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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/10/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
nata a [...] il [...] C.F.: ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Angela Patelmo;
, nato a [...] l'[...] C.F.: e residente a[...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Rosa Maria Cannizzaro;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.03.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato il 20.02.2025, le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologazione n. 616/2011 emesso dal Tribunale di Enna 18.02.2011 nel giudizio iscritto al n. 65/2011 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio (recte: cessazione degli effetti civili del matrimonio) dagli stessi contratto in Enna il 04.10.1989, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Enna nell'anno 1989, atto n. 174, Parte II, Serie A, Uff. 1, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (nato ad [...] il [...]), (nata Persona_1 Persona_2 ad Enna il 26.02.1997) e (nata ad [...] l'[...]). Persona_3
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 20.02.2025.
In data 24.03.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nata Parte_1
a Enna il 26.04.1969 C.F.: e , nato a [...] l'[...] C.F._1 Parte_2
C.F.: , trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato C.F._2
Civile del Comune di Enna nell'anno 1989, atto n. 174, Parte II, Serie A, Uff. 1, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 20.02.2025, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta