TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa WA Romanò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5437 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata il [...], a [...], Brasile;
Parte_1
, nato il [...], a [...], Brasile, per sé con Parte_2 [...]
e nell'interesse dei minori , nata il Parte_3 Persona_1
28/10/2011 a Rio De Janeiro, Brasile e , nato il [...] a [...] Parte_4
Janeiro ;
, nato il [...], a [...], Brasile per sé e con Parte_5 [...] nell'interesse della minore Persona_2 Persona_3
, nata il [...] in [...];
[...]
, nata il [...] a [...], Brasile;
Per_3 Parte_1
, nata il [...] a [...], Brasile;
Parte_6
, nata il [...] a [...], Brasile;
Controparte_1
, nata il [...] a [...], Brasile per sé e con Parte_7 nell'interesse del minore , Controparte_2 Persona_4 nato il [...] a [...], e con nell'interesse del minore Controparte_3
, nato il [...] a [...]; Persona_5 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. to Lara Perrotta, presso il cui studio domiciliano come da procure in atti;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_4 P.IVA_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_4 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dalla cittadina italiana Per_6
, nata il [...] a [...] e poi emigrata in Brasile, la quale
[...] non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti, come da certificato negativo di naturalizzazione della suddetta.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che la sig.ra sposava il 13.01.1910 il sig. Per_6
e da tale unione nasceva il 30.07.0916 in Rio De Janeiro Persona_7
TO ER. Ella ha sposato il 25.03.1933 e dall'unione è nato il Parte_8
04.03.1934 che ha contratto matrimonio con in Parte_9 Persona_8 data 22.11.1957. In data 9.05.1944, dall'unione di TO ER e , Parte_8
è nata . Ella contraeva matrimonio il 21.12.1967 con Persona_9 [...]
e in seguito nasceva il 25.08.1968 in Rio De Janeiro, Per_10 Parte_1
Dall'unione di e nasceva il 29.11.1969 Controparte_1 Parte_1 Persona_10 [...]
e il 17.08.1971 odierni ricorrenti. Parte_2 Per_3 Persona_10
Il 01.03.2005 sposava e dall'unione il Parte_2 Parte_10
28.10.2011 nasceva . Dall'unione di e Persona_1 Parte_9 Persona_8
è nato il [...] , il quale ha poi sposato
[...] Persona_11 [...]
: da tale unione è nato il [...] . Dall'unione di Controparte_5 Parte_7 quest'ultima con nasceva il 22.06.2013 e Controparte_2 Persona_4 dall'unione della stessa con nasceva il 02.09.2018 Controparte_3 Persona_5
, odierni ricoorenti.
[...]
Dall'unione di con è nata il Persona_11 Controparte_5
25.09.1996 : ella ha sposato . Dall'unione di Parte_6 Persona_12
e è nato il [...] che Parte_9 Persona_13 Parte_5 ha sposato e da tale unione è nata il [...] Persona_2 Persona_14
.
[...]
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_4 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
All'udienza del 04.12.2025 il giudice ha riservato la decisione.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di AL BA (Cosenza), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana della sig.ra , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, Persona_6 sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
La circostanza odierna non presenta criticità inerenti al passaggio per linea materna ante
Costituzione, in quanto dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 04.12.2025 il Giudice
dott.ssa WA Romanò