Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. EP CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 3374 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 04.02.2025 da
(cod. fisc.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.10.1985) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Porcino presso il cui studio in Reggio Calabria, via Fra' Gesualdo Melacrino n. 41, ha eletto domicilio e
(cod. fisc.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
31.03.1979), rappresentato e difeso dall'avv. Francescantonio Scopelliti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Catona di Reggio Calabria (RC), via Nazionale,
n° 174/G, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
-visto il ricorso depositato il 27.11.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 22.06.2013 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 18.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, successivamente modificato sino al 04.02.2025, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi
“note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt.
473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 22.06.2013; b) dal matrimonio è nato un figlio, EP
(04.08.2014), minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 18.12.2024;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinchè il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 27.11.2024 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 Controparte_1
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n. 177 anno 2013, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi e vivranno separati e nel Parte_1 Controparte_1
reciproco rispetto, con libertà di ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda. Il figlio minore, stabilira' la propria residenza, Persona_1
come gia' di fatto e' stabilita, presso la residenza materna;
2) La casa coniugale (sita in Reggio Calabria alla via via San Sperato II Tratto
n.23) gia' di proprietà esclusiva della SI.ra da tempo precedente Parte_1
al matrimonio, ed in possesso della stessa - con tutti gli arredi ivi contenuti, verra' assegnata a quest'ultima; in merito il SI. dichiara di non aver Controparte_1
nulla a che pretendere e di rinunciare a qualsivoglia diritto e/o pretesa sul predetto immobile nonchè sui beni mobili e/o arredi in esso contenuti ad eccezione degli arredi da quest'ultimo acquistati (cucina completa, parete attrezzata, divano, camera da letto), che resteranno nella casa coniugale e nella disponibilita' della Sig.ra solo in qualita' di assegnataria della predetta residenza familiare Parte_1
e che saranno restituiti una volta che l'abitazione abbia perso tale connotazione nello stato dovuto all' ordinario utilizzo nel corso del tempo;
3) Il figlio minore, sara' affidato in regime di affido condiviso, Persona_1
ad entrambi i predetti coniugi - che si impegneranno a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa seguendone le naturali inclinazioni- con collocazione prevalente presso la madre, SI.ra , e diritto di visita del padre secondo Parte_1 accordi tra i due coniugi e compatibilmente con gli impegni dello stesso minore, o, in caso di disaccordo tra i due coniugi, nelle modalità appresso indicate: nei giorni di martedi e giovedì dalle 18:00 alle 21:30 nonché ogni quindici giorni, a weekend alternati, il sabato dalle ore 20:00 sino alle ore 20:00 della domenica, con relativo pernotto del minore presso la residenza paterna. Le festività natalizie del 24- 25 dicembre e 31 Dicembre ed 1 Gennaio e quelli pasquali, Domenica di Pasqua e
Pasquetta, seguono il criterio dell'alternanza; cosi come le festività indicate nei giorni 1 Novembre, 8 Dicembre, 6 Gennaio, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15
Agosto, e verranno trascorse alternativamente negli anni, salvo diverso accordo tra i coniugi. Il minore trascorrerà i giorni relativi alla festa della mamma ed il suo compleanno, così come quelli relativi alla festa del papà ed il rispettivo compleanno, con il genitore festeggiato;
cio' indipendentemente dai giorni ed orari di visita, sopra indicati, salvo diverso accordo dei coniugi in punto. Le vacanze estive ed invernali saranno concordate secondo le eSIenze di entrambi i coniugi nonché del minore. Il padre avra' diritto durante le vacanze estive nonché per le vacanze invernali, di portare il minore in viaggio presso località site in Italia e/o all'estero, rispettivamente per giorni 7; ciò previa richiesta ( almeno 30 giorni prima del periodo di riferimento) nonché previo accordo dei coniugi sulle relative date di riferimento;
4) il SI. si obbliga a corrispondere in favore del figlio Controparte_1
entro e non oltre il giorno 5 del mese, a titolo di contributo al Persona_1
mantenimento ordinario di quest'ultimo, la somma di euro 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, a decorrere dalla firma del presente accordo;
5) Per quanto concerne le spese straordinarie per il figlio minore, Per_1
saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, secondo
[...]
quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Reggio Calabria in materia ad oggi vigente, al quale ci si riporta integralmente in punto;
6) la SI.ra , in ragione del presente accordo nonché quale Parte_1
genitore collocatario, avrà facoltà di richiedere e/o sarà assegnataria e/o, in ogni caso, percepirà l'intero l'Assegno unico universale, relativo al figlio minore con relativa rinuncia del SI. ; quest'ultimo di Persona_1 Controparte_2
obbliga a fornire annualmente e/o a richiesta della SI.ra , ogni Parte_1
utile e/o necessaria documentazione reddituale e/o di altro genere, eventualmente necessaria per la concessione del predetto beneficio;
7) I coniugi stabiliscono altresi' che in seguito alla firma del presente accordo, verra' aperto, nell'interesse del minore, un libretto di risparmio nominativo, cointestato tra il figlio minore e il SI. nonche' la SI.ra Controparte_1 Parte_1
, ove verranno versate le somme di denaro che verranno eventualmente
[...]
donate allo stesso predetto minore;
8) Per quanto concerne gli aspetti economici della separazione, i coniugi dichiarano, reciprocamente, di non rinvendicare alcun obbligo di mantenimento in ragione della loro autosufficienza economica e di rinunciare dunque, espressamente e reciprocamente, allo stesso nonché a qualsivoglia ulteriore diritto sui beni mobili
(salvo quanto precisato al punto 2), mobili registrati e immobili di cui gli stessi sono rispettivamente proprietari alla data della firma del presente atto;
9) Ogni altra questione patrimoniale tra i coniugi è stata già risolta dagli stessi al di fuori di questo atto e questi ultimi, non hanno ad oggi, dunque, reciprocamente, piu' nulla a che pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo e/o per qualsivoglia causale, tranne quanto precisato al punto 2);
10) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
11) il SI. in virtu' del presente accordo, rilascia altresi' Controparte_1
assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonche' per la carta d'identita'
e/o altro documento valido per l'espatrio, del figlio minore Persona_1
12) Entrambi i coniugi si impegnano al perfetto e puntuale adempimento di tutte le clausole della presente convenzione;
13) Le convenzioni e condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, dal momento della firma del presente accordo, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale;
14) Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 06.02.2025
Il Presidente rel.
dott. EP Campagna