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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1286-2021 R.G.A.C., promossa da:
(c.f. ), già titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 C.F._1
(ex p.i. , cancellata in data 18.2.2020), rappresentato e difeso dall'avv. Maria P.IVA_1
Antonietta Gabellone;
- attore - contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Di Sanzo;
- convenuta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la società convenuta in epigrafe, assumendo che: a) in data 19.3.1987, con atto pubblico per Notar era stata costituita la avente quale Persona_1 Controparte_1 oggetto sociale l'esercizio dell'attività di frantoio oleario per la produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria;
b) dall'anno 1989 l'odierno attore - su terreno di proprietà della e previo conseguimento della relativa concessione edilizia - aveva Controparte_1 curato la costruzione dell'intero frantoio oleario (composto da piano seminterrato, piano interrato e piano terra), tuttora utilizzato dalla società convenuta per l'esercizio dell'attività di frantoio, sostenendo integralmente i relativi costi e le spese per materiali e manodopera;
c) aveva conseguito il diploma di scuola media inferiore, frequentando un corso scolastico serale organizzato dal
Comune di Saracena, senza alcuna competenza in materia fiscale, contabile, societaria o finanziaria;
d) cionondimeno, l'attore aveva ricoperto la carica meramente formale ed apparente di amministratore unico della dal 1987 e fino alla revoca della sua nomina e la Controparte_1 contestuale sua sostituzione con il nuovo amministratore unico , avvenuta con Controparte_2 delibera dell'assemblea dei soci del 26.7.2019, mantenendo tuttavia la qualità di socio;
e) il vero ed effettivo amministratore della società era sempre stato . Controparte_2
Con il libello introduttivo del presente giudizio l'odierna parte attrice ha formulato le domande che così venivano dalla medesima compendiate: 1) “Domanda di accertamento della carica formale o apparente di amministratore di diritto, rivestita dall'odierno attore sin dalla costituzione della società convenuta (19/03/1987) alla data del 26/07/2019 (data di nomina dell'amministratore unico, rappresentante legale della società convenuta, ), poiché l'amministrazione di fatto della società convenuta è stata Controparte_2 esercitata dalla data di costituzione della stessa a tuttora da ”; Controparte_2
2) “Domanda di accertamento al fine della declaratoria della ricognizione di debito, a titolo di prezzo parziale di appalto per la costruzione, l'agibilità e l'utilizzo del frantoio oleario de quo, per come annotato nei bilanci della società convenuta ex artt. 2709, 2710, 1988 e 2944 c.c., a favore dell'attore debitore con riserva di formulazione dell'istanza di ordinanza di somme non contestate ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 bis c.p.c.”;
3) “Domanda di condanna della società convenuta del pagamento della somma di euro 371.000,00
o alla somma maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, a titolo del valore immobiliare per le spese dei costi dei materiali, di manodopera e di agibilità relativi alla costruzione e all'utilizzo del frantoio oleario, formulata specificamente a titolo di danno patrimoniale permanente ex artt. 2043
e ss c.c. e ex artt. 24 Cost, arrt. 2947 e 2935 c.c. secondo i principi della giurisprudenza di legittimità maggioritaria, che fissa la decorrenza della prescrizione del danno permanente o lungolatente non dalla data di verificazione dell'illecito, né da quella in cui il danneggiato ha avuto la percezione del danno, ma da quella in cui il danneggiato ha avuto la concreta possibilità di percepire che il danno dallo stesso patito andava ascritto alla condotta illecita di uno o più terzi oppure dal momento della cessata permanenza dello stesso danno”; 4) “Efficacia dell'art.19 dello statuto della società de qua, con decorrenza dal 19/03/1987 fino alla data del 26/07/2019, data di nomina dell'amministratore unico, rappresentante legale
e di modifica dello Statuto sociale: sussistenza del rapporto di fatto di lavoro Controparte_2 dipendente subordinato a tempo determinato ex art. 2094 c.c. tra l'amministratore di diritto (prestatore di lavoro subordinato), e l'amministratore di fatto (datore di lavoro), Parte_1
