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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/12/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 27.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 7.10.2025, 15.10.2025, 26.10.2025, 26.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 228/2023 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 rappresentati e difesi d miciliato presso il suo studio in Ancona, c.so Garibaldi n. 119, giusta procura rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso introduttivo telematico, con indicazione per le comunicazioni e notificazioni degli indirizzi pec . Emai_1 [...]
e Email_2 Email_3
RICORRENTI
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Trifirò, Stefano Trifirò e Federico Manfredi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Edoardo Stecconi in Ancona p.za Cavour n. 2, giusta procura alle liti prodotta in allegato alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, con indicazione dell'indirizzo pec per comunicazioni e notificazioni Email_4
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E
OGGETTO: risarcimento danni per morte da amianto.
PAROLE CHIAVE: DANNO TERMINALE – DANNO DA LESIONE DEL VINCOLO PARENTALE – RESPONSABILITÀ COMMITTENTE PER MORTE PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA – ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
1. Svolgimento del processo e difese delle parti. I ricorrenti allegano di essere prossimi congiunti di deceduto per patologia asbesto correlata;
Parte_3 deducono che il de cu ttro anni non continuativi in cui è stato imbarcato a bordo nave, ha svolto attività lavorativa nella cantieristica navale in regime di appalto prevalentemente presso il Cantiere Morini di Ancona (oggi . Sostengono che nell'ambito di tale attività il ha Controparte_1 Pt_2 subit e ad amianto, con conseguente insorgenza della ia dell'asbestosi polmonare con placche e ispessimenti pleurici con atelettasia rotonda, che lo ha portato al decesso in data 18.1.2021. Chiedono, pertanto, il risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis. La convenuta, costituendosi in giudizio, sostiene che presso i Cantieri Morini veniva data massima cura al rispetto delle norme di sicurezza sicché non vi era stata esposizione ad amianto, che erano stati forniti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che l'utilizzo dell'amianto era stato circoscritto e dismesso a partire dal 1987, che le attività di coibentazione venivano svolte presso i locali della ditta esterna cui erano state appaltate, che l'attività del interveniva soltanto a fine costruzione dopo che i residui di Pt_2 lavorazione stati rimossi. Contesta che il sia deceduto per Pt_2 asbestosi;
eccepisce la prescrizione delle prete tate, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sui ricorrenti, la mancanza di responsabilità del committente per l'attività organizzata dall'appaltatore. Sotto il profilo della quantificazione del danno, ritiene non sussistenti i presupposti per la personalizzazione, contesta il riferimento alle tabelle di Roma, evidenzia che non si era tenuto conto delle somme erogate dall' . Adduce il CP_2 concorso del fatto colposo del danneggiato che quale ore e socio d'opera era responsabile della sicurezza della propria ditta. Invoca l'esonero da responsabilità ex art. 13 D.lgs. 38/2000, chiedendo in subordine la detrazione di quanto corrisposto dall' . Chiede infine la condanna di controparte ai CP_2 sensi dell'art. 96 c.p.c. La causa è stata istruita con escussione di vari testimoni, esperimento di una consulenza medico-legale, acquisizione di informazioni da enti pubblici ex art. 213 c.p.c. e all'esito discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Eccezione preliminare di prescrizione. Eccepisce parte resistente che la pretesa attorea sarebbe prescritta ritenendo che la data di decorrenza di essa dovesse essere individuata al momento della domanda all' per il CP_2 riconoscimento dell'esposizione all'amianto per il godiment enefici previdenziali per l'attività lavorativa svolta. A tale riguardo va rilevato che la domanda per il beneficio in questione non presupponeva l'insorgere di alcuna patologia, che infatti si è manifestata nel de cuius diversi anni dopo, risalendo le prime visite documentate in atti al 2016 ed essendo stata ipotizzata la riconducibilità delle lesioni riscontrate all'eventuale esposizione a fattori ambientali tipo asbesto soltanto nel referto TC Villa Igea Ancona 20.6.2016 (pagina 8 della CTU dott. , Per_1 Per_2
2 sicché l'atto interruttivo della prescrizione intervenuto in data 27.4.2011 (doc. 11 fascicolo ricorrente) è idoneo ad interrompere anche la prescrizione quinquennale. Sul punto, la Suprema Corte ritiene che materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa (Cass. 13806/2023). Quanto al danno iure proprio consistente nella lesione del vincolo parentale è evidente che tale danno si sia verificato soltanto a seguito del decesso del de cuius nel gennaio 2021 sicché l'interruzione della prescrizione avvenuta nell'aprile dello stesso anno è del tutto tempestiva.
3. Esonero del datore di lavoro da responsabilità civile: art. 13 d.lgs. 38/2000. Sostiene ancora parte convenuta l'inammissibilità della domanda stante l'applicabilità al caso di specie dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 che, estendendo la copertura assicurativa anche al danno biologico, ha incluso anche CP_2 quest'ultimo tra le isarcitorie, per le quali vige l'esonero da responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 10 comma 1 DPR 1124/1965, salva l'ipotesi di fatto reato. A tale proposito, va rilevato che l'eccezione relativa all'esonero da responsabilità del datore di lavoro può valere unicamente per le voci di danno soggette a copertura , ad esempio, oltre che per il danno biologico CP_2 permanente, anche p i aspetti del danno iure hereditatis (come il danno patrimoniale), non invece per il danno biologico temporaneo oppure per il danno causato a terzi per lesione del vincolo parentale, laddove, non essendoci affatto copertura , non può applicarsi la regola dell'esonero. CP_2
Si aggiunga che l'art. to prevede che “l'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.
3 Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato
o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.” Il successivo art. 13 d.lgs. 38/2000 ha stabilito che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo CP_2
e sostegno sociale, in luogo della prestazio all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a. le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b. le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.” Orbene, l'inserimento del danno biologico nella copertura assicurativa non esclude la responsabilità del datore di lavoro né per il danno CP_2 complementare in caso di provata responsabilità civile, non operando in tali
4 casi l'esonero di cui al citato art. 10, in quanto non si tratta di voci di danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, né per il danno differenziale nell'ipotesi di riscontrata responsabilità penale. Sotto il primo profilo, è, infatti, pacifico che vi sono danni cosiddetti complementari, che non rientrano nell'assicurazione sociale, quali il danno biologico temporaneo e il danno per menomazioni inferiori al 6%. Appartengono alla medesima categoria il danno morale, il danno da lesione del rapporto parentale, il danno biologico soggettivo o personalizzato, il danno biologico iure proprio degli eredi, il danno esistenziale, il danno patrimoniale per inabilità inferiori al 16%. Per tali voci di danno, il lavoratore può agire direttamente nei confronti del datore di lavoro, pur in assenza di responsabilità penale, dovendone provare unicamente la responsabilità civile. Al contrario, per il danno biologico differenziale, che consiste nella differenza monetaria che scaturisce dall'applicazione di diverse tabelle di valutazione, quella e quella civilistica, alla medesima lesione del diritto CP_2 alla salute, la responsabilità del datore di lavoro può affermarsi ai sensi dell'art. 10 comma 1 DPR 1124/1965 unicamente nel caso di sussistenza di responsabilità penale ed è limitata al cosiddetto differenziale, ossia alla parte di danno non coperta dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Orbene, analizzando le voci di danno azionate nel presente procedimento, i ricorrenti chiedono iure hereditatis la liquidazione del danno subito dal de cuius per le indicibili sofferenze fisiche e psichiche patite nel periodo di sopravvivenza, per l'incidenza sulle abitudini di vita, per la lesione del diritto alla salute che si è progressivamente aggravato dall'insorgenza della patologia sino all'exitus. È evidente che i ricorrenti hanno azionato il danno biologico temporaneo, chiedendo, altresì, la sua personalizzazione sotto il profilo esistenziale e morale (cd. danno da agonia cosciente), in quanto la lesione lamentata non si è mai cristallizzata in danno permanente, non essendosi mai realizzata la guarigione clinica della patologia contratta che ha accompagnato il de cuius sino al decesso. Una simile interpretazione delle domande trova avallo nella giurisprudenza di legittimità, per la quale “il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò che muta è la durata e l'esito del detto danno. Invero, secondo i principi medico- legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità. Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medico-legale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente. Solo
5 alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo. Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. 8 gennaio 1999, n. 101; Cass. 16 aprile 1996, n. 3563; Cass. 3 novembre 1998, n. 10966)” (Cass. 3806/2004). Né può fuorviare il riferimento al valore del punto utilizzato nelle tabelle del Tribunale di Milano per liquidare il danno biologico permanente come richiamato in ricorso, dovendo la qualificazione della domanda muovere dal corretto inquadramento della fattispecie ed essendo tale richiamo esplicitamente preso come riferimento da parte ricorrente solo al fine di determinare il risarcimento richiesto (con nessuna incidenza, dunque, sulla natura del danno preteso), in quanto l'attore espressamente dichiara di ritenere insufficiente la liquidazione prevista dalle medesime tabelle per il danno biologico temporaneo, tenuto conto che la patologia ha condotto il lavoratore al decesso causandogli notevoli sofferenze fisiche e morali. Tale modalità di liquidazione del danno non modifica, però, il titolo azionato. Non si tratta, dunque, di una duplicazione del danno biologico con individuazione di un danno biologico diverso da quello indennizzato dall' , ma della necessità CP_2 di tenere in considerazione tutti gli aspetti lesi dalla condotta illecita contestata, anche quelli che esulano dalla copertura assicurativa dell' , al CP_2 fine di pervenire all'integrale ristoro del danno subito. Per ta ni, essendosi al di fuori dell'ambito coperto dall'assicurazione sociale, non opera l'esonero invocato da parte resistente (sul punto Cass. 291/2017, resa in controversia analoga).
4. Responsabilità del committente per violazione dell'obbligo di sicurezza nel cantiere. Sul punto il Tribunale di Ancona si è già espresso in precedenti pronunce che si ritiene di confermare anche in questa sede. Ed infatti, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “non vi è dubbio che secondo la impostazione classica e, in un certo senso, tradizionale, la figura del lavoratore subordinato è strettamente legata alla compresenza di quella del datore di lavoro, con il quale, ai sensi dell'art. 2094 c.c., si instaura quel particolare rapporto obbligatorio, da cui discendono specifici diritti ed obblighi delle parti. In coerenza con tale impostazione, l'art. 2087 c.c., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori d'opera, sembra richiedere, quale necessario presupposto, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - come delineato dal richiamato art. 2094 - tra danneggiante e danneggiato. Senonché, da tempo, specie quando si è trattato di procedere alla individuazione del datore di lavoro in quanto soggetto penalmente responsabile in materia di prevenzione infortuni, si è avvertita l'inadeguatezza della cennata impostazione dandosi rilievo al dato oggettivo, si da ricomprendervi anche i soggetti che, pur non formalmente titolari del rapporto di lavoro, abbiano però la responsabilità dell'impresa o di una sua unità produttiva. Eguale
6 opzione ermeneutica, sia pure con riferimento al soggetto che subisce l'esercizio dell'altrui potere, è stata adottata in ordine alla individuazione del "prestatore d'opera". Si è così esteso l'obbligo di tutela antinfortunistica a tutti gli addetti, "anche solo di fatto", ad una data attività lavorativa, prescindendo dalle modalità di assunzione al lavoro e dall'eventuale mancato perfezionamento del contratto, purché sia provata la consapevolezza dell'imprenditore circa l'attività svolta dal prestatore d'opera poi infortunatosi (v. Cass., sez. pen., 17 marzo 1989 n. 3860 e, più di recente, con analoga impostazione, Cass. sez. pen. 10 novembre 1998 n. 11606). Questa tendenza ad ampliare il novero dei soggetti tutelati ha trovato conferma in ulteriori decisioni, secondo cui anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa da altri svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle norme di prevenzione e che sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio ambientale, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro (Cass., sez. 4 pen., 7 luglio 1993 n. 6686). Tale orientamento merita piena adesione, mostrandosi aderente non solo al dato fattuale, ma anche, limitatamente alla materia della prevenzione infortuni, al dettato normativo di cui all'art. 3 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, che, nel definire lavoratore subordinato "colui che, fuori del proprio domicilio, presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione", consente, attraverso l'esclusione della indispensabilità del carattere oneroso e continuativo, di allargare la tutela non solo ai "tradizionali" lavoratori subordinati, ma anche a tutti i soggetti terzi che, non abusivamente, vengono a trovarsi a contatto con la situazione di pericolo creata dall'attività esercitata che necessita di prevenzione” (Cass. 4129/2002). Tale obbligo di sicurezza, desunto dalla giurisprudenza anche dal sistema normativo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa, è stato poi codificato dall'art. 7 legge 626/94 da ultimo modificato dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008 che al comma 4 espressamente sancisce che “l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)”. Pertanto, per il soggetto che agisce per il risarcimento del danno subito per mancato rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro è sufficiente provare di avere prestato attività presso la società committente, prova adeguatamente fornita nel caso di specie, come si illustrerà nel prosieguo. Trattandosi di principio che la Corte di Cassazione ha ritenuto immanente al sistema anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 a nulla valgono le eccezioni relative alla mancanza di una normativa specifica all'epoca dei fatti. Quanto poi al principio richiamato negli atti della convenuta (nota 38 a piè pagina 34 delle memorie autorizzate) per il quale “ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, non potendo esigersi dal
7 committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo” (Cass. 3563/2012), va rilevato che nel caso di specie la scelta dei materiali per la costruzione e coibentazione delle navi nonché le modalità di intervento delle varie maestranze, che hanno inciso sull'esposizione all'amianto del de cuius, erano gestite dalla committente sicché non rientravano nell'ambito di responsabilità dell'appaltatore.
5. Concorso di colpa del danneggiato in quanto titolare dell'impresa appaltatrice. Sostiene la convenuta che in ogni caso essendo il dapprima socio e poi Pt_2 titolare della società cui erano stati commissionati i lavori egli sarebbe corresponsabile dell'eventuale esposizione ad agente patogeno in quanto titolare egli stesso dell'obbligo di sicurezza nello svolgimento dei lavori in appalto. A tale riguardo, va rilevato che il CTU rispondendo al primo quesito posto ha ritenuto che una rilevante esposizione all'amianto del de cuius presso i cantieri Morini potesse essere ritenuta sussistente e provata per lo meno sino al 1979. Si evidenzia che negli anni dal 1965 al 1984 il non era né socio né Pt_2 titolare della ditta appaltatrice SIRM, ma dipe come risulta dai documenti in atti (doc. 4 bis fascicolo ricorrente), sicché l'eccezione in esame appare del tutto irrilevante e infondata, in quanto il CTU ha ritenuto sufficiente l'esposizione all'amianto subita presso i Cantieri Morini dal Pt_2 sino al 1979 per connettere eziologicamente ad essa la patologia c portato l'interessato al decesso.
6. Esposizione a fibre di amianto durante lo svolgimento di attività lavorativa e violazione dell'art. 2087 c.c.. Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza ritiene che “il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge” (Cass. 16003/2007, conformi 21590/2008, 15078/2009). Orbene, dall'istruttoria svolta emerge che parte ricorrente ha fornito prova sufficiente dell'inadempimento del committente all'obbligo sancito
8 dall'art. 2087 c.c. e della conseguente insalubrità dell'ambiente di lavoro per sussistenza di esposizione all'amianto, del nesso causale tra tale esposizione e del danno subito consistente nell'insorgere della patologia del mesotelioma pleurico, che ha portato al decesso il de cuius, mentre nessuna prova liberatoria è stata fornita dal convenuto ai sensi del combinato disposto degli art. 1218 e 2087 c.c.. È utile ricordare al fine di collocare la presente controversia nel contesto industriale dell'epoca che l'amianto è un minerale a struttura fibrosa che, a partire dalla fine del 1800, con l'introduzione delle macchine a vapore, è stato utilizzato variamente e largamente in molti processi industriali a causa della sua enorme resistenza al fuoco e al calore, nonché della sua notevole capacità di assorbimento del rumore, sicché il suo uso si è diffuso come coibentazione di tubazioni, caldaie, guarnizioni di tenuta. L'enorme diffusione dell'uso di amianto è dovuta alle sue eccellenti proprietà derivanti dalla combinazione delle caratteristiche fisiche del materiale fibroso con la composizione inorganica del materiale roccioso. Inoltre, la facile miscelabilità con altri materiali sia organici che inorganici conferiva ai manufatti ottenuti un notevole aumento della resistenza all'usura. La combinazione fra le considerevoli proprietà fisiche e chimiche e la duttilità di impiego tecnologico ha permesso di utilizzare l'amianto in numerosi ambiti industriali in forma di cemento amianto, prodotti tessili, materiali d'attrito, carta e cartoni, vernici e materie plastiche. Tale utilizzo dell'amianto è stato attestato nel caso di specie dalle testimonianze raccolte con riferimento al procedimento produttivo della società convenuta negli anni in cui operava il che è emerso avere Pt_2 lavorato presso il Cantiere Morini di Ancona come Controparte_1 dipendente di ditta esterna appaltatrice SIRM 1984, successivamente come socio della REM s.n.c. e infine come titolare dell'impresa DI AR s.a.s. In particolare, i testi escussi hanno confermato che a bordo nave era presente l'utilizzo di amianto per lo meno sino agli anni 1977-78, utilizzato per le coibentazioni e presente a bordo nave in teli e trecce per proteggere i tubi (il teste fferma che l'utilizzo proseguì sino al 1990-1992, mentre il teste Tes_1
a che si usava l'amianto per coibentare sino al 1977-78) e che il Tes_2 lgeva attività lavorativa a bordo nave in prevalenza presso il Cantiere Pt_2
Morini per installare e fare manutenzione di apparecchi elettrici come radar e sonar (teste RO, , in contemporanea anche con le attività di Tes_2 coibentazione (teste l fine di dare indicazioni agli operai montatori Tes_2
e ai saldatori per far cavi per gli strumenti o per installare gli stessi a bordo nave, sovrintendendo alle lavorazioni (teste RO). Non possono trarsi argomentazioni diverse dalla deposizione del teste che non ha avuto cognizione diretta dei fatti, essendo subentrato Tes_3 dico del lavoro e consulente in dal 2003, sicché egli Controparte_1 riferisce unicamente circostanze de relato o circostanze apprese su altri cantieri
9 navali gestiti da Fincantieri s.p.a. (sui quali peraltro le circostanze ricostruite dal CTU evidenziano in ogni caso una massiccia esposizione all'amianto, come peraltro accertato in altri precedenti di questo Tribunale). Non vi è prova della fornitura di dispositivi individuali di protezione (il teste RO esclude l'uso di mascherine, come anche il teste e il Tes_2 teste né di adeguati sistemi di aspirazione (il teste di Tes_1 Tes_2 aspir tili in uso ai saldatori come anche il teste efficaci Tes_1 metodi di pulizia dell'ambiente (il teste riferisce che i residui delle Tes_2 lavorazioni si pulivano con scopa e con manichette ad aria compressa come riferito anche dal teste o di separazione delle varie Tes_1 lavorazioni che avvenivano piuttosto in à (testi Tes_2 Tes_1
Quanto all'epoca dello smaltimento del materiale contenente amianto, il teste riferisce di un uso protrattosi per lo meno sino agli anni Tes_2
1977 entre il teste riferisce che tale materiale venne Tes_1 utilizzato anche negli anni succ ai primi anni '90. Il CTU rileva al riguardo che dal documento riportato in perizia al n. 1.06.01, contenente la risposta all' dei del CP_2 Controparte_3
5.11.1996 sul rischio di esposizione nto, di amianto si è protratto sino al 1984-1987 allorquando nella costruzione di navi per la Marina Militare venne utilizzato amianto per coibentazione delle tubazioni con trecce. Si legge ancora nella CTU che “nel Documento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 07.03.2001 in atti (documento al punto 1.06.02 di questa relazione) venivano estese al Cantiere Morini le valutazioni espresse nel precedente atto ministeriale 20 aprile 2000 rispetto alla situazione amianto nei cantieri navali della Fincantieri, di fatto equiparando la situazione lavorative fra i due cantieri. Il documento fu certamente predisposto ai fini previdenziali ma si basò su di una accurata valutazione delle condizioni di lavoro e dei rischi per la salute ad esse riconducibili rilevati da un organismo tecnico qualificato. Ricorrendo ai dati epidemiologici nazionali e locali utilizzabili come indici di esposizione ad asbesto sui luoghi di lavoro, come precisato in nota 45 a pag. 66 di questa relazione, non vi sono dubbi sul fatto che la cantieristica navale sia un settore di attività produttiva che si colloca ai primi posti in Italia per numero di casi di mesoteliomi da esposizione professionale insorti negli addetti. In base a tali considerazioni sembra pacifico affermare che non sussistono dubbi sul fatto che presso i Cantieri Morini fra il 1965 e il 1992 vi fosse un rischio di esposizione ad asbesto dei lavoratori e, fra questi, in particolare fra quelli che lavoravano a bordo nave dopo l'assemblaggio dello scafo. Appare inoltre assai probabile che, come verificatosi anche in Fincantieri, il rischio espositivo a partire dalla metà degli anni Ottanta si si sia ridotto progressivamente anche in considerazione della normativa del 1992.” Con specifico riferimento all'esposizione del il CTU evidenzia che Pt_2
“gli interventi nelle fasi di allestimento comportano la di fissare e cablare le apparecchiature da installare e ciò comportava la necessità di intervenire forando, tagliando e modellando le strutture della nave già completate e non è per nulla provato, e oltretutto poco
10 verosimile, che tale attività fosse svolta da altre figure professionali posto che dalle fatture e commesse della ditta nella quale era stato titolare il sig. prodotte in atti, per quanto Pt_2 relative quasi esclusivamente ad un periodo successivo al riportano che i contratti di fornitura prevedevano esplicitamente l'installazione delle apparecchiature e la verifica del loro funzionamento. Inoltre, la tipologia delle apparecchiature fornite non comprendeva solo strumentazioni di plancia.” Aggiunge inoltre che in base alle valutazioni Contarp nel settore della cantieristica navale per cantieri assimilabili al Cantiere Morini
“per quanto riguardava figure che intervenivano nella fase di allestimento (elettricisti dipendenti, che assistevano anche le ditte esterne per i cablaggi e la realizzazione degli impianti e la loro riparazione, assemblatori-falegnami, fabbri, altri allestitori, tubisti e saldatori che operavano sia a terra che a bordo, montatori, verniciatori), era ritenuto si fosse verificata una esposizione significativa a polveri di amianto superiore o uguale a 0,1 ff/cc almeno sino al 1979”. Conclude, pertanto, anche alla luce delle testimonianze sopra riportate, affermando che “sembra pressoché certo che durante il lavoro svolto almeno sino al 1979 presso i Cantieri Morini dal sig. si sia verificata una significativa esposizione a Pt_2 polveri contenenti fibre di amianto s o uguale a 0,1 ff/cc anche se è difficile accertare se l'elevata quantità di asbesto rinvenuta nel suo tessuto polmonare sia derivata esclusivamente dall'esposizione ivi verificatasi.” Da tali elementi si può, dunque, ritenere che il per le mansioni Pt_2 svolte è venuto in contatto con polveri di amianto pe no sino al 1979 presso il Cantiere Morini sia per l'attività specifica svolta sia per l'esposizione ambientale diffusa dovuta alla presenza di lavoratori addetti a diverse mansioni, anche comprendenti la manipolazione di amianto, nello stesso luogo, e alla rimozione delle polveri di lavorazione con metodi che favorivano il diffondersi delle polveri anche in presenza degli operai o da parte di questi stessi.
