a ad euro 24.522,88.
Tanto premesso deve rilevarsi come la questioni della responsabilità patrimoniale dell per P_ effetto del passaggio di funzioni, beni e personale, abbia dato luogo a numerose controversie, sia per quanto concerne la gestione dei rapporti di lavoro che di quelli contrattuali o patrimoniali.
Il contenzioso derivatone ha dato luogo a differenti soluzioni giurisprudenziali, alcune di queste, favorevoli alle ragioni dell'ente, sono state citate dalla difesa di parte convenuta, la quale ha sottoposto a critica la giurisprudenza di merito del Tribunale e della Corte d'Appello di
TT, che ha, invece, riconosciuto la legittimazione passiva dell P_
Sulla questione, questo Giudice ritiene di dare seguito a quanto statuito dal Tribunale di
TT con le sentenze n. 284/2023 e n.201/2024 e dalla Corte d'Appello di TT con le sentenze n. 60/2024 (non impugnata) e n. 39/2025.
I precedenti del Tribunale e della Corte nisseni sono condivisi anche da questo Giudicante e per tale ragione, in ossequio al principio di sinteticità della motivazione, saranno oggetto di ampia citazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. C.p.c.
Preliminarmente, in ordine alla natura del TFS ed alla questione relativa alla frazionabilità o meno dello stesso si consideri quanto segue. “Sia i che l gestiscono in CP_3 P_ proprio, attraverso il loro bilancio, la previdenza dei lavoratori, nel senso che è l'ente pubblico datore di lavoro ad amministrare ed erogare direttamente l'indennità di buonuscita. In particolare, la giurisprudenza ascrive al TFS sostanza di retribuzione differita e, sul piano degli effetti, una concorrente funzione previdenziale.
Le Sezioni Unite della Cassazione, in tema di indennità premio di fine servizio hanno chiarito che “pur affermandosi, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione dal servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita, la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è determinata dal dato strutturale di un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne consegue che tale obbligazione non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto e tale principio è confermato
5 anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 99 e 243 del 1993 e n. 434 del 1997) che, pur valorizzando i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria” (Cass. SU 11329/2005).
Puntualizzati i suddetti profili, va ricordato che, per i dipendenti dei soppressi il CP_3 trattamento di previdenza viene corrisposto con le modalità e secondo le norme che regolano la materia per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.
L'art. 10 LR 21/1986, al comma 1, ha stabilito che «Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato…».
Il D.P.R. n. 1032/1973 (testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), all'art. 3, prevede che «l'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall Controparte_8 per i dipendenti statali, che cessa dal servizio per qualunque causa consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo». Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che «all'iscritto al Fondo che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata un'unica indennità di buonuscita all'atto della cessazione definitiva dal servizio, commisurata al periodo complessivo di servizio prestato».
Come si evince dalle norme sopra richiamate, in presenza di passaggi tra diverse
Amministrazioni, la buonuscita non è frazionabile (c.d. principio di infrazionabilità del TFS) e verrà erogata in un'unica soluzione, al momento della cessazione effettiva dal servizio”.
L , invece, ritiene di non avere la titolarità passiva dell'obbligazione controversa in P_ quanto, con l'art. 19, c. 8 LR 8/2012, il legislatore regionale ha specificato che i CP_3 transitati nella gestione separata presso l «mantengono la propria originaria autonoma P_ personalità giuridica», finché l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione.
La netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei e CP_3 dell'IRSAP è stata peraltro ribadita con norma di interpretazione autentica di cui all'art. 64, c. 1
LR 9/2013, la quale recita: «In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione». CP_3
Non solo, l'opponente nega anche l'esistenza di un vincolo di solidarietà fondato sull'art. 31
D.Lgs. n. 165/2001, sostenendo al riguardo che tale norma non è applicabile al caso di specie poiché eccettua eventuali disposizioni speciali e tale va considerato l'art. 19, co. 8 LR 8/2012, il quale ha escluso che in capo all vengano traslati i rapporti attivi e passivi riferibili ai P_
Consorzi, senza alcuna confusione di patrimoni tra i due distinti Enti.
