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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 852/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4170/2022 depositato il 25/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1100/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 07/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012F00257/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012F00257/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012F00257/2016 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ricorreva contro l'avviso di accertamento n. TY7012F00257, asseritamente non notificato, per i motivi da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'Agenzia delle Entrate eccepiva l'inammissibilità del ricorso e in subordine ne chiedeva il rigetto per infondatezza.
All' udienza del 2.2.2022 il ricorso veniva posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è inammissibile.
Oggetto dell'impugnazione è l'avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione del ricorrente, socio al 37% della società Società_1 s.n.c., scaturito dall'avviso di accertamento ritualmente notificato alla società.
L' Agenzia delle Entrate ha documentato la regolare notifica dell'avviso alla società sopra indicata ed il ricorrente peraltro non lo contesta, avendo ammesso che la predetta, in attesa di sottoscrivere l'accertamento con adesione, omise di presentare ricorso nei termini.
L'accertamento dei maggiori ricavi è pertanto divenuto definitivo in danno della società, non essendo necessaria la notifica dello stesso ai soci.
Tuttavia, se l'accertamento viene notificato solo alla società, esso diviene definitivo solo in danno della predetta e non pregiudica la possibilità contestarlo, in sede di opposizione all'avviso di accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione ( cfr. Cass. 17360/2014).
Senonchè, l'avviso di accertamento oggetto del presente ricorso, relativo appunto al reddito di partecipazione,
è stato ritualmente notificato, come documentato dall'Agenzia delle Entrate, posto che la notifica è avvenuta a mezzo posta, ex art. 149 c.p.c., essendosi il messo notificatore avvalso del servizio postale. Il plico non
è stato consegnato per assenza del destinatario. E' stata pertanto inviata la C.A.D. ( comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale) e la madre del ricorrente, da questi delegata, per come indicato sull'avviso di ricevimento con valore fidefacente, ha ritirato l'atto all'ufficio postale in data 14.3.2016.
L'avviso avrebbe pertanto dovuto essere impugnato entro 60 giorni dal 14.3.2016.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e non possono pertanto essere esaminate le doglianze attinenti il merito della pretesa tributaria.
Spese secondo soccombenza.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 27 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
La sentenza appellata è erronea in quanto esamina una fattispecie estranea alla contestazione formulata nel ricorso introduttivo (obbligo dell'invio della informativa CAN e non CAD) ed illegittima in quanto viola il disposto dell'invocato art.60 comma I lett.b bis) del DPR n.600/73, ripreso dall'art.7 comma 3 della Legge
n.890/1982, il quale, come norma speciale della notifica in campo tributario, adottata a modifica degli artt.137
e seguenti cpe, dispone che qualora l'Atto non venga consegnato a mani del legittimo destinatario, ma a persona diversa, occorre che l'agente postale invii al destinatario una comunicazione informativa dell'avvenuta notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora l'Atto venga consegnato a mani di soggetto abilitato alla ricezione, è sufficiente l'invio della Comunicazione a mezzo di raccomandata semplice. La grave violazione della procedura di notificazione, che ha irrimediabilmente leso il diritto alla difesa del contribuente, comporta la nullità assoluta della notifica. Per ragioni tutorie l'appellante conferma, inoltre, i motivi di opposizione formulati in primo grado all'accertamento emesso nei confronti della società Società_1 snc, da cui è scaturito, pro quota, il maggior reddito di partecipazione contestato all'appellante.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1100/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 07 Marzo
