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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AL ER Presidente
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dott.ssa ES CC Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 722/2024 promossa in grado d'appello DA (P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Parte_1 P.IVA_1
Fuochi, come da procura acclusa all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e RI
Falqui, come da procura acclusa alla memoria di costituzione del 22.10.2024, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Fuochi in Corso XXII Marzo, n. 4, Milano –
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv. Luca Maria US Controparte_1 P.IVA_2
e CO US, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Viale Tunisia, n. 41, Milano -
Email_2 Email_3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, ripetizione somme, regime fiscale.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 8 «Voglia la Corte d'Appello di Milano, per detti motivi, fissare l'udienza di discussione per ivi, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi in premessa e con ogni declaratoria e provvedimento meglio visto e ritenuto necessario, nel merito revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre 15% rimborso forfettario, oltre CNA ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
Per Controparte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
In principalità e nel merito:
• Rigettare integralmente e definitivamente l'avversa opposizione destituita di fondamento in fatto ed in diritto come ampiamente argomentato e dimostrato nell'atto di costituzione del 12 luglio 2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
• Confermare definitivamente l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 154/2024 – Rg 3353/2023, concessa con Ordinanza del 5/11/2024;
In mero subordine sempre nel merito
• In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta eventualità che venga accolta anche solo parzialmente l'avversa opposizione, si chiede che venga comunque Parte_1 condannata al pagamento dell'importo parziale, non contestato e riconosciuto dalla stessa in atti, per
l'importo di € 1.238.692,75, oltre interessi come da domanda;
In ogni caso - Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge».
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A. L'oggetto del giudizio
(a seguire anche solo ' aveva corrisposto a Controparte_1 CP_1 [...]
(a seguire anche solo ' , in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Parte_1 Pt_1
Milano n. 1501 del 22 marzo 2018, la somma di euro 1.926.859,54, dovuta a titolo di provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31423/23 dell' 11 ottobre 2023, a seguito del ricorso depositato da ha cassato con rinvio la predetta pronuncia della Corte d'Appello di Milano. CP_1
pagina 2 di 8 La Suprema Corte, infatti, accogliendo il quarto motivo incidentale proposto da - con cui la CP_1 società aveva censurato la decisione impugnata per avere ritenuto che il diritto del mediatore alla provvigione potesse scaturire anche dalla conclusione, tra le parti messe in contatto, di un c.d.
“preliminare di preliminare” - ha espresso il principio di diritto secondo cui: «il c.d. “preliminare di preliminare”, pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato e, conseguentemente, non viene a costituire un “affare” idoneo, ex artt. 1754 e 1755 c.c., a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime». ha, pertanto, agito in via monitoria avverso dinanzi a questa stessa CP_1 Parte_1
Corte, al fine di ottenere la restituzione della somma corrisposta in esecuzione della sentenza cassata, ed il Collegio adito, sul presupposto della ritenuta certezza, liquidità ed esigibilità del credito, con decreto ingiuntivo. n. 154/2024 ha ingiunto ad il pagamento della somma di Parte_1 euro 1.926.859,54, oltre interessi legali dalla data del pagamento e spese.
B. Il giudizio di opposizione
Avverso tale decreto ha proposto opposizione contestando l'ammontare della Pt_1 Parte_1 somma ingiunta e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha affermato che dalla somma ingiunta, pari a € CP 1.926.859,54, andrebbero scomputati Iva e , evidenziando che il carico fiscale gravante su in Pt_1 relazione alle somme ricevute nel 2018 da era costituito da: CP_1
- € 297.000,00, rappresentato dall'Iva in fattura, che avrebbe dedotto come Iva a CP_1 credito;
CP
- € 391.166,29, rappresentato dal carico calcolato al 24% sulla somma di € 1.629.859,54, che avrebbe dedotto quale costo dal proprio bilancio;
CP_1
- dalle ulteriori somme versate da relative al rimborso delle spese legali. CP_1
Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha affermato che dovrebbe trovare Pt_1 applicazione la normativa fiscale Iva di cui al dpr 633/72 secondo cui, in caso di emissione da parte di un soggetto Iva della fattura per prestazioni eseguite, il soggetto medesimo versa all'erario il corrispondente importo dell'Iva esposta in fattura e contestualmente il soggetto Iva che riceve come cliente la fattura porta in diminuzione l'importo della medesima IVA esposta dalla propria Iva a debito.
pagina 3 di 8 Pertanto, secondo l'opponente, poiché la ha emesso una fattura con Iva esposta e ha versato tale Pt_1
Iva all'erario, per che ha ricevuto la fattura da , l'importo Iva rappresenterebbe un CP_1 Pt_1 credito verso l'erario.
