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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/07/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1075/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1075 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, c.f. , quale procuratrice speciale di Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
c.f. , , C.F.
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4 elettivamente dom.ta in Benevento, alla piazza Bissolati n. 14, presso lo studio dell'avv.
Francesco Iacoviello, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, C.F. , elett.te dom.to in Benevento, alla via CP C.F._5
Tiengo n. 34/B, presso lo studio dell'avv. Severino Coluccio, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in qualità di procuratrice speciale di (in ), Parte_1 Parte_2 Pt_1
e , conveniva in giudizio , al fine di Parte_3 Parte_4 CP ottenerne la condanna: a) alla restituzione del bene immobile, sito in Pago Veiano (Bn), alla via Vittorio Veneto n. 35 (Cat., f.10, p.lla. 221, sub 1); b) al risarcimento dei danni derivati dall'illegittima occupazione del bene per un importo di € 400,00 mensili a far data della messa in mora del 1.6.2023 sino all'effettivo rilascio.
- Pagina 1 - A sostegno delle proprie domande, deduceva: che l'appartamento suindicato era di proprietà di (in ), e , i quali Pt_2 Parte_2 Pt_1 Parte_3 Parte_4 lo avevano ereditato da;
che l'immobile, a far data dal 2018, era nella Persona_1 materiale disponibilità dell'odierno convenuto che lo aveva ricevuto in godimento su concessione del precedente titolare a titolo di cortesia;
che, in data 1.6.2023, gli attuali proprietari, a mezzo di atto stragiudiziale, avevano richiesto invano al convenuto la restituzione immediata del bene.
Si costituiva il convenuto, il quale eccepiva: il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice; la cessazione della materia del contendere per la sua intenzione di riconsegnare l'immobile; l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno.
Il Tribunale osserva.
Occorre, in via prioritaria, procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta.
In linea generale, mette conto rammentare che “chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base ad un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario;
egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento” (Cass. n.
21853/2020).
Pertanto, diversamente dall'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto di un bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo e per il cui accoglimento è necessaria la “probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce (Cass. n. 25052/2018), l'azione personale di restituzione, destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene, in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito), non presuppone necessariamente nel
“tradens” la qualità di proprietario.
Ove, poi, colui che è proprietario di un bene lo conceda in comodato, egli può avvalersi, al fine di ottenerne il rilascio, sia dell'azione contrattuale di natura obbligatoria, che di quella di rivendica, ma, non essendo facoltà del giudice mutare ex officio il titolo della pretesa, la controversia va decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato, con la conseguenza che, ove opti per l'azione contrattuale, l'attore ha l'onere di provare non la proprietà del bene ma solo l'esistenza del contratto di comodato (Cass. nn. 2726/2013,
2599/1997, 8326/1990).
- Pagina 2 - Orbene, dall'esame della domanda introduttiva e delle conclusioni formulate, nonché dall'analisi della documentazione versata in atti, non è revocabile in dubbio che l'attrice abbia esperito un'azione contrattuale volta a conseguire il rilascio di un bene in loro proprietà, dato al convenuto in comodato (è, invero, pacifico tra le parti che l'immobile fu concesso dal dante causa all'odierno convenuto a titolo di cortesia) senza termine (art. 1810 Persona_1
c.c.), con obbligo, quindi, per il comodatario di restituirlo a semplice richiesta del comodante.
Essa (che agisce come rappresentante dei comodanti: cfr. in atti procure notarili), che pure ha dimostrato la qualità di proprietari per successione ereditaria dei (in atti vi è la Pt_1 donazione che comprova la titolarità del bene in capo al de cuius, mentre l'instaurazione del presente giudizio dimostra ex art. 476 c.c. l'accettazione dell'eredità), ha, tuttavia, richiesto il rilascio del bene per cui è causa in favore dei rappresentati quali comodanti e non quali proprietari, provando sia la consegna del bene (circostanza, del resto, mai contestata dal convenuto e, anzi, ammessa nella comparsa di risposta) che il rifiuto di restituirlo (cfr. diffida a mezzo raccomandata versata in atti).
