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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2071 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avvocato Amedeo Cutillo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
contro
in sede, in persona del Procuratore della Repubblica;
Controparte_1
INTERVENTORE OBBLIGATORIO
ed avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso.
Conclusioni: con note scritte depositate in data 17.04.2025, parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo. Il PM ha espresso parere favorevole.
Fatto e Diritto
Il ricorrente – non sposato e senza figli – ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, ai sensi della L. n.
1 164 del 14 aprile 1982, adducendo a sostegno della sua richiesta di essersi sempre percepito donna e di aver pertanto deciso di intraprendere concretamente un percorso di transizione, sulla base di una diagnosi di disforia di genere. In particolare, l'attore, con il proprio atto introduttivo, ha precisato di essersi sottoposto, nel novembre 2022, ad intervento di trasformazione del sesso presso idonea struttura in Thailandia.
Pertanto, alla luce di tutto quanto dettagliatamente esposto, parte ricorrente ha chiesto di: “Rettificare l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso maschile e conseguentemente attribuire il cambio di nome da a Parte_1 Parte_2
ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di NO (NA) dove
[...]
l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro”.
All'udienza del 29.09.2023, il Giudice ha proceduto all'esame del ricorrente, dal quale è emerso che quest'ultimo si è sempre percepito come donna e che i suoi familiari hanno accettato fin da subito la sua identità femminile;
che all'età di 15 anni, con il consenso dei genitori, ha iniziato delle terapie ormonali ed ha intrapreso un percorso presso il Policlinico di AP;
che dieci mesi prima si era recato in
Thailandia per un'operazione chirurgica ai caratteri primari e che dal mese di luglio
2023 aveva intrapreso anche un percorso ormonale.
In seguito ad alcuni rinvii disposti per consentire al procuratore di parte ricorrente di depositare la documentazione medica richiesta, quest'ultimo, con note scritte depositate in data 03.06.2024, rilevata l'impossibilità di depositare quanto richiesto, ha chiesto disporsi CTU al fine di accertare la disforia di genere del proprio assistito.
Nominato il CTU e depositata la consulenza in data 17.02.2025, il Giudice, con provvedimento del 16.05.2025, ha trattenuto la causa in decisione con atti al PM, il quale, in data 20.05.2025, ha espresso parere favorevole.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di seguito indicato.
In via preliminare si rileva che dagli atti di causa l'attore risulta di stato libero e non aver avuto figli.
Per quanto attiene al merito va evidenziato quanto emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 17.02.2025, dalla quale, sulla base di colloqui clinici e della storia personale e clinica del ricorrente, è emerso che “le condizioni
2 psicosessuali del ricorrente sono connotate da emozioni positive, in quanto ha armonizzato l'aspetto esteriore del corpo al genere esperito, è a proprio agio con il proprio corpo ed ha migliorato la qualità della propria vita. Il dolore provato per il passato è stato alleviato. Non si sono rilevati disagi clinicamente significativi in seguito all'intervento di riconversione chirurgica del sesso, né compromissioni del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. Attualmente
l'unica sua preoccupazione, che gli causa ancora disagio e tristezza, è costituita dal suo status civile, i documenti che lo connotano al genere maschile. Il signor
ha una condizione di Disforia di Genere, che per il passato è Parte_1
stato causa di un notevole disagio e di difficoltà di funzionamento correlati alla costante sensazione che il proprio sesso anatomico non corrispondesse al senso interiore del sé inteso come femminile. Tali sensazioni erano già presenti nell'infanzia, il ricorrente si sentiva una donna intrappolata in un corpo maschile.
Questa discrepanza, definita Incongruenza di genere è stata causa di una notevole sofferenza, che gli ha generato Ansia, Tono dell'umore deflesso. La condizione di disforia di genere nel ricorrente può definirsi stabile, in quanto essa ha attraversato un continuum dall'infanzia all'età adulta.”.
In definitiva, alla luce dei dati sopra riportati di carattere medico-legale e delle dichiarazioni rese dalla parte in udienza, deve ritenersi accertata l'irreversibile transizione di dal genere maschile al genere femminile, per cui Parte_1
non si ritengono sussistere elementi ostativi ad autorizzare la rettificazione del sesso dell'attore nei registri di stato civile, essendosi oltretutto l'attore già sottoposto ad intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari all'estero che tuttavia, in conformità all'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 e culminata nella sentenza n. 142/2024 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”, va escluso rivesta carattere necessario ai fini della rettificazione anagrafica.
Va pertanto accolta la domanda avanzata con l'atto introduttivo del giudizio e va ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune di NO di AP (NA) di
3 rettificare l'atto di nascita di , nato a [...] il Parte_1
10.11.1995 (C.F. ), nel senso che laddove è indicato il nome C.F._1
deve intendersi e laddove è indicato il genere maschile deve Pt_1 Pt_2
intendersi femminile.
Le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di parte ricorrente.
Nulla va disposto sulle spese di lite in assenza di contraddittorio tecnico che implichi una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP Nord, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Parte_1
- In accoglimento della domanda avanzata nel presente giudizio, ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di NO di AP (NA) di rettificare l'atto di nascita di , nato a [...] Parte_1
(NA) il 10.11.1995 (C.F. ), nel senso che laddove è C.F._1
indicato il nome deve intendersi e laddove è indicato il Pt_1 Pt_2
genere maschile deve intendersi femminile;
- Pone a carico di parte ricorrente le spese di CTU per come liquidate con separato decreto;
- Nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del giorno 18.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2071 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avvocato Amedeo Cutillo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
contro
in sede, in persona del Procuratore della Repubblica;
Controparte_1
INTERVENTORE OBBLIGATORIO
ed avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso.
