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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
25/09/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente
IR AR VA ANTO, Relatore
D'AMATO MASSIMO, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1143/2021 depositato il 13/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 48/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 3 e pubblicata il 15/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CM00652 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CM00652 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CM00652 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n 48/03/21 emessa dalla Commissione provinciale di Bologna che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. THB01CM0065212017 per all'anno d'imposta 2013.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chhe chiedeva il rigetto del'appello.
La causa veniva discussa all'udienza del 25.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
II Sig. Ricorrente_1 è titolare della omonima ditta individuate "Società_2 di Ricorrente_1".
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna - con l'avviso di accertamento n.
THBOICM00652/2017 (all. n. I) accertava ai fini IRPEF ed ai sensi dell'art. 41 bis D.P.R. n. 60011973, il reddito imponibile di € 69.944,00, elevando, quindi, il reddito d'impresa ad € 74.606 a cui corrispondevano, di conseguenza, maggiori imposte, interessi, sanzioni (ridotte ad un terzo) e contributi previdenziali (piu spese di notifica) per un importo totale pari ad € 48.010,27.
Con invito ex art 32 dpr 600/72 il contribuente quanto ai costi riportati nel rigo RG 22 faceva presente che a seguito di una vendita all'asta di un immobile di sua proprieta, si era generata una minusvalenza di € 69.874,00 causata appunto dalla vendita forzata del bene di proprieta del Contribuente.
L'Ufficio, non soddisfatto delle spiegazioni fornite dal Sig. Ricorrente_1, notificava in data 20/04/2017 l'avviso di accertamento impugnato col quale riteneva non inerente il costa dedotto.
In data 12/05/2017 il Contribuente presentava presso il protocollo dell'Ufficio Controlli di Imola,
l'istanza di accertamento con adesione e/o annullamento al quale seguirono diversi contraddittori durante i quali Ia Parte forniva ulteriore documentazione che tuttavia I'Ufficio non riteneva sufficiente per emettere un provvedimento di annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.
La Parte, presentava ricorso poiche riteneva l'avviso di accertamento n. THBOICM00652/2017 (all.
n. 2) infondato ed illegittimo.
La sentenza che ha respinto il ricorso deve essere rifomata in quanto erronea sulla valutazione del bene venduto all'asta come strumentale.. In particolare, il Giudice afferma ". .non v 'e neanche prova (inventario o registro beni ammortizzabili) che il bene fosse personale o strumentale e che risulti dichiarata l'iva dovuta, a seguito della vendita, nel coso si tratti effettivamente di bene strumentale ".
Tuttavia, nel corso del contraddittorio con I'Ufficio Controlli il fatto che !'immobile ipotecato fosse un bene strumentale (il cui libro cespiti in cui era trascritto venne fornito in sede di controllo all'Ufficio) era stato pacificamente riconosciuto e non vi era stata nessuna contestazione sulla sua natura ed inoltre, nell'atto notarile (contratto di mutuo, art. 16) vi e una precisa descrizione del cespite posto in garanzia da cui si evince Ia strumentalita del bene nell'attivita d'impresa del sig. Ricorrente_1: infatti si parla di magazzino, laboratorio, uffici, etc.
Il sig Ricorrente_1 non avrebbe poi dovuto dichiarare I'iva dovuta, essendo il bene stato venduto all'asta a seguito della procedura esecutiva attivata dalla banca che aveva ipotecato lo stesso.
Un altro passaggio della sentenza dice " ....non v'e traccia agli atti della realizzazione di opere, nè dell 'effettiva destinazione ed utilizzo del ricavato del mutuo, ne del conseguimento di ricavi o espletamento di attivita a seguito della consentita ipoteca ...".
La sentenza non ha tenuto nella giusta considerazione i documenti allegati al ricorso attestanti gli accordi e i preventivi relativi ai lavori (digitalizzazione della pubblicitil) che il Sig. Ricorrente_1 avrebbe dovuto eseguire in circa 500 sale cinematografiche sparse in ltalia. Un servizio che avrebbe generato ricavi superiori ad un milione di euro. II "ricavato del mutuo" non e stato possibile impiegarlo per finanziare l'attività del Sig. Ricorrente_1 perche Società_1 S.p.a. di li a poco e entrata nel regime di amministrazione controllata e quindi non più gestita dai dirigenti che avevano sottoscritto l'accordo commerciale con il sig.Liuni.
Il bene deve quindi considerarsi strumentale e Ia garanzia prestata era attinente agli accordi sottoscritti con Società_1 S.p.a. da cui sarebbero derivati ricavi per il Sig. Ricorrente_1?
II significato di inerenza ci cui all'art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986, non è più legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attivita stessa, con Ia conseguenza che si rendono detraibili tutti i costi relativi all'attivita d'impresa. l principio di inerenza implica che i componenti negativi, per poter essere deducibili, non devono essere legati solo alia produzione di ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, ma all'attivita da questa esercitata per cui il costo assume importanza ai fini della deducibilita in virtu della sua collocazione all'interno di un'attivita produttiva.
L'art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/86 afferma che " ....Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di uti/ita sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono aformare if reddito o che non vi concorrono in quanta esclusi ....".
La Suprema Corte di Cassazione con una serie di sentenze, ha voluto specificare meglio Ia ratio della norma. In particolare, con Ia sentenza n. 6548 del 2012 ha stabilito che "... il concetto di inerenza e, invero, nazione di origine economica,
legata all'idea del reddito come entita calcolata al netto dei costi sostenuti per Ia sua produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di imposta e in relazione alia cui sussistenza, ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alia produzione del reddito d'impresa, non incombe alcun onere della prova in capo al contribuente ....". Il costo (o Ia spesa) assume rilevanza aifini della qualificazione della base imponibile, non tanto per Ia sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensi in virtu della sua correlazione con un 'attivita potenzialmente idonea a produrre utili .
Ora, applicando il principio di inerenza (con tutte le sue peculiarita) al caso di specie, si ricava che Ia minusvalenza realizzata dal Sig. Ricorrente_1 sia un costo legato all'attivita d'impresa e strettamente collegato alla possibilita di produrre ricavi e dunque completamente deducibile.
Infatti, Ia minusvalenza e derivata da una operazione che il Sig. Ricorrente_1 aveva realizzato nell'anno d'imposta 2005: in particolare, nell'ambito di un rapporto commerciale che aveva instaurato con Società_1 S.p.a. (azienda operante nel settore cinematografico), aveva ottenuto sia l'approvazione di un preventivo, sia Ia sottoscrizione di un accordo con I'amministratore delegato della societa che avrebbe generato per l'azienda del Contribuente ricavi superiori al milione di euro. I lavori oggetto del preventivo erano relativi alia digitalizzazione della pubblicita in circa 500 sale cinematografiche dislocate sull'intero territorio nazionale. Tuttavia, l'inizio della collaborazione tra il sig. Ricorrente_1 e Società_1 S.p.a. era subordinato alia concessione da parte di un istituto di credito di un mutua di € 725.000 a favore della societa a cui il sig. Ricorrente_1 avrebbe partecipato in qualita di concedente l'ipoteca sui proprio immobile (tra cui i locali dove svolgeva Ia propria attivita). Successivamente Società_1 S.p.a. a causa di una grave crisi finanziaria ed economica, non potendo piu far fronte al pagamento delle rate del mutua, ha determinato la perdita dell'immobile concesso in garanzia dal sig Ricorrente_1.
La perdita dell'immobile deve considerarsi deducibile ex art. I 09 del
D.P.R. n. 917/1986 essendosi generata nello svolgimento della attivita d'impresa e nel corso di attivita commerciali finalizzate a realizzare maggiori ricavi.
La decisione di ipotecare l'immobile è giutificabile solo nell'ambito di una ricerca di ricavi e utilita per Ia propria azienda.