e diritto dell'attore al pagamento della retribuzione, non corrisposta Controparte_2 dall'anno 2001 all'anno 2019, per lo svolgimento di attività esecutive, materiali e accessorie, delegate dall'amministratore di fatto”; 5) “Domanda di condanna della società convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. (responsabilità aggravata) per mancata adesione ed espresso rifiuto del 10/04/2021 della società convenuta al formale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex artt. 2 e ss, D.L. n.132/2014, convertito in
L.n.162/2014, inviato dall'attore via pec in data 16/03/2021”;
Tanto premesso, ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare, accertare che l'odierno attore, dalla data del 19/03/1987 di costituzione della società fino alla sua sostituzione, avvenuta con la nomina del nuovo amministratore unico con delibera assembleare del 26/07/2019, ha ricoperto la carica formale di amministratore di diritto e accertare che l'amministrazione di fatto della società convenuta, dalla suindicata data dell'atto costitutivo a tuttora è stata sempre ed esclusivamente esercitata da;
accertare Controparte_2 ed emanare la declaratoria di ricognizione di debito da parte della società convenuta relativamente al suindicato debito totale richiesto ex artt. 1988 e 2944 c.c. di cui ai punti n. 1) e n. 2) delle suddescritte argomentazioni di diritto, che qui devono intendersi integralmente trascritti e riportati,
e per gli effetti: - in via principale, condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 426.932,20
(quattrocentoventiseimilanovecentotrentadue/20) o della somma minore o maggiore ritenuta di
Giustizia, di cui euro 371.000,00 (trecentosettantunomila/00) a titolo del valore immobiliare per le spese dei costi dei materiali, di manodopera, di agibilità e di utilizzo del frantoio oleario de quo e di cui euro 55.932,2 (cinquantacinquemilanovecentotrentadue/20) a titolo di retribuzione, derivante dal rapporto di fatto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art.2094 c.c., non corrisposta dal 2001 al 2019 per l'attività formale e apparente di amministratore di diritto, esercitata dall'odierno attore, consistita in mere funzioni esecutive, materiali e delegate da parte dall' amministratore e rappresentante legale di fatto, , sin dalla costituzione Controparte_2 della società convenuta (19/03/1987) e fino al 26/07/2019, per le argomentazioni di diritto di cui ai punti n.1), n.2), n.3) e n. 4) del presente atto, che qui devono intendersi integralmente trascritti e riportati;
- in via subordinata, condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 36.190,29
(trentaseimilacentonovanta/29) o della somma minore o maggiore ritenuta di Giustizia, a favore dell'odierno attore per le argomentazioni riportate al punto n.2) del presente atto, che qui devono intendersi integralmente trascritte e riportate con riserva di formulazione dell'istanza di ordinanza di somme non contestate ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 bis c.p.c.;
- in ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. (responsabilità aggravata) per mancata adesione ed espresso rifiuto del 10/04/2021 della società convenuta al formale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex artt. 2 e ss, D.L. n.132/2014, convertito in
L.n.162/2014, inviato dall'attore via pec in data 16/03/2021, per le argomentazioni esposte nel punto n. 5) dell'atto de quo, che qui devono intendersi integralmente trascritte e riportate.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori di legge a favore del difensore, che si dichiara anticipatario e distrattario ex art.93 c.p.c. e con rimborso del contributo unificato di euro 518,00 e delle spese di anticipazione forfettaria di euro
27,00 al fine dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19.7.2021 si è costituita in giudizio la compagine societaria la quale ha Controparte_1 impugnato e contestato - punto per punto - le avverse deduzioni e le domande di parte attrice, all'uopo deducendo il maturarsi della prescrizione delle altrui richieste di pagamento, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito respingere in toto tutte le avverse richieste per essere totalmente infondate sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze, ed accessori di legge, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi anche di ufficio ex art. 96 c.p.c.. Dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi infondata pretesa a qualsiasi titolo”.