Dal canto suo, il convenuto non ha contestato né la consegna del bene né la mancata restituzione (invero, nonostante il riconoscimento del credito restitutorio, lo non ha CP ancora permesso ai proprietari di rientrare nella disponibilità dell'abitazione poiché non ha ancora restituito le chiavi, siffatta circostanza trovando conferma in una scrittura allegata da parte attrice nella seconda memoria istruttoria e non disconosciuta dal convenuto nella quale si può leggere che lo si riserva di restituirle al termine dell'ultimazione di alcuni lavori CP di ripristino della casa), né ha dato prova di possedere un diverso titolo di godimento.
Di conseguenza, la richiesta di restituzione non adempiuta dal convenuto ha determinato il venir meno del diritto alla disponibilità e al godimento dell'immobile occupato del comodatario, il quale è venuto, pertanto, ad assumere la posizione di detentore “sine titulo” del bene altrui (cfr. Cassazione civile sez. II, 10 maggio 2000, n. 5987; Cassazione civile, sez.
III, 9 novembre 1989 n. 4718).
In virtù di quanto precede, quindi, ed in accoglimento della domanda di restituzione, il convenuto va condannato all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, meglio descritto in citazione.
Passando alla domanda di risarcimento per il danno da occupazione sine titulo del bene, essa va respinta poiché manca, prima ancora che la prova (anche presuntiva), l'allegazione delle concrete possibilità perdute godimento diretto o indiretto dell'immobile, essendo lamentata solamente l'occupazione in sé.
- Pagina 3 - Difatti, con sentenza n. 36645/2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel solco di altri precedenti della Suprema Corte (Cass. nn. 13071/2018, 11203/2019, 7280/2021,
14268/2021, 33027/2021), hanno chiarito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene, il mancato godimento sia diretto che indiretto non attiene all'area del lucro cessante derivante dall'occupazione subita, bensì a quella del danno emergente che il proprietario ha subito per il fatto di essere stato privato dell'oggetto del suo diritto.
In particolare, quando la lesione attinge il contenuto della proprietà, il danno risarcibile deve essere rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere - in modo pieno ed esclusivo - che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione abusiva.
In tal senso, tuttavia, è richiesta a carico dell'attore l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del godimento perso e, ove, tale allegazione sia contestata dal convenuto costituito, la prova dello specifico godimento perso, che potrà essere assolta anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, co, 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici, per le quali l'attore dovrà allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa.
Inoltre, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso potrà essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
L'interpretazione delle Sezioni Unite conforta, quindi, la tesi di questo Tribunale secondo cui il danno da occupazione sine titulo, non atteggiandosi con elementi di estraneità al sistema della responsabilità civile, non può ritenersi sussistente, come afferma invece parte attrice, in re ipsa e coincidere con l'evento danno, che è viceversa solamente un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., è pur sempre un danno conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto direttamente o indirettamente godere del bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo o locarlo a prezzo superiore alla media.
Alla luce di ciò, in mancanza di una specifica attività assertiva, prima ancora che asseverativa, la domanda risarcitoria non può, quindi, essere accolta.
Stante la reciproca soccombenza data dall'accoglimento della domanda di restituzione e dal rigetto di quella risarcitoria (S.U. n. 32061/2022), le spese di lite vanno compensate per la metà, laddove per la restante parte esse seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai
- Pagina 4 - parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200), ai valori medi (da respingere, quanto agli esborsi, la richiesta di rimborso delle spese di mediazione del cui pagamento non vi è prova).
Inoltre, non avendo parte convenuta partecipato al procedimento di mediazione senza addurre un giustificato motivo, essa va condannata, ai sensi dell'art. 12 bis d. lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'occupazione senza titolo, da parte di CP
, dell'immobile, sito in Pago Veiano (Bn), alla via Vittorio Veneto n. 35 (Cat., f.10,
[...]
p.lla. 221, sub 1);
2. per l'effetto sub 1), condanna al rilascio immediato dello stesso, in favore di CP
libero da persone e cose;
Parte_1
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4. compensa le spese di lite al 50% e condanna al pagamento, in favore di CP
della restante parte, che liquida in € 62,50 per esborsi ed € 1.276,00 per Parte_1 compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
5. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di CP importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Benevento, 3.7.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. Luca Pio
Orlando, magistrato ordinario in tirocinio mirato, nominato con D.M. 22.10.2024.