7. Nesso causale tra l'esposizione all'amianto e la patologia che ha portato il de cuius al decesso. Venendo alle conseguenze di tale esposizione a polveri di amianto, il CTU ha evidenziato che “ era affetto sia da lesioni pleuriche benigne sia da una Pt_2 fibrosi interstiziale diffusa, e te le lesioni erano riconducibili causalmente ad una esposizione a polveri di asbesto. Ciò significa che, oltre alle lesioni pleuriche asbesto correlate, già ricordate nelle considerazioni per la risposta al primo quesito del Giudice, l'uomo era portatore di una asbestosi, come ritenuto dai numerosi medici che l'ebbero in cura e da quelli dell' che valutarono il soggetto ai fini previdenziali.”. A supporto di ciò e a CP_2 confutazione delle osservazioni del CTP di parte resistente, il CTU ha richiamato le risultanze dei vetrini allestiti sul parenchima polmonare che evidenziano una fibrosi interstiziale diffusa nel tessuto polmonare e la presenza di corpuscoli ferruginosi dell'asbesto in misura superiore a due per centimetro quadrato, rilievi che soddisfano i criteri qualitativi e quantitativi per raggiungere la certezza di una diagnosi morfologica di asbestosi polmonare. Tale patologia, inizialmente asintomatica, determinò la grave insufficienza respiratoria che, in assenza di altra significativa patologia, portò il al Pt_2 decesso.
11 Conclude, pertanto, il CTU affermando che “Da un simile quadro clinico sintomatologico emerge senza ombra di dubbio che la morte dell'uomo sia stata causata pressoché esclusivamente da un'insufficienza respiratoria e la rilettura dei preparati istologici, che ha evidenziato equivalenti morfologici di ipertensione arteriosa del circolo polmonare, aiuta a meglio comprendere il progressivo peggioramento verificatosi nel sig. nell'arco Pt_2 di poco più di quattro anni fra la prima evidenza delle lesioni correlate esto e il decesso. In base a quanto considerato, si ritiene ragionevolmente certo che la morte del sig. sia causalmente riconducibile in via diretta e pressoché esclusiva alla complessa Pt_2 ia pleuro polmonare (asbestosi e pluri patologia pleurica benigna) correlata all'esposizione all'asbesto che lo affliggeva.” Sotto altro profilo il CTU ha escluso che il possa aver subito Pt_2 un'esposizione ambientale all'asbesto e che pur ave vorato presso altri cantieri in ogni caso l'impegno presso i cantieri Morini fu pari al 90% della sua attività. Il CTU ha, poi, preso in esame i periodi di imbarco sulle navi del nonché il periodo di leva militare, rilevando che in base ai dati Pt_2 iologici anche in tali attività è probabile che il sia stato esposto Pt_2 all'asbesto, ma aggiunge che “si ritiene altamente impro he tale esposizione, idonea a provocare un mesotelioma, potesse raggiungere quantitativamente, sia puntualmente che accumulandosi nel tempo, valori tali da risultare sufficiente a causare l'asbestosi e le altre patologie asbesto correlate riscontrate nell'uomo in assenza di altra più cospicua e duratura esposizione. In altre parole, l'esposizione che probabilmente si è verificata nel sig. Pt_2 durante i periodi di imbarco su navi mercantili e da pesca, pur contribuendo alla q globale di asbesto presente nei polmoni dell'uomo, non sarebbe stata da sola in grado di comportare l'insorgenza dell'asbestosi e delle altre patologie asbesto correlate riscontrate nell'uomo”, conclusioni ribadite anche in riferimento al periodo di leva militare. Concludeva pertanto affermando che “si ritiene di poter affermare, con criterio di elevata probabilità, che sussiste nesso causale fra l'esposizione ad amianto verificatasi nel sig. nel periodo durante il quale ha lavorato non in esclusiva presso i Cantieri Morini Pt_2
e le ie asbesto correlate riscontrate nell'uomo (asbestosi polmonare e patologie benigne pleuriche) che ne hanno causato il decesso. Si ritiene, inoltre, altamente improbabile che l'esposizione ad amianto probabilmente verificatasi prima del periodo di lavoro non in esclusiva dell'uomo presso i Cantieri Morini, pur contribuendo alla quantità globale di asbesto presente nei polmoni dell'uomo, sia stata da sola in grado di comportare l'insorgenza dell'asbestosi e delle altre patologie asbesto correlate riscontrate nell'uomo così come, analogamente, l'esposizione che può essersi verificata in altri luoghi di lavoro nel periodo nel quale ha prestato servizio non in esclusiva presso i Cantieri Morini”.
8. L'imputabilità dell'evento: la colpa sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Ciò posto, occorre accertare la colpa sotto il profilo oggettivo, ossia verificare se l'esposizione all'amianto sia conseguenza di inadempimento del datore di lavoro, e soggettivo, ossia se l'inadempimento sia imputabile al datore di lavoro, valutando i profili della prevedibilità dell'evento, dell'esigibilità della condotta alternativa lecita, dell'evitabilità del danno mediante l'osservanza degli obblighi imposti dalle norme in vigore.
12 In particolare, nel ricorso introduttivo come era suo onere parte ricorrente ha individuato le disposizioni di legge violate dal datore di lavoro nel disposto dell'art. 2087 c.c., nonché nelle prescrizioni contenute nel DPR 303/1956. La giurisprudenza ritiene che in tema di responsabilità datoriale per infortunio sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, le quali rappresentano lo “standard” minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre cautele richieste in concreto dalla specificità del rischio (Cass. 10819/2013). L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 2038/2013). Orbene, il DPR 303/1956 prescriveva all'art. 21 in tema di lavorazioni polverose che “Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.” Vi erano, poi, obblighi di natura generale relativi alla pulizia dei locali che doveva essere effettuata in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente oppure mediante aspiratori (art. 15), allo svolgimento in luoghi separati delle lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (art. 19); alla fornitura di dispositivi di protezione ai lavoratori che operavano in luoghi ove ci fosse il dubbio sulla salubrità dell'atmosfera (art. 25).
13 Tutti gli obblighi suddetti sono stati violati dal datore di lavoro, come si è evidenziato nell'esame delle condizioni di lavoro emerse dalle risultanze istruttorie. Dagli atti di causa è emerso che le lavorazioni in amianto erano affidate a soggetti che operavano negli stessi luoghi e contemporaneamente ad altri lavoratori, che la pulizia veniva effettuata senza alcun accorgimento al fine di evitare il sollevamento delle polveri residue di lavorazioni accumulatesi sul pavimento, in quanto non è stato né allegato né provato che l'amianto venisse inumidito prima della lavorazione o della pulizia al fine di diminuire la produzione di polveri respirabili. Inoltre, non vi erano idonei sistemi di aspirazione, essendo presenti manichette di aspirazione per i fumi di saldatura non utilizzate per aspirare le polveri residue di lavorazioni di amianto. Non venivano forniti idonei dispositivi di protezione individuale, né vi era adeguata sorveglianza sull'uso di tali dispositivi, tenuto conto che le mascherine non venivano fornite e non erano obbligatorie per tutti i lavoratori anche per la carenza di vigilanza e informazione sul punto;
non vi è poi prova che fossero forniti, invece, apparecchi di protezione delle vie respiratorie a filtro. A ciò si aggiunga che il DPR 303/1956 prevedeva come obbligo principale del datore di lavoro la sostituzione, ove possibile, del materiale che produceva polveri nocive. La perizia esperita in atti evidenzia che sin dagli anni '30 erano disponibili materiali che avrebbero permesso l'eliminazione dell'amianto quali lana di roccia, lana di vetro, magnesio, silicati, amianto sintetico, fibre di grafite.
Conclusivamente può, dunque, affermarsi che non soltanto la convenuta non ha provato di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei lavoratori che accedevano al suo cantiere, ma risulta anzi positivamente dimostrata l'omissione da parte della società datrice di lavoro dell'adozione anche delle misure minime previste dalla legge.
Provata, dunque, la sussistenza della colpa in senso oggettivo, ossia l'inosservanza delle regole cautelari di condotta, occorre verificare la sussistenza della colpa in senso soggettivo, ossia la prevedibilità ed evitabilità dell'evento, tenendo conto di un agente modello (homo eiusdem professionis e condicionis), sul presupposto che se un soggetto intraprende un'attività, soprattutto se pericolosa, ha il dovere di informarsi dei rischi e ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza pericoli. La giurisprudenza consolidata ha statuito che ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale idoneità lesiva della condotta a provocare i danni, ma non è necessario che l'agente si prefiguri nello specifico l'evento poi concretizzatosi (Cass. 38991/2010). La prevedibilità dell'evento non significa rappresentazione precisa, in tutta la sua gravità, dell'evento poi verificatosi, ma soltanto conoscenza della potenziale idoneità della condotta antidoverosa a dare vita ad effetti dannosi per la salute (anche se nella forma di una patologia diversa da quella conosciuta, al momento
14 dell'esposizione ad amianto, come conseguenza di essa). Ne deriva che non è necessario che fosse conosciuta all'epoca dei fatti l'incidenza dell'esposizione all'amianto sull'insorgere della specifica patologia dell'asbestosi, essendo sufficiente che fosse conosciuta la sua nocività per la salute. È, dunque, sufficiente la possibilità di rappresentazione di un evento di danno alla salute per affermare la prevedibilità di quanto è avvenuto sulla persona del de cuius (Cass. Pen., Sez. IV, 11 aprile 2008, n. 22165; Cass. Pen, Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675).
“Il principio della concretizzazione del rischio va inteso con criteri di ragionevolezza interpretando la regola cautelare non in senso formale e statico ma secondo la sua ratio e secondo criteri che tengano conto dell'evoluzione della conoscenze e della possibilità di ricondurre comunque l'evento alle conseguenze della violazione della regola di condotta, anche se infrequenti e non previste anticipatamente, purchè non siano completamente svincolate dallo scopo perseguito nella redazione della regola cautelare. Sotto tale profilo, la S.C. distingue, proprio in funzione della ratio, le regole cautelari per così dire "aperte", nelle quali la regola è dettata sul presupposto che esistano o possano esistere conseguenze dannose non ancora conosciute, ed altre c.d. "rigide", che prendono in considerazione solo uno specifico e determinato evento.
Il D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 19 e 21… limitandosi a dettare le regole di condotta in termini generali in relazione alla astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi, anche di quelli ignoti al legislatore dell'epoca, essendo già riconosciuta l'idoneità dell'amianto a provocare gravi patologie” (Cass. Pen., Sez. IV, 1 febbraio 2008, n. 5117, nello stesso senso la già citata Cass. penale 11128/2015 che richiamando la pronuncia n. 988/2002, evidenzia che in tema di responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali, la circostanza che la condotta antidoverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in cui è stata tenuta, non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, quando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto attuata). Tenendo conto dell'importanza del gruppo industriale convenuto, che imponeva obblighi di informazione particolarmente elevati, in relazione ai rischi già conosciuti e alla normativa esistente all'epoca in tema di amianto, risultava del tutto esigibile la condotta alternativa lecita, essendo prevedibile la lesione alla salute che la normativa violata in materia di sicurezza mirava a evitare (sul punto, si richiama la pronuncia di legittimità Cass. n. 644/2005 in cui si legge a proposito della con giudizio estensibile anche alla CP_4 odierna convenuta che “non si t piccola impresa che galleggia nel turbinio di leggi da cui trarre indicazioni comportamentali”, ma di una grande realtà aziendale che doveva e poteva essere assistita da competenze scientifiche non border line deputate a garantire la salute dei dipendenti). La proposta interpretazione del concetto di prevedibilità trova, peraltro, ulteriore avallo nel principio di precauzione che, codificato in ambito
15 comunitario all'art. 174 del Trattato dell'Unione Europea, è invero immanente nel dettato costituzionale, trovando fondamento agli artt. 2, 32, 41 Cost., pur non essendo espressamente enunciato dal Costituente, solamente perché all'epoca della redazione della Carta fondamentale non erano avvertite le problematiche relative alla cd. scienza incerta che sono viceversa emerse in questi ultimi decenni a seguito dello sviluppo tecnologico. In base a tale principio è necessario che siano evitati i rischi che risultano essere solamente possibili, ma non ancora dimostrati per l'assenza di norme scientifiche di copertura. Nell'ipotesi in cui si abbia timore che determinate attività possano nuocere a valori di rilevante spessore, come la salute, ma si è nell'impossibilità di ottenere la prova certa della loro dannosità, una tutela adeguata a questi interessi impone di adottare provvedimenti che assicurino una protezione effettiva, richiedendo il sistema e il dettato costituzionale una cautela che va al di là di quelle che sono le previsioni legislative. Poiché nella carta costituzionale, visto il diverso rango degli interessi coinvolti, l'attività imprenditoriale non può essere esercitata in modo da ledere la salute, a fronte della consapevolezza della grave nocività di una sostanza, pur non conoscendosene pienamente e con certezza tutti gli effetti negativi sulla salute dell'uomo, poi accertati con il progredire degli studi e delle osservazioni scientifiche, si richiede all'imprenditore di evitarne l'utilizzo, anche nell'ipotesi in cui questa non sia stata espressamente vietata dal legislatore. Al riguardo, si osserva, per rispondere alle obiezioni sollevate dalla resistente in merito alla prevedibilità del danno, che la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota da tempo. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che sin dall'inizio del '900 era noto che l'amianto avesse effetti negativi sulla salute, tanto che afferma che “già il R.d. 14 giugno 1909 n.442 (epoca nella quale le nozioni scientifiche, ed anche le esperienze in campo industriale, erano certo assai inferiori a quelle che si avevano nel 1970), che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29 tabella B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo;
norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916 n.1136, art.36, tabella B, n.13. Ancora il R.d. 7 agosto 1936 n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui è consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n.5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927 n.530, tra gli altri agli agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche (ridurle per quanto possibile).
16 In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955 n.52, che, all'art.1,, lettera F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al d.P.R. 19 marzo 1956 n.303 -di seguito esaminato- ed alle visite particolarmente accurate previste dal d.P.R. 20 marzo 1956 n.648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960 n.1169 che all'art.1 prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.
Si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n.8, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (Cass. 20 agosto 1991 n.8970).
Tutto ciò, senza considerare che la imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro.
Da quanto esposto discende che normativamente, all'epoca di svolgi-mento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti, era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo.
È appunto rispetto a tale rischio intrinseco a tale tipo di lavorazione che si imponeva il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio, in ottemperanza alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 cod.civ., e tra queste, proprio quelle delle quali i ricorrenti lamentavano la insufficienza” (Cass., 9 maggio 1998, n. 4721, nonché di recente Cass. 22710/2015).
A prescindere dall'emanazione della normativa degli anni '90, deve ritenersi, dunque, che diversi decenni prima vi fosse contezza della pericolosità dell'esposizione all'asbesto.