Il sig Ricorrente_1 aveva già rapporti con Società_1 s.p.a. poiche rifomiva le sale cinematografiche con prodotti alimentari (si veda Ia fattura allegata, all. n. 3). Inoltre, il sig. Ricorrente_1 le attivita della propria impresa (in tal senso si veda Ia visura camerale allegata, all. n. 4) svolgeva anche quella nel settore dell'informatica: in particolare, si occupava di digitalizzazione informatica. E Ia collaborazione con Società_1 prevedeva Ia digitalizzazione della pubblicità in 500 sale cinematografiche gestite da Società_1 s.p.a. con un guadagno superiore al milione di euro, come dimostrato anche dal preventivo (all. n. 5) che l'amministratore delegato di Società_1 s.p.a. aveva sottoscritto ed accettato.
Sempre in merito all'inerenza, e opportuno sottolineare che il sig. Ricorrente_1 era anche socio di una societa collegata a Società_1 s.p.a. che si chiamava Cinerama servizi s.r.l. che gestiva appunto le sale cinematografiche sparse per il nord ltalia (si allega Ia visura camerale, all. n. 6);
In conclusione, si può ritenere che Ia minusvalenza di € 69.874,00, realizzata dal sig. Ricorrente_1 nel 2013 a causa della vendita all'asta dell'immobile che aveva formato oggetto di ipoteca, possa essere considerata un costo deducibile poiche l'operazione messa in piedi con Società_1 S.p.a. era inerente alia propria attivita ed era soprattutto finalizzata ad accrescere i propri ricavi come previsto dall'art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate anche per il primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Emilia Romagna
accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento n. THBOJCM00652/2017
condanna parte appellata a corrispondere all'appellante le spese legali nella misura di euro 3000,00 oltre accessori di legge per ogni grado di giudizio.
Bologna 25.9.2025
Il Giudice estensore
Carmen Giraldi Il Presidente
FE HI
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
25/09/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente
IR AR VA ANTO, Relatore
D'AMATO MASSIMO, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1143/2021 depositato il 13/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 48/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 3 e pubblicata il 15/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CM00652 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CM00652 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CM00652 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n 48/03/21 emessa dalla Commissione provinciale di Bologna che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. THB01CM0065212017 per all'anno d'imposta 2013.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chhe chiedeva il rigetto del'appello.
La causa veniva discussa all'udienza del 25.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
II Sig. Ricorrente_1 è titolare della omonima ditta individuate "Società_2 di Ricorrente_1".
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna - con l'avviso di accertamento n.
THBOICM00652/2017 (all. n. I) accertava ai fini IRPEF ed ai sensi dell'art. 41 bis D.P.R. n. 60011973, il reddito imponibile di € 69.944,00, elevando, quindi, il reddito d'impresa ad € 74.606 a cui corrispondevano, di conseguenza, maggiori imposte, interessi, sanzioni (ridotte ad un terzo) e contributi previdenziali (piu spese di notifica) per un importo totale pari ad € 48.010,27.
Con invito ex art 32 dpr 600/72 il contribuente quanto ai costi riportati nel rigo RG 22 faceva presente che a seguito di una vendita all'asta di un immobile di sua proprieta, si era generata una minusvalenza di € 69.874,00 causata appunto dalla vendita forzata del bene di proprieta del Contribuente.
L'Ufficio, non soddisfatto delle spiegazioni fornite dal Sig. Ricorrente_1, notificava in data 20/04/2017 l'avviso di accertamento impugnato col quale riteneva non inerente il costa dedotto.
In data 12/05/2017 il Contribuente presentava presso il protocollo dell'Ufficio Controlli di Imola,
l'istanza di accertamento con adesione e/o annullamento al quale seguirono diversi contraddittori durante i quali Ia Parte forniva ulteriore documentazione che tuttavia I'Ufficio non riteneva sufficiente per emettere un provvedimento di annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.
