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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7149 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 17 giugno 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11.773 del Ruolo Lavoro e Previdenza
dell'anno 2025, promossa da: nato a [...], il [...] Parte 1
Controparte_1 in persona dell'avv. rappresentato e difeso dalla
FR LI e dall'avv. Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale EDES in Roma al Largo Toniolo n.
6, giusta mandato in calce al ricorso.
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
in persona del suo Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore.
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE- OGGETTO: riconoscimento NASPI anticipata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2025, Parte 2 chiedendo di "accertare e[...] conveniva in giudizio 1' P_ dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente al riconoscimento ed alla percezione della anticipazione dell'indennità NASPI con la decorrenza e per tutta la durata ex lege prevista...".
Assumeva di essere, all'8 giugno 2024, già percettore di NASpI;
che aveva costituito, in data 24 luglio 2004 la società Controparte_3
[...] di cui era socio ed amministratore unico, avente ad oggetto attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, il cui inizio era stato comunicato con apposita dichiarazione e contestuale certificato di attribuzione di partita Iva in data 29 luglio 2024; che pertanto avrebbe avuto diritto a vedersi anticipare, in unica soluzione, il trattamento NASPI che gli spettava e che non gli era stato ancora erogato, "...a titolo di incentivo all'avvio di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto di mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio...", secondo la previsione dell'art. 8, comma 1, d.lgs. 22\2015; che, nonostante avesse i requisiti necessari, l'P_ non gli aveva riconosciuto la corresponsione della NASPI con la seguente motivazione: "socio di capitale/amministratore unico senza svolgimento di attività di lavoro autonomo/di impresa".
L'CP 2 rimaneva contumace. Non essendovi necessità di incombenti istruttori, alla prima udienza di discussione, la causa veniva decisa come da presente motivazione e pedissequo dispositivo, di ambedue i quali si dava lettura nell'aula di udienza, assenti le parti.
La domanda non è fondata e deve essere respinta.
Vero che l'erogazione della NASPI in via anticipata ed in unical soluzione riveste la peculiare finalità di incentivare
l'autoimprenditorialità, agevolando il lavoratore nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa al fine di favorirne in reimpiego in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato.
Senonché, nella circostanza, le emergenze di causa non consentono di ritenere che sia stata svolta, dal ricorrente, alcuna attività lavorativa effettiva, per come emerge dai seguenti elementi:
1) non è stato né provata, ma nemmeno anche solo allegata alcuna circostanza di fatto dalla quale si evinca che la società costituita dal ricorrente (tra l'altro con un capitale minimo di euro 1000) sia stata concretamente operativa;
2) non è stata prodotta, ad esempio, alcuna fattura/ricevuta di compensi ottenuti in forza di attività concretamente svolte, né
indicato un solo testimone a comprova;
3) non risulta l'iscrizione ad alcuna forma di gestione previdenziale per i lavoratori autonomi nella quale siano stati versati contributi fissi/percentuale propri di tale sottosistema contributivo;
4) la dichiarazione di inizio attività ed il contestuale certificato di attribuzione di partita Iva (cfr. doc. 3 prodotto) non sono stati seguiti da un concreto riscontro dell'attività svolta, sicché rimangono sul piano della mera teoria;
5) la circolare P_ 174 del 2017 viene letta in modo parziale e fuorviante: essa non dice affatto che, in linea generale, le società personali caratterizzate dalla presenza di un unico socio (come la s.r.l.s. fondata dal ricorrente) possono ottenere il beneficio in questione, in quanto, dalla lettura complessiva dello specifico punto della circolare, si legge la poco comprensibile (e comunque diversa e non provata nel caso) determinazione di concedere il beneficio della naspi anticipata quando tali società compiono atti che fanno perdere al loro socio unico il beneficio della responsabilità limitata, senza che, comunque, venga cancellato il requisito essenziale dell'esercizio di attività lavorativa in forma autonoma o imprenditoriale (nel caso, come già ribadito, in alcun modo sorretto da elementi di prova).
Null'altro v'è da dire nemmeno in punto spese, stante la contumacia dell' P_ .