Quanto alla evitabilità dell'evento, tale valutazione è strettamente connessa nelle condotte omissive colpose a quella della sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento causato dall'esposizione all'amianto. L'accertamento del nesso causale tra una condotta omissiva (quale quella ascritta da parte ricorrente all'odierna convenuta) e l'evento di danno va effettuato anche nell'ambito civilistico ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., sicché, accertata la causalità materiale e l'inosservanza di cautele, occorre anche verificare se l'evento sia stato causato dalla condotta colposa dell'obbligato ossia se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento contestato. A tale fine in sede penale si richiede una verifica svolta non sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che sussiste solo ove si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in
17 epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Cass. SSS.UU. 30328/2002). In ambito civile, al contrario, il criterio di accertamento che deve essere utilizzato è quello del “più probabile che non”, ossia è necessario verificare se in base ad una regola di normalità causale sia possibile affermare con alto grado di probabilità che l'eliminazione mentale della condotta contestata avrebbe evitato il verificarsi dell'evento (cosiddetto giudizio controfattuale). Nel caso che ci occupa, vi è un alto grado di probabilità razionale che l'eliminazione dell'utilizzo di amianto nella costruzione delle navi con sostituzione con materiali alternativi avrebbe evitato l'esposizione risultata fatale al de cuius. La prosecuzione nell'uso dell'amianto, provata almeno sino alla fine degli anni '70, pur in presenza di materiali succedanei all'amianto, si ritiene legata a ragioni di natura prettamente economica, al fine di terminare il materiale già accumulato in magazzino, motivazioni che non possono giustificare la condotta della resistente a fronte dell'obbligo di sicurezza posto dall'art. 2087 c.c. e della pacifica prevalenza della tutela della salute dei lavoratori sull'interesse economico dell'impresa. Lo stesso CTU ha elencato varie misure di sicurezza già esistenti all'epoca del rapporto di lavoro in esame concludendo che “un rigoroso rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione tempo per tempo vigente avrebbe potuto ridurre nel sig. l'assunzione di polveri di amianto aerodisperse negli ambienti di lavoro, Pt_2 riducend se cumulativa e, di conseguenza, riducendo, senza tuttavia eliminarlo, il rischio di sviluppare le patologie pleuro-polmonari correlate all'asbesto.” Inoltre, si ritiene che la condotta alternativa lecita risulti non solo efficace al fine di evitare l'evento dannoso prevedibile e verificatosi in concreto, ma altresì esigibile, essendo disponibili, come si è detto, materiali alternativi all'amianto peraltro utilizzati anche prima dell'introduzione di tale minerale nell'industria cantieristica e successivamente incrementati dalla scienza dell'epoca a partire dagli anni '30. Al riguardo, non può eccepirsi che la legislazione dell'epoca sino agli inizi degli anni '90 non vietava l'uso dell'amianto, in quanto nell'ambito delle lavorazioni polverose vi era una specifica norma, l'art. 21 del DPR 303/1956, che richiedeva al datore di lavoro di sostituire, ove possibile, il materiale polveroso. D'altro canto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non giova al datore di lavoro obiettare che il legislatore non aveva sino all'inizio degli anni '90 precluso l'utilizzo dell'amianto. “Se, infatti, può dirsi con certezza che è compito proprio degli organi di controllo non solo accertare se la legge sia stata applicata, ma anche indicare all'imprenditore quali siano, in quel momento, le frontiere cui si siano spinte, in materia di infortuni e di malattia professionali, la scienza e la tecnica o l'esperienza di altre aziende del settore, è altrettanto certo che, ove quegli organi non forniscano quelle indicazioni per una qualsiasi delle ipotizzabili ragioni, non per questo il datore di lavoro - imprenditore è esonerato da responsabilità se è venuto meno al suo dovere - obbligo giuridico di aggiornarsi sulle tecniche antinfortunistiche o anti malattie professionali. Questo obbligo giuridico è imposto al datore di lavoro - imprenditore dalla legge e, per l'esattezza, dalla norma
18 dell'articolo 2087 c.c., definita dalla dottrina come la chiave di volta del sistema o come norma di chiusura, norma secondo la quale "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". La norma, che è stata oggetto di particolari attenzioni della dottrina, è stata interpretata dalla giurisprudenza in termini che coincidono con gli approdi, sul punto, della dottrina. Una voce di quest'ultima ha posto in luce che con questa norma “si è voluto imporre un onere preciso al datore di lavoro, l'onere di tenersi aggiornato, di acquisire le esperienze di aziende simili, di individuare, dunque, caso per caso, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, le misure da adottare in concreto". "Si tratta - aggiunge questa voce - di un onere certamente gravoso, ma giustificato dalle complessive finalità sociali perseguite dall'ordinamento e dall'esigenza di non lasciare nulla al caso e di fare in modo che la protezione sia in ogni caso completa ed efficace". "È, dunque, certo - prosegue - che non gioverebbe al datore di lavoro obiettare che manca una previsione specifica da parte del legislatore, ché l'articolo 2087 funziona proprio come strumento di integrazione delle eventuali lacune e di adeguamento della normativa al caso concreto ed è altrettanto certo che neppure l'adozione delle misure previste esaurisce gli obblighi del datore di lavoro, restando a suo carico l'obbligo di attenersi a quelle regole di comune prudenza, diligenza e accortezza che sono immanenti all'esercizio di ogni attività che rechi, in sè, un ampio margine di pericolo". "Infine, - precisa - a nulla giova l'inerzia degli organi ispettivi, posto che l'adempimento del dovere di sicurezza non è condizionato all'intervento di essi, ma ha natura funzionale ed autonoma, che sarebbe davvero assurdo che in un sistema così complesso e finalizzato alla tutela di interessi così rilevanti, le carenze degli organi ispettivi dovessero funzionare come esimente per l'imprenditore che non ha osservato quei doveri che la legge, direttamente e senza intermediazioni o condizioni, gli impone". La giurisprudenza di questa suprema corte è stata (sul contenuto dell'obbligo, cfr. Cass. pen., 15 ottobre 1961, in Mass. Cass. pen. 1962, p. 487, n. 763; 3 dicembre 1962, in Giust. pen. 1963, p. 934, 7 marzo 1978, in Mass. Cass. pen. 1978, p. 432, n. 479; sull'irrilevanza della inerzia degli ispettori o organi di controllo, cfr. Cass 12 giugno 1961, in Mass. Cass. pen., 1961, p. 879, n. 1822; 21 febbraio 1955, in Giust. pen., 1955, 2, p. 353; 1 febbraio 1960, in Giust. pen., 1960, 2, p. 351, n. 601) ed è tuttora negli stessi termini (Cass. 3567/2000). Da ultimo, va rilevato che, tenuto conto del principio di precauzione sopra richiamato che integra il precetto di cui all'art. 2087 c.c., posto che l'adozione di mascherine protettive costituiva all'epoca la specifica misura da adottare nel caso di lavorazioni che comportassero rischi di inalazione di polveri;
poiché nel caso in esame è emerso che i lavoratori operavano per lo più senza mascherine visto che la società aveva omesso le verifiche necessarie, emerge ex actis che il datore di lavoro non ha adottato neppure quelle misure minime previste all'epoca per contrastare l'inalazione di polveri di amianto e quindi non ha rispettato l'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. assumendosi i rischi di eventuali tecnopatie (Cass. 291/2017 che richiama Cass. 10425/2014 per la quale in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora
19 sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie). Risulta, dunque, dimostrato il nesso causale tra la omessa predisposizione da parte del convenuto di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, adottabili in quel determinato momento storico (in primis la sostituzione dell'amianto con materiali alternativi, come prescritto dalle disposizioni vigenti), e la patologia contratta dal che lo ha portato alla morte, nonché l'imputabilità della Pt_2 condotta sott filo soggettivo.
9. Il danno iure hereditatis: sussistenza e liquidazione. Accertata, dunque, la responsabilità della (in precedenza Cantiere Morini) per il Controparte_1 decesso del a fondatezza della richiesta di risarcimento Pt_2 dei danni iu itatis e iure proprio rivendicati dai familiari che agiscono in giudizio. In via preliminare, si evidenzia che si è fatto ricorso per la determinazione ai valori stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano in vigore al momento della decisione (Cass. 18163/2007, per la quale se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione), visto l'avallo che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tali parametri al fine della liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. 14402/2011, 12408/2011, che ha elevato tali tabelle a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.). Ciò premesso, con riferimento al danno iure hereditatis, nell'atto introduttivo si chiede il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale da lucida agonia patito dal tenendo conto sia Pt_2 del danno biologico sia dei riflessi di natura d -relazionali e in particolare della forte sofferenza subita da un soggetto che, a conoscenza della patologia diagnosticata e dello scontato esito infausto della stessa, si veda consapevolmente privato della vita senza alcuna speranza di salvezza. È evidente che i ricorrenti hanno azionato il danno biologico temporaneo, chiedendo, altresì, la sua personalizzazione sotto il profilo esistenziale e morale (cd. danno da agonia cosciente), affermando che la lesione lamentata non si è mai cristallizzata in danno permanente, portando,
20 infine, il de cuius sino al decesso. Una simile interpretazione delle domande trova avallo nella giurisprudenza di legittimità, per la quale “il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò che muta è la durata e l'esito del detto danno. Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità. Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medico-legale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente. Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo. Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. 8 gennaio 1999, n. 101; Cass. 16 aprile 1996, n. 3563; Cass. 3 novembre 1998, n. 10966)” (Cass. 3806/2004). Ne consegue che il risarcimento richiesto afferisce ad un danno che esula dalla sfera di indennizzabilità dell' , sicché deve parlarsi di danno CP_2 complementare cui non si applica l'esonero da responsabilità civile di cui all'art. 10 TU 1125/65 e che il datore di lavoro deve, dunque, risarcire per intero nel caso in cui sussista la sua responsabilità civile per la lesione lamentata. Quanto alla liquidazione di tale danno, trattandosi di valutazione equitativa, la giurisprudenza di merito ha indicato una pluralità di modalità di determinazione, alcuni limitandosi alla corresponsione del risarcimento previsto dalle tabelle vigenti nei vari tribunali per il danno biologico temporaneo debitamente personalizzato al fine di tenere conto dei riflessi dinamico-relazionali; altri rilevando che la patologia non era, poi, evoluta in guarigione, bensì nella morte del de cuius, hanno preferito adottare la liquidazione del danno biologico permanente riducendolo, però, al fine di tenere conto del periodo di effettiva sopravvivenza del soggetto e di conformarsi all'indirizzo giurisprudenziale consolidato, per il quale nella liquidazione del danno non patrimoniale del soggetto deceduto si deve avere riguardo alla effettiva durata di vita del danneggiato, piuttosto che alla sua possibile vita futura (Cass. 23739/2011). Nessuno dei due metodi di liquidazione si ritiene soddisfacente. Quanto al primo, esso non tiene conto della circostanza che il danno biologico temporaneo è stato determinato nelle tabelle considerando la successiva evoluzione positiva della patologia in guarigione con cristallizzazione della
21 lesione in un danno biologico permanente. Il secondo metodo di calcolo, al contrario, si fonda sui parametri propri di un danno ontologicamente differente, in quanto caratterizzato dalla permanenza e determinato tenendo conto della probabilità di sopravvivenza fondata sulla vita media dei soggetti, il che crea incertezze e difficoltà nella liquidazione, essendo necessario in via equitativa valutare gli anni di sopravvivenza che aveva il soggetto leso e parametrare, quindi, la liquidazione prevista per il danno biologico permanente agli effettivi anni di sopravvivenza, riducendo, sempre in via equitativa, e non dunque mediante un mero calcolo matematico, la somma prevista in tabella, in quanto deve tenersi conto che il patema d'animo è più intenso nei primi anni che nei periodi successivi (Cass. 2297/2011). Non si può, pertanto, condividere l'assunto sostenuto nel ricorso per il quale il risarcimento del danno biologico, cui consegua dopo un certo tempo la morte, sia dovuto per intero come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze, escludendosi in tale modo uno degli elementi costitutivi del danno, ossia la sua durata, tenuto conto che non è la stessa cosa risentire di una perdita del bene salute per un breve periodo o per la restante intera vita media. Né ciò crea un risultato abnorme risarcendo maggiormente il soggetto rimasto in vita rispetto a quello deceduto, dovendo rilevarsi che i due danni sono del tutto differenti e non comparabili, in quanto da un lato è necessario dare un valore ad una sofferenza fisica e psichica che si rinnova giorno per giorno fino al decesso, nell'altra ad un dolore molto più intenso che, però, viene limitato nel tempo dal sopravvenire della morte. Il fatto che il danno morale abbia una entità decrescente con l'allontanarsi del momento del fatto illecito generatore non esclude che il fattore del tempo di durata abbia una rilevanza nella consistenza ontologica di detto danno (Cass. 19057/2003). Peraltro, il suddetto assunto relativo al danno morale è stato elaborato in relazione ad un danno biologico permanente rispetto al quale il soggetto leso tende a rassegnarsi e ad imparare a convivere con la propria menomazione;
ciò non vale nel caso in cui, come nella odierna fattispecie, non vi sia stata guarigione quanto piuttosto una malattia che tende ad aggravarsi nel tempo con una sofferenza costante che si rinnova quotidianamente nel soggetto che vede consapevolmente avvicinarsi la propria fine, sebbene debba ritenersi che i riflessi dinamico relazionali della menomazione in termini di privazione delle abitudini quotidiane e della possibilità di realizzare la propria personalità siano tanto più intensi quanto minore è il periodo di sopravvivenza. Al fine di dare misura adeguata alle peculiarità proprie del cosiddetto danno terminale il Tribunale di Milano in un'appendice alle tabelle a partire dall'anno 2018 ha individuato delle modalità di calcolo che valorizzano la sofferenza dovuta alla coscienza dell'avvicinarsi dell'exitus inquadrando il suddetto danno nell'ambito del danno biologico temporaneo. In particolare, si legge nella relazione di accompagnamento che il calcolo è stato ispirato ai seguenti principi: unitarietà ed onnicomprensività, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto sofferenziale e biologico connesso con la percezione
22 della morte imminente, sicché il valore del danno biologico temporaneo viene assorbito nella liquidazione;
durata limitata, individuata in 100 giorni oltre i quali torna ad essere liquidato il danno biologico temporaneo ordinario;
coscienza intesa come percezione dell'imminenza della morte;
intensità decrescente e metodo tabellare, criteri già indicati da questo giudice al fine di trovare un parametro idoneo che valorizzasse la circostanza che il dolore è percepito come massimo al momento della lesione e tende in seguito a scemare nel tempo sino ad agganciarsi al centesimo giorno al danno biologico temporaneo ordinario;
personalizzazione con possibilità di aumentare i parametri indicati fino ad un massimo del 50%. Considerato che i suddetti criteri rispondono ai principi già applicati da questo giudice in casi analoghi prima dell'elaborazione delle tabelle di Milano sul punto, sia pure con una diversa modalità di quantificazione, e confermati da alcune pronunce della locale Corte di Appello (ex plurimis Corte Appello Ancona n. 345/2024), si ritiene in via equitativa che l'applicazione del criterio di calcolo elaborato dal Tribunale di Milano costituisca la modalità equitativa di calcolo più idonea a liquidare il danno subito dal de cuius. Sul punto, si ricorda la pronuncia di legittimità n. 8292/2019, la quale da un lato esplicitamente esclude che si possa invocare la liquidazione prevista per il danno biologico permanente richiesta nell'atto introduttivo e dall'altro ritiene che in ogni caso non potrà tenersi conto sic et simpliciter delle tabelle sul danno biologico temporaneo ordinario che non si attaglia all'ipotesi in cui a tale danno non sia seguita la guarigione, ma il decesso. Si ritiene, proprio applicando tali principi giurisprudenziali, che al contrario la nuova tabella del Tribunale di Milano sul danno terminale abbia valorizzato e determinato le modalità di applicazione di un criterio equitativo, individuando un metodo di valorizzazione delle circostanze del caso di specie come sopra esposto. Il CTU sostiene che nell'arco di quattro anni e dieci mesi dal 12.4.2016 al 18.1.2021 il abbia avuto un danno biologico permanente che si è Pt_2 aggravato nel e si è sommato ad un danno biologico temporaneo nei periodi di ricovero ospedaliero, accesso al pronto soccorso e sottoposizione a terapie ed esami medici. A tale riguardo, va rilevato che la lesione manifestatasi nel 2016 non si è mai stabilizzata tanto da aggravarsi progressivamente, sicché si ritiene in via equitativa che il danno biologico possa essere liquidato tenendo conto della quantificazione delle tabelle di Milano in relazione al danno biologico temporaneo ferme restando le percentuali invalidanti indicate dal CTU. Ed infatti la Suprema Corte sopra ricordata (Cass. 8292/2019), cassando una precedente pronuncia della locale Corte di Appello che aveva liquidato il danno da morte per patologia asbesto correlata applicando i coefficienti previsti per il danno biologico permanente, ha escluso che il danno tanatologico da morte forse trasmissibile agli eredi che al contrario potevano azionare iure hereditatis “il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta,
23 configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. n. 26727 del 2018; n. 21060 del 2016; n. 23183 del 2014; n. 22228 del 2014; n. 15491 del 2014) e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. n. 13537 del 2014; n. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012)”, ossia i titoli invocati in ricorso. Ha aggiunto la Corte che “quanto ai criteri di liquidazione, si è specificato (oltre alla giurisprudenza già citata, cfr. Cass. n. 18163 del 2007; n. 1877 del 2006) come mentre per la componente di danno biologico la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, per la seconda componente, avente natura affatto peculiare, la liquidazione deve affidarsi ad un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso concreto - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio”. D'altro canto, non è possibile liquidare il danno biologico ravvisato dal CTU facendo riferimento alle tabelle di liquidazione del danno biologico permanente, che presuppone che l'interessato sia sopravvissuto alla malattia per il tempo corrispondente alla ordinaria speranza di vita, ipotesi che non ricorre nel caso di specie in cui siamo di fronte ad un soggetto deceduto proprio a causa della malattia contratta per esposizione all'asbesto e aggravatasi fino al decesso. D'altro canto, ove si facesse applicazione dei coefficienti di valutazione del danno biologico permanente, dovrebbe escludersi qualsiasi rilevanza agli aggravamenti successivi registrati dal CTU e persino al decesso, avendo affermato la Cassazione (Cass. 21652/2025, con ampio rinvio al precedente Cass. 35416/2022) che “in tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del singolo e del periodo di sopravvivenza prevedibile, in relazione alla patologia diagnosticata, dovendosi tener conto, però, che, qualora lo stato di invalidità del soggetto trovi espressione nei gradi percentuali definiti per ciascuna patologia dai barèmes elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati in medicina legale, tali barèmes considerano, nella scala dei gradi di invalidità, il maggior rischio, cui è esposto il paziente, di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, che potrebbe condurre al decesso”; ciò in quanto l'aggravamento costituisce