2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Si fa preliminarmente osservare come il ricorrente, con il proprio atto di appello, non sia stato in grado di sollevare la benchè minima eccezione in merito alla pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo da parte dei primi giudici. Per il principio di non contestazione sancito dall'art.115 c.p.c., pertanto, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia divenuta definitiva, e, quindi, non più opponibile, in considerazione dell'avvenuta acquiescenza tacita prestata dal ricorrente sul punto in esame, assolutamente dirimente ai fini della risoluzione della presente controversia. L'avviso di accertamento, oggetto della presente impugnazione è stato regolarmente notificato in data 14/03/2016 ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge. Si rileva inoltre che anche l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società è divenuto definitivo per mancata impugnazione, con la conseguenza che la pretesa dell'Ufficio contenuta nell'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di società di persona, quale l'odierno ricorrente si è ormai cristallizzata e non può più essere oggetto di contestazione. Riguardo, poi, l'unica eccezione sollevata da controparte in sede di appello (“nullità della notifica in violazione dell'art. 60 comma
1 lett. b bis del D.P.R. n. 600/1973”), si fa presente quanto segue. Parte ricorrente sostiene che la notifica dell'atto è avvenuta nelle mani di persona diversa dal destinatario in violazione dell'art. 60 comma 1 lett. b bis del D.P.R. n. 600/1973. Quanto sostenuto da parte ricorrente è del tutto pretestuoso;
infatti l'atto in questione è stato ritirato all'ufficio postale dalla mamma del ricorrente in data 14/03/2016. Inoltre si precisa che in data 23 novembre 2017, con prot. N. 132770 il dott. Difensore_1, delegato dal sig. Ricorrente_1, a seguito di notifica della cartella di pagamento, ha richiesto copia dell'avviso di accertamento e la relativa notifica. Quanto richiesto è stato ritirato in Ufficio in data 11/04/2019. La scrivente difesa sottolinea inoltre che la variazione degli importi rilevata da controparte rappresenta la logica conseguenza dei valori contabili rideterminati dall'Ufficio a seguito dell'attività di controllo espletata. In particolare si osserva che l'atto di accertamento è stato emesso a seguito dell'invito n. I00178/2015, regolarmente notificato, con il quale quest'Ufficio ha chiesto la documentazione contabile relativa al periodo d'imposta 2011.
Dall'esame della documentazione prodotta in data 23/02/2015, sono emersi i rilievi di seguito rappresentati.
Registro vendite €172.490,69; Registro corrispettivi €37.469,13; Totale accertato €209.959,82; Totale dichiarato €190.998,00.
Pertanto la differenza di € 18.962,00 (ricavi contabilizzati e non dichiarati) è stata correttamente recuperata a tassazione dall'Ufficio scrivente. Successivamente parte ricorrente, in sede di accertamento con adesione, presentava in contraddittorio, delle osservazioni, sostenendo che i ricavi erano stati contabilizzati secondo il principio di competenza;
che tali ricavi comprendono le fatture emesse alla Società_2 da gennaio a dicembre 2011, al netto delle rettifiche operate per il superamento del budget assegnato per l'anno 2011;
l'ammontare dei ricavi ammonta ad € 153.234,16 che, sommati ai corrispettivi per ticket e prestazioni diversi, determina un ammontare complessivo di € 190.703,29.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio. In data 20 Giugno 2025 parte appellante deposita memoria illustrativa.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'atto di appello si incentra unicamente sulla dedotta nullità della notifica dell'avviso di accertamento n.
TY7012F00257/2016, dalla quale l'appellante fa discendere l'asserita tempestività del ricorso di primo grado e, in via mediata, la non definitività della pretesa impositiva. Non risultano, invece, proposte in appello specifiche censure: né alla statuizione della sentenza di primo grado circa la tardività del ricorso in rapporto alla data del 14.03.2016 come dies a quo;
né alle argomentazioni di merito relative alla fondatezza dell'accertamento. Tuttavia, poiché la doglianza sulla nullità della notifica, se fondata, inciderebbe indirettamente sulla tempestività dell'impugnazione, il Collegio ritiene opportuno esaminare prioritariamente la questione pregiudiziale relativa alla validità della notificazione.
Sulla notifica dell'avviso di accertamento e sulla dedotta nullità ex art.60, comma 1, lett. b-bis, D. P.