Con il secondo motivo di opposizione, parte opponente ha rilevato che, in base alla normativa relativa CP alle imposte sul reddito di cui al TUIR DPR 917/1986, le imposte sarebbero rimaste a carico di
, calcolate sulla base del reddito conseguito nell'esercizio di competenza: l'imponibile della Pt_1 fattura emessa (€ 1.629.859,54) per avrebbe costituito un ricavo mentre, per avrebbe Pt_1 CP_1 costituito un costo deducibile dai propri ricavi.
In altre parole, avrebbe contabilizzato il pagamento della fattura emessa da CP_3 Parte_1 nel proprio bilancio 2018, deducendolo ai fini IRES e ciò avrebbe generato un beneficio fiscale.
In data 22 ottobre 2024, l'avv. RI Falqui nell'interesse di , ha eccepito per la prima volta Pt_1
l'irripetibilità parziale delle somme ricevute, affermando che - che era obbligata in solido CP_4 con - non ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello n. 1501/18 e che pertanto la CP_1 cassazione di tale sentenza non avrebbe prodotto effetti riguardo alla posizione di che CP_5 rimarrebbe obbligata a corrispondere a le somme dovute a titolo di provvigione. Di Pt_1 conseguenza, secondo l'opponente, «che pure ha eseguito il pagamento anche della CP_1 frazione del credito riferibile alla ed ha, dunque, adempiuto il debito di tale soggetto, CP_5 non potrà ripetere dette somme dalla società creditrice che non ha, relativamente a tale condebitore solidale, perso il proprio titolo, ma dovrà agire in regresso nei confronti della società divenuta definitivamente debitrice».
C. La posizione assunta da Controparte_1
ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo.
Con riguardo al profilo dell'Iva, l'opposta ha sostenuto che avrebbe considerato in maniera Pt_1 erronea come un normale soggetto giuridico, cui è applicabile il regime IVA, con conseguente CP_1 possibilità di recupero da parte di dell'IVA pagata con compensazione con quella ricevuta dai CP_1 terzi per fatture emesse. In realtà, la società svolge unicamente attività di gestione di fondi CP_1 comuni di investimento e, pertanto, ai sensi dell'art. dell'art. 10 del DPR n. 633/1972, tale attività rientra tra le c.d. “operazioni esenti dall'imposta IVA” (” Sono esenti dall'imposta: le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti;
le pagina 4 di 8 dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al D.Ls.
21.04.1993 n. 123, le dilazioni di pagamento e le gestioni similarie il servizio bancoposta (cfr. doc. 3
Estratto DPR del 26.10.1972 n. 633). CP In relazione del profilo dell' , ha affermato che controparte vorrebbe far discendere CP_1 erroneamente dalla riduzione della base imponibile IRES un guadagno/vantaggio della CP_1
Tale aspetto, secondo l'opposta, «è meramente fiscale ed in alcun modo inficia il diritto di ad CP_1 ottenere ex art. 389 c.p.c. la restituzione dell'importo di euro 1.926.859,54, oltre agli interessi al tasso individuato nel Decreto Ingiuntivo in virtù del fatto che tale credito è certo, liquido ed esigibile, per effetto della Sentenza 31431/2023 della Suprema Corte di Cassazione».
In relazione agli effetti del giudicato formatosi sulla ripetibilità delle somme pagate da CP_1
l'opposta ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità e la tardività dell'eccezione, proposta solo con la costituzione del secondo difensore e non con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, in secondo luogo l'infondatezza della pretesa, non essendo stata prodotta la sentenza con attestazione di giudicato e non avendo la controparte indicato il quantum derivante dal passaggio in giudicato nei confronti della fallita rispetto al credito portato dal Decreto Ingiuntivo opposto. CP_4
Ha inoltre evidenziato, da un lato, che la sentenza della Suprema Corte n. 31423/23 che ha cassato con rinvio la precedente sentenza della Corte d'Appello n. 1501/2018, ha fatto venir meno il diritto di credito di nei confronti di soggetto che ha materialmente effettuato il pagamento Pt_1 CP_1 dell'importo, dall'altro, che la sentenza della Suprema Corte ha piena validità ed efficacia tra le parti.