“mera concretizzazione di un rischio connesso alla patologia, la cui possibilità di accadimento era stata già considerata nella stima della ridotta validità biologica del soggetto residuata dopo la lesione”. Nel caso di specie, pertanto, il danno biologico permanente dovrebbe essere liquidato in base alla lesione originaria subita dal de cuius pari per il periodo iniziale al 5%, comprendendosi in tale valutazione anche il presumibile periodo di sopravvivenza e l'eventuale esito infausto che non è peraltro scontato per il caso di asbestosi a differenza di quanto avviene
24 per altre patologie asbesto-correlate, quali il mesotelioma o il carcinoma polmonare. Si aggiunga, poi, che non potrà tenersi conto del danno biologico permanente che il CTU ritiene ravvisabile nel periodo precedente all'aprile 2016 in quanto da un lato lo stesso CTU afferma di non avere certezza piena di quando la lesione si sia effettivamente verificata, tenuto conto che fino all'aprile 2016 non vi è evidenza di alcuna alterazione funzionale apprezzabile e lo stesso non ha accusato alcun disturbo, dall'altro dalla lettura del Pt_2 ricorso intr o emerge in maniera chiara che il risarcimento richiesto attiene al periodo successivo alla manifestazione della patologia nell'aprile 2016 (si veda al riguardo il punto 78 pagina 38 del ricorso introduttivo), che si è poi progressivamente, benché lentamente, aggravata sino a condurre al decesso nel gennaio 2021. Pertanto, si ritiene che dovrà tenersi conto di un danno biologico temporaneo distinto in cinque periodi individuati nella CTU con percentuale pari al 10% per sette mesi da aprile a ottobre 2016, al 16% per venti mesi dal novembre 2016 al giugno 2018, al 20% per sette mesi dal luglio 2018 al gennaio 2019, al 26% per diciassette mesi dal febbraio 2019 al giugno 2020, al 68% per 212 giorni dal luglio 2020 al decesso del 18.1.2021. In tali periodi dovrà, poi, considerarsi un danno biologico temporaneo maggiore durante i periodi di ricovero e successiva convalescenza, nonché per lo svolgimento di indagini clinico strumentali periodiche e per accessi al pronto soccorso quantificate dal CTU in 50 giorni di danno biologico permanente totale al 100% per i periodi di ricovero e accesso al pronto soccorso e giorni immediatamente successivi e 50 giorni di danno biologico permanente parziale al 50% per le varie terapie e controlli medici effettuati. Dai documenti in atti risultano i ricoveri riscontrati dal 02 al 10.11.2016 (secondo periodo), dal 18 al 24.09.2018 e dal 02 al 16.10.2018 (terzo periodo) e gli accessi al pronto soccorso del maggio 2018 (secondo periodo), luglio 2018 e gennaio 2019 (terzo periodo) e gennaio 2021 (quinto periodo, giorno che non verrà considerato nella liquidazione in quanto è quello del decesso dunque il risarcimento come si vedrà verrà liquidato nell'ambito dei 100 giorni di lucida agonia secondo le indicazioni della Tabella di Milano), nonché le visite ed indagini effettuate in misura pari a 31 esami riscontrati dai referti in atti. Si è ritenuto, pertanto, di considerare per ciascun ricovero e accesso al pronto soccorso (inabilità parziale pari al 100%) un periodo di ripresa successivo pari a 1 giorni nel secondo periodo, 2 giorni per la prima parte del terzo periodo, 3 giorni per la seconda parte del terzo periodo, per il quarto e per il quinto periodo, dovendo ritenersi che la ripresa dalle fasi acute della patologia sia stata progressivamente più lenta e abbia man mano richiesto un numero maggiore di giorni. Parimenti per ogni controllo medico (inabilità parziale pari al 50%) si è ritenuto di considerare un periodo di due giorni circa per tenere conto di
25 eventuali terapie prescritte e della ripresa necessaria dopo alcuni esami medici o della preparazione richiesta per altri. Quanto alla personalizzazione del danno, il CTU afferma (pagina 93) che
“le condizioni descritte consentono di affermare che sino all'inizio di luglio 2020 non vi fu né una quota di compromissione delle attività dinamico relazionali né una quota di sofferenza soggettiva eccedente quelle normalmente ricomprese nella valutazione del danno biologico. Diversamente, l'ultimo periodo, protrattosi fino al decesso, fu caratterizzato, soprattutto a causa della progressiva perdita dell'autonomia personale, da una quota di danno aggiuntivo dinamico relazionale e di sofferenza soggettiva eccedente quella già compresa nel danno biologico permanente, da considerare per entrambe le tipologie al valore massimo”. Pertanto, si prenderà come riferimento l'importo base per l'invalidità temporanea al 100% indicata nelle tabelle in Euro 115,00 adattandola alle varie percentuali invalidanti riscontrate, salvo che nell'ultimo periodo i cui si applicherà la massima personalizzazione sino all'importo di Euro 172,50%. Si aggiunga, inoltre, che, poiché è altamente presumibile che soltanto nell'ultimo periodo allorquando le condizioni di salute si sono aggravate il de cuius ha avuto piena contezza dell'esito infausto della patologia, andranno collocati in tale periodo i 100 giorni di lucida agonia previsti nelle tabelle di Milano con la massima personalizzazione tenuto conto che lo stesso CTU afferma che “l'ultimo periodo, protrattosi fino al decesso, fu caratterizzato, soprattutto a causa della progressiva perdita dell'autonomia personale, da una quota di danno aggiuntivo dinamico relazionale e di sofferenza soggettiva eccedente quella già compresa nel danno biologico permanente, da considerare per entrambe le tipologie al valore massimo” e che
“Posto che il soggetto fu in possesso delle proprie capacità mentali sino all'ultimo giorno, come emerge dalla documentazione in atti e anche dal contenuto della mail inviata al medico curante il 10.10.2020 (documento riportato al punto 1.02.39 di questa relazione), e considerata la gravità della compromissione della funzione respiratoria e la continua proposta di approfondimenti diagnostici motivata dal sospetto di evoluzione neoplastica, si ritiene che la condizione di sofferenza complessiva del sig. fosse idonea a generare nel Pt_2 soggetto negli ultimi tre-quattro mesi una lucida consapevolezza dell'evoluzione fatale della malattia”. Anche con riferimento a tale periodo di 100 giorni andrà applicata la massima personalizzazione per un totale dovuto di Euro 109.852,00 quale danno terminale, così determinato: Euro 35.247,00 non ulteriormente personalizzabili per i primi tre giorni;
Euro 93.816,00 dal 4° al 100° giorno, quantificato operando al massimo la personalizzazione consentita dalle tabelle milanesi, considerati la perdurante sofferenza di grado elevato patita dal Pt_2
l'assoggettamento ad accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici molto invasivi e di difficile sopportazione, nonché la ineluttabile consapevolezza dell'avvicinarsi a termine della propria esistenza (in tal senso si veda Corte di Appello di Ancona n. 345/2024 che adotta il medesimo criterio di
26 liquidazione del danno in fattispecie analoga di morte per patologia asbesto correlata) Applicando tali criteri si ritiene, pertanto, che:
1. periodo dal 12 aprile a ottobre 2016; danno biologico pari al 10% per sette mesi (totale 203 giorni con valore di un giorno danno biologico temporaneo totale pari a Euro 115,00): a. 12 giorni al 50%: Euro 690,00 b. 191 giorni al 10%: Euro 2.196,50;
2. periodo dal novembre 2016 al giugno 2018; danno biologico pari al 16% per venti mesi (totale 607 giorni con valore di un giorno di danno biologico temporaneo totale pari a Euro 115,00): a. 5 giorni al 50%: Euro 287,50 b. 12 giorni al 100%: Euro 1.380,00 c. 590 giorni al 16%: Euro 10.856,00
3. periodo dal luglio 2018 al gennaio 2019; danno biologico pari al 20% per sette mesi (totale 215 giorni con valore di un giorno di danno biologico temporaneo totale pari a Euro 115,00): a. 6 giorni al 50%: Euro 345,00 b. 34 giorni al 100%: Euro 3.910,00 c. 175 giorni al 20%: Euro 4.025,00;
4. periodo dal febbraio 2019 al giugno 2020; danno biologico pari al 26% per diciassette mesi (totale 516 giorni con valore di un giorno di danno biologico temporaneo totale pari a Euro 115,00): a. 17 giorni al 50%: Euro 1.121,25 b. 4 giorni al 100%: Euro 115,00 c. 495 giorni al 26%: Euro 14.850,00 5. periodo dal luglio 2020 al decesso del 18.1.2021; danno biologico pari al 68% (totale 212 giorni con valore di un giorno di danno biologico temporaneo totale pari a Euro 172,50 con aumento massimo del 50% per la personalizzazione): a. 100 giorni di lucida agonia: Euro 109.852,50 b. 10 giorni al 50%: Euro 862,50 c. 96 giorni al 68%: Euro 11.260,80. Complessivamente spetterà dunque a titolo di danno iure hereditario una somma pari a Euro 161.953,30. Da tale somma si ritiene, poi, che debba essere scomputata quella riconosciuta dall' . Ed infatti, fermo restando che il danno biologico CP_2 riscontrato, esse atura temporanea, esula dalla copertura assicurativa
, non può non considerarsi che l' ha ritenuto di liquidare una CP_2 CP_5 somma a titolo di danno biologico, erroneamente inquadrando la fattispecie nell'ambito del danno biologico permanente, sicché, trattandosi del medesimo danno, diversamente qualificato, per evitare ingiuste locupletazioni (in tale senso Cass. 13819/2017) l'importo di Euro 5.825,75 andrà scomputato con conseguente spettanza della differenza di Euro 156.127,55.
27 Tale importo andrà corrisposto agli eredi in base alla quota ereditaria, pari a 1/3 ciascuno concorrendo la moglie e due figli. 10. Il danno iure proprio: criteri di liquidazione. Va rilevato che il forte legame affettivo esistente tra moglie e figli ricorrenti nel presente giudizio e il de cuius permette di ritenere in via presuntiva, che vi sia stata una lesione del vincolo parentale con diritto al risarcimento dei danni. A tale proposito la giurisprudenza afferma che “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. 3767/2018). D'altro canto, vengono documentalmente provate le condizioni di salute della moglie affetta da una lieve forma di Alzheimer e dagli esiti di un Pt_1 ictus capsul are posteriore dx in vasculopatia cerebrale che l'hanno resa invalida (doc. 43 fascicolo ricorrente) e del figlio , portatore di Parte_2 una Sindrome Dissociativa, seguito dal Centro Salut ed invalido all'85% (doc. 42 fascicolo ricorrente), che sicuramente ha reso particolarmente traumatica per i due ricorrenti indicati la morte del soggetto che era il loro riferimento e supporto nella vita quotidiana. Riguardo al criterio di liquidazione, in precedenti pronunce, questo giudice, con riferimento al danno iure proprio ai prossimi congiunti, al fine di valorizzare circostanze di fatto relative al legame parentale, ha ritenuto di adottare per la determinazione dell'importo le indicazioni fornite dal Tribunale di Roma che, partendo da un valore unitario del punto di euro 9.806,70, assegnano specifici punteggi all'età del soggetto defunto, all'età del parente leso, al vincolo parentale tra i due, alla sussistenza o meno di coabitazione, alla presenza di altri parenti conviventi. In ogni caso, ci si atteneva ai parametri minimi e massimi indicati nelle tabelle di Milano, ritenendo di dover aderire all'orientamento consolidatosi presso la Suprema Corte, vista la funzione nomofilattica della stessa, per il quale è possibile discostarsi da tali parametri solo in presenza di circostanze che esulano dall'id quod plerumque accidit e che, dunque, non possano essere state considerate nelle tabelle in esame (Cass. 3505/2016). In tal modo si è adeguata la valutazione del danno alle specifiche circostanze del caso concreto secondo uno schema il più possibile oggettivo e puntuale. Una tale opzione interpretativa è stata avvalorata anche dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, laddove ha ritenuto che la semplice applicazione delle tabelle di Milano che prevedono per il danno parentale un tetto minimo e un tetto massimo che costituiscono la
“perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno” non garantisce uniformità e prevedibilità che possono essere realizzate unicamente
28 con l'adozione di una tabella a punti (come quella di Roma), che, previa determinazione del valore del punto, tenga conto delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi (Cass. 10579/2021, nonché più di recente Cass. 20292/2022). A tale impianto motivazionale va, peraltro, aggiunto che, a seguito delle pronunce della Cassazione da ultimo ricordate, il Tribunale di Milano nel giugno 2022 (poi aggiornate a giugno 2024) ha adottato nuove tabelle per il calcolo del danno da lesione del vincolo parentale che si fondano anch'esse sul sistema del calcolo a punti e che, a differenza di quelle di Roma, permettono di valorizzare anche aspetti peculiari della relazione con il defunto, quali la condivisione di feste, vacanze e hobby, le frequentazioni e i contatti. Inoltre, trattasi di tabelle più aggiornate rispetto a quelle romane e fondate sul monitoraggio di 600 pronunce emesse sulla liquidazione del danno parentale. Infine, conformemente a quanto indicato nei precedenti emessi da questo giudice, le nuove tabelle milanesi tengono in ogni caso conto di una soglia minima e massima, sicché si ritiene per tutte queste ragioni di fare applicazione di esse nella liquidazione del danno da lesione del vincolo parentale, criterio peraltro confermato anche dalla recente pronuncia della locale Corte di Appello n. 345/2024. Pertanto, con riferimento alla moglie di 83 anni alla Parte_4 data del decesso del de cuius (8 punti) mort , convivente al momento del decesso (16 punti) e con sopravvivenza di 2 componenti del nucleo familiare primario, i figli odierni ricorrenti (12 punti), spetterà un punteggio di 44 punti, aumentato sino a 74 punti tenuto conto ai sensi del punto E della tabella di Milano (intensità e qualità della relazione affettiva) del lungo periodo di vita trascorso assieme (si erano sposati nel 1966) e del conseguente forte legame instauratosi anche a causa della patologia della ricorrente che ha inciso maggiormente sulla perdita patita che giustifica un aumento pari al massimo previsto (30 punti), che moltiplicato per il valore del punto di Euro 3.911,00 corrisponde ad un indennizzo di Euro 289.414,00, rispettoso del range previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano. Con riferimento al figlio di anni 50 alla morte del de Parte_2 cuius (20 punti) morto a 85 an vente con il padre (16 punti), con sopravvivenza di 2 componenti del nucleo familiare primario (12 punti), spetterà un punteggio di 56 punti, aumentato sino a 76 punti tenuto conto ai sensi del punto E della tabella di Milano (intensità e qualità della relazione affettiva) della situazione di salute del figlio che trovava nel padre deceduto un sostegno e un punto di riferimento forte, che giustifica un aumento pari a due terzi del massimo previsto (20 punti), che moltiplicato per il valore del punto di Euro 3.911,00 corrisponde ad un indennizzo di Euro 297.236,00, rispettoso del range previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano. Con riferimento al figlio di anni 54 alla morte del de cuius (18 Parte_3 punti) morto a 85 anni (8 punti), non convivente, con sopravvivenza di 2
29 componenti del nucleo familiare primario (12 punti), spetterà un punteggio di 38 punti, aumentato sino a 53 punti tenuto conto ai sensi del punto E della tabella di Milano (intensità e qualità della relazione affettiva) del forte legame con il padre che si presume essersi instaurato come allegato in ricorso anche alla luce delle condizioni di salute della madre e del fratello, che moltiplicato per il valore del punto di Euro 3.911,00 corrisponde ad un indennizzo di Euro 207.283,00, rispettoso del range previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano. Riguardo, poi, agli accessori sulle somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi di valutazione equitativa determinata al valore attuale, spettano i soli interessi legali dalla presente pronuncia fino al saldo. Non può, al contrario, essere accolta l'ulteriore domanda di corresponsione del danno da ritardo calcolato in base agli interessi compensativi per il lasso di tempo intercorso tra l'evento e la pronuncia. Al riguardo, la giurisprudenza, sin dalle Sezioni Unite n. 1712/1995, richiede prova del danno da ritardo, che andrebbe ad essere compensato con il riconoscimento degli interessi legali, prova che può essere fornita anche in via presuntiva (tra le altre Cass. 15604/2014, 3268/2008). In particolare, la Cassazione (Cass. 3355/2010) ritiene che il giudice può anche non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, 490/1999, 10751/2002). La sussistenza di un danno di tale tipo dipende, in definitiva, dal raffronto comparativo tra la somma (rivalutata) riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui disporrebbe se, in ipotesi tempestivamente soddisfatto, avesse utilizzato l'importo allora dovutogli con modalità che anche in via presuntiva vanno allegate e provate dal danneggiato: solo se la seconda somma è maggiore della prima può ravvisarsi un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi (Cass. n. 22347/2007). Nel caso di specie, peraltro, non vi è alcuna allegazione o argomentazione a sostegno della domanda addotta né alcuna indicazione neppure in linea di massima delle forme di investimento che sarebbero state prescelte dagli interessati, al fine di verificare se la rivalutazione riconosciuta sia sufficiente o meno a coprire il danno da ritardo per reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, sicché anche sotto il profilo presuntivo non è possibile liquidare gli importi richiesti a titolo di interessi compensativi. Né può diversamente arguirsi da altre pronunce di legittimità, richiamate anche dalla locale Corte di Appello (Cass. 4028/2017), le quali, pur ritenendo che il riconoscimento di interessi compensativi non richieda una espressa domanda, non escludono che il giudice debba valutare a tale fine le circostanze che emergono dagli atti di causa al fine di verificare se vi sia stato un danno da ritardo non coperto dalla riconosciuta rivalutazione (il che tendenzialmente può escludersi negli ultimi anni, visto l'andamento medio del tasso di interesse legale e il rapporto con gli indici di rivalutazione nel periodo
30 successivo al decesso del de cuius, momento di determinazione del danno per cui si chiede il risarcimento). Da ultimo sul tema è intervenuta nuovamente la Suprema Corte con ordinanza, nella quale ha precisato che “nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. 18564/18; nello stesso senso Cass. 7267/18, per la quale il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato). Per tali ragioni la domanda sul punto non può essere accolta. Parimenti non può trovare accoglimento la domanda della moglie per il danno patrimoniale consistente nel venire meno del reddito Parte_1 del marito, tenuto conto che, a prescindere dalla percezione della pensione di reversibilità, l' ha erogato una rendita ai superstiti per danno CP_2 patrimoniale a ante per la moglie ad Euro 96.374,85 e per il figlio ad Euro 13.656,71 senza considerare la maggiorazione determinata Parte_2 dall'accesso al Fondo Vittime Amianto, che supera ampiamente il danno patrimoniale allegato in ricorso. 11. Conclusioni. Regolamento delle spese di lite e di CTU. Da tutto quanto esposto deriva la condanna della convenuta a pagare ai ricorrenti le seguenti somme: Euro 341.456,52 a Euro 349.278,52 al figlio Parte_4 ed Euro 259. oltre interessi legali Parte_2 Parte_3
l saldo. Le spese di lite e di CTU seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e separato decreto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Accertata la responsabilità di per la morte di in Controparte_1 Parte_3 parziale accoglimento del ri na la il Controparte_1 danno iure proprio e iure hereditatis causato ai ricorr nti misure: a) Euro 341.456,52 a a titolo di lesione del vincolo Parte_4 parentale, oltre inter uncia al saldo;
b) Euro 349.278,52 a a titolo di lesione del vincolo Parte_2 parentale, oltre inter nuncia al saldo;
c) Euro 259.325,52 a a titolo di rimborso spese mediche, oltre Parte_3 interessi legali dall l saldo;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Pone a carico della le spese di CTU liquidate come da Controparte_1 separato decreto;
4) Condanna la a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che Controparte_1 liquida in Eur r compenso professionale ed Euro 359,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 17.12.2025 a seguito della discussione con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 27.11.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 7.10.2025, 15.10.2025, 26.10.2025, 26.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 228/2023 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 rappresentati e difesi d miciliato presso il suo studio in Ancona, c.so Garibaldi n. 119, giusta procura rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso introduttivo telematico, con indicazione per le comunicazioni e notificazioni degli indirizzi pec . Emai_1 [...]
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RICORRENTI
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Trifirò, Stefano Trifirò e Federico Manfredi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Edoardo Stecconi in Ancona p.za Cavour n. 2, giusta procura alle liti prodotta in allegato alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, con indicazione dell'indirizzo pec per comunicazioni e notificazioni Email_4
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E
OGGETTO: risarcimento danni per morte da amianto.
PAROLE CHIAVE: DANNO TERMINALE – DANNO DA LESIONE DEL VINCOLO PARENTALE – RESPONSABILITÀ COMMITTENTE PER MORTE PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA – ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
1. Svolgimento del processo e difese delle parti. I ricorrenti allegano di essere prossimi congiunti di deceduto per patologia asbesto correlata;
Parte_3 deducono che il de cu ttro anni non continuativi in cui è stato imbarcato a bordo nave, ha svolto attività lavorativa nella cantieristica navale in regime di appalto prevalentemente presso il Cantiere Morini di Ancona (oggi . Sostengono che nell'ambito di tale attività il ha Controparte_1 Pt_2 subit e ad amianto, con conseguente insorgenza della ia dell'asbestosi polmonare con placche e ispessimenti pleurici con atelettasia rotonda, che lo ha portato al decesso in data 18.1.2021. Chiedono, pertanto, il risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis. La convenuta, costituendosi in giudizio, sostiene che presso i Cantieri Morini veniva data massima cura al rispetto delle norme di sicurezza sicché non vi era stata esposizione ad amianto, che erano stati forniti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che l'utilizzo dell'amianto era stato circoscritto e dismesso a partire dal 1987, che le attività di coibentazione venivano svolte presso i locali della ditta esterna cui erano state appaltate, che l'attività del interveniva soltanto a fine costruzione dopo che i residui di Pt_2 lavorazione stati rimossi. Contesta che il sia deceduto per Pt_2 asbestosi;
eccepisce la prescrizione delle prete tate, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sui ricorrenti, la mancanza di responsabilità del committente per l'attività organizzata dall'appaltatore. Sotto il profilo della quantificazione del danno, ritiene non sussistenti i presupposti per la personalizzazione, contesta il riferimento alle tabelle di Roma, evidenzia che non si era tenuto conto delle somme erogate dall' . Adduce il CP_2 concorso del fatto colposo del danneggiato che quale ore e socio d'opera era responsabile della sicurezza della propria ditta. Invoca l'esonero da responsabilità ex art. 13 D.lgs. 38/2000, chiedendo in subordine la detrazione di quanto corrisposto dall' . Chiede infine la condanna di controparte ai CP_2 sensi dell'art. 96 c.p.c. La causa è stata istruita con escussione di vari testimoni, esperimento di una consulenza medico-legale, acquisizione di informazioni da enti pubblici ex art. 213 c.p.c. e all'esito discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Eccezione preliminare di prescrizione. Eccepisce parte resistente che la pretesa attorea sarebbe prescritta ritenendo che la data di decorrenza di essa dovesse essere individuata al momento della domanda all' per il CP_2 riconoscimento dell'esposizione all'amianto per il godiment enefici previdenziali per l'attività lavorativa svolta. A tale riguardo va rilevato che la domanda per il beneficio in questione non presupponeva l'insorgere di alcuna patologia, che infatti si è manifestata nel de cuius diversi anni dopo, risalendo le prime visite documentate in atti al 2016 ed essendo stata ipotizzata la riconducibilità delle lesioni riscontrate all'eventuale esposizione a fattori ambientali tipo asbesto soltanto nel referto TC Villa Igea Ancona 20.6.2016 (pagina 8 della CTU dott. , Per_1 Per_2
2 sicché l'atto interruttivo della prescrizione intervenuto in data 27.4.2011 (doc. 11 fascicolo ricorrente) è idoneo ad interrompere anche la prescrizione quinquennale. Sul punto, la Suprema Corte ritiene che materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa (Cass. 13806/2023). Quanto al danno iure proprio consistente nella lesione del vincolo parentale è evidente che tale danno si sia verificato soltanto a seguito del decesso del de cuius nel gennaio 2021 sicché l'interruzione della prescrizione avvenuta nell'aprile dello stesso anno è del tutto tempestiva.
3. Esonero del datore di lavoro da responsabilità civile: art. 13 d.lgs. 38/2000. Sostiene ancora parte convenuta l'inammissibilità della domanda stante l'applicabilità al caso di specie dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 che, estendendo la copertura assicurativa anche al danno biologico, ha incluso anche CP_2 quest'ultimo tra le isarcitorie, per le quali vige l'esonero da responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 10 comma 1 DPR 1124/1965, salva l'ipotesi di fatto reato. A tale proposito, va rilevato che l'eccezione relativa all'esonero da responsabilità del datore di lavoro può valere unicamente per le voci di danno soggette a copertura , ad esempio, oltre che per il danno biologico CP_2 permanente, anche p i aspetti del danno iure hereditatis (come il danno patrimoniale), non invece per il danno biologico temporaneo oppure per il danno causato a terzi per lesione del vincolo parentale, laddove, non essendoci affatto copertura , non può applicarsi la regola dell'esonero. CP_2
Si aggiunga che l'art. to prevede che “l'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.
3 Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato
o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.” Il successivo art. 13 d.lgs. 38/2000 ha stabilito che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo CP_2
e sostegno sociale, in luogo della prestazio all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a. le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b. le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.” Orbene, l'inserimento del danno biologico nella copertura assicurativa non esclude la responsabilità del datore di lavoro né per il danno CP_2 complementare in caso di provata responsabilità civile, non operando in tali
4 casi l'esonero di cui al citato art. 10, in quanto non si tratta di voci di danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, né per il danno differenziale nell'ipotesi di riscontrata responsabilità penale. Sotto il primo profilo, è, infatti, pacifico che vi sono danni cosiddetti complementari, che non rientrano nell'assicurazione sociale, quali il danno biologico temporaneo e il danno per menomazioni inferiori al 6%. Appartengono alla medesima categoria il danno morale, il danno da lesione del rapporto parentale, il danno biologico soggettivo o personalizzato, il danno biologico iure proprio degli eredi, il danno esistenziale, il danno patrimoniale per inabilità inferiori al 16%. Per tali voci di danno, il lavoratore può agire direttamente nei confronti del datore di lavoro, pur in assenza di responsabilità penale, dovendone provare unicamente la responsabilità civile. Al contrario, per il danno biologico differenziale, che consiste nella differenza monetaria che scaturisce dall'applicazione di diverse tabelle di valutazione, quella e quella civilistica, alla medesima lesione del diritto CP_2 alla salute, la responsabilità del datore di lavoro può affermarsi ai sensi dell'art. 10 comma 1 DPR 1124/1965 unicamente nel caso di sussistenza di responsabilità penale ed è limitata al cosiddetto differenziale, ossia alla parte di danno non coperta dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Orbene, analizzando le voci di danno azionate nel presente procedimento, i ricorrenti chiedono iure hereditatis la liquidazione del danno subito dal de cuius per le indicibili sofferenze fisiche e psichiche patite nel periodo di sopravvivenza, per l'incidenza sulle abitudini di vita, per la lesione del diritto alla salute che si è progressivamente aggravato dall'insorgenza della patologia sino all'exitus. È evidente che i ricorrenti hanno azionato il danno biologico temporaneo, chiedendo, altresì, la sua personalizzazione sotto il profilo esistenziale e morale (cd. danno da agonia cosciente), in quanto la lesione lamentata non si è mai cristallizzata in danno permanente, non essendosi mai realizzata la guarigione clinica della patologia contratta che ha accompagnato il de cuius sino al decesso. Una simile interpretazione delle domande trova avallo nella giurisprudenza di legittimità, per la quale “il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò che muta è la durata e l'esito del detto danno. Invero, secondo i principi medico- legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità. Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medico-legale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente. Solo
5 alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo. Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. 8 gennaio 1999, n. 101; Cass. 16 aprile 1996, n. 3563; Cass. 3 novembre 1998, n. 10966)” (Cass. 3806/2004). Né può fuorviare il riferimento al valore del punto utilizzato nelle tabelle del Tribunale di Milano per liquidare il danno biologico permanente come richiamato in ricorso, dovendo la qualificazione della domanda muovere dal corretto inquadramento della fattispecie ed essendo tale richiamo esplicitamente preso come riferimento da parte ricorrente solo al fine di determinare il risarcimento richiesto (con nessuna incidenza, dunque, sulla natura del danno preteso), in quanto l'attore espressamente dichiara di ritenere insufficiente la liquidazione prevista dalle medesime tabelle per il danno biologico temporaneo, tenuto conto che la patologia ha condotto il lavoratore al decesso causandogli notevoli sofferenze fisiche e morali. Tale modalità di liquidazione del danno non modifica, però, il titolo azionato. Non si tratta, dunque, di una duplicazione del danno biologico con individuazione di un danno biologico diverso da quello indennizzato dall' , ma della necessità CP_2 di tenere in considerazione tutti gli aspetti lesi dalla condotta illecita contestata, anche quelli che esulano dalla copertura assicurativa dell' , al CP_2 fine di pervenire all'integrale ristoro del danno subito. Per ta ni, essendosi al di fuori dell'ambito coperto dall'assicurazione sociale, non opera l'esonero invocato da parte resistente (sul punto Cass. 291/2017, resa in controversia analoga).
4. Responsabilità del committente per violazione dell'obbligo di sicurezza nel cantiere. Sul punto il Tribunale di Ancona si è già espresso in precedenti pronunce che si ritiene di confermare anche in questa sede. Ed infatti, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “non vi è dubbio che secondo la impostazione classica e, in un certo senso, tradizionale, la figura del lavoratore subordinato è strettamente legata alla compresenza di quella del datore di lavoro, con il quale, ai sensi dell'art. 2094 c.c., si instaura quel particolare rapporto obbligatorio, da cui discendono specifici diritti ed obblighi delle parti. In coerenza con tale impostazione, l'art. 2087 c.c., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori d'opera, sembra richiedere, quale necessario presupposto, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - come delineato dal richiamato art. 2094 - tra danneggiante e danneggiato. Senonché, da tempo, specie quando si è trattato di procedere alla individuazione del datore di lavoro in quanto soggetto penalmente responsabile in materia di prevenzione infortuni, si è avvertita l'inadeguatezza della cennata impostazione dandosi rilievo al dato oggettivo, si da ricomprendervi anche i soggetti che, pur non formalmente titolari del rapporto di lavoro, abbiano però la responsabilità dell'impresa o di una sua unità produttiva. Eguale
6 opzione ermeneutica, sia pure con riferimento al soggetto che subisce l'esercizio dell'altrui potere, è stata adottata in ordine alla individuazione del "prestatore d'opera". Si è così esteso l'obbligo di tutela antinfortunistica a tutti gli addetti, "anche solo di fatto", ad una data attività lavorativa, prescindendo dalle modalità di assunzione al lavoro e dall'eventuale mancato perfezionamento del contratto, purché sia provata la consapevolezza dell'imprenditore circa l'attività svolta dal prestatore d'opera poi infortunatosi (v. Cass., sez. pen., 17 marzo 1989 n. 3860 e, più di recente, con analoga impostazione, Cass. sez. pen. 10 novembre 1998 n. 11606). Questa tendenza ad ampliare il novero dei soggetti tutelati ha trovato conferma in ulteriori decisioni, secondo cui anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa da altri svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle norme di prevenzione e che sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio ambientale, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro (Cass., sez. 4 pen., 7 luglio 1993 n. 6686). Tale orientamento merita piena adesione, mostrandosi aderente non solo al dato fattuale, ma anche, limitatamente alla materia della prevenzione infortuni, al dettato normativo di cui all'art. 3 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, che, nel definire lavoratore subordinato "colui che, fuori del proprio domicilio, presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione", consente, attraverso l'esclusione della indispensabilità del carattere oneroso e continuativo, di allargare la tutela non solo ai "tradizionali" lavoratori subordinati, ma anche a tutti i soggetti terzi che, non abusivamente, vengono a trovarsi a contatto con la situazione di pericolo creata dall'attività esercitata che necessita di prevenzione” (Cass. 4129/2002). Tale obbligo di sicurezza, desunto dalla giurisprudenza anche dal sistema normativo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa, è stato poi codificato dall'art. 7 legge 626/94 da ultimo modificato dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008 che al comma 4 espressamente sancisce che “l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)”. Pertanto, per il soggetto che agisce per il risarcimento del danno subito per mancato rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro è sufficiente provare di avere prestato attività presso la società committente, prova adeguatamente fornita nel caso di specie, come si illustrerà nel prosieguo. Trattandosi di principio che la Corte di Cassazione ha ritenuto immanente al sistema anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 a nulla valgono le eccezioni relative alla mancanza di una normativa specifica all'epoca dei fatti. Quanto poi al principio richiamato negli atti della convenuta (nota 38 a piè pagina 34 delle memorie autorizzate) per il quale “ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, non potendo esigersi dal
7 committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo” (Cass. 3563/2012), va rilevato che nel caso di specie la scelta dei materiali per la costruzione e coibentazione delle navi nonché le modalità di intervento delle varie maestranze, che hanno inciso sull'esposizione all'amianto del de cuius, erano gestite dalla committente sicché non rientravano nell'ambito di responsabilità dell'appaltatore.
5. Concorso di colpa del danneggiato in quanto titolare dell'impresa appaltatrice. Sostiene la convenuta che in ogni caso essendo il dapprima socio e poi Pt_2 titolare della società cui erano stati commissionati i lavori egli sarebbe corresponsabile dell'eventuale esposizione ad agente patogeno in quanto titolare egli stesso dell'obbligo di sicurezza nello svolgimento dei lavori in appalto. A tale riguardo, va rilevato che il CTU rispondendo al primo quesito posto ha ritenuto che una rilevante esposizione all'amianto del de cuius presso i cantieri Morini potesse essere ritenuta sussistente e provata per lo meno sino al 1979. Si evidenzia che negli anni dal 1965 al 1984 il non era né socio né Pt_2 titolare della ditta appaltatrice SIRM, ma dipe come risulta dai documenti in atti (doc. 4 bis fascicolo ricorrente), sicché l'eccezione in esame appare del tutto irrilevante e infondata, in quanto il CTU ha ritenuto sufficiente l'esposizione all'amianto subita presso i Cantieri Morini dal Pt_2 sino al 1979 per connettere eziologicamente ad essa la patologia c portato l'interessato al decesso.
6. Esposizione a fibre di amianto durante lo svolgimento di attività lavorativa e violazione dell'art. 2087 c.c.. Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza ritiene che “il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge” (Cass. 16003/2007, conformi 21590/2008, 15078/2009). Orbene, dall'istruttoria svolta emerge che parte ricorrente ha fornito prova sufficiente dell'inadempimento del committente all'obbligo sancito
8 dall'art. 2087 c.c. e della conseguente insalubrità dell'ambiente di lavoro per sussistenza di esposizione all'amianto, del nesso causale tra tale esposizione e del danno subito consistente nell'insorgere della patologia del mesotelioma pleurico, che ha portato al decesso il de cuius, mentre nessuna prova liberatoria è stata fornita dal convenuto ai sensi del combinato disposto degli art. 1218 e 2087 c.c.. È utile ricordare al fine di collocare la presente controversia nel contesto industriale dell'epoca che l'amianto è un minerale a struttura fibrosa che, a partire dalla fine del 1800, con l'introduzione delle macchine a vapore, è stato utilizzato variamente e largamente in molti processi industriali a causa della sua enorme resistenza al fuoco e al calore, nonché della sua notevole capacità di assorbimento del rumore, sicché il suo uso si è diffuso come coibentazione di tubazioni, caldaie, guarnizioni di tenuta. L'enorme diffusione dell'uso di amianto è dovuta alle sue eccellenti proprietà derivanti dalla combinazione delle caratteristiche fisiche del materiale fibroso con la composizione inorganica del materiale roccioso. Inoltre, la facile miscelabilità con altri materiali sia organici che inorganici conferiva ai manufatti ottenuti un notevole aumento della resistenza all'usura. La combinazione fra le considerevoli proprietà fisiche e chimiche e la duttilità di impiego tecnologico ha permesso di utilizzare l'amianto in numerosi ambiti industriali in forma di cemento amianto, prodotti tessili, materiali d'attrito, carta e cartoni, vernici e materie plastiche. Tale utilizzo dell'amianto è stato attestato nel caso di specie dalle testimonianze raccolte con riferimento al procedimento produttivo della società convenuta negli anni in cui operava il che è emerso avere Pt_2 lavorato presso il Cantiere Morini di Ancona come Controparte_1 dipendente di ditta esterna appaltatrice SIRM 1984, successivamente come socio della REM s.n.c. e infine come titolare dell'impresa DI AR s.a.s. In particolare, i testi escussi hanno confermato che a bordo nave era presente l'utilizzo di amianto per lo meno sino agli anni 1977-78, utilizzato per le coibentazioni e presente a bordo nave in teli e trecce per proteggere i tubi (il teste fferma che l'utilizzo proseguì sino al 1990-1992, mentre il teste Tes_1
a che si usava l'amianto per coibentare sino al 1977-78) e che il Tes_2 lgeva attività lavorativa a bordo nave in prevalenza presso il Cantiere Pt_2
Morini per installare e fare manutenzione di apparecchi elettrici come radar e sonar (teste RO, , in contemporanea anche con le attività di Tes_2 coibentazione (teste l fine di dare indicazioni agli operai montatori Tes_2
e ai saldatori per far cavi per gli strumenti o per installare gli stessi a bordo nave, sovrintendendo alle lavorazioni (teste RO). Non possono trarsi argomentazioni diverse dalla deposizione del teste che non ha avuto cognizione diretta dei fatti, essendo subentrato Tes_3 dico del lavoro e consulente in dal 2003, sicché egli Controparte_1 riferisce unicamente circostanze de relato o circostanze apprese su altri cantieri
9 navali gestiti da Fincantieri s.p.a. (sui quali peraltro le circostanze ricostruite dal CTU evidenziano in ogni caso una massiccia esposizione all'amianto, come peraltro accertato in altri precedenti di questo Tribunale). Non vi è prova della fornitura di dispositivi individuali di protezione (il teste RO esclude l'uso di mascherine, come anche il teste e il Tes_2 teste né di adeguati sistemi di aspirazione (il teste di Tes_1 Tes_2 aspir tili in uso ai saldatori come anche il teste efficaci Tes_1 metodi di pulizia dell'ambiente (il teste riferisce che i residui delle Tes_2 lavorazioni si pulivano con scopa e con manichette ad aria compressa come riferito anche dal teste o di separazione delle varie Tes_1 lavorazioni che avvenivano piuttosto in à (testi Tes_2 Tes_1
Quanto all'epoca dello smaltimento del materiale contenente amianto, il teste riferisce di un uso protrattosi per lo meno sino agli anni Tes_2
1977 entre il teste riferisce che tale materiale venne Tes_1 utilizzato anche negli anni succ ai primi anni '90. Il CTU rileva al riguardo che dal documento riportato in perizia al n. 1.06.01, contenente la risposta all' dei del CP_2 Controparte_3
5.11.1996 sul rischio di esposizione nto, di amianto si è protratto sino al 1984-1987 allorquando nella costruzione di navi per la Marina Militare venne utilizzato amianto per coibentazione delle tubazioni con trecce. Si legge ancora nella CTU che “nel Documento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 07.03.2001 in atti (documento al punto 1.06.02 di questa relazione) venivano estese al Cantiere Morini le valutazioni espresse nel precedente atto ministeriale 20 aprile 2000 rispetto alla situazione amianto nei cantieri navali della Fincantieri, di fatto equiparando la situazione lavorative fra i due cantieri. Il documento fu certamente predisposto ai fini previdenziali ma si basò su di una accurata valutazione delle condizioni di lavoro e dei rischi per la salute ad esse riconducibili rilevati da un organismo tecnico qualificato. Ricorrendo ai dati epidemiologici nazionali e locali utilizzabili come indici di esposizione ad asbesto sui luoghi di lavoro, come precisato in nota 45 a pag. 66 di questa relazione, non vi sono dubbi sul fatto che la cantieristica navale sia un settore di attività produttiva che si colloca ai primi posti in Italia per numero di casi di mesoteliomi da esposizione professionale insorti negli addetti. In base a tali considerazioni sembra pacifico affermare che non sussistono dubbi sul fatto che presso i Cantieri Morini fra il 1965 e il 1992 vi fosse un rischio di esposizione ad asbesto dei lavoratori e, fra questi, in particolare fra quelli che lavoravano a bordo nave dopo l'assemblaggio dello scafo. Appare inoltre assai probabile che, come verificatosi anche in Fincantieri, il rischio espositivo a partire dalla metà degli anni Ottanta si si sia ridotto progressivamente anche in considerazione della normativa del 1992.” Con specifico riferimento all'esposizione del il CTU evidenzia che Pt_2
“gli interventi nelle fasi di allestimento comportano la di fissare e cablare le apparecchiature da installare e ciò comportava la necessità di intervenire forando, tagliando e modellando le strutture della nave già completate e non è per nulla provato, e oltretutto poco
10 verosimile, che tale attività fosse svolta da altre figure professionali posto che dalle fatture e commesse della ditta nella quale era stato titolare il sig. prodotte in atti, per quanto Pt_2 relative quasi esclusivamente ad un periodo successivo al riportano che i contratti di fornitura prevedevano esplicitamente l'installazione delle apparecchiature e la verifica del loro funzionamento. Inoltre, la tipologia delle apparecchiature fornite non comprendeva solo strumentazioni di plancia.” Aggiunge inoltre che in base alle valutazioni Contarp nel settore della cantieristica navale per cantieri assimilabili al Cantiere Morini
“per quanto riguardava figure che intervenivano nella fase di allestimento (elettricisti dipendenti, che assistevano anche le ditte esterne per i cablaggi e la realizzazione degli impianti e la loro riparazione, assemblatori-falegnami, fabbri, altri allestitori, tubisti e saldatori che operavano sia a terra che a bordo, montatori, verniciatori), era ritenuto si fosse verificata una esposizione significativa a polveri di amianto superiore o uguale a 0,1 ff/cc almeno sino al 1979”. Conclude, pertanto, anche alla luce delle testimonianze sopra riportate, affermando che “sembra pressoché certo che durante il lavoro svolto almeno sino al 1979 presso i Cantieri Morini dal sig. si sia verificata una significativa esposizione a Pt_2 polveri contenenti fibre di amianto s o uguale a 0,1 ff/cc anche se è difficile accertare se l'elevata quantità di asbesto rinvenuta nel suo tessuto polmonare sia derivata esclusivamente dall'esposizione ivi verificatasi.” Da tali elementi si può, dunque, ritenere che il per le mansioni Pt_2 svolte è venuto in contatto con polveri di amianto pe no sino al 1979 presso il Cantiere Morini sia per l'attività specifica svolta sia per l'esposizione ambientale diffusa dovuta alla presenza di lavoratori addetti a diverse mansioni, anche comprendenti la manipolazione di amianto, nello stesso luogo, e alla rimozione delle polveri di lavorazione con metodi che favorivano il diffondersi delle polveri anche in presenza degli operai o da parte di questi stessi.