R.600/1973, dagli atti risulta pacifico tra le parti che: l'avviso di accertamento n. TY7012F00257/2016 è stato notificato a mezzo posta, ai sensi dell'art.149 c. p. c. e dell'art.60, comma 1, lett. b), D. P. R. n.600/1973; a seguito della temporanea assenza del destinatario è stata emessa la Comunicazione di Avvenuto Deposito
(CAD) e il plico è stato quindi ritirato presso l'Ufficio Postale di Augusta in data 14.03.2016; dall'avviso di ricevimento prodotto in giudizio e munito di efficacia fidefacente, risulta che il ritiro è avvenuto a cura della madre del ricorrente, indicata come tale, soggetto familiare del destinatario. In diritto, l'art.60, comma 1, lett.
b-bis, D. P. R. n.600/1973, in combinato con l'art.7, comma 3, della L. n.890/1982, disciplina l'onere di informazione aggiuntiva in caso di notificazione a mezzo posta degli atti tributari, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario. In sintesi: quando la consegna avvenga a persona diversa dal destinatario, ma abilitata o comunque legata al destinatario da rapporto familiare o di servizio (es. familiare convivente, addetto alla casa, portiere, addetto alla ricezione), la legge prevede un sistema di notificazione che si perfeziona mediante: consegna del plico al soggetto legittimato;
invio al destinatario di una comunicazione informativa dell'avvenuta notifica, che, secondo l'interpretazione normativa e giurisprudenziale, può essere effettuata anche con raccomandata semplice, in quanto la relazione di prossimità tra consegnatario e destinatario garantisce una prevedibile effettiva conoscenza;
nell'ipotesi in cui la consegna avvenga a soggetto estraneo al nucleo familiare o all'ambito di servizio del destinatario, si richiede un più intenso onere di garanzia, anche mediante l'utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, per attestare l'effettiva informazione del destinatario. Nel caso di specie, è documentalmente provato che: il plico è stato ritirato da soggetto indicato come “mamma” del contribuente;
l'atto è stato dunque messo a disposizione di un familiare stretto, pacificamente riconducibile alla categoria dei soggetti abilitati alla ricezione in luogo del destinatario.
In tale contesto: l'onere di comunicazione informativa non può essere interpretato in modo da annullare in radice la funzione della consegna al familiare;
l'eventuale irregolarità formale nella modalità di comunicazione ulteriore (cd. CAN) non può essere considerata, in assenza di specifica prova contraria, idonea a determinare la nullità della notifica, ove risulti raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del contribuente (art.156
c. p. c. e principio generale del raggiungimento dello scopo). Nel caso concreto, la sequenza fattuale evidenziata dall'Ufficio rafforza la conclusione del raggiungimento dello scopo: la notifica si è perfezionata, in base al plico e alla CAD, in data 14.03.2016, con ritiro da parte della madre dell'appellante; in data
23.11.2017 il difensore del contribuente, per delega del sig. Ric._1, ha formalmente richiesto copia dell'avviso di accertamento e degli atti relativi alla notifica;
quanto richiesto è stato ritirato presso l'Ufficio in data
11.04.2019, ulteriore conferma della piena conoscenza dell'atto ben prima della proposizione del ricorso del maggio 2019. Ne consegue che: la doglianza di nullità della notifica si fonda su una lettura eccessivamente formalistica e parcellizzata della disciplina, che non considera la presenza di un soggetto familiare quale consegnatario, né il successivo comportamento del contribuente e del suo difensore, incompatibile con la tesi della mancata conoscenza. anche a voler ipotizzare un'irregolarità nella mancata produzione in giudizio di una distinta raccomandata informativa ex art.60, comma 1, lett. b-bis, D. P. R. n.600/1973, l'atto risulta comunque idoneo ad aver assolto allo scopo di portare a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria.
Tale scopo risulta in ogni caso pacificamente raggiunto entro il 2017–2019,ossia ben prima del deposito del ricorso del maggio 2019. Pertanto l'eccezione di nullità della notifica è infondata.