L'opposta ha dunque concluso insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente alle spese di lite «anche in ottemperanza dell'art. 96 co. 1 e 3 Cpc».
In via meramente subordinata all'accoglimento dell'appello, ha chiesto la condanna di Parte_1 al pagamento dell'importo parziale, non contestato e riconosciuto dall'appellante in atti, della
[...] somma di € 1.238.692,75, oltre interessi come da domanda.
D. Il presente giudizio
Con ordinanza del 5.11.2024 questa Corte ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e ha fissato l'udienza del 18 marzo 2026, poi anticipata al 19 novembre 2025, per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. pagina 5 di 8 *
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene infondata l'opposizione proposta da per le seguenti ragioni. Parte_1
1. In relazione al primo motivo di opposizione, giova premettere che ai sensi dell'articolo 2033 c.c.
«chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
Stando alla prospettazione della parte opponente, tuttavia, la detrazione dell'Iva da parte dell'opposta ne precluderebbe la ripetibilità, con la conseguenza che l'importo da restituire sarebbe inferiore rispetto a quello ingiunto (€ 1.926.859,54).
Il motivo non è fondato.
Ed invero, l'eventuale detrazione dell'Iva da parte del soggetto che ha agito in ripetizione costituisce una operazione irrilevante ai fini dell'accertamento dell'indebito, posto che «ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass. n. 8652/2020;
Cass. n. 9946/2015)».
Secondo la ricostruzione dei rapporti in tema di IVA effettuata dalla giurisprudenza di legittimità, dal compimento di un'operazione imponibile discendono tre rapporti fra di loro autonomi: l'uno tra l'amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell'imposta, l'altro tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa, e il terzo tra l'amministrazione ed il cessionario, soggetto IVA, per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa (Cass. n. 13338 del 2025). Come di recente chiarito dalla Suprema Corte, «questi rapporti, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro: pertanto, il cedente non può opporre al cessionario, il quale agisca nei suoi confronti per restituzione dell'indebito, l'avvenuto versamento dell'imposta; il cessionario non può opporre all'amministrazione, che escluda la detrazione dell'imposta erroneamente liquidata in fattura, che l'imposta è stata assolta in via di rivalsa e versata all'amministrazione medesima;
il prestatore che abbia proceduto, in favore dell'erario, a un versamento iva superiore al dovuto è legittimato a pretendere il rimborso dall'amministrazione finanziaria, non ostandovi la circostanza che abbia pagina 6 di 8 recuperato mediante rivalsa la pretesa eccedenza d'imposta dal committente (v. Cass. n. 13338 del
2025; Cass. n. 4020 del 2012)».
Nel caso di specie, poi, ha affermato di svolgere attività di gestione di fondi comuni di CP_1 investimento, quindi attività esente ex art. 10 DPR 633/72: tale circostanza trova conferma nella visura camerale della società, ove si legge, a pag. 17: attività prevalente gestita dall'impresa: istituzione e gestione di fondi comuni immobiliari per acquisto, locazione e rivendita di immobili commerciali e residenziali. CP 2. Tali argomenti consentono di ritenere infondate le doglianze relative all' (neppure riproposte da nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica) formulate con il secondo motivo. Parte_1
CP Al riguardo, si osserva che l'eventuale pagamento di imposte dirette, come l' , su importi successivamente ritenuti non dovuti, non incide sul diritto del creditore alla ripetizione, attenendo tale profilo a un aspetto meramente fiscale ed estraneo ai rapporti tra e Parte_1 CP_1
A ciò si aggiunga che, come già rilevato da questa Corte con ordinanza del 5.11.2024, è incerto il quantum che l'opponente pretende di scorporare, avendo quest'ultima «versato in atti un mero prospetto di unilaterale redazione (“prospetto carico fiscale di ”), volto a quantificare quanto Pt_1 preteso di scorporare, dalla somma a suo tempo percepita e ora chiesta ex adverso in restituzione, a CP_ titolo di Iva e di , ed un modello F24, il quale tuttavia da un lato non appare immediatamente correlabile con la vicenda per cui è causa e dall'altro nemmeno conferma l'importo che nel suddetto CP_ prospetto è indicato come dovuta all'Erario».