7. Nesso causale tra l'esposizione all'amianto e la patologia che ha portato il de cuius al decesso. Venendo alle conseguenze di tale esposizione a polveri di amianto, il CTU ha evidenziato che “ era affetto sia da lesioni pleuriche benigne sia da una Pt_2 fibrosi interstiziale diffusa, e te le lesioni erano riconducibili causalmente ad una esposizione a polveri di asbesto. Ciò significa che, oltre alle lesioni pleuriche asbesto correlate, già ricordate nelle considerazioni per la risposta al primo quesito del Giudice, l'uomo era portatore di una asbestosi, come ritenuto dai numerosi medici che l'ebbero in cura e da quelli dell' che valutarono il soggetto ai fini previdenziali.”. A supporto di ciò e a CP_2 confutazione delle osservazioni del CTP di parte resistente, il CTU ha richiamato le risultanze dei vetrini allestiti sul parenchima polmonare che evidenziano una fibrosi interstiziale diffusa nel tessuto polmonare e la presenza di corpuscoli ferruginosi dell'asbesto in misura superiore a due per centimetro quadrato, rilievi che soddisfano i criteri qualitativi e quantitativi per raggiungere la certezza di una diagnosi morfologica di asbestosi polmonare. Tale patologia, inizialmente asintomatica, determinò la grave insufficienza respiratoria che, in assenza di altra significativa patologia, portò il al Pt_2 decesso.
11 Conclude, pertanto, il CTU affermando che “Da un simile quadro clinico sintomatologico emerge senza ombra di dubbio che la morte dell'uomo sia stata causata pressoché esclusivamente da un'insufficienza respiratoria e la rilettura dei preparati istologici, che ha evidenziato equivalenti morfologici di ipertensione arteriosa del circolo polmonare, aiuta a meglio comprendere il progressivo peggioramento verificatosi nel sig. nell'arco Pt_2 di poco più di quattro anni fra la prima evidenza delle lesioni correlate esto e il decesso. In base a quanto considerato, si ritiene ragionevolmente certo che la morte del sig. sia causalmente riconducibile in via diretta e pressoché esclusiva alla complessa Pt_2 ia pleuro polmonare (asbestosi e pluri patologia pleurica benigna) correlata all'esposizione all'asbesto che lo affliggeva.” Sotto altro profilo il CTU ha escluso che il possa aver subito Pt_2 un'esposizione ambientale all'asbesto e che pur ave vorato presso altri cantieri in ogni caso l'impegno presso i cantieri Morini fu pari al 90% della sua attività. Il CTU ha, poi, preso in esame i periodi di imbarco sulle navi del nonché il periodo di leva militare, rilevando che in base ai dati Pt_2 iologici anche in tali attività è probabile che il sia stato esposto Pt_2 all'asbesto, ma aggiunge che “si ritiene altamente impro he tale esposizione, idonea a provocare un mesotelioma, potesse raggiungere quantitativamente, sia puntualmente che accumulandosi nel tempo, valori tali da risultare sufficiente a causare l'asbestosi e le altre patologie asbesto correlate riscontrate nell'uomo in assenza di altra più cospicua e duratura esposizione. In altre parole, l'esposizione che probabilmente si è verificata nel sig. Pt_2 durante i periodi di imbarco su navi mercantili e da pesca, pur contribuendo alla q globale di asbesto presente nei polmoni dell'uomo, non sarebbe stata da sola in grado di comportare l'insorgenza dell'asbestosi e delle altre patologie asbesto correlate riscontrate nell'uomo”, conclusioni ribadite anche in riferimento al periodo di leva militare. Concludeva pertanto affermando che “si ritiene di poter affermare, con criterio di elevata probabilità, che sussiste nesso causale fra l'esposizione ad amianto verificatasi nel sig. nel periodo durante il quale ha lavorato non in esclusiva presso i Cantieri Morini Pt_2
e le ie asbesto correlate riscontrate nell'uomo (asbestosi polmonare e patologie benigne pleuriche) che ne hanno causato il decesso. Si ritiene, inoltre, altamente improbabile che l'esposizione ad amianto probabilmente verificatasi prima del periodo di lavoro non in esclusiva dell'uomo presso i Cantieri Morini, pur contribuendo alla quantità globale di asbesto presente nei polmoni dell'uomo, sia stata da sola in grado di comportare l'insorgenza dell'asbestosi e delle altre patologie asbesto correlate riscontrate nell'uomo così come, analogamente, l'esposizione che può essersi verificata in altri luoghi di lavoro nel periodo nel quale ha prestato servizio non in esclusiva presso i Cantieri Morini”.
8. L'imputabilità dell'evento: la colpa sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Ciò posto, occorre accertare la colpa sotto il profilo oggettivo, ossia verificare se l'esposizione all'amianto sia conseguenza di inadempimento del datore di lavoro, e soggettivo, ossia se l'inadempimento sia imputabile al datore di lavoro, valutando i profili della prevedibilità dell'evento, dell'esigibilità della condotta alternativa lecita, dell'evitabilità del danno mediante l'osservanza degli obblighi imposti dalle norme in vigore.
12 In particolare, nel ricorso introduttivo come era suo onere parte ricorrente ha individuato le disposizioni di legge violate dal datore di lavoro nel disposto dell'art. 2087 c.c., nonché nelle prescrizioni contenute nel DPR 303/1956. La giurisprudenza ritiene che in tema di responsabilità datoriale per infortunio sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, le quali rappresentano lo “standard” minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre cautele richieste in concreto dalla specificità del rischio (Cass. 10819/2013). L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 2038/2013). Orbene, il DPR 303/1956 prescriveva all'art. 21 in tema di lavorazioni polverose che “Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.” Vi erano, poi, obblighi di natura generale relativi alla pulizia dei locali che doveva essere effettuata in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente oppure mediante aspiratori (art. 15), allo svolgimento in luoghi separati delle lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (art. 19); alla fornitura di dispositivi di protezione ai lavoratori che operavano in luoghi ove ci fosse il dubbio sulla salubrità dell'atmosfera (art. 25).
13 Tutti gli obblighi suddetti sono stati violati dal datore di lavoro, come si è evidenziato nell'esame delle condizioni di lavoro emerse dalle risultanze istruttorie. Dagli atti di causa è emerso che le lavorazioni in amianto erano affidate a soggetti che operavano negli stessi luoghi e contemporaneamente ad altri lavoratori, che la pulizia veniva effettuata senza alcun accorgimento al fine di evitare il sollevamento delle polveri residue di lavorazioni accumulatesi sul pavimento, in quanto non è stato né allegato né provato che l'amianto venisse inumidito prima della lavorazione o della pulizia al fine di diminuire la produzione di polveri respirabili. Inoltre, non vi erano idonei sistemi di aspirazione, essendo presenti manichette di aspirazione per i fumi di saldatura non utilizzate per aspirare le polveri residue di lavorazioni di amianto. Non venivano forniti idonei dispositivi di protezione individuale, né vi era adeguata sorveglianza sull'uso di tali dispositivi, tenuto conto che le mascherine non venivano fornite e non erano obbligatorie per tutti i lavoratori anche per la carenza di vigilanza e informazione sul punto;
non vi è poi prova che fossero forniti, invece, apparecchi di protezione delle vie respiratorie a filtro. A ciò si aggiunga che il DPR 303/1956 prevedeva come obbligo principale del datore di lavoro la sostituzione, ove possibile, del materiale che produceva polveri nocive. La perizia esperita in atti evidenzia che sin dagli anni '30 erano disponibili materiali che avrebbero permesso l'eliminazione dell'amianto quali lana di roccia, lana di vetro, magnesio, silicati, amianto sintetico, fibre di grafite.
Conclusivamente può, dunque, affermarsi che non soltanto la convenuta non ha provato di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei lavoratori che accedevano al suo cantiere, ma risulta anzi positivamente dimostrata l'omissione da parte della società datrice di lavoro dell'adozione anche delle misure minime previste dalla legge.
Provata, dunque, la sussistenza della colpa in senso oggettivo, ossia l'inosservanza delle regole cautelari di condotta, occorre verificare la sussistenza della colpa in senso soggettivo, ossia la prevedibilità ed evitabilità dell'evento, tenendo conto di un agente modello (homo eiusdem professionis e condicionis), sul presupposto che se un soggetto intraprende un'attività, soprattutto se pericolosa, ha il dovere di informarsi dei rischi e ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza pericoli. La giurisprudenza consolidata ha statuito che ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale idoneità lesiva della condotta a provocare i danni, ma non è necessario che l'agente si prefiguri nello specifico l'evento poi concretizzatosi (Cass. 38991/2010). La prevedibilità dell'evento non significa rappresentazione precisa, in tutta la sua gravità, dell'evento poi verificatosi, ma soltanto conoscenza della potenziale idoneità della condotta antidoverosa a dare vita ad effetti dannosi per la salute (anche se nella forma di una patologia diversa da quella conosciuta, al momento
14 dell'esposizione ad amianto, come conseguenza di essa). Ne deriva che non è necessario che fosse conosciuta all'epoca dei fatti l'incidenza dell'esposizione all'amianto sull'insorgere della specifica patologia dell'asbestosi, essendo sufficiente che fosse conosciuta la sua nocività per la salute. È, dunque, sufficiente la possibilità di rappresentazione di un evento di danno alla salute per affermare la prevedibilità di quanto è avvenuto sulla persona del de cuius (Cass. Pen., Sez. IV, 11 aprile 2008, n. 22165; Cass. Pen, Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675).
“Il principio della concretizzazione del rischio va inteso con criteri di ragionevolezza interpretando la regola cautelare non in senso formale e statico ma secondo la sua ratio e secondo criteri che tengano conto dell'evoluzione della conoscenze e della possibilità di ricondurre comunque l'evento alle conseguenze della violazione della regola di condotta, anche se infrequenti e non previste anticipatamente, purchè non siano completamente svincolate dallo scopo perseguito nella redazione della regola cautelare. Sotto tale profilo, la S.C. distingue, proprio in funzione della ratio, le regole cautelari per così dire "aperte", nelle quali la regola è dettata sul presupposto che esistano o possano esistere conseguenze dannose non ancora conosciute, ed altre c.d. "rigide", che prendono in considerazione solo uno specifico e determinato evento.
Il D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 19 e 21… limitandosi a dettare le regole di condotta in termini generali in relazione alla astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi, anche di quelli ignoti al legislatore dell'epoca, essendo già riconosciuta l'idoneità dell'amianto a provocare gravi patologie” (Cass. Pen., Sez. IV, 1 febbraio 2008, n. 5117, nello stesso senso la già citata Cass. penale 11128/2015 che richiamando la pronuncia n. 988/2002, evidenzia che in tema di responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali, la circostanza che la condotta antidoverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in cui è stata tenuta, non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, quando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto attuata). Tenendo conto dell'importanza del gruppo industriale convenuto, che imponeva obblighi di informazione particolarmente elevati, in relazione ai rischi già conosciuti e alla normativa esistente all'epoca in tema di amianto, risultava del tutto esigibile la condotta alternativa lecita, essendo prevedibile la lesione alla salute che la normativa violata in materia di sicurezza mirava a evitare (sul punto, si richiama la pronuncia di legittimità Cass. n. 644/2005 in cui si legge a proposito della con giudizio estensibile anche alla CP_4 odierna convenuta che “non si t piccola impresa che galleggia nel turbinio di leggi da cui trarre indicazioni comportamentali”, ma di una grande realtà aziendale che doveva e poteva essere assistita da competenze scientifiche non border line deputate a garantire la salute dei dipendenti). La proposta interpretazione del concetto di prevedibilità trova, peraltro, ulteriore avallo nel principio di precauzione che, codificato in ambito
15 comunitario all'art. 174 del Trattato dell'Unione Europea, è invero immanente nel dettato costituzionale, trovando fondamento agli artt. 2, 32, 41 Cost., pur non essendo espressamente enunciato dal Costituente, solamente perché all'epoca della redazione della Carta fondamentale non erano avvertite le problematiche relative alla cd. scienza incerta che sono viceversa emerse in questi ultimi decenni a seguito dello sviluppo tecnologico. In base a tale principio è necessario che siano evitati i rischi che risultano essere solamente possibili, ma non ancora dimostrati per l'assenza di norme scientifiche di copertura. Nell'ipotesi in cui si abbia timore che determinate attività possano nuocere a valori di rilevante spessore, come la salute, ma si è nell'impossibilità di ottenere la prova certa della loro dannosità, una tutela adeguata a questi interessi impone di adottare provvedimenti che assicurino una protezione effettiva, richiedendo il sistema e il dettato costituzionale una cautela che va al di là di quelle che sono le previsioni legislative. Poiché nella carta costituzionale, visto il diverso rango degli interessi coinvolti, l'attività imprenditoriale non può essere esercitata in modo da ledere la salute, a fronte della consapevolezza della grave nocività di una sostanza, pur non conoscendosene pienamente e con certezza tutti gli effetti negativi sulla salute dell'uomo, poi accertati con il progredire degli studi e delle osservazioni scientifiche, si richiede all'imprenditore di evitarne l'utilizzo, anche nell'ipotesi in cui questa non sia stata espressamente vietata dal legislatore. Al riguardo, si osserva, per rispondere alle obiezioni sollevate dalla resistente in merito alla prevedibilità del danno, che la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota da tempo. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che sin dall'inizio del '900 era noto che l'amianto avesse effetti negativi sulla salute, tanto che afferma che “già il R.d. 14 giugno 1909 n.442 (epoca nella quale le nozioni scientifiche, ed anche le esperienze in campo industriale, erano certo assai inferiori a quelle che si avevano nel 1970), che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29 tabella B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo;
norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916 n.1136, art.36, tabella B, n.13. Ancora il R.d. 7 agosto 1936 n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui è consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n.5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927 n.530, tra gli altri agli agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche (ridurle per quanto possibile).
16 In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955 n.52, che, all'art.1,, lettera F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al d.P.R. 19 marzo 1956 n.303 -di seguito esaminato- ed alle visite particolarmente accurate previste dal d.P.R. 20 marzo 1956 n.648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960 n.1169 che all'art.1 prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.
Si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n.8, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (Cass. 20 agosto 1991 n.8970).
Tutto ciò, senza considerare che la imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro.
Da quanto esposto discende che normativamente, all'epoca di svolgi-mento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti, era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo.
È appunto rispetto a tale rischio intrinseco a tale tipo di lavorazione che si imponeva il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio, in ottemperanza alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 cod.civ., e tra queste, proprio quelle delle quali i ricorrenti lamentavano la insufficienza” (Cass., 9 maggio 1998, n. 4721, nonché di recente Cass. 22710/2015).
A prescindere dall'emanazione della normativa degli anni '90, deve ritenersi, dunque, che diversi decenni prima vi fosse contezza della pericolosità dell'esposizione all'asbesto.