Con ordinanza del 27.1.2022 veniva disposta la separazione delle domande, con devoluzione di quelle di cui ai sub 1 e 4 alla cognizione del Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale, sicché l'odierno procedimento proseguiva limitatamente allo scrutinio delle residue domande sopra richiamate ai punti sub 2, 3 e 5.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed espletamento degli interrogatori formali;
all'udienza “cartolare” del 22.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Muovendo dall'esame della domanda con cui l'attore ha invocato la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 371.000,00 a titolo - si legge testualmente a pag. 7 del libello introduttivo del presente giudizio - di “valore immobiliare per le spese dei costi dei materiali, di manodopera e di agibilità relativi alla costruzione e all'utilizzo del frantoio oleario, formulata specificamente a titolo di danno patrimoniale permanente ex artt. 2043 e ss c.c. e ex artt.
24 Cost, artt. 2947 e 2935 c.c.”, ritiene questo Tribunale che la stessa sia manifestamente infondata e vada, dunque, integralmente rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
A tal riguardo, infatti, rilievo evidentemente assorbente e dirimente - nella direzione della reiezione di siffatta domanda, espressamente incardinata dall'odierno istante nell'alveo dell'art. 2043 c.c. - assume il fatto che del tutto generica ed approssimativa già in punto di stretta allegazione (ancor prima che sfornita di supporto probatorio) risulta la prospettazione attorea in ordine alla individuazione della condotta che si assume essere stata causativa del presunto danno lamentato, essendosi - sotto tale profilo - il limitato a dedurre che siffatta condotta sarebbe consistita Pt_1 nella “…violazione del complesso delle norme previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia sulla regolarità contabile delle società, specie delle srl e della regolarità nella soddisfazione dei creditori sociali da parte di una società di capitali”. Né, d'altro canto, risulta in alcun modo allegata e provata l'esistenza di un qualsivoglia nesso eziologico tra la pur indimostrata altrui condotta illecita ed il danno di cui viene invocato il ristoro.
2. Quanto, poi, alla domanda con cui l'attore - in via subordinata - ha richiesto la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 36.190,29 a titolo di corrispettivo dovuto per
“costi dei materiali, della manodopera, dell'agibilità e per l'utilizzo delle opere eseguite per l'intera costruzione del frantoio oleario” (così si legge a pag. 5 dell'atto di citazione), la stessa trae fondamento dalla asserita portata ricognitiva del debito ed interruttiva della prescrizione da riconoscersi alle annotazioni contenute nel bilancio curato dalla per l'esercizio Controparte_1
2018 ed approvato con delibera dell'assemblea dei soci del 30.9.2019. A tal riguardo, va premesso come la Corte di Cassazione abbia efficacemente chiarito che “il riconoscimento del diritto - al fine della interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c. - è configurabile in presenza dei requisiti di volontarietà, consapevolezza, inequivocità, esternazione e recettizietà (seppur non direttamente nei confronti del titolare del diritto), requisiti che devono coesistere nello stesso atto, restando escluso che questo possa essere ricomposto a posteriori attraverso l'integrazione a mezzo dei risultati di attività probatoria svolta nel processo. Ne consegue che la ricognizione interruttiva della prescrizione non può essere ricollegata alla correlazione tra una singola voce, complessiva e generica, di bilancio, ed un atto interno di contabilità specificativo, in quanto, in tale ipotesi, il bilancio non è fornito di quel carattere specificatorio necessario per integrare la manifestazione di consapevolezza idonea alla ricognizione del singolo debito, mentre l'atto interno, pur dotato di specificità, è, però, privo della esteriorizzazione implicante la manifestazione di consapevolezza” (in tal senso, ex multis,
Cassazione civile sez. I, 16.6.2000, n. 8248).
Ciò posto, ritiene questo Giudice che alcuna portata ricognitiva del debito (e, dunque, interruttiva della prescrizione) possa essere attribuita all'annotazione contenuta nel bilancio della CP_1 per l'esercizio 2018 (e così anche a quelle contenute nei bilanci degli esercizi precedenti), nella
[...] parte in cui in esso si dà atto - tra le passività incluse nello stato patrimoniale - del credito di €
36.190,29 in favore di . Parte_1
Appare, infatti, di tutta evidenza come una annotazione di tal fatta difetti di quel grado di specificazione sufficiente ad integrare la manifestazione di consapevolezza idonea alla configurabilità di una ricognizione del singolo debito, secondo il perimetro ermeneutico sancito dalla Suprema Corte nella testé richiamata pronuncia.
Logico corollario è che, risalendo pacificamente la costruzione del frantoio all'anno 1989 ed il primo atto interruttivo della prescrizione alla diffida del 24.4.2020, va da sé non meritevole di accoglimento risulta la domanda subordinata in esame, dovendosi ritenere che la relativa pretesa si sia abbondantemente estinta per intervenuta prescrizione in ragione dello spirare del relativo termine decennale.
3. Ancora, non meritevole di accoglimento risulta la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3
c.p.c. avanzata dalla difesa dell'attore. Costituisce, infatti, presupposto ineludibile per l'applicazione della sanzione disciplinata dall'invocato art. 96 c.p.c., la condizione di "soccombente" della parte nei cui confronti la sanzione per responsabilità aggravata è invocata, come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale della disposizione in esame (in tal senso, Cassazione civile, sez. II, ordinanza 09/02/2022 n. 4212), sicché - essendo risultate infondate le domande azionate dall'attore nei riguardi della società convenuta - per ciò solo da rigettare è anche la richiesta di condanna per lite temeraria.
3.1 Del pari non meritevole di accoglimento è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta, costituendo approdo consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda richieda pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Ebbene, non essendo emersa prova del danno in concreto subìto dalla richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (scaglione tra € 260.000,01 ed € 520.000,00), dell'attività effettivamente prestata e del non elevato livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.800,00 per la fase di studio;
€ 1.200,00 per la fase introduttiva;
€ 5.500,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 3.200,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1286/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate da parte attrice.
2) Rigetta le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzate da ambo le parti.
3) Condanna l'attore a rifondere - in favore di parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore - gli onorari di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
11.700,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 13 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Prato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1286-2021 R.G.A.C., promossa da:
(c.f. ), già titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 C.F._1
(ex p.i. , cancellata in data 18.2.2020), rappresentato e difeso dall'avv. Maria P.IVA_1
Antonietta Gabellone;
- attore - contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Di Sanzo;
- convenuta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la società convenuta in epigrafe, assumendo che: a) in data 19.3.1987, con atto pubblico per Notar era stata costituita la avente quale Persona_1 Controparte_1 oggetto sociale l'esercizio dell'attività di frantoio oleario per la produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria;
b) dall'anno 1989 l'odierno attore - su terreno di proprietà della e previo conseguimento della relativa concessione edilizia - aveva Controparte_1 curato la costruzione dell'intero frantoio oleario (composto da piano seminterrato, piano interrato e piano terra), tuttora utilizzato dalla società convenuta per l'esercizio dell'attività di frantoio, sostenendo integralmente i relativi costi e le spese per materiali e manodopera;
c) aveva conseguito il diploma di scuola media inferiore, frequentando un corso scolastico serale organizzato dal
Comune di Saracena, senza alcuna competenza in materia fiscale, contabile, societaria o finanziaria;
d) cionondimeno, l'attore aveva ricoperto la carica meramente formale ed apparente di amministratore unico della dal 1987 e fino alla revoca della sua nomina e la Controparte_1 contestuale sua sostituzione con il nuovo amministratore unico , avvenuta con Controparte_2 delibera dell'assemblea dei soci del 26.7.2019, mantenendo tuttavia la qualità di socio;
e) il vero ed effettivo amministratore della società era sempre stato . Controparte_2
Con il libello introduttivo del presente giudizio l'odierna parte attrice ha formulato le domande che così venivano dalla medesima compendiate: 1) “Domanda di accertamento della carica formale o apparente di amministratore di diritto, rivestita dall'odierno attore sin dalla costituzione della società convenuta (19/03/1987) alla data del 26/07/2019 (data di nomina dell'amministratore unico, rappresentante legale della società convenuta, ), poiché l'amministrazione di fatto della società convenuta è stata Controparte_2 esercitata dalla data di costituzione della stessa a tuttora da ”; Controparte_2