In conclusione, la somma pagata a suo tempo da non può essere ridotta in funzione del regime CP_1 fiscale di , poiché tale regime costituisce un rapporto interno tra contribuente ed Erario: ha Pt_1 CP_1 diritto a ripetere ciò che ha pagato indebitamente e, dunque, la somma di € 1.926.859,54.
3. Occorre infine esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente relativa all'irripetibilità parziale delle somme ricevute da CP_1
La Corte osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre, ove muti le ragioni in base alle quali chiede la revoca dell'ingiunzione, domande riconvenzionali o diverse e nuove eccezioni, che sono ammissibili nei limiti del disposto degli art. 167 e 345 c.p.c.
Nel caso di specie l'eccezione di irripetibilità parziale delle somme è stata sollevata tardivamente, solo con la «memoria di costituzione» dell'avv. Falqui, depositata in data 22 ottobre 2024, ossia il giorno precedente la prima udienza, tenutasi in data 23 ottobre 2024, ed inoltre essa non è un conseguenza delle difese svolte dall'opposta, trattandosi di argomentazione che la parte avrebbe ben potuto introdurre con l'atto di citazione. Parte opponente, infine, menziona con la «memoria di costituzione» pagina 7 di 8 del secondo difensore, la società ma la questione sottoposta alla Corte attiene al rapporto tra CP_5 le parti originarie del giudizio, ed , e non anche al rapporto tra quest'ultima società e CP_1 Pt_1
CP_6
4. Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta, seppur in termini generici, dall'opposta
[...]
essa deve essere disattesa, non sussistendone i presupposti costitutivi. CP_1
Va richiamato infatti al riguardo il principio secondo cui «la responsabilità di cui all'art. 96 comma 3
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96 comma 3 è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Cost., art. 24 (Cass. civ., n. 19948/23)».
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'opponente e liquidate come da dispositivo a favore dell'opposta, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
così provvede: Parte_1
1. rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo della Corte Parte_1
d'Appello di Milano, n. 154/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c svolta dall'opposta;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in Parte_1 favore di in € 24.064,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del Controparte_1
15%, IVA e CPA.
Milano, 19 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ES CC AL ER
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AL ER Presidente
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dott.ssa ES CC Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 722/2024 promossa in grado d'appello DA (P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Parte_1 P.IVA_1
Fuochi, come da procura acclusa all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e RI
Falqui, come da procura acclusa alla memoria di costituzione del 22.10.2024, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Fuochi in Corso XXII Marzo, n. 4, Milano –
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv. Luca Maria US Controparte_1 P.IVA_2
e CO US, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Viale Tunisia, n. 41, Milano -
Email_2 Email_3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, ripetizione somme, regime fiscale.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 8 «Voglia la Corte d'Appello di Milano, per detti motivi, fissare l'udienza di discussione per ivi, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi in premessa e con ogni declaratoria e provvedimento meglio visto e ritenuto necessario, nel merito revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre 15% rimborso forfettario, oltre CNA ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
Per Controparte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
In principalità e nel merito:
• Rigettare integralmente e definitivamente l'avversa opposizione destituita di fondamento in fatto ed in diritto come ampiamente argomentato e dimostrato nell'atto di costituzione del 12 luglio 2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
• Confermare definitivamente l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 154/2024 – Rg 3353/2023, concessa con Ordinanza del 5/11/2024;
In mero subordine sempre nel merito
• In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta eventualità che venga accolta anche solo parzialmente l'avversa opposizione, si chiede che venga comunque Parte_1 condannata al pagamento dell'importo parziale, non contestato e riconosciuto dalla stessa in atti, per
l'importo di € 1.238.692,75, oltre interessi come da domanda;
In ogni caso - Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge».
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A. L'oggetto del giudizio
(a seguire anche solo ' aveva corrisposto a Controparte_1 CP_1 [...]
