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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/12/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa NU RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 483 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Terni, via Parte_1 Della Caserma n.5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Cavicchioli che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce al ricorso
RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n.144, in persona del direttore della CP_1 Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore ing. che agisce ai sensi CP_2 dell'art.16 del D.Lgs. n.29/1993 e giusta delibera del Presidente – Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n.78, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito Notaio Per_1 del 17 dicembre 2010, rep. n.87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura Inail di Terni RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 maggio 2025 parte ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' chiedendo: - di accertare e dichiarare che il ricorrente è CP_1 affetto dalla malattia professionale “adenocarcinoma del polmone” con postumi permanenti valutabili nella misura del 16% o nella diversa percentuale che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare l' al CP_1 pagamento in favore dell'istante della rendita corrispondente alla invalidità che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia e/o al pagamento di tutti gli emolumenti previsti dalla attuale normativa e corrispondenti alla invalidità che verrà accertata, nei modi e termini di legge, con gli interessi ed accessori di legge, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' che, contestando in fatto ed in diritto le allegazioni attoree per CP_1 le ragioni diffusamente illustrate in memoria, insisteva per il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio, in seguito a riesame in via amministrativa della domanda con visita collegiale sulla persona del ricorrente tenutasi in data 30.9.25 con il Dr.
[...] , medico fiduciario dell'istante, conclusasi con esito concorde, l' ha Per_2 CP_1 riconosciuto il ricorrente affetto da adenocarcinoma del polmone destro di origine professionale con grado del 16% di danno biologico (cfr. verbale di collegiale e mod. 22 ss allegati alle note di trattazione scritta). L' ha concluso chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del CP_3 contendere con spese di lite compensate. Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso il riconoscimento in via amministrativa in capo alla parte ricorrente di percentuale di invalidità del 16% con relativa liquidazione di indennizzo in rendita;
tuttavia, parte ricorrente ha insistito per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del CP_3 procuratore antistatario.
Sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta della causa in sostituzione d'udienza, la causa è stata decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa da parte dell' della natura CP_1 professionale della patologia denunciata “adenocarcinoma del polmone destro” con grado di danno biologico del 16% e conseguente liquidazione del beneficio economico (cfr. modello 22 SS depositato in atti), quindi, con integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dalla parte ricorrente, così come riconosciuto dalla difesa attorea nelle note di trattazione scritta, consente di dichiarare cessata la materia del contendere. Deve evidenziarsi che il procuratore di parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell' di dichiarazione di cessata materia del contendere, tuttavia con vittoria delle CP_1 spese di lite. In merito alla regolamentazione delle spese di lite l'adempimento spontaneo da parte dell' avvenuto in data 30.09.2025, che ha consentito di definire celermente la CP_1 controversia, dunque, successivamente al deposito del ricorso, costituisce giusto motivo per compensare nella misura della metà le spese del giudizio;
l' convenuto, il CP_3 quale, con il tardivo riconoscimento della malattia professionale ha costretto il ricorrente a presentare ricorso, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella CP_1 misura della metà che liquida complessivamente in € 900,00 per compensi professionali ed € 21,50 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Lì, 11 dicembre 2025
Il giudice
NU RI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa NU RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 483 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Terni, via Parte_1 Della Caserma n.5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Cavicchioli che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce al ricorso
RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n.144, in persona del direttore della CP_1 Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore ing. che agisce ai sensi CP_2 dell'art.16 del D.Lgs. n.29/1993 e giusta delibera del Presidente – Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n.78, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito Notaio Per_1 del 17 dicembre 2010, rep. n.87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura Inail di Terni RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 maggio 2025 parte ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' chiedendo: - di accertare e dichiarare che il ricorrente è CP_1 affetto dalla malattia professionale “adenocarcinoma del polmone” con postumi permanenti valutabili nella misura del 16% o nella diversa percentuale che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare l' al CP_1 pagamento in favore dell'istante della rendita corrispondente alla invalidità che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia e/o al pagamento di tutti gli emolumenti previsti dalla attuale normativa e corrispondenti alla invalidità che verrà accertata, nei modi e termini di legge, con gli interessi ed accessori di legge, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' che, contestando in fatto ed in diritto le allegazioni attoree per CP_1 le ragioni diffusamente illustrate in memoria, insisteva per il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio, in seguito a riesame in via amministrativa della domanda con visita collegiale sulla persona del ricorrente tenutasi in data 30.9.25 con il Dr.
[...] , medico fiduciario dell'istante, conclusasi con esito concorde, l' ha Per_2 CP_1 riconosciuto il ricorrente affetto da adenocarcinoma del polmone destro di origine professionale con grado del 16% di danno biologico (cfr. verbale di collegiale e mod. 22 ss allegati alle note di trattazione scritta). L' ha concluso chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del CP_3 contendere con spese di lite compensate. Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso il riconoscimento in via amministrativa in capo alla parte ricorrente di percentuale di invalidità del 16% con relativa liquidazione di indennizzo in rendita;
tuttavia, parte ricorrente ha insistito per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del CP_3 procuratore antistatario.
Sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta della causa in sostituzione d'udienza, la causa è stata decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa da parte dell' della natura CP_1 professionale della patologia denunciata “adenocarcinoma del polmone destro” con grado di danno biologico del 16% e conseguente liquidazione del beneficio economico (cfr. modello 22 SS depositato in atti), quindi, con integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dalla parte ricorrente, così come riconosciuto dalla difesa attorea nelle note di trattazione scritta, consente di dichiarare cessata la materia del contendere. Deve evidenziarsi che il procuratore di parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell' di dichiarazione di cessata materia del contendere, tuttavia con vittoria delle CP_1 spese di lite. In merito alla regolamentazione delle spese di lite l'adempimento spontaneo da parte dell' avvenuto in data 30.09.2025, che ha consentito di definire celermente la CP_1 controversia, dunque, successivamente al deposito del ricorso, costituisce giusto motivo per compensare nella misura della metà le spese del giudizio;
l' convenuto, il CP_3 quale, con il tardivo riconoscimento della malattia professionale ha costretto il ricorrente a presentare ricorso, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella CP_1 misura della metà che liquida complessivamente in € 900,00 per compensi professionali ed € 21,50 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Lì, 11 dicembre 2025
Il giudice
NU RI
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