Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01593/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00859/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le cause di servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS- della Sezione Seconda del TAR per la Puglia - Lecce (R.G. -OMISSIS-), pubblicata in data 27.10.2023 nella parte in cui, contrariamente a quanto stabilito in sentenza, il Comitato di Verifica ha omesso di adeguarsi al giudicato, nonché di effettuare un’accurata istruttoria e quindi per il riesame della domanda di causa di servizio presentata in data 26.10.2018 da parte del ricorrente che tenga conto del contenuto motivazionale della sentenza di cui in questa sede si invoca l’ottemperanza.
In via subordinata, previa conversione del rito dell’ottemperanza nel rito ordinario di cui all’art. 32, comma 2, c.p.a., per l’annullamento:
1) del Decreto n. -OMISSIS- del 29.5.2024 posizione n. -OMISSIS-, notificato in data 3.6.2024, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della -OMISSIS- – II Reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione, nella parte in cui ha ritenuto che l’infermità che ha colpito il ricorrente (“ Postumi di trapianto di midollo osseo in pz. con leucemia linfoblastica acuta B ”) non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio e negato altresì al ricorrente la concessione dell’equo indennizzo in mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio stesso;
2) del parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- del 31.1.2024, espresso in sede di riesame, nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità che ha colpito il ricorrente come non dipendente da causa di servizio;
3) del parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- del 21.5.2024, espresso in sede di riesame, nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità che ha colpito il ricorrente come non dipendente da causa di servizio;
4) di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi ivi compresa la richiesta di parere inoltrata dalla Direzione Generale al Collegio Medico Legale in data 7.3.2024, nonché il parere medico legale espresso dal Collegio Medico Legale in data 13.3.2024;
5) del verbale mod. BL/B n. -OMISSIS- in data 23.9.2019 con il quale C.M.O. di -OMISSIS- ha giudicato l’infermità sofferta dal ricorrente ascrivibile alla Tabella B (già annullato);
6) del verbale modello BL/S n. -OMISSIS- datato 17.7.2020 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS- – C.M.O. distaccata di -OMISSIS-, nella parte in cui condizionando il giudizio al riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio, a seguito del diniego del nesso eziologico contenuto nel decreto che in questa sede si impugna e contesta, comporta l’impossibilità in capo al ricorrente di poter essere riconosciuto “ parzialmente idoneo ” venendo invece giudicato solo “ idoneo al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della Legge n. 266/1999 ” (già annullato);
7) dell’atto notificato al ricorrente in data 28.4.2021 con cui il Comando del Reggimento “-OMISSIS- di -OMISSIS-” gli ha comunicato l’avvio del procedimento di dispensa dal servizio permanente a seguito del giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, considerandolo dispensato dal servizio permanente ai sensi dell’art. 929, comma 1, lettera “a” del D. Lgs. 66/2010, nella parte in cui ha omesso di considerare che il diniego di causa di servizio opposto al ricorrente risulta sub judice (già annullato);
8) dell’atto recante prot. N. -OMISSIS- 28-04-2021 (già annullato) del Reggimento “-OMISSIS- di -OMISSIS-” – in persona del Comandante di Corpo nella parte in cui ha disposto il collocamento in aspettativa del ricorrente per la durata di giorni 644 per terapia salvavita nella parte in cui ha considerato la patologia non dipendente da causa di servizio (dal 10.10.2018 al 14.07.2020), ignorando che l’opposto decreto negatorio di causa di servizio risulta ancora sub judice e nella parte in cui per giorni 228 dal 17.7.2020 al 1.3.2021 ha considerato il ricorrente in posizione di aspettativa fino alla ricezione del provvedimento concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ignorando che detto negatorio impugnato risulta ancora sub judice ;
9) nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ Postumi di trapianto di midollo osseo in pz. con leucemia linfoblastica acuta B ” ed il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire il relativo equo indennizzo corrispondente alla 4^ categoria Tabella A di cui all’art. 1082 del D.P.R. 90/2010;
con conseguente condanna
