Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 6138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6138 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2026, proposto da
LE IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 6590/2025, pubbl. 7/06/2025, emessa dal Tribunale Civile di Roma - sez. lavoro, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Benedetta RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, passata in giudicato come da attestazione prodotta.
2. Afferma la parte ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
3. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
4. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso, in mancanza di prova dell’intervenuta notifica della sentenza ottemperanda nelle forme di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile.
6. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e
comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
7. Tale disciplina, pacificamente applicabile al giudizio di ottemperanza secondo giurisprudenza consolidata, richiede che il creditore che intenda chiedere l’ottemperanza dimostri l’intervenuto assolvimento dell’onere di notifica, presso la sede reale dell’Amministrazione, del titolo esecutivo.
8. La dimostrazione dell’intervenuta notifica del titolo nei termini sopra indicati costituisce un preciso onere della parte ricorrente, cui non possono supplire i poteri istruttori del giudice, in quanto “ Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni ” (art. 64, co. 1, c.p.a.).
9. Né può farsi applicazione del principio di non contestazione, atteso che la generica deduzione circa l’intervenuta notifica della sentenza non soddisfa le peculiari modalità di notificazione prescritte dal citato art. 14 del d.l. n. 669/1996.
10. Agli atti del presente giudizio non è fornita alcuna prova dell’intervenuta notifica, con la conseguenza che non è possibile appurare se sia effettivamente decorso il termine dilatorio previsto dalla norma sopra citata, circostanza il cui onere della prova ricade sulla parte ricorrente. Le istanze comunicate oltre la discussione e passaggio in decisione della controversia non possono essere valutate dal Collegio in quanto intervenute tardivamente.
11. In ragione di quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile.
12. Le spese di lite possono, peraltro, essere integralmente compensate, atteso che il Ministero si è costituito solo formalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta RO | LE ZZ |
IL SEGRETARIO