(a seguire anche solo ' , in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Parte_1 Pt_1
Milano n. 1501 del 22 marzo 2018, la somma di euro 1.926.859,54, dovuta a titolo di provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31423/23 dell' 11 ottobre 2023, a seguito del ricorso depositato da ha cassato con rinvio la predetta pronuncia della Corte d'Appello di Milano. CP_1
pagina 2 di 8 La Suprema Corte, infatti, accogliendo il quarto motivo incidentale proposto da - con cui la CP_1 società aveva censurato la decisione impugnata per avere ritenuto che il diritto del mediatore alla provvigione potesse scaturire anche dalla conclusione, tra le parti messe in contatto, di un c.d.
“preliminare di preliminare” - ha espresso il principio di diritto secondo cui: «il c.d. “preliminare di preliminare”, pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato e, conseguentemente, non viene a costituire un “affare” idoneo, ex artt. 1754 e 1755 c.c., a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime». ha, pertanto, agito in via monitoria avverso dinanzi a questa stessa CP_1 Parte_1
Corte, al fine di ottenere la restituzione della somma corrisposta in esecuzione della sentenza cassata, ed il Collegio adito, sul presupposto della ritenuta certezza, liquidità ed esigibilità del credito, con decreto ingiuntivo. n. 154/2024 ha ingiunto ad il pagamento della somma di Parte_1 euro 1.926.859,54, oltre interessi legali dalla data del pagamento e spese.
B. Il giudizio di opposizione
Avverso tale decreto ha proposto opposizione contestando l'ammontare della Pt_1 Parte_1 somma ingiunta e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha affermato che dalla somma ingiunta, pari a € CP 1.926.859,54, andrebbero scomputati Iva e , evidenziando che il carico fiscale gravante su in Pt_1 relazione alle somme ricevute nel 2018 da era costituito da: CP_1
- € 297.000,00, rappresentato dall'Iva in fattura, che avrebbe dedotto come Iva a CP_1 credito;
CP
- € 391.166,29, rappresentato dal carico calcolato al 24% sulla somma di € 1.629.859,54, che avrebbe dedotto quale costo dal proprio bilancio;
CP_1
- dalle ulteriori somme versate da relative al rimborso delle spese legali. CP_1
Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha affermato che dovrebbe trovare Pt_1 applicazione la normativa fiscale Iva di cui al dpr 633/72 secondo cui, in caso di emissione da parte di un soggetto Iva della fattura per prestazioni eseguite, il soggetto medesimo versa all'erario il corrispondente importo dell'Iva esposta in fattura e contestualmente il soggetto Iva che riceve come cliente la fattura porta in diminuzione l'importo della medesima IVA esposta dalla propria Iva a debito.
pagina 3 di 8 Pertanto, secondo l'opponente, poiché la ha emesso una fattura con Iva esposta e ha versato tale Pt_1
Iva all'erario, per che ha ricevuto la fattura da , l'importo Iva rappresenterebbe un CP_1 Pt_1 credito verso l'erario.
Con il secondo motivo di opposizione, parte opponente ha rilevato che, in base alla normativa relativa CP alle imposte sul reddito di cui al TUIR DPR 917/1986, le imposte sarebbero rimaste a carico di
, calcolate sulla base del reddito conseguito nell'esercizio di competenza: l'imponibile della Pt_1 fattura emessa (€ 1.629.859,54) per avrebbe costituito un ricavo mentre, per avrebbe Pt_1 CP_1 costituito un costo deducibile dai propri ricavi.
In altre parole, avrebbe contabilizzato il pagamento della fattura emessa da CP_3 Parte_1 nel proprio bilancio 2018, deducendolo ai fini IRES e ciò avrebbe generato un beneficio fiscale.
In data 22 ottobre 2024, l'avv. RI Falqui nell'interesse di , ha eccepito per la prima volta Pt_1
l'irripetibilità parziale delle somme ricevute, affermando che - che era obbligata in solido CP_4 con - non ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello n. 1501/18 e che pertanto la CP_1 cassazione di tale sentenza non avrebbe prodotto effetti riguardo alla posizione di che CP_5 rimarrebbe obbligata a corrispondere a le somme dovute a titolo di provvigione. Di Pt_1 conseguenza, secondo l'opponente, «che pure ha eseguito il pagamento anche della CP_1 frazione del credito riferibile alla ed ha, dunque, adempiuto il debito di tale soggetto, CP_5 non potrà ripetere dette somme dalla società creditrice che non ha, relativamente a tale condebitore solidale, perso il proprio titolo, ma dovrà agire in regresso nei confronti della società divenuta definitivamente debitrice».