2) “Domanda di accertamento al fine della declaratoria della ricognizione di debito, a titolo di prezzo parziale di appalto per la costruzione, l'agibilità e l'utilizzo del frantoio oleario de quo, per come annotato nei bilanci della società convenuta ex artt. 2709, 2710, 1988 e 2944 c.c., a favore dell'attore debitore con riserva di formulazione dell'istanza di ordinanza di somme non contestate ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 bis c.p.c.”;
3) “Domanda di condanna della società convenuta del pagamento della somma di euro 371.000,00
o alla somma maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, a titolo del valore immobiliare per le spese dei costi dei materiali, di manodopera e di agibilità relativi alla costruzione e all'utilizzo del frantoio oleario, formulata specificamente a titolo di danno patrimoniale permanente ex artt. 2043
e ss c.c. e ex artt. 24 Cost, arrt. 2947 e 2935 c.c. secondo i principi della giurisprudenza di legittimità maggioritaria, che fissa la decorrenza della prescrizione del danno permanente o lungolatente non dalla data di verificazione dell'illecito, né da quella in cui il danneggiato ha avuto la percezione del danno, ma da quella in cui il danneggiato ha avuto la concreta possibilità di percepire che il danno dallo stesso patito andava ascritto alla condotta illecita di uno o più terzi oppure dal momento della cessata permanenza dello stesso danno”; 4) “Efficacia dell'art.19 dello statuto della società de qua, con decorrenza dal 19/03/1987 fino alla data del 26/07/2019, data di nomina dell'amministratore unico, rappresentante legale
e di modifica dello Statuto sociale: sussistenza del rapporto di fatto di lavoro Controparte_2 dipendente subordinato a tempo determinato ex art. 2094 c.c. tra l'amministratore di diritto (prestatore di lavoro subordinato), e l'amministratore di fatto (datore di lavoro), Parte_1
e diritto dell'attore al pagamento della retribuzione, non corrisposta Controparte_2 dall'anno 2001 all'anno 2019, per lo svolgimento di attività esecutive, materiali e accessorie, delegate dall'amministratore di fatto”; 5) “Domanda di condanna della società convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. (responsabilità aggravata) per mancata adesione ed espresso rifiuto del 10/04/2021 della società convenuta al formale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex artt. 2 e ss, D.L. n.132/2014, convertito in
L.n.162/2014, inviato dall'attore via pec in data 16/03/2021”;
Tanto premesso, ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare, accertare che l'odierno attore, dalla data del 19/03/1987 di costituzione della società fino alla sua sostituzione, avvenuta con la nomina del nuovo amministratore unico con delibera assembleare del 26/07/2019, ha ricoperto la carica formale di amministratore di diritto e accertare che l'amministrazione di fatto della società convenuta, dalla suindicata data dell'atto costitutivo a tuttora è stata sempre ed esclusivamente esercitata da;
accertare Controparte_2 ed emanare la declaratoria di ricognizione di debito da parte della società convenuta relativamente al suindicato debito totale richiesto ex artt. 1988 e 2944 c.c. di cui ai punti n. 1) e n. 2) delle suddescritte argomentazioni di diritto, che qui devono intendersi integralmente trascritti e riportati,
e per gli effetti: - in via principale, condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 426.932,20
(quattrocentoventiseimilanovecentotrentadue/20) o della somma minore o maggiore ritenuta di
Giustizia, di cui euro 371.000,00 (trecentosettantunomila/00) a titolo del valore immobiliare per le spese dei costi dei materiali, di manodopera, di agibilità e di utilizzo del frantoio oleario de quo e di cui euro 55.932,2 (cinquantacinquemilanovecentotrentadue/20) a titolo di retribuzione, derivante dal rapporto di fatto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art.2094 c.c., non corrisposta dal 2001 al 2019 per l'attività formale e apparente di amministratore di diritto, esercitata dall'odierno attore, consistita in mere funzioni esecutive, materiali e delegate da parte dall' amministratore e rappresentante legale di fatto, , sin dalla costituzione Controparte_2 della società convenuta (19/03/1987) e fino al 26/07/2019, per le argomentazioni di diritto di cui ai punti n.1), n.2), n.3) e n. 4) del presente atto, che qui devono intendersi integralmente trascritti e riportati;