La Parte, presentava ricorso poiche riteneva l'avviso di accertamento n. THBOICM00652/2017 (all.
n. 2) infondato ed illegittimo.
La sentenza che ha respinto il ricorso deve essere rifomata in quanto erronea sulla valutazione del bene venduto all'asta come strumentale.. In particolare, il Giudice afferma ". .non v 'e neanche prova (inventario o registro beni ammortizzabili) che il bene fosse personale o strumentale e che risulti dichiarata l'iva dovuta, a seguito della vendita, nel coso si tratti effettivamente di bene strumentale ".
Tuttavia, nel corso del contraddittorio con I'Ufficio Controlli il fatto che !'immobile ipotecato fosse un bene strumentale (il cui libro cespiti in cui era trascritto venne fornito in sede di controllo all'Ufficio) era stato pacificamente riconosciuto e non vi era stata nessuna contestazione sulla sua natura ed inoltre, nell'atto notarile (contratto di mutuo, art. 16) vi e una precisa descrizione del cespite posto in garanzia da cui si evince Ia strumentalita del bene nell'attivita d'impresa del sig. Ricorrente_1: infatti si parla di magazzino, laboratorio, uffici, etc.
Il sig Ricorrente_1 non avrebbe poi dovuto dichiarare I'iva dovuta, essendo il bene stato venduto all'asta a seguito della procedura esecutiva attivata dalla banca che aveva ipotecato lo stesso.
Un altro passaggio della sentenza dice " ....non v'e traccia agli atti della realizzazione di opere, nè dell 'effettiva destinazione ed utilizzo del ricavato del mutuo, ne del conseguimento di ricavi o espletamento di attivita a seguito della consentita ipoteca ...".
La sentenza non ha tenuto nella giusta considerazione i documenti allegati al ricorso attestanti gli accordi e i preventivi relativi ai lavori (digitalizzazione della pubblicitil) che il Sig. Ricorrente_1 avrebbe dovuto eseguire in circa 500 sale cinematografiche sparse in ltalia. Un servizio che avrebbe generato ricavi superiori ad un milione di euro. II "ricavato del mutuo" non e stato possibile impiegarlo per finanziare l'attività del Sig. Ricorrente_1 perche Società_1 S.p.a. di li a poco e entrata nel regime di amministrazione controllata e quindi non più gestita dai dirigenti che avevano sottoscritto l'accordo commerciale con il sig.Liuni.
Il bene deve quindi considerarsi strumentale e Ia garanzia prestata era attinente agli accordi sottoscritti con Società_1 S.p.a. da cui sarebbero derivati ricavi per il Sig. Ricorrente_1?
II significato di inerenza ci cui all'art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986, non è più legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attivita stessa, con Ia conseguenza che si rendono detraibili tutti i costi relativi all'attivita d'impresa. l principio di inerenza implica che i componenti negativi, per poter essere deducibili, non devono essere legati solo alia produzione di ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, ma all'attivita da questa esercitata per cui il costo assume importanza ai fini della deducibilita in virtu della sua collocazione all'interno di un'attivita produttiva.
L'art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/86 afferma che " ....Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di uti/ita sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono aformare if reddito o che non vi concorrono in quanta esclusi ....".
La Suprema Corte di Cassazione con una serie di sentenze, ha voluto specificare meglio Ia ratio della norma. In particolare, con Ia sentenza n. 6548 del 2012 ha stabilito che "... il concetto di inerenza e, invero, nazione di origine economica,
legata all'idea del reddito come entita calcolata al netto dei costi sostenuti per Ia sua produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di imposta e in relazione alia cui sussistenza, ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alia produzione del reddito d'impresa, non incombe alcun onere della prova in capo al contribuente ....". Il costo (o Ia spesa) assume rilevanza aifini della qualificazione della base imponibile, non tanto per Ia sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensi in virtu della sua correlazione con un 'attivita potenzialmente idonea a produrre utili .