Sulla tardività del ricorso introduttivo e sull'inammissibilità, accertata la validità della notifica in data
14.03.2016, trova applicazione l'art.21, comma 1, D. Lgs. n.546/1992, secondo cui: “Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Considerato che: il dies a quo decorre dal 14.03.2016; il ricorso di primo grado è stato depositato solo in data 08.05.2019; risulta evidente il mancato rispetto del termine perentorio di 60 giorni, termine che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art.22, comma 2, D. Lgs. n.546/1992). L'appellante non ha fornito elementi idonei a: dimostrare che la notifica non si sia perfezionata in data 14.03.2016; spostare in avanti, per qualunque ragione giuridicamente rilevante, il dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione.
La stessa memoria difensiva, che insiste sul mancato invio della CAN, non è supportata da elementi idonei a sovvertire la ricostruzione del giudice di primo grado, il quale ha correttamente rilevato l'inammissibilità del ricorso per tardività. La pronuncia di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto perfezionata la notifica dell'avviso in data 14.03.2016 e, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso ex art.21 D. Lgs.
n.546/1992, risulta quindi congruamente motivata e giuridicamente corretta.
Sulla definitività dell'accertamento nei confronti della società e del socio, l'Ufficio ha inoltre evidenziato come:
l'avviso di accertamento n. TY7022F00254/2016, emesso nei confronti della società “
Società_1 s. n. c. ” per l'anno 2011, sia divenuto definitivo per mancata impugnazione;
la pretesa trasferita pro quota al socio Ric._1, mediante l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, rispecchi il maggior reddito di impresa accertato in capo alla società. In linea con la giurisprudenza, l'accertamento notificato alla sola società di persone, se non impugnato, diviene definitivo nei confronti di essa;
il socio conserva, sul piano teorico, la possibilità di contestare, con l'impugnazione dell'avviso di accertamento a lui intestato, anche i presupposti sostanziali dell'accertamento societario. Nel caso concreto, tuttavia: l'avviso al socio è stato ritualmente notificato ed è divenuto esso stesso definitivo per carenza di tempestiva impugnazione;
le contestazioni di merito (relative alla determinazione dei ricavi, al principio di competenza, alla documentazione Soc._2, ecc. ), pur originariamente dedotte in primo grado, non sono state puntualmente riproposte in appello, né sviluppate nella memoria, con conseguente consolidamento, anche sul piano processuale, della pretesa impositiva. Ne deriva che, al momento del giudizio di appello, la posizione fiscale del socio risulta cristallizzata sulla base del reddito di partecipazione accertato, senza che residui uno spazio processuale effettivo per riesaminare il merito dell'accertamento.
Sul principio di non contestazione e sull'acquiescenza parziale, l'Agenzia delle Entrate ha invocato il principio di non contestazione ex art.115 c.p.c. , deducendo che la mancata specifica impugnazione: della statuizione di inammissibilità del ricorso per tardività; delle argomentazioni di merito in punto di fondatezza della pretesa e delle spese di lite;
implicherebbe un'acquiescenza tacita alle suddette parti della sentenza. Pur ritenendo che il nucleo essenziale della controversia in appello sia comunque rappresentato dalla verifica della validità
o meno della notifica e, dunque, della tempestività dell'azione, il Collegio osserva che: in concreto, l'appello non contiene autonome e specifiche censure rispetto alle articolate motivazioni della sentenza di primo grado in punto di tardività e di merito dell'accertamento; la mancata riproposizione dei motivi di merito importa, ai sensi dei principi generali, una forma di rinuncia implicita alla relativa trattazione nel grado di appello. Tale rilievo, pur non assumendo valenza dirimente rispetto alla verifica della ritualità della notifica e della tardività del ricorso (che risultano autonomamente accertate), conferma comunque la tenuta complessiva della decisione impugnata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1, va rigettato. Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.200,00
(milleduecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4170/2022 depositato il 25/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1100/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 07/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012F00257/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012F00257/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012F00257/2016 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ricorreva contro l'avviso di accertamento n. TY7012F00257, asseritamente non notificato, per i motivi da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'Agenzia delle Entrate eccepiva l'inammissibilità del ricorso e in subordine ne chiedeva il rigetto per infondatezza.
All' udienza del 2.2.2022 il ricorso veniva posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è inammissibile.
Oggetto dell'impugnazione è l'avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione del ricorrente, socio al 37% della società Società_1 s.n.c., scaturito dall'avviso di accertamento ritualmente notificato alla società.
L' Agenzia delle Entrate ha documentato la regolare notifica dell'avviso alla società sopra indicata ed il ricorrente peraltro non lo contesta, avendo ammesso che la predetta, in attesa di sottoscrivere l'accertamento con adesione, omise di presentare ricorso nei termini.
L'accertamento dei maggiori ricavi è pertanto divenuto definitivo in danno della società, non essendo necessaria la notifica dello stesso ai soci.
Tuttavia, se l'accertamento viene notificato solo alla società, esso diviene definitivo solo in danno della predetta e non pregiudica la possibilità contestarlo, in sede di opposizione all'avviso di accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione ( cfr. Cass. 17360/2014).
Senonchè, l'avviso di accertamento oggetto del presente ricorso, relativo appunto al reddito di partecipazione,
è stato ritualmente notificato, come documentato dall'Agenzia delle Entrate, posto che la notifica è avvenuta a mezzo posta, ex art. 149 c.p.c., essendosi il messo notificatore avvalso del servizio postale. Il plico non
è stato consegnato per assenza del destinatario. E' stata pertanto inviata la C.A.D. ( comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale) e la madre del ricorrente, da questi delegata, per come indicato sull'avviso di ricevimento con valore fidefacente, ha ritirato l'atto all'ufficio postale in data 14.3.2016.
L'avviso avrebbe pertanto dovuto essere impugnato entro 60 giorni dal 14.3.2016.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e non possono pertanto essere esaminate le doglianze attinenti il merito della pretesa tributaria.
Spese secondo soccombenza.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 27 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
La sentenza appellata è erronea in quanto esamina una fattispecie estranea alla contestazione formulata nel ricorso introduttivo (obbligo dell'invio della informativa CAN e non CAD) ed illegittima in quanto viola il disposto dell'invocato art.60 comma I lett.b bis) del DPR n.600/73, ripreso dall'art.7 comma 3 della Legge
n.890/1982, il quale, come norma speciale della notifica in campo tributario, adottata a modifica degli artt.137
e seguenti cpe, dispone che qualora l'Atto non venga consegnato a mani del legittimo destinatario, ma a persona diversa, occorre che l'agente postale invii al destinatario una comunicazione informativa dell'avvenuta notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora l'Atto venga consegnato a mani di soggetto abilitato alla ricezione, è sufficiente l'invio della Comunicazione a mezzo di raccomandata semplice. La grave violazione della procedura di notificazione, che ha irrimediabilmente leso il diritto alla difesa del contribuente, comporta la nullità assoluta della notifica. Per ragioni tutorie l'appellante conferma, inoltre, i motivi di opposizione formulati in primo grado all'accertamento emesso nei confronti della società Società_1 snc, da cui è scaturito, pro quota, il maggior reddito di partecipazione contestato all'appellante.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1100/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 07 Marzo