C. La posizione assunta da Controparte_1
ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo.
Con riguardo al profilo dell'Iva, l'opposta ha sostenuto che avrebbe considerato in maniera Pt_1 erronea come un normale soggetto giuridico, cui è applicabile il regime IVA, con conseguente CP_1 possibilità di recupero da parte di dell'IVA pagata con compensazione con quella ricevuta dai CP_1 terzi per fatture emesse. In realtà, la società svolge unicamente attività di gestione di fondi CP_1 comuni di investimento e, pertanto, ai sensi dell'art. dell'art. 10 del DPR n. 633/1972, tale attività rientra tra le c.d. “operazioni esenti dall'imposta IVA” (” Sono esenti dall'imposta: le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti;
le pagina 4 di 8 dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al D.Ls.
21.04.1993 n. 123, le dilazioni di pagamento e le gestioni similarie il servizio bancoposta (cfr. doc. 3
Estratto DPR del 26.10.1972 n. 633). CP In relazione del profilo dell' , ha affermato che controparte vorrebbe far discendere CP_1 erroneamente dalla riduzione della base imponibile IRES un guadagno/vantaggio della CP_1
Tale aspetto, secondo l'opposta, «è meramente fiscale ed in alcun modo inficia il diritto di ad CP_1 ottenere ex art. 389 c.p.c. la restituzione dell'importo di euro 1.926.859,54, oltre agli interessi al tasso individuato nel Decreto Ingiuntivo in virtù del fatto che tale credito è certo, liquido ed esigibile, per effetto della Sentenza 31431/2023 della Suprema Corte di Cassazione».
In relazione agli effetti del giudicato formatosi sulla ripetibilità delle somme pagate da CP_1
l'opposta ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità e la tardività dell'eccezione, proposta solo con la costituzione del secondo difensore e non con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, in secondo luogo l'infondatezza della pretesa, non essendo stata prodotta la sentenza con attestazione di giudicato e non avendo la controparte indicato il quantum derivante dal passaggio in giudicato nei confronti della fallita rispetto al credito portato dal Decreto Ingiuntivo opposto. CP_4
Ha inoltre evidenziato, da un lato, che la sentenza della Suprema Corte n. 31423/23 che ha cassato con rinvio la precedente sentenza della Corte d'Appello n. 1501/2018, ha fatto venir meno il diritto di credito di nei confronti di soggetto che ha materialmente effettuato il pagamento Pt_1 CP_1 dell'importo, dall'altro, che la sentenza della Suprema Corte ha piena validità ed efficacia tra le parti.
L'opposta ha dunque concluso insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente alle spese di lite «anche in ottemperanza dell'art. 96 co. 1 e 3 Cpc».
In via meramente subordinata all'accoglimento dell'appello, ha chiesto la condanna di Parte_1 al pagamento dell'importo parziale, non contestato e riconosciuto dall'appellante in atti, della
[...] somma di € 1.238.692,75, oltre interessi come da domanda.
D. Il presente giudizio
Con ordinanza del 5.11.2024 questa Corte ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e ha fissato l'udienza del 18 marzo 2026, poi anticipata al 19 novembre 2025, per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. pagina 5 di 8 *
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene infondata l'opposizione proposta da per le seguenti ragioni. Parte_1
1. In relazione al primo motivo di opposizione, giova premettere che ai sensi dell'articolo 2033 c.c.
«chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
Stando alla prospettazione della parte opponente, tuttavia, la detrazione dell'Iva da parte dell'opposta ne precluderebbe la ripetibilità, con la conseguenza che l'importo da restituire sarebbe inferiore rispetto a quello ingiunto (€ 1.926.859,54).
Il motivo non è fondato.
Ed invero, l'eventuale detrazione dell'Iva da parte del soggetto che ha agito in ripetizione costituisce una operazione irrilevante ai fini dell'accertamento dell'indebito, posto che «ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass. n. 8652/2020;
Cass. n. 9946/2015)».