6 La LR n. 8/2012 (“Costituzione dell ”) Controparte_4 ha istituito (art. 1, c. 1) detto ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo e controllo regionale, allo scopo di promuovere «l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti» (art. 2, comma 1).
All'istituzione dell fa riscontro la soppressione e messa in liquidazione dei P_ CP_3 secondo le fasi scandite dall'art. 19.
[...]
Questa disposizione prefigura il compimento delle operazioni di liquidazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, «con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria»
(art. 19, c. 4, primo periodo) e che, ultimata tale procedura, «la gestione dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale transita all » (art. 19, c. 4, secondo periodo). P_
Detto art. 19, stabiliva, poi, nel suo testo originario, che ove il termine di centottanta giorni fosse trascorso infruttuosamente, «i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l tale da P_ garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione» (comma 8, primo periodo).
In sede d'interpretazione autentica (art. 64, c. 1 LR 9/2013, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale”), il legislatore regionale ha specificato che i transitati nella gestione separata presso l' CP_3 P_
«mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica», finché l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione, e ribadito la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei e dell puntualizzando che «In CP_3 P_ nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino CP_3 all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione».
Il menzionato comma ottavo dell'art. 19 è poi stato sostituito dall'art. 19 LR 8/2016 ed il nuovo testo, in vigore dal 24/05/2016 (ai sensi dell'art. 32, c. 1 della medesima legge), stabilisce che
«Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione.
In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi CP_3 transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. Ogni singola liquidazione di cui al presente comma è amministrata, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, da un commissario liquidatore nominato dall'assessorato regionale per le attività produttive ...».
7 Quest'ultimo è il testo vigente ratione temporis per quanto riguarda il caso di specie ed esso non configura alcun attuale coinvolgimento dell'IRSAP in ordine ai rapporti attivi e passivi dei in liquidazione, neppure più limitatamente alla gestione delle poste attive e CP_3 passive della liquidazione, pur nella separatezza delle gestioni contabili.
È stato chiarito che la successione tra Consorzi ASI in liquidazione, le cui gestioni mantengono la propria autonoma soggettività giuridica e processuale, ed è a titolo particolare, P_ relativa, cioè, soltanto ai rapporti espressamente indicati dalla legge (cfr. CGARS n. 74/2018).
Tale indicazione è condivisibile, considerato che le disposizioni transitorie modulano in maniera differenziata i vari aspetti (anche questi oggetto di parziali aggiustamenti nelle diverse formulazioni succedutesi nel tempo) della transizione (vedi personale, assegnazione in comodato degli immobili di proprietà della Regione, ecc.) determinando una sorta di gradualità del processo di transizione.
La tesi che si sia in presenza di un “trasferimento a titolo universale” è contraddetta dal chiaro tenore del comma ottavo dell'art. 19 LR 8/2012, come sostituito dall'art. 19, punto d) LR
8/2016 e mal si concilia con la perdurante esistenza e operatività - sia pur ai soli fini liquidatori e, appunto, sino alla definitiva chiusura della liquidazione - del soggetto CP_3
[...]
All'epoca in cui avvenne il transito del personale dai all'IRSAP i lavoratori, CP_3 compreso il ricorrente, sono passati ex lege alle dipendenze dell' e il loro rapporto di P_ lavoro ha avuto continuità sia sotto il profilo temporale che giuridico;
allo stesso modo, anche il rapporto previdenziale non ha subito alcuna interruzione, in quanto, analogamente ai
anche l gestisce in proprio la previdenza delle proprie maestranze (cfr. in CP_3 P_ questo senso la determina n. 81 del 21/02/2017 ove si dà atto che “il transito dai ruoli dei di TT all' avviene senza soluzione di continuità per cui al CP_3 P_ dipendente in questione va riconosciuta la continuità del rapporto dì lavoro e l'anzianità di servizio maturata e posseduta, senza oneri aggiuntivi a carico dello stesso dipendente” – doc.
2).