2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Si fa preliminarmente osservare come il ricorrente, con il proprio atto di appello, non sia stato in grado di sollevare la benchè minima eccezione in merito alla pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo da parte dei primi giudici. Per il principio di non contestazione sancito dall'art.115 c.p.c., pertanto, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia divenuta definitiva, e, quindi, non più opponibile, in considerazione dell'avvenuta acquiescenza tacita prestata dal ricorrente sul punto in esame, assolutamente dirimente ai fini della risoluzione della presente controversia. L'avviso di accertamento, oggetto della presente impugnazione è stato regolarmente notificato in data 14/03/2016 ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge. Si rileva inoltre che anche l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società è divenuto definitivo per mancata impugnazione, con la conseguenza che la pretesa dell'Ufficio contenuta nell'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di società di persona, quale l'odierno ricorrente si è ormai cristallizzata e non può più essere oggetto di contestazione. Riguardo, poi, l'unica eccezione sollevata da controparte in sede di appello (“nullità della notifica in violazione dell'art. 60 comma
1 lett. b bis del D.P.R. n. 600/1973”), si fa presente quanto segue. Parte ricorrente sostiene che la notifica dell'atto è avvenuta nelle mani di persona diversa dal destinatario in violazione dell'art. 60 comma 1 lett. b bis del D.P.R. n. 600/1973. Quanto sostenuto da parte ricorrente è del tutto pretestuoso;
infatti l'atto in questione è stato ritirato all'ufficio postale dalla mamma del ricorrente in data 14/03/2016. Inoltre si precisa che in data 23 novembre 2017, con prot. N. 132770 il dott. Difensore_1, delegato dal sig. Ricorrente_1, a seguito di notifica della cartella di pagamento, ha richiesto copia dell'avviso di accertamento e la relativa notifica. Quanto richiesto è stato ritirato in Ufficio in data 11/04/2019. La scrivente difesa sottolinea inoltre che la variazione degli importi rilevata da controparte rappresenta la logica conseguenza dei valori contabili rideterminati dall'Ufficio a seguito dell'attività di controllo espletata. In particolare si osserva che l'atto di accertamento è stato emesso a seguito dell'invito n. I00178/2015, regolarmente notificato, con il quale quest'Ufficio ha chiesto la documentazione contabile relativa al periodo d'imposta 2011.
Dall'esame della documentazione prodotta in data 23/02/2015, sono emersi i rilievi di seguito rappresentati.
Registro vendite €172.490,69; Registro corrispettivi €37.469,13; Totale accertato €209.959,82; Totale dichiarato €190.998,00.
Pertanto la differenza di € 18.962,00 (ricavi contabilizzati e non dichiarati) è stata correttamente recuperata a tassazione dall'Ufficio scrivente. Successivamente parte ricorrente, in sede di accertamento con adesione, presentava in contraddittorio, delle osservazioni, sostenendo che i ricavi erano stati contabilizzati secondo il principio di competenza;
che tali ricavi comprendono le fatture emesse alla Società_2 da gennaio a dicembre 2011, al netto delle rettifiche operate per il superamento del budget assegnato per l'anno 2011;
l'ammontare dei ricavi ammonta ad € 153.234,16 che, sommati ai corrispettivi per ticket e prestazioni diversi, determina un ammontare complessivo di € 190.703,29.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio. In data 20 Giugno 2025 parte appellante deposita memoria illustrativa.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'atto di appello si incentra unicamente sulla dedotta nullità della notifica dell'avviso di accertamento n.
TY7012F00257/2016, dalla quale l'appellante fa discendere l'asserita tempestività del ricorso di primo grado e, in via mediata, la non definitività della pretesa impositiva. Non risultano, invece, proposte in appello specifiche censure: né alla statuizione della sentenza di primo grado circa la tardività del ricorso in rapporto alla data del 14.03.2016 come dies a quo;
né alle argomentazioni di merito relative alla fondatezza dell'accertamento. Tuttavia, poiché la doglianza sulla nullità della notifica, se fondata, inciderebbe indirettamente sulla tempestività dell'impugnazione, il Collegio ritiene opportuno esaminare prioritariamente la questione pregiudiziale relativa alla validità della notificazione.
Sulla notifica dell'avviso di accertamento e sulla dedotta nullità ex art.60, comma 1, lett. b-bis, D. P.