delle resistenti amministrazioni a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo, nonché all’immediata riammissione in servizio, quale militare “ parzialmente idoneo ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, nonché del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2025 il dott. AO AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- con ricorso notificato in data 28.6.2024 e depositato in data 9.7.2024, il ricorrente agisce in questa sede, impugnando gli atti meglio in epigrafe indicati, chiedendo in via principale l’ottemperanza dell’Amministrazione intimata alla sentenza adottata da questo Tribunale n. -OMISSIS-del 27.10.2023 alla luce di un unico articolato ordine di censure così compendiato: “ Illegittimità per violazione dell’art. 21 septies della Legge n. 241/1990: violazione e/o elusione del giudicato per disapplicazione e/o elusione della sentenza n. -OMISSIS- del T.A.R. per la Puglia – Lecce. Illegittimità e/o eccesso di potere degli atti impugnati per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia ”;
- con il medesimo ricorso, il ricorrente ha chiesto, in subordine, l’annullamento degli atti gravati, previa conversione del rito dell’ottemperanza nel rito ordinario ai sensi dell’art. 32 c.p.a.;
- si è costituita nel presente giudizio l’Amministrazione in data 10.7.2024, svolgendo le proprie difese con successiva memoria del 6.10.2025;
- all’esito dell’udienza camerale del 17.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
2. Rammentato che:
- in termini generali, « per la sussistenza del vizio di violazione o elusione del giudicato è necessario che l’Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (violazione del giudicato) ovvero che l’attività asseritamente esecutiva dell’Amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l’esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato (elusione del giudicato) » (in questi termini, di recente, Cons. Stato, VII, n. 8307/2024);
- si ha, infatti, violazione del giudicato quando il nuovo atto emanato dall’amministrazione riproduce i medesimi vizi già censurati ovvero si pone in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla precedente statuizione del giudice, mentre si configura la fattispecie dell’elusione del giudicato laddove l’Amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione al giudicato, tende sostanzialmente a raggirarlo in modo da pervenire surrettiziamente allo stesso esito, oggetto del precedente annullamento (in termini cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 7064/2025; si vedano anche Cons. Stato, IV, nn. 2070/2011 e 1415/2011; Id., V, 20 aprile 2012, n. 2348; Sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4037);
- in ogni caso, « Perché l’atto emanato dall’Amministrazione in seguito al giudicato di annullamento possa essere considerato affetto dai vizi descritti, è imprescindibile che il “vincolo conformativo” discendente da quest’ultimo sia assolutamente preciso e dettagliato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza » (cfr. sempre Cons. Stato, VII, n. 8307/2024), atteso che l’atto emanato dall’Amministrazione dopo l’annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento illegittimo può considerarsi violativo od elusivo del giudicato solo quando da esso derivi un obbligo talmente puntuale che il suo contenuto è desumibile nei suoi tratti essenziali direttamente dalla sentenza (si vedano, ex multis , Cons. Stato, IV, n. 3223/2010; Id., VI, nn. 3415/2011 e 2601/2011);
- di conseguenza, « qualora ci si trovi di fronte ad un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione o per difetto di istruttoria, residua in modo indubbio uno spazio ampio per il riesercizio dell’attività valutativa da parte dell’amministrazione », di tal che « se la stessa elimina il vizio, ma ciò nonostante adotta un provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa, si avrà violazione od elusione del giudicato se l’attività asseritamente esecutiva dell’amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite dal giudicato; diversamente, viene in questione non una violazione /elusione del giudicato, ma una eventuale nuova autonoma illegittimità » dell’atto adottato (Cons. Stato, V, n. 4207/2025);
- peraltro, come correttamente sottolineato, « La qualificazione dell’azione con riguardo alla natura intrinseca dei vizi dedotti deve tener conto del peculiare atteggiarsi del giudicato amministrativo di accoglimento nei giudizi di legittimità di natura impugnatoria nei casi in cui la funzione amministrativa sia improntata alla cosiddetta discrezionalità tecnica, in quanto dall’individuazione dei limiti derivanti dal giudicato al rinnovo dell’azione amministrativa viene, in definitiva, a dipendere il tracciato della linea di discrimine tra le ipotesi di violazione/elusione del giudicato e le ipotesi di eventuali nuove, autonome illegittimità in cui l’Amministrazione sia incorsa in sede di riesercizio della funzione », nel senso che, « in caso di reiterazione, in esito a giudicato di annullamento per vizi sostanziali, di atti emanati nell’esercizio di una funzione connotata da discrezionalità tecnica, l’afflizione dell’attività da eventuali nuovi vizi dia luogo a violazione o a elusione del giudicato solo qualora l’atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute. Invece, qualora i vizi ineriscano allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all’autorità amministrativa nel riesercizio della funzione entro i limiti conformativi segnati dal giudicato, si verterà a fronte di vizi di legittimità affliggenti l’attività di riesercizio della funzione, denunziabili in via cognitoria-impugnatoria » (cfr. Cons. Stato, VI, n. 899/2013);