Conclusioni: con note scritte depositate in data 17.04.2025, parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo. Il PM ha espresso parere favorevole.
Fatto e Diritto
Il ricorrente – non sposato e senza figli – ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, ai sensi della L. n.
1 164 del 14 aprile 1982, adducendo a sostegno della sua richiesta di essersi sempre percepito donna e di aver pertanto deciso di intraprendere concretamente un percorso di transizione, sulla base di una diagnosi di disforia di genere. In particolare, l'attore, con il proprio atto introduttivo, ha precisato di essersi sottoposto, nel novembre 2022, ad intervento di trasformazione del sesso presso idonea struttura in Thailandia.
Pertanto, alla luce di tutto quanto dettagliatamente esposto, parte ricorrente ha chiesto di: “Rettificare l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso maschile e conseguentemente attribuire il cambio di nome da a Parte_1 Parte_2
ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di NO (NA) dove
[...]
l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro”.
All'udienza del 29.09.2023, il Giudice ha proceduto all'esame del ricorrente, dal quale è emerso che quest'ultimo si è sempre percepito come donna e che i suoi familiari hanno accettato fin da subito la sua identità femminile;
che all'età di 15 anni, con il consenso dei genitori, ha iniziato delle terapie ormonali ed ha intrapreso un percorso presso il Policlinico di AP;
che dieci mesi prima si era recato in
Thailandia per un'operazione chirurgica ai caratteri primari e che dal mese di luglio
2023 aveva intrapreso anche un percorso ormonale.
In seguito ad alcuni rinvii disposti per consentire al procuratore di parte ricorrente di depositare la documentazione medica richiesta, quest'ultimo, con note scritte depositate in data 03.06.2024, rilevata l'impossibilità di depositare quanto richiesto, ha chiesto disporsi CTU al fine di accertare la disforia di genere del proprio assistito.
Nominato il CTU e depositata la consulenza in data 17.02.2025, il Giudice, con provvedimento del 16.05.2025, ha trattenuto la causa in decisione con atti al PM, il quale, in data 20.05.2025, ha espresso parere favorevole.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di seguito indicato.
In via preliminare si rileva che dagli atti di causa l'attore risulta di stato libero e non aver avuto figli.
Per quanto attiene al merito va evidenziato quanto emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 17.02.2025, dalla quale, sulla base di colloqui clinici e della storia personale e clinica del ricorrente, è emerso che “le condizioni
2 psicosessuali del ricorrente sono connotate da emozioni positive, in quanto ha armonizzato l'aspetto esteriore del corpo al genere esperito, è a proprio agio con il proprio corpo ed ha migliorato la qualità della propria vita. Il dolore provato per il passato è stato alleviato. Non si sono rilevati disagi clinicamente significativi in seguito all'intervento di riconversione chirurgica del sesso, né compromissioni del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. Attualmente
l'unica sua preoccupazione, che gli causa ancora disagio e tristezza, è costituita dal suo status civile, i documenti che lo connotano al genere maschile. Il signor
ha una condizione di Disforia di Genere, che per il passato è Parte_1
stato causa di un notevole disagio e di difficoltà di funzionamento correlati alla costante sensazione che il proprio sesso anatomico non corrispondesse al senso interiore del sé inteso come femminile. Tali sensazioni erano già presenti nell'infanzia, il ricorrente si sentiva una donna intrappolata in un corpo maschile.
Questa discrepanza, definita Incongruenza di genere è stata causa di una notevole sofferenza, che gli ha generato Ansia, Tono dell'umore deflesso. La condizione di disforia di genere nel ricorrente può definirsi stabile, in quanto essa ha attraversato un continuum dall'infanzia all'età adulta.”.
In definitiva, alla luce dei dati sopra riportati di carattere medico-legale e delle dichiarazioni rese dalla parte in udienza, deve ritenersi accertata l'irreversibile transizione di dal genere maschile al genere femminile, per cui Parte_1
non si ritengono sussistere elementi ostativi ad autorizzare la rettificazione del sesso dell'attore nei registri di stato civile, essendosi oltretutto l'attore già sottoposto ad intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari all'estero che tuttavia, in conformità all'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 e culminata nella sentenza n. 142/2024 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”, va escluso rivesta carattere necessario ai fini della rettificazione anagrafica.
Va pertanto accolta la domanda avanzata con l'atto introduttivo del giudizio e va ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune di NO di AP (NA) di
3 rettificare l'atto di nascita di , nato a [...] il Parte_1
10.11.1995 (C.F. ), nel senso che laddove è indicato il nome C.F._1
deve intendersi e laddove è indicato il genere maschile deve Pt_1 Pt_2
intendersi femminile.
Le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di parte ricorrente.
Nulla va disposto sulle spese di lite in assenza di contraddittorio tecnico che implichi una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP Nord, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Parte_1
- In accoglimento della domanda avanzata nel presente giudizio, ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di NO di AP (NA) di rettificare l'atto di nascita di , nato a [...] Parte_1
(NA) il 10.11.1995 (C.F. ), nel senso che laddove è C.F._1
indicato il nome deve intendersi e laddove è indicato il Pt_1 Pt_2
genere maschile deve intendersi femminile;
- Pone a carico di parte ricorrente le spese di CTU per come liquidate con separato decreto;
- Nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del giorno 18.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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