R.600/1973, dagli atti risulta pacifico tra le parti che: l'avviso di accertamento n. TY7012F00257/2016 è stato notificato a mezzo posta, ai sensi dell'art.149 c. p. c. e dell'art.60, comma 1, lett. b), D. P. R. n.600/1973; a seguito della temporanea assenza del destinatario è stata emessa la Comunicazione di Avvenuto Deposito
(CAD) e il plico è stato quindi ritirato presso l'Ufficio Postale di Augusta in data 14.03.2016; dall'avviso di ricevimento prodotto in giudizio e munito di efficacia fidefacente, risulta che il ritiro è avvenuto a cura della madre del ricorrente, indicata come tale, soggetto familiare del destinatario. In diritto, l'art.60, comma 1, lett.
b-bis, D. P. R. n.600/1973, in combinato con l'art.7, comma 3, della L. n.890/1982, disciplina l'onere di informazione aggiuntiva in caso di notificazione a mezzo posta degli atti tributari, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario. In sintesi: quando la consegna avvenga a persona diversa dal destinatario, ma abilitata o comunque legata al destinatario da rapporto familiare o di servizio (es. familiare convivente, addetto alla casa, portiere, addetto alla ricezione), la legge prevede un sistema di notificazione che si perfeziona mediante: consegna del plico al soggetto legittimato;
invio al destinatario di una comunicazione informativa dell'avvenuta notifica, che, secondo l'interpretazione normativa e giurisprudenziale, può essere effettuata anche con raccomandata semplice, in quanto la relazione di prossimità tra consegnatario e destinatario garantisce una prevedibile effettiva conoscenza;
nell'ipotesi in cui la consegna avvenga a soggetto estraneo al nucleo familiare o all'ambito di servizio del destinatario, si richiede un più intenso onere di garanzia, anche mediante l'utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, per attestare l'effettiva informazione del destinatario. Nel caso di specie, è documentalmente provato che: il plico è stato ritirato da soggetto indicato come “mamma” del contribuente;
l'atto è stato dunque messo a disposizione di un familiare stretto, pacificamente riconducibile alla categoria dei soggetti abilitati alla ricezione in luogo del destinatario.
In tale contesto: l'onere di comunicazione informativa non può essere interpretato in modo da annullare in radice la funzione della consegna al familiare;
l'eventuale irregolarità formale nella modalità di comunicazione ulteriore (cd. CAN) non può essere considerata, in assenza di specifica prova contraria, idonea a determinare la nullità della notifica, ove risulti raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del contribuente (art.156
c. p. c. e principio generale del raggiungimento dello scopo). Nel caso concreto, la sequenza fattuale evidenziata dall'Ufficio rafforza la conclusione del raggiungimento dello scopo: la notifica si è perfezionata, in base al plico e alla CAD, in data 14.03.2016, con ritiro da parte della madre dell'appellante; in data
23.11.2017 il difensore del contribuente, per delega del sig. Ric._1, ha formalmente richiesto copia dell'avviso di accertamento e degli atti relativi alla notifica;
quanto richiesto è stato ritirato presso l'Ufficio in data
11.04.2019, ulteriore conferma della piena conoscenza dell'atto ben prima della proposizione del ricorso del maggio 2019. Ne consegue che: la doglianza di nullità della notifica si fonda su una lettura eccessivamente formalistica e parcellizzata della disciplina, che non considera la presenza di un soggetto familiare quale consegnatario, né il successivo comportamento del contribuente e del suo difensore, incompatibile con la tesi della mancata conoscenza. anche a voler ipotizzare un'irregolarità nella mancata produzione in giudizio di una distinta raccomandata informativa ex art.60, comma 1, lett. b-bis, D. P. R. n.600/1973, l'atto risulta comunque idoneo ad aver assolto allo scopo di portare a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria.
Tale scopo risulta in ogni caso pacificamente raggiunto entro il 2017–2019,ossia ben prima del deposito del ricorso del maggio 2019. Pertanto l'eccezione di nullità della notifica è infondata.