- in via subordinata, condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 36.190,29
(trentaseimilacentonovanta/29) o della somma minore o maggiore ritenuta di Giustizia, a favore dell'odierno attore per le argomentazioni riportate al punto n.2) del presente atto, che qui devono intendersi integralmente trascritte e riportate con riserva di formulazione dell'istanza di ordinanza di somme non contestate ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 bis c.p.c.;
- in ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. (responsabilità aggravata) per mancata adesione ed espresso rifiuto del 10/04/2021 della società convenuta al formale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex artt. 2 e ss, D.L. n.132/2014, convertito in
L.n.162/2014, inviato dall'attore via pec in data 16/03/2021, per le argomentazioni esposte nel punto n. 5) dell'atto de quo, che qui devono intendersi integralmente trascritte e riportate.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori di legge a favore del difensore, che si dichiara anticipatario e distrattario ex art.93 c.p.c. e con rimborso del contributo unificato di euro 518,00 e delle spese di anticipazione forfettaria di euro
27,00 al fine dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19.7.2021 si è costituita in giudizio la compagine societaria la quale ha Controparte_1 impugnato e contestato - punto per punto - le avverse deduzioni e le domande di parte attrice, all'uopo deducendo il maturarsi della prescrizione delle altrui richieste di pagamento, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito respingere in toto tutte le avverse richieste per essere totalmente infondate sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze, ed accessori di legge, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi anche di ufficio ex art. 96 c.p.c.. Dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi infondata pretesa a qualsiasi titolo”.
Con ordinanza del 27.1.2022 veniva disposta la separazione delle domande, con devoluzione di quelle di cui ai sub 1 e 4 alla cognizione del Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale, sicché l'odierno procedimento proseguiva limitatamente allo scrutinio delle residue domande sopra richiamate ai punti sub 2, 3 e 5.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed espletamento degli interrogatori formali;
all'udienza “cartolare” del 22.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Muovendo dall'esame della domanda con cui l'attore ha invocato la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 371.000,00 a titolo - si legge testualmente a pag. 7 del libello introduttivo del presente giudizio - di “valore immobiliare per le spese dei costi dei materiali, di manodopera e di agibilità relativi alla costruzione e all'utilizzo del frantoio oleario, formulata specificamente a titolo di danno patrimoniale permanente ex artt. 2043 e ss c.c. e ex artt.
24 Cost, artt. 2947 e 2935 c.c.”, ritiene questo Tribunale che la stessa sia manifestamente infondata e vada, dunque, integralmente rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
A tal riguardo, infatti, rilievo evidentemente assorbente e dirimente - nella direzione della reiezione di siffatta domanda, espressamente incardinata dall'odierno istante nell'alveo dell'art. 2043 c.c. - assume il fatto che del tutto generica ed approssimativa già in punto di stretta allegazione (ancor prima che sfornita di supporto probatorio) risulta la prospettazione attorea in ordine alla individuazione della condotta che si assume essere stata causativa del presunto danno lamentato, essendosi - sotto tale profilo - il limitato a dedurre che siffatta condotta sarebbe consistita Pt_1 nella “…violazione del complesso delle norme previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia sulla regolarità contabile delle società, specie delle srl e della regolarità nella soddisfazione dei creditori sociali da parte di una società di capitali”. Né, d'altro canto, risulta in alcun modo allegata e provata l'esistenza di un qualsivoglia nesso eziologico tra la pur indimostrata altrui condotta illecita ed il danno di cui viene invocato il ristoro.