- resta fermo che, « In applicazione del principio del c.d. one shot temperato, per evitare che l’amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte ad ogni annullamento in sede giurisdizionale, è dovere della stessa pubblica amministrazione riesaminare una seconda volta l’affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione (per l’avvenire, e, in sostanza, per una terza volta) di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato; tale principio costituisce il punto di equilibrio tra due opposte esigenze, quali la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi » (così Cons. Stato, V, n. 1127/2025; nello stesso senso, tra le molte, si vedano anche Id., VI, n. 3480/2022; IV, n. 4057/2020);
3. Considerato che, con la sentenza di cui la parte lamenta in questa sede alternativamente la violazione e l’elusione (n. -OMISSIS-), questo Tribunale ha provveduto ad annullare la precedente valutazione negativa resa dall’Amministrazione circa la dipendenza di causa di servizio della grave patologia sofferta dal ricorrente (“ leucemia linfoblastica acuta B ”), riscontrando in particolare una carenza “ di adeguata istruttoria e di adeguata motivazione ” ad opera del Comitato di Verifica e rilevando:
- che “ il contestato parere – sebbene elenchi nel suo preambolo i servizi prestati dal ricorrente durante le missioni espletate in territori operativi – ha mancato di valutare se le attività in concreto svolte dal militare ed i contesti specifici in cui egli ha operato abbiano, o meno, un’incidenza causale sull’insorgenza della denunciata patologia ” (punto 7 della motivazione);
- che “ il ricorrente - nell’espletamento dei compiti assegnatigli – è stato esposto a molteplici e specifiche fonti di rischio, essendo stato incaricato in compiti di pattugliamento, vigilanza e controllo, con continui spostamenti nei territori devastati da bombardamenti, anche con utilizzo di uranio impoverito ”, ma “ Tali circostanze non sono state congruamente considerate nei provvedimenti impugnati, nei quali le ragioni del diniego non risultano fondate su elementi concreti ed esaurienti che possano giustificare la ritenuta sussistenza o meno del nesso causale tra l’infermità accertata e il servizio prestato ”, posto che “ il Comitato di Verifica, nel proprio parere, si è limitato a richiamare fattori di rischio generici relativi alla patologia in esame (e peraltro, attinti da fonti di comune dominio e privi di veste scientifica, come dimostrato dalla difesa attorea), trascurando di dare conto dell’insieme di fattori di rischio specifici riconducibili all’esposizione del ricorrente ad inquinanti patogeni in ambito lavorativo, né ha fornito congrue ragioni per escludere che le particolari condizioni di impiego del militare possano aver influito sull’insorgere della patologia in contestazione ” (punto 8.1.), di tal che, “ anche alla luce delle risultanze della disposta verificazione [che ha ritenuto che “ l’esposizione a Uranio impoverito e metalli pesanti durante le missioni, al di là di ogni ragionevole dubbio, possa essere considerata concausa nella insorgenza della patologia ematologica (Leucemia Acuta) al Tenente Colonnello Sig. -OMISSIS- ”; ndr.] , il parere del Comitato di Verifica (e, per l’effetto, il decreto di diniego impugnato) appare lacunoso ” (8.3.);
- che, “ Dalla citata verificazione è dunque emersa la presenza di dati relativi al cd. “rischio specifico” cui è stato esposto il ricorrente, in riferimento al quale emerge la necessità che l’Amministrazione dia conto delle condizioni concrete - allegate in atti - in cui ha operato il militare e delle evidenze scientifiche acclarate nella relazione di verificazione ” (punto 9);
- che inoltre, “ Dall’accoglimento della doglianza relativa alla carente istruttoria e motivazione deriva l’assorbimento degli ulteriori motivi di censura, dovendo l’Amministrazione – per effetto della presente pronuncia ed in sede di riedizione del potere – rideterminarsi anche in ordine alla valutazione di non idoneità del ricorrente al reimpiego in modo parziale ” (punto 9.2);