Sulla tardività del ricorso introduttivo e sull'inammissibilità, accertata la validità della notifica in data
14.03.2016, trova applicazione l'art.21, comma 1, D. Lgs. n.546/1992, secondo cui: “Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Considerato che: il dies a quo decorre dal 14.03.2016; il ricorso di primo grado è stato depositato solo in data 08.05.2019; risulta evidente il mancato rispetto del termine perentorio di 60 giorni, termine che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art.22, comma 2, D. Lgs. n.546/1992). L'appellante non ha fornito elementi idonei a: dimostrare che la notifica non si sia perfezionata in data 14.03.2016; spostare in avanti, per qualunque ragione giuridicamente rilevante, il dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione.
La stessa memoria difensiva, che insiste sul mancato invio della CAN, non è supportata da elementi idonei a sovvertire la ricostruzione del giudice di primo grado, il quale ha correttamente rilevato l'inammissibilità del ricorso per tardività. La pronuncia di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto perfezionata la notifica dell'avviso in data 14.03.2016 e, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso ex art.21 D. Lgs.
n.546/1992, risulta quindi congruamente motivata e giuridicamente corretta.
Sulla definitività dell'accertamento nei confronti della società e del socio, l'Ufficio ha inoltre evidenziato come:
l'avviso di accertamento n. TY7022F00254/2016, emesso nei confronti della società “
Società_1 s. n. c. ” per l'anno 2011, sia divenuto definitivo per mancata impugnazione;
la pretesa trasferita pro quota al socio Ric._1, mediante l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, rispecchi il maggior reddito di impresa accertato in capo alla società. In linea con la giurisprudenza, l'accertamento notificato alla sola società di persone, se non impugnato, diviene definitivo nei confronti di essa;
il socio conserva, sul piano teorico, la possibilità di contestare, con l'impugnazione dell'avviso di accertamento a lui intestato, anche i presupposti sostanziali dell'accertamento societario. Nel caso concreto, tuttavia: l'avviso al socio è stato ritualmente notificato ed è divenuto esso stesso definitivo per carenza di tempestiva impugnazione;
le contestazioni di merito (relative alla determinazione dei ricavi, al principio di competenza, alla documentazione Soc._2, ecc. ), pur originariamente dedotte in primo grado, non sono state puntualmente riproposte in appello, né sviluppate nella memoria, con conseguente consolidamento, anche sul piano processuale, della pretesa impositiva. Ne deriva che, al momento del giudizio di appello, la posizione fiscale del socio risulta cristallizzata sulla base del reddito di partecipazione accertato, senza che residui uno spazio processuale effettivo per riesaminare il merito dell'accertamento.
Sul principio di non contestazione e sull'acquiescenza parziale, l'Agenzia delle Entrate ha invocato il principio di non contestazione ex art.115 c.p.c. , deducendo che la mancata specifica impugnazione: della statuizione di inammissibilità del ricorso per tardività; delle argomentazioni di merito in punto di fondatezza della pretesa e delle spese di lite;
implicherebbe un'acquiescenza tacita alle suddette parti della sentenza. Pur ritenendo che il nucleo essenziale della controversia in appello sia comunque rappresentato dalla verifica della validità
o meno della notifica e, dunque, della tempestività dell'azione, il Collegio osserva che: in concreto, l'appello non contiene autonome e specifiche censure rispetto alle articolate motivazioni della sentenza di primo grado in punto di tardività e di merito dell'accertamento; la mancata riproposizione dei motivi di merito importa, ai sensi dei principi generali, una forma di rinuncia implicita alla relativa trattazione nel grado di appello. Tale rilievo, pur non assumendo valenza dirimente rispetto alla verifica della ritualità della notifica e della tardività del ricorso (che risultano autonomamente accertate), conferma comunque la tenuta complessiva della decisione impugnata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1, va rigettato. Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.200,00
(milleduecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)