- Pagina 5 -
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1075 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, c.f. , quale procuratrice speciale di Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
c.f. , , C.F.
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4 elettivamente dom.ta in Benevento, alla piazza Bissolati n. 14, presso lo studio dell'avv.
Francesco Iacoviello, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, C.F. , elett.te dom.to in Benevento, alla via CP C.F._5
Tiengo n. 34/B, presso lo studio dell'avv. Severino Coluccio, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in qualità di procuratrice speciale di (in ), Parte_1 Parte_2 Pt_1
e , conveniva in giudizio , al fine di Parte_3 Parte_4 CP ottenerne la condanna: a) alla restituzione del bene immobile, sito in Pago Veiano (Bn), alla via Vittorio Veneto n. 35 (Cat., f.10, p.lla. 221, sub 1); b) al risarcimento dei danni derivati dall'illegittima occupazione del bene per un importo di € 400,00 mensili a far data della messa in mora del 1.6.2023 sino all'effettivo rilascio.
- Pagina 1 - A sostegno delle proprie domande, deduceva: che l'appartamento suindicato era di proprietà di (in ), e , i quali Pt_2 Parte_2 Pt_1 Parte_3 Parte_4 lo avevano ereditato da;
che l'immobile, a far data dal 2018, era nella Persona_1 materiale disponibilità dell'odierno convenuto che lo aveva ricevuto in godimento su concessione del precedente titolare a titolo di cortesia;
che, in data 1.6.2023, gli attuali proprietari, a mezzo di atto stragiudiziale, avevano richiesto invano al convenuto la restituzione immediata del bene.
Si costituiva il convenuto, il quale eccepiva: il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice; la cessazione della materia del contendere per la sua intenzione di riconsegnare l'immobile; l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno.
Il Tribunale osserva.
Occorre, in via prioritaria, procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta.
In linea generale, mette conto rammentare che “chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base ad un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario;
egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento” (Cass. n.
21853/2020).
Pertanto, diversamente dall'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto di un bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo e per il cui accoglimento è necessaria la “probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce (Cass. n. 25052/2018), l'azione personale di restituzione, destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene, in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito), non presuppone necessariamente nel
“tradens” la qualità di proprietario.
Ove, poi, colui che è proprietario di un bene lo conceda in comodato, egli può avvalersi, al fine di ottenerne il rilascio, sia dell'azione contrattuale di natura obbligatoria, che di quella di rivendica, ma, non essendo facoltà del giudice mutare ex officio il titolo della pretesa, la controversia va decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato, con la conseguenza che, ove opti per l'azione contrattuale, l'attore ha l'onere di provare non la proprietà del bene ma solo l'esistenza del contratto di comodato (Cass. nn. 2726/2013,
2599/1997, 8326/1990).
- Pagina 2 - Orbene, dall'esame della domanda introduttiva e delle conclusioni formulate, nonché dall'analisi della documentazione versata in atti, non è revocabile in dubbio che l'attrice abbia esperito un'azione contrattuale volta a conseguire il rilascio di un bene in loro proprietà, dato al convenuto in comodato (è, invero, pacifico tra le parti che l'immobile fu concesso dal dante causa all'odierno convenuto a titolo di cortesia) senza termine (art. 1810 Persona_1
c.c.), con obbligo, quindi, per il comodatario di restituirlo a semplice richiesta del comodante.
Essa (che agisce come rappresentante dei comodanti: cfr. in atti procure notarili), che pure ha dimostrato la qualità di proprietari per successione ereditaria dei (in atti vi è la Pt_1 donazione che comprova la titolarità del bene in capo al de cuius, mentre l'instaurazione del presente giudizio dimostra ex art. 476 c.c. l'accettazione dell'eredità), ha, tuttavia, richiesto il rilascio del bene per cui è causa in favore dei rappresentati quali comodanti e non quali proprietari, provando sia la consegna del bene (circostanza, del resto, mai contestata dal convenuto e, anzi, ammessa nella comparsa di risposta) che il rifiuto di restituirlo (cfr. diffida a mezzo raccomandata versata in atti).