P.T.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso e dichiara irripetibili le spese del grado.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 17 maggio
2025
IL GIUDICE
Dott. Ermanno CAMBRIA
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L' Controparte_4 NELLA PERSONA
DEL FUNZIONARIO DR.SSA PRISCA BOGGETTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 17 giugno 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11.773 del Ruolo Lavoro e Previdenza
dell'anno 2025, promossa da: nato a [...], il [...] Parte 1
Controparte_1 in persona dell'avv. rappresentato e difeso dalla
FR LI e dall'avv. Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale EDES in Roma al Largo Toniolo n.
6, giusta mandato in calce al ricorso.
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
in persona del suo Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore.
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE- OGGETTO: riconoscimento NASPI anticipata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2025, Parte 2 chiedendo di "accertare e[...] conveniva in giudizio 1' P_ dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente al riconoscimento ed alla percezione della anticipazione dell'indennità NASPI con la decorrenza e per tutta la durata ex lege prevista...".
Assumeva di essere, all'8 giugno 2024, già percettore di NASpI;
che aveva costituito, in data 24 luglio 2004 la società Controparte_3
[...] di cui era socio ed amministratore unico, avente ad oggetto attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, il cui inizio era stato comunicato con apposita dichiarazione e contestuale certificato di attribuzione di partita Iva in data 29 luglio 2024; che pertanto avrebbe avuto diritto a vedersi anticipare, in unica soluzione, il trattamento NASPI che gli spettava e che non gli era stato ancora erogato, "...a titolo di incentivo all'avvio di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto di mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio...", secondo la previsione dell'art. 8, comma 1, d.lgs. 22\2015; che, nonostante avesse i requisiti necessari, l'P_ non gli aveva riconosciuto la corresponsione della NASPI con la seguente motivazione: "socio di capitale/amministratore unico senza svolgimento di attività di lavoro autonomo/di impresa".
L'CP 2 rimaneva contumace. Non essendovi necessità di incombenti istruttori, alla prima udienza di discussione, la causa veniva decisa come da presente motivazione e pedissequo dispositivo, di ambedue i quali si dava lettura nell'aula di udienza, assenti le parti.
La domanda non è fondata e deve essere respinta.
Vero che l'erogazione della NASPI in via anticipata ed in unical soluzione riveste la peculiare finalità di incentivare
l'autoimprenditorialità, agevolando il lavoratore nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa al fine di favorirne in reimpiego in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato.
Senonché, nella circostanza, le emergenze di causa non consentono di ritenere che sia stata svolta, dal ricorrente, alcuna attività lavorativa effettiva, per come emerge dai seguenti elementi:
1) non è stato né provata, ma nemmeno anche solo allegata alcuna circostanza di fatto dalla quale si evinca che la società costituita dal ricorrente (tra l'altro con un capitale minimo di euro 1000) sia stata concretamente operativa;
2) non è stata prodotta, ad esempio, alcuna fattura/ricevuta di compensi ottenuti in forza di attività concretamente svolte, né
indicato un solo testimone a comprova;
3) non risulta l'iscrizione ad alcuna forma di gestione previdenziale per i lavoratori autonomi nella quale siano stati versati contributi fissi/percentuale propri di tale sottosistema contributivo;
4) la dichiarazione di inizio attività ed il contestuale certificato di attribuzione di partita Iva (cfr. doc. 3 prodotto) non sono stati seguiti da un concreto riscontro dell'attività svolta, sicché rimangono sul piano della mera teoria;
5) la circolare P_ 174 del 2017 viene letta in modo parziale e fuorviante: essa non dice affatto che, in linea generale, le società personali caratterizzate dalla presenza di un unico socio (come la s.r.l.s. fondata dal ricorrente) possono ottenere il beneficio in questione, in quanto, dalla lettura complessiva dello specifico punto della circolare, si legge la poco comprensibile (e comunque diversa e non provata nel caso) determinazione di concedere il beneficio della naspi anticipata quando tali società compiono atti che fanno perdere al loro socio unico il beneficio della responsabilità limitata, senza che, comunque, venga cancellato il requisito essenziale dell'esercizio di attività lavorativa in forma autonoma o imprenditoriale (nel caso, come già ribadito, in alcun modo sorretto da elementi di prova).
Null'altro v'è da dire nemmeno in punto spese, stante la contumacia dell' P_ .
P.T.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso e dichiara irripetibili le spese del grado.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 17 maggio
2025
IL GIUDICE
Dott. Ermanno CAMBRIA
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L' Controparte_4 NELLA PERSONA
DEL FUNZIONARIO DR.SSA PRISCA BOGGETTI