Nel caso di specie, con il collocamento in quiescenza è insorto il diritto dell'opposto
[ricorrente] a percepire il TFS, ne consegue, da un punto di vista logico-giuridico, che al momento del transito presso l'IRSAP, non era ancora sorto il credito del ricorrente alla liquidazione della buonuscita e pertanto non può ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 19, c. 8 LR 8/2012.
L'operatività di tale previsione non può che abbracciare unicamente quelle posizioni debitorie già esistenti ed integrate alla data del transito, le quali vanno a confluire in apposite gestioni a contabilità separata e per le quali è stato escluso che l'IRSAP risponda con il proprio patrimonio.
Come anticipato, tale soluzione interpretativa, confermata anche dalla Corte d'Appello contrasta con altre pronunce, anche se alcune di queste pronunce prendono in esame situazioni
8 differenti da quella odierna, poiché si pronunciano su debiti già perfettamente esistenti all'epoca dell'istituzione di IRSAP. A rinforzare il quadro sopra delineato soccorre anche il comportamento attuato dall che: P_
I) con determina n. 80 del 21/02/2017, dopo aver disposto il transito del , dà atto Pt_1 che «ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio le somme maturate dal dipendente in questione vengono trasferite dal Consorzio ASI in liquidazione di
TT all che provvederà a vincolarli su fondi assicurativi o similari P_ per le finalità di liquidazione del trattamento di fine servizio, dovuto al dipendente in questione» (doc. 3);
II) con determina n. 220 del 28/09/2022 è subentrato al di TT nella CP_3 polizza di assicurazione collettiva n. 90030 stipulata con la soc. Controparte_5 relativa proprio al TFS/TFR del personale transitato (cfr. doc. 9);
III) con determinazione n. 337 del 26/12/2022, dopo aver quantificato l'importo complessivo da liquidare per la buonuscita al personale transitato dall'ex CP_3 al 31/12/2022, ha attivato le procedure per provvedere alla liquidazione del
[...] dovuto ai dipendenti posti in quiescenza impegnando un apposito capitolo di spesa
(U 802) e, allo stesso tempo, ha disposto il recupero dal degli CP_3 accantonamenti eseguiti per il TFS (istituendo il capitolo di entrata E 600.3) (cfr. doc. 10).
Sono infine dirimenti, secondo questo Giudice, le approfondite argomentazioni della Corte di
Appello di TT (sent. N. 39/2025), che in questa sede si condividono, in ordine alla specialità o meno dell'art. 19 co. 8 della l.r. n.8/2012 (così come modificata dall'art. 64 L.R.
9/2013 con norma di interpretazione autentica la quale statuisce che “In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino all'IRSAP CP_3 ovvero nel bilancio della Regione”) e la sua relativa idoneità a derogare al disposto di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 (secondo cui “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4 della legge 29 dicembre
1990, n. 428").
Ribadita la applicazione, in ordine alla liquidazione del TFS, nel senso già sopra precisato, dell'art. 10 LR 21/1986, e del D.P.R. 1032/1973 (testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) all'art. 3, tali per cui deve ritenersi che in presenza di passaggi tra diverse Amministrazioni, la buonuscita non è frazionabile e verrà erogata in un'unica soluzione, al momento della cessazione effettiva dal servizio (purché sussistano due circostanze oggettive, ossia che il dipendente continui a mantenere l'iscrizione presso la medesima gestione previdenziale e che il passaggio ad altra
9 amministrazione avvenga senza soluzione di continuità, avendosi quest'ultima quando, nel passaggio da una amministrazione ad un'altra vi sia, o un intervallo temporale di almeno un giorno, o l'interruzione del rapporto previdenziale, nel senso che il dipendente, a fronte della novazione del rapporto di lavoro, viene iscritto presso un fondo diverso da quello prima legittimato a ricevere i versamenti contributivi finalizzati alla successiva erogazione della buonuscita, come statuito da Cass. 28413/2022), la corte di Appello si sofferma sul rapporto esistente tra l'art. 19 co.8 della cit. l.r. e l'art. 31 del dlgs. N. 165/2001, delineandolo nei seguenti termini: “Ciò posto, rilevato che il TFS maturato presso il di CP_3
TT costituisce, anche in applicazione della disciplina di cui all'art. 31 D.lgs n.