Quanto alla evitabilità dell'evento, tale valutazione è strettamente connessa nelle condotte omissive colpose a quella della sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento causato dall'esposizione all'amianto. L'accertamento del nesso causale tra una condotta omissiva (quale quella ascritta da parte ricorrente all'odierna convenuta) e l'evento di danno va effettuato anche nell'ambito civilistico ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., sicché, accertata la causalità materiale e l'inosservanza di cautele, occorre anche verificare se l'evento sia stato causato dalla condotta colposa dell'obbligato ossia se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento contestato. A tale fine in sede penale si richiede una verifica svolta non sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che sussiste solo ove si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in
17 epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Cass. SSS.UU. 30328/2002). In ambito civile, al contrario, il criterio di accertamento che deve essere utilizzato è quello del “più probabile che non”, ossia è necessario verificare se in base ad una regola di normalità causale sia possibile affermare con alto grado di probabilità che l'eliminazione mentale della condotta contestata avrebbe evitato il verificarsi dell'evento (cosiddetto giudizio controfattuale). Nel caso che ci occupa, vi è un alto grado di probabilità razionale che l'eliminazione dell'utilizzo di amianto nella costruzione delle navi con sostituzione con materiali alternativi avrebbe evitato l'esposizione risultata fatale al de cuius. La prosecuzione nell'uso dell'amianto, provata almeno sino alla fine degli anni '70, pur in presenza di materiali succedanei all'amianto, si ritiene legata a ragioni di natura prettamente economica, al fine di terminare il materiale già accumulato in magazzino, motivazioni che non possono giustificare la condotta della resistente a fronte dell'obbligo di sicurezza posto dall'art. 2087 c.c. e della pacifica prevalenza della tutela della salute dei lavoratori sull'interesse economico dell'impresa. Lo stesso CTU ha elencato varie misure di sicurezza già esistenti all'epoca del rapporto di lavoro in esame concludendo che “un rigoroso rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione tempo per tempo vigente avrebbe potuto ridurre nel sig. l'assunzione di polveri di amianto aerodisperse negli ambienti di lavoro, Pt_2 riducend se cumulativa e, di conseguenza, riducendo, senza tuttavia eliminarlo, il rischio di sviluppare le patologie pleuro-polmonari correlate all'asbesto.” Inoltre, si ritiene che la condotta alternativa lecita risulti non solo efficace al fine di evitare l'evento dannoso prevedibile e verificatosi in concreto, ma altresì esigibile, essendo disponibili, come si è detto, materiali alternativi all'amianto peraltro utilizzati anche prima dell'introduzione di tale minerale nell'industria cantieristica e successivamente incrementati dalla scienza dell'epoca a partire dagli anni '30. Al riguardo, non può eccepirsi che la legislazione dell'epoca sino agli inizi degli anni '90 non vietava l'uso dell'amianto, in quanto nell'ambito delle lavorazioni polverose vi era una specifica norma, l'art. 21 del DPR 303/1956, che richiedeva al datore di lavoro di sostituire, ove possibile, il materiale polveroso. D'altro canto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non giova al datore di lavoro obiettare che il legislatore non aveva sino all'inizio degli anni '90 precluso l'utilizzo dell'amianto. “Se, infatti, può dirsi con certezza che è compito proprio degli organi di controllo non solo accertare se la legge sia stata applicata, ma anche indicare all'imprenditore quali siano, in quel momento, le frontiere cui si siano spinte, in materia di infortuni e di malattia professionali, la scienza e la tecnica o l'esperienza di altre aziende del settore, è altrettanto certo che, ove quegli organi non forniscano quelle indicazioni per una qualsiasi delle ipotizzabili ragioni, non per questo il datore di lavoro - imprenditore è esonerato da responsabilità se è venuto meno al suo dovere - obbligo giuridico di aggiornarsi sulle tecniche antinfortunistiche o anti malattie professionali. Questo obbligo giuridico è imposto al datore di lavoro - imprenditore dalla legge e, per l'esattezza, dalla norma
18 dell'articolo 2087 c.c., definita dalla dottrina come la chiave di volta del sistema o come norma di chiusura, norma secondo la quale "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". La norma, che è stata oggetto di particolari attenzioni della dottrina, è stata interpretata dalla giurisprudenza in termini che coincidono con gli approdi, sul punto, della dottrina. Una voce di quest'ultima ha posto in luce che con questa norma “si è voluto imporre un onere preciso al datore di lavoro, l'onere di tenersi aggiornato, di acquisire le esperienze di aziende simili, di individuare, dunque, caso per caso, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, le misure da adottare in concreto". "Si tratta - aggiunge questa voce - di un onere certamente gravoso, ma giustificato dalle complessive finalità sociali perseguite dall'ordinamento e dall'esigenza di non lasciare nulla al caso e di fare in modo che la protezione sia in ogni caso completa ed efficace". "È, dunque, certo - prosegue - che non gioverebbe al datore di lavoro obiettare che manca una previsione specifica da parte del legislatore, ché l'articolo 2087 funziona proprio come strumento di integrazione delle eventuali lacune e di adeguamento della normativa al caso concreto ed è altrettanto certo che neppure l'adozione delle misure previste esaurisce gli obblighi del datore di lavoro, restando a suo carico l'obbligo di attenersi a quelle regole di comune prudenza, diligenza e accortezza che sono immanenti all'esercizio di ogni attività che rechi, in sè, un ampio margine di pericolo". "Infine, - precisa - a nulla giova l'inerzia degli organi ispettivi, posto che l'adempimento del dovere di sicurezza non è condizionato all'intervento di essi, ma ha natura funzionale ed autonoma, che sarebbe davvero assurdo che in un sistema così complesso e finalizzato alla tutela di interessi così rilevanti, le carenze degli organi ispettivi dovessero funzionare come esimente per l'imprenditore che non ha osservato quei doveri che la legge, direttamente e senza intermediazioni o condizioni, gli impone". La giurisprudenza di questa suprema corte è stata (sul contenuto dell'obbligo, cfr. Cass. pen., 15 ottobre 1961, in Mass. Cass. pen. 1962, p. 487, n. 763; 3 dicembre 1962, in Giust. pen. 1963, p. 934, 7 marzo 1978, in Mass. Cass. pen. 1978, p. 432, n. 479; sull'irrilevanza della inerzia degli ispettori o organi di controllo, cfr. Cass 12 giugno 1961, in Mass. Cass. pen., 1961, p. 879, n. 1822; 21 febbraio 1955, in Giust. pen., 1955, 2, p. 353; 1 febbraio 1960, in Giust. pen., 1960, 2, p. 351, n. 601) ed è tuttora negli stessi termini (Cass. 3567/2000). Da ultimo, va rilevato che, tenuto conto del principio di precauzione sopra richiamato che integra il precetto di cui all'art. 2087 c.c., posto che l'adozione di mascherine protettive costituiva all'epoca la specifica misura da adottare nel caso di lavorazioni che comportassero rischi di inalazione di polveri;
poiché nel caso in esame è emerso che i lavoratori operavano per lo più senza mascherine visto che la società aveva omesso le verifiche necessarie, emerge ex actis che il datore di lavoro non ha adottato neppure quelle misure minime previste all'epoca per contrastare l'inalazione di polveri di amianto e quindi non ha rispettato l'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. assumendosi i rischi di eventuali tecnopatie (Cass. 291/2017 che richiama Cass. 10425/2014 per la quale in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora
19 sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie). Risulta, dunque, dimostrato il nesso causale tra la omessa predisposizione da parte del convenuto di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, adottabili in quel determinato momento storico (in primis la sostituzione dell'amianto con materiali alternativi, come prescritto dalle disposizioni vigenti), e la patologia contratta dal che lo ha portato alla morte, nonché l'imputabilità della Pt_2 condotta sott filo soggettivo.
9. Il danno iure hereditatis: sussistenza e liquidazione. Accertata, dunque, la responsabilità della (in precedenza Cantiere Morini) per il Controparte_1 decesso del a fondatezza della richiesta di risarcimento Pt_2 dei danni iu itatis e iure proprio rivendicati dai familiari che agiscono in giudizio. In via preliminare, si evidenzia che si è fatto ricorso per la determinazione ai valori stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano in vigore al momento della decisione (Cass. 18163/2007, per la quale se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione), visto l'avallo che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tali parametri al fine della liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. 14402/2011, 12408/2011, che ha elevato tali tabelle a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.). Ciò premesso, con riferimento al danno iure hereditatis, nell'atto introduttivo si chiede il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale da lucida agonia patito dal tenendo conto sia Pt_2 del danno biologico sia dei riflessi di natura d -relazionali e in particolare della forte sofferenza subita da un soggetto che, a conoscenza della patologia diagnosticata e dello scontato esito infausto della stessa, si veda consapevolmente privato della vita senza alcuna speranza di salvezza. È evidente che i ricorrenti hanno azionato il danno biologico temporaneo, chiedendo, altresì, la sua personalizzazione sotto il profilo esistenziale e morale (cd. danno da agonia cosciente), affermando che la lesione lamentata non si è mai cristallizzata in danno permanente, portando,
20 infine, il de cuius sino al decesso. Una simile interpretazione delle domande trova avallo nella giurisprudenza di legittimità, per la quale “il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò che muta è la durata e l'esito del detto danno. Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità. Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medico-legale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente. Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo. Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. 8 gennaio 1999, n. 101; Cass. 16 aprile 1996, n. 3563; Cass. 3 novembre 1998, n. 10966)” (Cass. 3806/2004). Ne consegue che il risarcimento richiesto afferisce ad un danno che esula dalla sfera di indennizzabilità dell' , sicché deve parlarsi di danno CP_2 complementare cui non si applica l'esonero da responsabilità civile di cui all'art. 10 TU 1125/65 e che il datore di lavoro deve, dunque, risarcire per intero nel caso in cui sussista la sua responsabilità civile per la lesione lamentata. Quanto alla liquidazione di tale danno, trattandosi di valutazione equitativa, la giurisprudenza di merito ha indicato una pluralità di modalità di determinazione, alcuni limitandosi alla corresponsione del risarcimento previsto dalle tabelle vigenti nei vari tribunali per il danno biologico temporaneo debitamente personalizzato al fine di tenere conto dei riflessi dinamico-relazionali; altri rilevando che la patologia non era, poi, evoluta in guarigione, bensì nella morte del de cuius, hanno preferito adottare la liquidazione del danno biologico permanente riducendolo, però, al fine di tenere conto del periodo di effettiva sopravvivenza del soggetto e di conformarsi all'indirizzo giurisprudenziale consolidato, per il quale nella liquidazione del danno non patrimoniale del soggetto deceduto si deve avere riguardo alla effettiva durata di vita del danneggiato, piuttosto che alla sua possibile vita futura (Cass. 23739/2011). Nessuno dei due metodi di liquidazione si ritiene soddisfacente. Quanto al primo, esso non tiene conto della circostanza che il danno biologico temporaneo è stato determinato nelle tabelle considerando la successiva evoluzione positiva della patologia in guarigione con cristallizzazione della
21 lesione in un danno biologico permanente. Il secondo metodo di calcolo, al contrario, si fonda sui parametri propri di un danno ontologicamente differente, in quanto caratterizzato dalla permanenza e determinato tenendo conto della probabilità di sopravvivenza fondata sulla vita media dei soggetti, il che crea incertezze e difficoltà nella liquidazione, essendo necessario in via equitativa valutare gli anni di sopravvivenza che aveva il soggetto leso e parametrare, quindi, la liquidazione prevista per il danno biologico permanente agli effettivi anni di sopravvivenza, riducendo, sempre in via equitativa, e non dunque mediante un mero calcolo matematico, la somma prevista in tabella, in quanto deve tenersi conto che il patema d'animo è più intenso nei primi anni che nei periodi successivi (Cass. 2297/2011). Non si può, pertanto, condividere l'assunto sostenuto nel ricorso per il quale il risarcimento del danno biologico, cui consegua dopo un certo tempo la morte, sia dovuto per intero come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze, escludendosi in tale modo uno degli elementi costitutivi del danno, ossia la sua durata, tenuto conto che non è la stessa cosa risentire di una perdita del bene salute per un breve periodo o per la restante intera vita media. Né ciò crea un risultato abnorme risarcendo maggiormente il soggetto rimasto in vita rispetto a quello deceduto, dovendo rilevarsi che i due danni sono del tutto differenti e non comparabili, in quanto da un lato è necessario dare un valore ad una sofferenza fisica e psichica che si rinnova giorno per giorno fino al decesso, nell'altra ad un dolore molto più intenso che, però, viene limitato nel tempo dal sopravvenire della morte. Il fatto che il danno morale abbia una entità decrescente con l'allontanarsi del momento del fatto illecito generatore non esclude che il fattore del tempo di durata abbia una rilevanza nella consistenza ontologica di detto danno (Cass. 19057/2003). Peraltro, il suddetto assunto relativo al danno morale è stato elaborato in relazione ad un danno biologico permanente rispetto al quale il soggetto leso tende a rassegnarsi e ad imparare a convivere con la propria menomazione;
ciò non vale nel caso in cui, come nella odierna fattispecie, non vi sia stata guarigione quanto piuttosto una malattia che tende ad aggravarsi nel tempo con una sofferenza costante che si rinnova quotidianamente nel soggetto che vede consapevolmente avvicinarsi la propria fine, sebbene debba ritenersi che i riflessi dinamico relazionali della menomazione in termini di privazione delle abitudini quotidiane e della possibilità di realizzare la propria personalità siano tanto più intensi quanto minore è il periodo di sopravvivenza. Al fine di dare misura adeguata alle peculiarità proprie del cosiddetto danno terminale il Tribunale di Milano in un'appendice alle tabelle a partire dall'anno 2018 ha individuato delle modalità di calcolo che valorizzano la sofferenza dovuta alla coscienza dell'avvicinarsi dell'exitus inquadrando il suddetto danno nell'ambito del danno biologico temporaneo. In particolare, si legge nella relazione di accompagnamento che il calcolo è stato ispirato ai seguenti principi: unitarietà ed onnicomprensività, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto sofferenziale e biologico connesso con la percezione
22 della morte imminente, sicché il valore del danno biologico temporaneo viene assorbito nella liquidazione;
durata limitata, individuata in 100 giorni oltre i quali torna ad essere liquidato il danno biologico temporaneo ordinario;
coscienza intesa come percezione dell'imminenza della morte;
intensità decrescente e metodo tabellare, criteri già indicati da questo giudice al fine di trovare un parametro idoneo che valorizzasse la circostanza che il dolore è percepito come massimo al momento della lesione e tende in seguito a scemare nel tempo sino ad agganciarsi al centesimo giorno al danno biologico temporaneo ordinario;
personalizzazione con possibilità di aumentare i parametri indicati fino ad un massimo del 50%. Considerato che i suddetti criteri rispondono ai principi già applicati da questo giudice in casi analoghi prima dell'elaborazione delle tabelle di Milano sul punto, sia pure con una diversa modalità di quantificazione, e confermati da alcune pronunce della locale Corte di Appello (ex plurimis Corte Appello Ancona n. 345/2024), si ritiene in via equitativa che l'applicazione del criterio di calcolo elaborato dal Tribunale di Milano costituisca la modalità equitativa di calcolo più idonea a liquidare il danno subito dal de cuius. Sul punto, si ricorda la pronuncia di legittimità n. 8292/2019, la quale da un lato esplicitamente esclude che si possa invocare la liquidazione prevista per il danno biologico permanente richiesta nell'atto introduttivo e dall'altro ritiene che in ogni caso non potrà tenersi conto sic et simpliciter delle tabelle sul danno biologico temporaneo ordinario che non si attaglia all'ipotesi in cui a tale danno non sia seguita la guarigione, ma il decesso. Si ritiene, proprio applicando tali principi giurisprudenziali, che al contrario la nuova tabella del Tribunale di Milano sul danno terminale abbia valorizzato e determinato le modalità di applicazione di un criterio equitativo, individuando un metodo di valorizzazione delle circostanze del caso di specie come sopra esposto. Il CTU sostiene che nell'arco di quattro anni e dieci mesi dal 12.4.2016 al 18.1.2021 il abbia avuto un danno biologico permanente che si è Pt_2 aggravato nel e si è sommato ad un danno biologico temporaneo nei periodi di ricovero ospedaliero, accesso al pronto soccorso e sottoposizione a terapie ed esami medici. A tale riguardo, va rilevato che la lesione manifestatasi nel 2016 non si è mai stabilizzata tanto da aggravarsi progressivamente, sicché si ritiene in via equitativa che il danno biologico possa essere liquidato tenendo conto della quantificazione delle tabelle di Milano in relazione al danno biologico temporaneo ferme restando le percentuali invalidanti indicate dal CTU. Ed infatti la Suprema Corte sopra ricordata (Cass. 8292/2019), cassando una precedente pronuncia della locale Corte di Appello che aveva liquidato il danno da morte per patologia asbesto correlata applicando i coefficienti previsti per il danno biologico permanente, ha escluso che il danno tanatologico da morte forse trasmissibile agli eredi che al contrario potevano azionare iure hereditatis “il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta,
23 configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. n. 26727 del 2018; n. 21060 del 2016; n. 23183 del 2014; n. 22228 del 2014; n. 15491 del 2014) e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. n. 13537 del 2014; n. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012)”, ossia i titoli invocati in ricorso. Ha aggiunto la Corte che “quanto ai criteri di liquidazione, si è specificato (oltre alla giurisprudenza già citata, cfr. Cass. n. 18163 del 2007; n. 1877 del 2006) come mentre per la componente di danno biologico la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, per la seconda componente, avente natura affatto peculiare, la liquidazione deve affidarsi ad un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso concreto - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio”. D'altro canto, non è possibile liquidare il danno biologico ravvisato dal CTU facendo riferimento alle tabelle di liquidazione del danno biologico permanente, che presuppone che l'interessato sia sopravvissuto alla malattia per il tempo corrispondente alla ordinaria speranza di vita, ipotesi che non ricorre nel caso di specie in cui siamo di fronte ad un soggetto deceduto proprio a causa della malattia contratta per esposizione all'asbesto e aggravatasi fino al decesso. D'altro canto, ove si facesse applicazione dei coefficienti di valutazione del danno biologico permanente, dovrebbe escludersi qualsiasi rilevanza agli aggravamenti successivi registrati dal CTU e persino al decesso, avendo affermato la Cassazione (Cass. 21652/2025, con ampio rinvio al precedente Cass. 35416/2022) che “in tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del singolo e del periodo di sopravvivenza prevedibile, in relazione alla patologia diagnosticata, dovendosi tener conto, però, che, qualora lo stato di invalidità del soggetto trovi espressione nei gradi percentuali definiti per ciascuna patologia dai barèmes elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati in medicina legale, tali barèmes considerano, nella scala dei gradi di invalidità, il maggior rischio, cui è esposto il paziente, di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, che potrebbe condurre al decesso”; ciò in quanto l'aggravamento costituisce