Ora, applicando il principio di inerenza (con tutte le sue peculiarita) al caso di specie, si ricava che Ia minusvalenza realizzata dal Sig. Ricorrente_1 sia un costo legato all'attivita d'impresa e strettamente collegato alla possibilita di produrre ricavi e dunque completamente deducibile.
Infatti, Ia minusvalenza e derivata da una operazione che il Sig. Ricorrente_1 aveva realizzato nell'anno d'imposta 2005: in particolare, nell'ambito di un rapporto commerciale che aveva instaurato con Società_1 S.p.a. (azienda operante nel settore cinematografico), aveva ottenuto sia l'approvazione di un preventivo, sia Ia sottoscrizione di un accordo con I'amministratore delegato della societa che avrebbe generato per l'azienda del Contribuente ricavi superiori al milione di euro. I lavori oggetto del preventivo erano relativi alia digitalizzazione della pubblicita in circa 500 sale cinematografiche dislocate sull'intero territorio nazionale. Tuttavia, l'inizio della collaborazione tra il sig. Ricorrente_1 e Società_1 S.p.a. era subordinato alia concessione da parte di un istituto di credito di un mutua di € 725.000 a favore della societa a cui il sig. Ricorrente_1 avrebbe partecipato in qualita di concedente l'ipoteca sui proprio immobile (tra cui i locali dove svolgeva Ia propria attivita). Successivamente Società_1 S.p.a. a causa di una grave crisi finanziaria ed economica, non potendo piu far fronte al pagamento delle rate del mutua, ha determinato la perdita dell'immobile concesso in garanzia dal sig Ricorrente_1.
La perdita dell'immobile deve considerarsi deducibile ex art. I 09 del
D.P.R. n. 917/1986 essendosi generata nello svolgimento della attivita d'impresa e nel corso di attivita commerciali finalizzate a realizzare maggiori ricavi.
La decisione di ipotecare l'immobile è giutificabile solo nell'ambito di una ricerca di ricavi e utilita per Ia propria azienda.
Il sig Ricorrente_1 aveva già rapporti con Società_1 s.p.a. poiche rifomiva le sale cinematografiche con prodotti alimentari (si veda Ia fattura allegata, all. n. 3). Inoltre, il sig. Ricorrente_1 le attivita della propria impresa (in tal senso si veda Ia visura camerale allegata, all. n. 4) svolgeva anche quella nel settore dell'informatica: in particolare, si occupava di digitalizzazione informatica. E Ia collaborazione con Società_1 prevedeva Ia digitalizzazione della pubblicità in 500 sale cinematografiche gestite da Società_1 s.p.a. con un guadagno superiore al milione di euro, come dimostrato anche dal preventivo (all. n. 5) che l'amministratore delegato di Società_1 s.p.a. aveva sottoscritto ed accettato.
Sempre in merito all'inerenza, e opportuno sottolineare che il sig. Ricorrente_1 era anche socio di una societa collegata a Società_1 s.p.a. che si chiamava Cinerama servizi s.r.l. che gestiva appunto le sale cinematografiche sparse per il nord ltalia (si allega Ia visura camerale, all. n. 6);
In conclusione, si può ritenere che Ia minusvalenza di € 69.874,00, realizzata dal sig. Ricorrente_1 nel 2013 a causa della vendita all'asta dell'immobile che aveva formato oggetto di ipoteca, possa essere considerata un costo deducibile poiche l'operazione messa in piedi con Società_1 S.p.a. era inerente alia propria attivita ed era soprattutto finalizzata ad accrescere i propri ricavi come previsto dall'art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate anche per il primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Emilia Romagna
accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento n. THBOJCM00652/2017
condanna parte appellata a corrispondere all'appellante le spese legali nella misura di euro 3000,00 oltre accessori di legge per ogni grado di giudizio.
Bologna 25.9.2025
Il Giudice estensore
Carmen Giraldi Il Presidente
FE HI