Art. 150.
Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, a norma dell' articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 8.900 unita'.
Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, a norma dell' articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 8.900 unita'.