2. Quanto, poi, alla domanda con cui l'attore - in via subordinata - ha richiesto la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 36.190,29 a titolo di corrispettivo dovuto per
“costi dei materiali, della manodopera, dell'agibilità e per l'utilizzo delle opere eseguite per l'intera costruzione del frantoio oleario” (così si legge a pag. 5 dell'atto di citazione), la stessa trae fondamento dalla asserita portata ricognitiva del debito ed interruttiva della prescrizione da riconoscersi alle annotazioni contenute nel bilancio curato dalla per l'esercizio Controparte_1
2018 ed approvato con delibera dell'assemblea dei soci del 30.9.2019. A tal riguardo, va premesso come la Corte di Cassazione abbia efficacemente chiarito che “il riconoscimento del diritto - al fine della interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c. - è configurabile in presenza dei requisiti di volontarietà, consapevolezza, inequivocità, esternazione e recettizietà (seppur non direttamente nei confronti del titolare del diritto), requisiti che devono coesistere nello stesso atto, restando escluso che questo possa essere ricomposto a posteriori attraverso l'integrazione a mezzo dei risultati di attività probatoria svolta nel processo. Ne consegue che la ricognizione interruttiva della prescrizione non può essere ricollegata alla correlazione tra una singola voce, complessiva e generica, di bilancio, ed un atto interno di contabilità specificativo, in quanto, in tale ipotesi, il bilancio non è fornito di quel carattere specificatorio necessario per integrare la manifestazione di consapevolezza idonea alla ricognizione del singolo debito, mentre l'atto interno, pur dotato di specificità, è, però, privo della esteriorizzazione implicante la manifestazione di consapevolezza” (in tal senso, ex multis,
Cassazione civile sez. I, 16.6.2000, n. 8248).
Ciò posto, ritiene questo Giudice che alcuna portata ricognitiva del debito (e, dunque, interruttiva della prescrizione) possa essere attribuita all'annotazione contenuta nel bilancio della CP_1 per l'esercizio 2018 (e così anche a quelle contenute nei bilanci degli esercizi precedenti), nella
[...] parte in cui in esso si dà atto - tra le passività incluse nello stato patrimoniale - del credito di €
36.190,29 in favore di . Parte_1
Appare, infatti, di tutta evidenza come una annotazione di tal fatta difetti di quel grado di specificazione sufficiente ad integrare la manifestazione di consapevolezza idonea alla configurabilità di una ricognizione del singolo debito, secondo il perimetro ermeneutico sancito dalla Suprema Corte nella testé richiamata pronuncia.
Logico corollario è che, risalendo pacificamente la costruzione del frantoio all'anno 1989 ed il primo atto interruttivo della prescrizione alla diffida del 24.4.2020, va da sé non meritevole di accoglimento risulta la domanda subordinata in esame, dovendosi ritenere che la relativa pretesa si sia abbondantemente estinta per intervenuta prescrizione in ragione dello spirare del relativo termine decennale.
3. Ancora, non meritevole di accoglimento risulta la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3
c.p.c. avanzata dalla difesa dell'attore. Costituisce, infatti, presupposto ineludibile per l'applicazione della sanzione disciplinata dall'invocato art. 96 c.p.c., la condizione di "soccombente" della parte nei cui confronti la sanzione per responsabilità aggravata è invocata, come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale della disposizione in esame (in tal senso, Cassazione civile, sez. II, ordinanza 09/02/2022 n. 4212), sicché - essendo risultate infondate le domande azionate dall'attore nei riguardi della società convenuta - per ciò solo da rigettare è anche la richiesta di condanna per lite temeraria.
3.1 Del pari non meritevole di accoglimento è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta, costituendo approdo consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda richieda pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Ebbene, non essendo emersa prova del danno in concreto subìto dalla richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (scaglione tra € 260.000,01 ed € 520.000,00), dell'attività effettivamente prestata e del non elevato livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.800,00 per la fase di studio;
€ 1.200,00 per la fase introduttiva;
€ 5.500,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 3.200,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1286/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate da parte attrice.
2) Rigetta le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzate da ambo le parti.
3) Condanna l'attore a rifondere - in favore di parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore - gli onorari di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
11.700,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 13 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Prato