4. Rilevato che, in sede di riesercizio del potere, il nuovo parere di riesame reso dal Comitato di Verifica n. -OMISSIS- del 31.1.2024, poi recepito dal Decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- del 29.5.2024, risulta aver ottemperato al dictat giudiziale di cui sopra, colmando il difetto istruttorio e motivazionale ravvisato dal Tribunale, atteso che, nell’escludere qualsiasi nesso di causalità o di concausalità efficiente e determinante tra il servizio prestato dal ricorrente e l’infermità dal medesimo sofferta, ha in ogni caso precisato:
- che, pur avendo il soggetto partecipato a diverse missioni all’estero, non risulta certa l’esposizione del militare all’uranio impoverito con modalità pericolose (inalazione e ingestione), non avendo questi partecipato ad alcuno scontro armato, né essendo stato esposto direttamente ad esalazioni derivante da proiettili, essendovi al più stato esposto dopo un notevole lasso di tempo rispetto alle avvenute deflagrazioni e non risultando essere stato in contatto diretto con munizioni pericolose;
- che, in generale, non sussiste comunque una chiara correlazione, all’interno della letteratura scientifica, tra l’esposizione a tale sostanza e l’insorgenza della patologia lamentata dal ricorrente, non avendo quest’ultima una causa certa;
- che, da un punto di vista cronologico e temporale, non c’è comunque corrispondenza tra la presunta esposizione del militare e la concreta manifestazione dell’infermità, avvenuta a distanza di ben 15 anni, ciò escludendo il possibile riscontro del nesso di causalità tra i due eventi;
- che ancora lo stress del ricorrente non può aver agito come concausa efficiente della sua infermità, attesa l’ordinarietà delle attività di missione effettuate dal militare, così come deve escludersi una concausalità efficiente delle vaccinazioni eseguite rispetto all’insorgere della patologia, non ravvisandosi alcun riscontro scientifico in tal senso;
- che, in definitiva, il processo neoplastico occorso al ricorrente sarebbe da attribuire a fattori estranei al servizio;
5. Ritenuto che:
- non si ravvisa dunque, nel caso di specie, la violazione e l’elusione del giudicato lamentata da parte ricorrente, in quanto la nuova valutazione resa dal Comitato di Verifica, poi recepita dal Ministero resistente nel provvedimento finale di diniego, pur non conducendo a un esito satisfattivo della domanda del richiedente, risulta comunque aver materialmente vagliato i diversi fattori, pur inizialmente non considerati, evidenziati dalla sentenza n. -OMISSIS-di questo Tribunale, così superando le criticità precedentemente riscontrate sotto il profilo istruttorio e motivazionale in riferimento ai pregressi provvedimenti impugnati dalla parte e poi annullati dal giudicante;
- di conseguenza, tutti i vizi prospettati in ricorso, ricadendo al di fuori del perimetro di illegittimità correlabili a una violazione o elusione del giudicato, si sostanziano in ulteriori e autonome censure di legittimità riguardanti il rinnovato esercizio del potere da parte dell’Amministrazione resistente, estranee al giudizio di ottemperanza azionato e da vagliare, più propriamente, nell’ambito di un ordinario giudizio impugnatorio, come da domanda posta in via gradata dalla medesima parte ricorrente;
- infine, nella fattispecie in esame, non è possibile ipotizzare l’operatività del principio del one shot temperato invocato dal richiedente, tale principio postulando, alla luce della pacifica giurisprudenza già sopra richiamata, non già un unico annullamento provvedimentale (come avvenuto nel caso di specie), bensì una duplice caducazione giudiziale involgente anche il successivo atto adottato dall’Amministrazione in sede di riesercizio del potere (oggetto di odierno contenzioso);
6. Considerato che:
- alla luce di tutto quanto precede, la domanda per ottemperanza formulata dalla parte in via principale non può trovare accoglimento e va, dunque, rigettata;
- al fine di vagliare le ulteriori censure formulate in ricorso e le correlate pretese, deve conseguentemente essere disposto ai sensi dell’art. 32 c.p.a. il mutamento del rito, fissando per la trattazione del merito del giudizio l’udienza pubblica del 11 maggio 2026;
- quanto alle spese di lite, l’attuale incompleto vaglio di tutti i motivi di ricorso costituisce ragione sufficiente per disporne l’integrale compensazione tra i contendenti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) rigetta la domanda di ottemperanza formulata in via principale in sede di ricorso;
b) dispone, per ogni ulteriore domanda e doglianza, la conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a.;
c) fissa, per il prosieguo del giudizio, l’udienza pubblica dell’11 maggio 2026;
d) compensa integralmente le spese di lite tra i contendenti;
e) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NO DE EI, Presidente FF
AO AR, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AR | NO DE EI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.