165/2001 e 2112 cc, una posta debitoria che grava certamente in capo al medesimo, discutendosi solo se anche l'ente cessionario possa essere chiamato a rispondere secondo la regola della solidarietà passiva prevista da tale disciplina, salvo regresso. , deve escludersi che la previsione di cui all'art 19, comma 8 del D.lgs n. L.R. 8/2012 - nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L.R. 9/2013 e dalla L.R. n. 8/2016, nella parte in cui sancisce che
“trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4 (quello di 180 giorni previsto per la chiusura definitiva dei , i rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi per le CP_3 aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione,
e ciò' sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione”, e che “In nessun caso è Contr consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi consorzi transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione” – abbia inteso derogare alla previsione dell'art. 31 D.lgs appena citato, prevedendo in realtà una essa regolamentazione del tutto sovrapponibile a quest'ultima, limitandosi a statuire, in generale, che dei debiti maturati nel corso della gestione Cont deve rispondere unicamente quest'ultimo, con il suo patrimonio liquidatorio, essendo escluso un intervento delle casse dell'IRSAP che possa sopportarne definitivamente il peso, principio che nulla ha a che vedere con quello della solidarietà passiva previsto dal combinato disposto dell'art. 31 del D.Lgs n. 165/2001 e 2112 cc che ha riguardo esclusivamente - in vista della tutela della relativa posizione di contraente debole e delle esigenze, anche alimentari, legate alla percezione di emolumenti derivanti dal rapporto lavorativo - alla posizione del creditore che, nell'ipotesi della successione tra enti datori di lavoro e divenuto esigibile il credito, non è tenuto a escutere i diversi debitori, ciascuno per il periodo di sua pertinenza, ma può chiedere il pagamento dell'intero a uno di essi, che può poi rivalersi sull'effettivo debitore.
Ciò che è previsto anche dalla disciplina regionale in commento, che ha, come detto, semplicemente inteso ribadire l'obbligo per i posti in liquidazione di provvedere CP_3 con il loro patrimonio al soddisfacimento di tutte le posizioni debitorie maturate fino all'effettiva entrata a regime dell'IRSAP, il quale non può a sua volta risponderne, ma non anche derogare, almeno in mancanza di chiare previsioni in tale senso, al principio che, in presenza di una vicenda successoria tra enti come quella in commento, consente al creditore di avvalersi del meccanismo della solidarietà passiva tra gli stessi enti, ferma restando la
10 definitiva imputazione delle poste negative in capo all'effettivo debitore che, nel caso del TFS Cont maturato dai dipendenti ex nel periodo antecedente al loro transito presso l , rimane P_ lo stesso di appartenenza, o in via diretta, ove il dipendente si rivolga per il CP_3 pagamento a esso, o in via di ripetizione, ove la previdenza sia pagata dall'Istituto di nuova istituzione”.
In tal senso, del tutto coerenti sarebbero le determine IRSAP sopra citate così come il comportamento tenuto dall'ente in sede di subentro nella polizza di assicurazione sulla vita.
Tenuto conto di tutti gli elementi, fattuali e giuridici, sopra analizzati, la titolarità passiva dell'obbligazione può essere riconosciuta in capo all' il quale risulta soggetto tenuto a P_ corrispondere quanto dovuto per le differenze sul TFS corrispondente alla parte maturata presso il ovvero di € 24.522,88 (così già decurtata l'ulteriore somma corrisposta in CP_3 seguito alla proposizione del ricorso). Sulle suddette somme dovute per sorte capitale devono essere corrisposti gli interessi nella misura prevista dall'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 che ha richiamato l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412.
Infatti va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poichè la Corte Costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, ha concluso che per i dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto riguardo le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" (v. sul punto anche Cass. Lav. 16284/2005 e Cass. 17071 del 02/12/2002 sui criteri di computo).
Considerata l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l Controparte_1
al pagamento in favore di delle
[...] Parte_1 differenze sul TFS nella misura residua di € 24.522,88, oltre interessi e rivalutazione nella misura prevista dall'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 che ha richiamato l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in TT il 18/06/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
11