Articolo 150 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 149Articolo 151
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15 gennaio 1977
Art. 150.
Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, a norma dell' articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 8.900 unita'.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977