“mera concretizzazione di un rischio connesso alla patologia, la cui possibilità di accadimento era stata già considerata nella stima della ridotta validità biologica del soggetto residuata dopo la lesione”. Nel caso di specie, pertanto, il danno biologico permanente dovrebbe essere liquidato in base alla lesione originaria subita dal de cuius pari per il periodo iniziale al 5%, comprendendosi in tale valutazione anche il presumibile periodo di sopravvivenza e l'eventuale esito infausto che non è peraltro scontato per il caso di asbestosi a differenza di quanto avviene
24 per altre patologie asbesto-correlate, quali il mesotelioma o il carcinoma polmonare. Si aggiunga, poi, che non potrà tenersi conto del danno biologico permanente che il CTU ritiene ravvisabile nel periodo precedente all'aprile 2016 in quanto da un lato lo stesso CTU afferma di non avere certezza piena di quando la lesione si sia effettivamente verificata, tenuto conto che fino all'aprile 2016 non vi è evidenza di alcuna alterazione funzionale apprezzabile e lo stesso non ha accusato alcun disturbo, dall'altro dalla lettura del Pt_2 ricorso intr o emerge in maniera chiara che il risarcimento richiesto attiene al periodo successivo alla manifestazione della patologia nell'aprile 2016 (si veda al riguardo il punto 78 pagina 38 del ricorso introduttivo), che si è poi progressivamente, benché lentamente, aggravata sino a condurre al decesso nel gennaio 2021. Pertanto, si ritiene che dovrà tenersi conto di un danno biologico temporaneo distinto in cinque periodi individuati nella CTU con percentuale pari al 10% per sette mesi da aprile a ottobre 2016, al 16% per venti mesi dal novembre 2016 al giugno 2018, al 20% per sette mesi dal luglio 2018 al gennaio 2019, al 26% per diciassette mesi dal febbraio 2019 al giugno 2020, al 68% per 212 giorni dal luglio 2020 al decesso del 18.1.2021. In tali periodi dovrà, poi, considerarsi un danno biologico temporaneo maggiore durante i periodi di ricovero e successiva convalescenza, nonché per lo svolgimento di indagini clinico strumentali periodiche e per accessi al pronto soccorso quantificate dal CTU in 50 giorni di danno biologico permanente totale al 100% per i periodi di ricovero e accesso al pronto soccorso e giorni immediatamente successivi e 50 giorni di danno biologico permanente parziale al 50% per le varie terapie e controlli medici effettuati. Dai documenti in atti risultano i ricoveri riscontrati dal 02 al 10.11.2016 (secondo periodo), dal 18 al 24.09.2018 e dal 02 al 16.10.2018 (terzo periodo) e gli accessi al pronto soccorso del maggio 2018 (secondo periodo), luglio 2018 e gennaio 2019 (terzo periodo) e gennaio 2021 (quinto periodo, giorno che non verrà considerato nella liquidazione in quanto è quello del decesso dunque il risarcimento come si vedrà verrà liquidato nell'ambito dei 100 giorni di lucida agonia secondo le indicazioni della Tabella di Milano), nonché le visite ed indagini effettuate in misura pari a 31 esami riscontrati dai referti in atti. Si è ritenuto, pertanto, di considerare per ciascun ricovero e accesso al pronto soccorso (inabilità parziale pari al 100%) un periodo di ripresa successivo pari a 1 giorni nel secondo periodo, 2 giorni per la prima parte del terzo periodo, 3 giorni per la seconda parte del terzo periodo, per il quarto e per il quinto periodo, dovendo ritenersi che la ripresa dalle fasi acute della patologia sia stata progressivamente più lenta e abbia man mano richiesto un numero maggiore di giorni. Parimenti per ogni controllo medico (inabilità parziale pari al 50%) si è ritenuto di considerare un periodo di due giorni circa per tenere conto di
25 eventuali terapie prescritte e della ripresa necessaria dopo alcuni esami medici o della preparazione richiesta per altri. Quanto alla personalizzazione del danno, il CTU afferma (pagina 93) che
“le condizioni descritte consentono di affermare che sino all'inizio di luglio 2020 non vi fu né una quota di compromissione delle attività dinamico relazionali né una quota di sofferenza soggettiva eccedente quelle normalmente ricomprese nella valutazione del danno biologico. Diversamente, l'ultimo periodo, protrattosi fino al decesso, fu caratterizzato, soprattutto a causa della progressiva perdita dell'autonomia personale, da una quota di danno aggiuntivo dinamico relazionale e di sofferenza soggettiva eccedente quella già compresa nel danno biologico permanente, da considerare per entrambe le tipologie al valore massimo”. Pertanto, si prenderà come riferimento l'importo base per l'invalidità temporanea al 100% indicata nelle tabelle in Euro 115,00 adattandola alle varie percentuali invalidanti riscontrate, salvo che nell'ultimo periodo i cui si applicherà la massima personalizzazione sino all'importo di Euro 172,50%. Si aggiunga, inoltre, che, poiché è altamente presumibile che soltanto nell'ultimo periodo allorquando le condizioni di salute si sono aggravate il de cuius ha avuto piena contezza dell'esito infausto della patologia, andranno collocati in tale periodo i 100 giorni di lucida agonia previsti nelle tabelle di Milano con la massima personalizzazione tenuto conto che lo stesso CTU afferma che “l'ultimo periodo, protrattosi fino al decesso, fu caratterizzato, soprattutto a causa della progressiva perdita dell'autonomia personale, da una quota di danno aggiuntivo dinamico relazionale e di sofferenza soggettiva eccedente quella già compresa nel danno biologico permanente, da considerare per entrambe le tipologie al valore massimo” e che
“Posto che il soggetto fu in possesso delle proprie capacità mentali sino all'ultimo giorno, come emerge dalla documentazione in atti e anche dal contenuto della mail inviata al medico curante il 10.10.2020 (documento riportato al punto 1.02.39 di questa relazione), e considerata la gravità della compromissione della funzione respiratoria e la continua proposta di approfondimenti diagnostici motivata dal sospetto di evoluzione neoplastica, si ritiene che la condizione di sofferenza complessiva del sig. fosse idonea a generare nel Pt_2 soggetto negli ultimi tre-quattro mesi una lucida consapevolezza dell'evoluzione fatale della malattia”. Anche con riferimento a tale periodo di 100 giorni andrà applicata la massima personalizzazione per un totale dovuto di Euro 109.852,00 quale danno terminale, così determinato: Euro 35.247,00 non ulteriormente personalizzabili per i primi tre giorni;
Euro 93.816,00 dal 4° al 100° giorno, quantificato operando al massimo la personalizzazione consentita dalle tabelle milanesi, considerati la perdurante sofferenza di grado elevato patita dal Pt_2
l'assoggettamento ad accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici molto invasivi e di difficile sopportazione, nonché la ineluttabile consapevolezza dell'avvicinarsi a termine della propria esistenza (in tal senso si veda Corte di Appello di Ancona n. 345/2024 che adotta il medesimo criterio di
26 liquidazione del danno in fattispecie analoga di morte per patologia asbesto correlata) Applicando tali criteri si ritiene, pertanto, che:
1. periodo dal 12 aprile a ottobre 2016; danno biologico pari al 10% per sette mesi (totale 203 giorni con valore di un giorno danno biologico temporaneo totale pari a Euro 115,00): a. 12 giorni al 50%: Euro 690,00 b. 191 giorni al 10%: Euro 2.196,50;
2. periodo dal novembre 2016 al giugno 2018; danno biologico pari al 16% per venti mesi (totale 607 giorni con valore di un giorno di danno biologico temporaneo totale pari a Euro 115,00): a. 5 giorni al 50%: Euro 287,50 b. 12 giorni al 100%: Euro 1.380,00 c. 590 giorni al 16%: Euro 10.856,00
3. periodo dal luglio 2018 al gennaio 2019; danno biologico pari al 20% per sette mesi (totale 215 giorni con valore di un giorno di danno biologico temporaneo totale pari a Euro 115,00): a. 6 giorni al 50%: Euro 345,00 b. 34 giorni al 100%: Euro 3.910,00 c. 175 giorni al 20%: Euro 4.025,00;
4. periodo dal febbraio 2019 al giugno 2020; danno biologico pari al 26% per diciassette mesi (totale 516 giorni con valore di un giorno di danno biologico temporaneo totale pari a Euro 115,00): a. 17 giorni al 50%: Euro 1.121,25 b. 4 giorni al 100%: Euro 115,00 c. 495 giorni al 26%: Euro 14.850,00 5. periodo dal luglio 2020 al decesso del 18.1.2021; danno biologico pari al 68% (totale 212 giorni con valore di un giorno di danno biologico temporaneo totale pari a Euro 172,50 con aumento massimo del 50% per la personalizzazione): a. 100 giorni di lucida agonia: Euro 109.852,50 b. 10 giorni al 50%: Euro 862,50 c. 96 giorni al 68%: Euro 11.260,80. Complessivamente spetterà dunque a titolo di danno iure hereditario una somma pari a Euro 161.953,30. Da tale somma si ritiene, poi, che debba essere scomputata quella riconosciuta dall' . Ed infatti, fermo restando che il danno biologico CP_2 riscontrato, esse atura temporanea, esula dalla copertura assicurativa
, non può non considerarsi che l' ha ritenuto di liquidare una CP_2 CP_5 somma a titolo di danno biologico, erroneamente inquadrando la fattispecie nell'ambito del danno biologico permanente, sicché, trattandosi del medesimo danno, diversamente qualificato, per evitare ingiuste locupletazioni (in tale senso Cass. 13819/2017) l'importo di Euro 5.825,75 andrà scomputato con conseguente spettanza della differenza di Euro 156.127,55.
27 Tale importo andrà corrisposto agli eredi in base alla quota ereditaria, pari a 1/3 ciascuno concorrendo la moglie e due figli. 10. Il danno iure proprio: criteri di liquidazione. Va rilevato che il forte legame affettivo esistente tra moglie e figli ricorrenti nel presente giudizio e il de cuius permette di ritenere in via presuntiva, che vi sia stata una lesione del vincolo parentale con diritto al risarcimento dei danni. A tale proposito la giurisprudenza afferma che “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. 3767/2018). D'altro canto, vengono documentalmente provate le condizioni di salute della moglie affetta da una lieve forma di Alzheimer e dagli esiti di un Pt_1 ictus capsul are posteriore dx in vasculopatia cerebrale che l'hanno resa invalida (doc. 43 fascicolo ricorrente) e del figlio , portatore di Parte_2 una Sindrome Dissociativa, seguito dal Centro Salut ed invalido all'85% (doc. 42 fascicolo ricorrente), che sicuramente ha reso particolarmente traumatica per i due ricorrenti indicati la morte del soggetto che era il loro riferimento e supporto nella vita quotidiana. Riguardo al criterio di liquidazione, in precedenti pronunce, questo giudice, con riferimento al danno iure proprio ai prossimi congiunti, al fine di valorizzare circostanze di fatto relative al legame parentale, ha ritenuto di adottare per la determinazione dell'importo le indicazioni fornite dal Tribunale di Roma che, partendo da un valore unitario del punto di euro 9.806,70, assegnano specifici punteggi all'età del soggetto defunto, all'età del parente leso, al vincolo parentale tra i due, alla sussistenza o meno di coabitazione, alla presenza di altri parenti conviventi. In ogni caso, ci si atteneva ai parametri minimi e massimi indicati nelle tabelle di Milano, ritenendo di dover aderire all'orientamento consolidatosi presso la Suprema Corte, vista la funzione nomofilattica della stessa, per il quale è possibile discostarsi da tali parametri solo in presenza di circostanze che esulano dall'id quod plerumque accidit e che, dunque, non possano essere state considerate nelle tabelle in esame (Cass. 3505/2016). In tal modo si è adeguata la valutazione del danno alle specifiche circostanze del caso concreto secondo uno schema il più possibile oggettivo e puntuale. Una tale opzione interpretativa è stata avvalorata anche dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, laddove ha ritenuto che la semplice applicazione delle tabelle di Milano che prevedono per il danno parentale un tetto minimo e un tetto massimo che costituiscono la
“perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno” non garantisce uniformità e prevedibilità che possono essere realizzate unicamente
28 con l'adozione di una tabella a punti (come quella di Roma), che, previa determinazione del valore del punto, tenga conto delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi (Cass. 10579/2021, nonché più di recente Cass. 20292/2022). A tale impianto motivazionale va, peraltro, aggiunto che, a seguito delle pronunce della Cassazione da ultimo ricordate, il Tribunale di Milano nel giugno 2022 (poi aggiornate a giugno 2024) ha adottato nuove tabelle per il calcolo del danno da lesione del vincolo parentale che si fondano anch'esse sul sistema del calcolo a punti e che, a differenza di quelle di Roma, permettono di valorizzare anche aspetti peculiari della relazione con il defunto, quali la condivisione di feste, vacanze e hobby, le frequentazioni e i contatti. Inoltre, trattasi di tabelle più aggiornate rispetto a quelle romane e fondate sul monitoraggio di 600 pronunce emesse sulla liquidazione del danno parentale. Infine, conformemente a quanto indicato nei precedenti emessi da questo giudice, le nuove tabelle milanesi tengono in ogni caso conto di una soglia minima e massima, sicché si ritiene per tutte queste ragioni di fare applicazione di esse nella liquidazione del danno da lesione del vincolo parentale, criterio peraltro confermato anche dalla recente pronuncia della locale Corte di Appello n. 345/2024. Pertanto, con riferimento alla moglie di 83 anni alla Parte_4 data del decesso del de cuius (8 punti) mort , convivente al momento del decesso (16 punti) e con sopravvivenza di 2 componenti del nucleo familiare primario, i figli odierni ricorrenti (12 punti), spetterà un punteggio di 44 punti, aumentato sino a 74 punti tenuto conto ai sensi del punto E della tabella di Milano (intensità e qualità della relazione affettiva) del lungo periodo di vita trascorso assieme (si erano sposati nel 1966) e del conseguente forte legame instauratosi anche a causa della patologia della ricorrente che ha inciso maggiormente sulla perdita patita che giustifica un aumento pari al massimo previsto (30 punti), che moltiplicato per il valore del punto di Euro 3.911,00 corrisponde ad un indennizzo di Euro 289.414,00, rispettoso del range previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano. Con riferimento al figlio di anni 50 alla morte del de Parte_2 cuius (20 punti) morto a 85 an vente con il padre (16 punti), con sopravvivenza di 2 componenti del nucleo familiare primario (12 punti), spetterà un punteggio di 56 punti, aumentato sino a 76 punti tenuto conto ai sensi del punto E della tabella di Milano (intensità e qualità della relazione affettiva) della situazione di salute del figlio che trovava nel padre deceduto un sostegno e un punto di riferimento forte, che giustifica un aumento pari a due terzi del massimo previsto (20 punti), che moltiplicato per il valore del punto di Euro 3.911,00 corrisponde ad un indennizzo di Euro 297.236,00, rispettoso del range previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano. Con riferimento al figlio di anni 54 alla morte del de cuius (18 Parte_3 punti) morto a 85 anni (8 punti), non convivente, con sopravvivenza di 2
29 componenti del nucleo familiare primario (12 punti), spetterà un punteggio di 38 punti, aumentato sino a 53 punti tenuto conto ai sensi del punto E della tabella di Milano (intensità e qualità della relazione affettiva) del forte legame con il padre che si presume essersi instaurato come allegato in ricorso anche alla luce delle condizioni di salute della madre e del fratello, che moltiplicato per il valore del punto di Euro 3.911,00 corrisponde ad un indennizzo di Euro 207.283,00, rispettoso del range previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano. Riguardo, poi, agli accessori sulle somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi di valutazione equitativa determinata al valore attuale, spettano i soli interessi legali dalla presente pronuncia fino al saldo. Non può, al contrario, essere accolta l'ulteriore domanda di corresponsione del danno da ritardo calcolato in base agli interessi compensativi per il lasso di tempo intercorso tra l'evento e la pronuncia. Al riguardo, la giurisprudenza, sin dalle Sezioni Unite n. 1712/1995, richiede prova del danno da ritardo, che andrebbe ad essere compensato con il riconoscimento degli interessi legali, prova che può essere fornita anche in via presuntiva (tra le altre Cass. 15604/2014, 3268/2008). In particolare, la Cassazione (Cass. 3355/2010) ritiene che il giudice può anche non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, 490/1999, 10751/2002). La sussistenza di un danno di tale tipo dipende, in definitiva, dal raffronto comparativo tra la somma (rivalutata) riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui disporrebbe se, in ipotesi tempestivamente soddisfatto, avesse utilizzato l'importo allora dovutogli con modalità che anche in via presuntiva vanno allegate e provate dal danneggiato: solo se la seconda somma è maggiore della prima può ravvisarsi un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi (Cass. n. 22347/2007). Nel caso di specie, peraltro, non vi è alcuna allegazione o argomentazione a sostegno della domanda addotta né alcuna indicazione neppure in linea di massima delle forme di investimento che sarebbero state prescelte dagli interessati, al fine di verificare se la rivalutazione riconosciuta sia sufficiente o meno a coprire il danno da ritardo per reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, sicché anche sotto il profilo presuntivo non è possibile liquidare gli importi richiesti a titolo di interessi compensativi. Né può diversamente arguirsi da altre pronunce di legittimità, richiamate anche dalla locale Corte di Appello (Cass. 4028/2017), le quali, pur ritenendo che il riconoscimento di interessi compensativi non richieda una espressa domanda, non escludono che il giudice debba valutare a tale fine le circostanze che emergono dagli atti di causa al fine di verificare se vi sia stato un danno da ritardo non coperto dalla riconosciuta rivalutazione (il che tendenzialmente può escludersi negli ultimi anni, visto l'andamento medio del tasso di interesse legale e il rapporto con gli indici di rivalutazione nel periodo
30 successivo al decesso del de cuius, momento di determinazione del danno per cui si chiede il risarcimento). Da ultimo sul tema è intervenuta nuovamente la Suprema Corte con ordinanza, nella quale ha precisato che “nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. 18564/18; nello stesso senso Cass. 7267/18, per la quale il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato). Per tali ragioni la domanda sul punto non può essere accolta. Parimenti non può trovare accoglimento la domanda della moglie per il danno patrimoniale consistente nel venire meno del reddito Parte_1 del marito, tenuto conto che, a prescindere dalla percezione della pensione di reversibilità, l' ha erogato una rendita ai superstiti per danno CP_2 patrimoniale a ante per la moglie ad Euro 96.374,85 e per il figlio ad Euro 13.656,71 senza considerare la maggiorazione determinata Parte_2 dall'accesso al Fondo Vittime Amianto, che supera ampiamente il danno patrimoniale allegato in ricorso. 11. Conclusioni. Regolamento delle spese di lite e di CTU. Da tutto quanto esposto deriva la condanna della convenuta a pagare ai ricorrenti le seguenti somme: Euro 341.456,52 a Euro 349.278,52 al figlio Parte_4 ed Euro 259. oltre interessi legali Parte_2 Parte_3
l saldo. Le spese di lite e di CTU seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e separato decreto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Accertata la responsabilità di per la morte di in Controparte_1 Parte_3 parziale accoglimento del ri na la il Controparte_1 danno iure proprio e iure hereditatis causato ai ricorr nti misure: a) Euro 341.456,52 a a titolo di lesione del vincolo Parte_4 parentale, oltre inter uncia al saldo;
b) Euro 349.278,52 a a titolo di lesione del vincolo Parte_2 parentale, oltre inter nuncia al saldo;
c) Euro 259.325,52 a a titolo di rimborso spese mediche, oltre Parte_3 interessi legali dall l saldo;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Pone a carico della le spese di CTU liquidate come da Controparte_1 separato decreto;
4) Condanna la a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che Controparte_1 liquida in Eur r compenso professionale ed Euro 359,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 17.12.2025 a seguito della discussione con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 27.11.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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