Dal canto suo, il convenuto non ha contestato né la consegna del bene né la mancata restituzione (invero, nonostante il riconoscimento del credito restitutorio, lo non ha CP ancora permesso ai proprietari di rientrare nella disponibilità dell'abitazione poiché non ha ancora restituito le chiavi, siffatta circostanza trovando conferma in una scrittura allegata da parte attrice nella seconda memoria istruttoria e non disconosciuta dal convenuto nella quale si può leggere che lo si riserva di restituirle al termine dell'ultimazione di alcuni lavori CP di ripristino della casa), né ha dato prova di possedere un diverso titolo di godimento.
Di conseguenza, la richiesta di restituzione non adempiuta dal convenuto ha determinato il venir meno del diritto alla disponibilità e al godimento dell'immobile occupato del comodatario, il quale è venuto, pertanto, ad assumere la posizione di detentore “sine titulo” del bene altrui (cfr. Cassazione civile sez. II, 10 maggio 2000, n. 5987; Cassazione civile, sez.
III, 9 novembre 1989 n. 4718).
In virtù di quanto precede, quindi, ed in accoglimento della domanda di restituzione, il convenuto va condannato all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, meglio descritto in citazione.
Passando alla domanda di risarcimento per il danno da occupazione sine titulo del bene, essa va respinta poiché manca, prima ancora che la prova (anche presuntiva), l'allegazione delle concrete possibilità perdute godimento diretto o indiretto dell'immobile, essendo lamentata solamente l'occupazione in sé.
- Pagina 3 - Difatti, con sentenza n. 36645/2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel solco di altri precedenti della Suprema Corte (Cass. nn. 13071/2018, 11203/2019, 7280/2021,
14268/2021, 33027/2021), hanno chiarito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene, il mancato godimento sia diretto che indiretto non attiene all'area del lucro cessante derivante dall'occupazione subita, bensì a quella del danno emergente che il proprietario ha subito per il fatto di essere stato privato dell'oggetto del suo diritto.
In particolare, quando la lesione attinge il contenuto della proprietà, il danno risarcibile deve essere rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere - in modo pieno ed esclusivo - che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione abusiva.
In tal senso, tuttavia, è richiesta a carico dell'attore l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del godimento perso e, ove, tale allegazione sia contestata dal convenuto costituito, la prova dello specifico godimento perso, che potrà essere assolta anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, co, 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici, per le quali l'attore dovrà allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa.
Inoltre, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso potrà essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
L'interpretazione delle Sezioni Unite conforta, quindi, la tesi di questo Tribunale secondo cui il danno da occupazione sine titulo, non atteggiandosi con elementi di estraneità al sistema della responsabilità civile, non può ritenersi sussistente, come afferma invece parte attrice, in re ipsa e coincidere con l'evento danno, che è viceversa solamente un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., è pur sempre un danno conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto direttamente o indirettamente godere del bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo o locarlo a prezzo superiore alla media.
Alla luce di ciò, in mancanza di una specifica attività assertiva, prima ancora che asseverativa, la domanda risarcitoria non può, quindi, essere accolta.
Stante la reciproca soccombenza data dall'accoglimento della domanda di restituzione e dal rigetto di quella risarcitoria (S.U. n. 32061/2022), le spese di lite vanno compensate per la metà, laddove per la restante parte esse seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai
- Pagina 4 - parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200), ai valori medi (da respingere, quanto agli esborsi, la richiesta di rimborso delle spese di mediazione del cui pagamento non vi è prova).
Inoltre, non avendo parte convenuta partecipato al procedimento di mediazione senza addurre un giustificato motivo, essa va condannata, ai sensi dell'art. 12 bis d. lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'occupazione senza titolo, da parte di CP
, dell'immobile, sito in Pago Veiano (Bn), alla via Vittorio Veneto n. 35 (Cat., f.10,
[...]
p.lla. 221, sub 1);
2. per l'effetto sub 1), condanna al rilascio immediato dello stesso, in favore di CP
libero da persone e cose;
Parte_1
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4. compensa le spese di lite al 50% e condanna al pagamento, in favore di CP
della restante parte, che liquida in € 62,50 per esborsi ed € 1.276,00 per Parte_1 compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
5. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di CP importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Benevento, 3.7.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. Luca Pio
Orlando, magistrato ordinario in tirocinio mirato, nominato con D.M. 22.10.2024.
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