Secondo la ricostruzione dei rapporti in tema di IVA effettuata dalla giurisprudenza di legittimità, dal compimento di un'operazione imponibile discendono tre rapporti fra di loro autonomi: l'uno tra l'amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell'imposta, l'altro tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa, e il terzo tra l'amministrazione ed il cessionario, soggetto IVA, per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa (Cass. n. 13338 del 2025). Come di recente chiarito dalla Suprema Corte, «questi rapporti, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro: pertanto, il cedente non può opporre al cessionario, il quale agisca nei suoi confronti per restituzione dell'indebito, l'avvenuto versamento dell'imposta; il cessionario non può opporre all'amministrazione, che escluda la detrazione dell'imposta erroneamente liquidata in fattura, che l'imposta è stata assolta in via di rivalsa e versata all'amministrazione medesima;
il prestatore che abbia proceduto, in favore dell'erario, a un versamento iva superiore al dovuto è legittimato a pretendere il rimborso dall'amministrazione finanziaria, non ostandovi la circostanza che abbia pagina 6 di 8 recuperato mediante rivalsa la pretesa eccedenza d'imposta dal committente (v. Cass. n. 13338 del
2025; Cass. n. 4020 del 2012)».
Nel caso di specie, poi, ha affermato di svolgere attività di gestione di fondi comuni di CP_1 investimento, quindi attività esente ex art. 10 DPR 633/72: tale circostanza trova conferma nella visura camerale della società, ove si legge, a pag. 17: attività prevalente gestita dall'impresa: istituzione e gestione di fondi comuni immobiliari per acquisto, locazione e rivendita di immobili commerciali e residenziali. CP 2. Tali argomenti consentono di ritenere infondate le doglianze relative all' (neppure riproposte da nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica) formulate con il secondo motivo. Parte_1
CP Al riguardo, si osserva che l'eventuale pagamento di imposte dirette, come l' , su importi successivamente ritenuti non dovuti, non incide sul diritto del creditore alla ripetizione, attenendo tale profilo a un aspetto meramente fiscale ed estraneo ai rapporti tra e Parte_1 CP_1
A ciò si aggiunga che, come già rilevato da questa Corte con ordinanza del 5.11.2024, è incerto il quantum che l'opponente pretende di scorporare, avendo quest'ultima «versato in atti un mero prospetto di unilaterale redazione (“prospetto carico fiscale di ”), volto a quantificare quanto Pt_1 preteso di scorporare, dalla somma a suo tempo percepita e ora chiesta ex adverso in restituzione, a CP_ titolo di Iva e di , ed un modello F24, il quale tuttavia da un lato non appare immediatamente correlabile con la vicenda per cui è causa e dall'altro nemmeno conferma l'importo che nel suddetto CP_ prospetto è indicato come dovuta all'Erario».
In conclusione, la somma pagata a suo tempo da non può essere ridotta in funzione del regime CP_1 fiscale di , poiché tale regime costituisce un rapporto interno tra contribuente ed Erario: ha Pt_1 CP_1 diritto a ripetere ciò che ha pagato indebitamente e, dunque, la somma di € 1.926.859,54.
3. Occorre infine esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente relativa all'irripetibilità parziale delle somme ricevute da CP_1
La Corte osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre, ove muti le ragioni in base alle quali chiede la revoca dell'ingiunzione, domande riconvenzionali o diverse e nuove eccezioni, che sono ammissibili nei limiti del disposto degli art. 167 e 345 c.p.c.
Nel caso di specie l'eccezione di irripetibilità parziale delle somme è stata sollevata tardivamente, solo con la «memoria di costituzione» dell'avv. Falqui, depositata in data 22 ottobre 2024, ossia il giorno precedente la prima udienza, tenutasi in data 23 ottobre 2024, ed inoltre essa non è un conseguenza delle difese svolte dall'opposta, trattandosi di argomentazione che la parte avrebbe ben potuto introdurre con l'atto di citazione. Parte opponente, infine, menziona con la «memoria di costituzione» pagina 7 di 8 del secondo difensore, la società ma la questione sottoposta alla Corte attiene al rapporto tra CP_5 le parti originarie del giudizio, ed , e non anche al rapporto tra quest'ultima società e CP_1 Pt_1
CP_6
4. Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta, seppur in termini generici, dall'opposta
[...]
essa deve essere disattesa, non sussistendone i presupposti costitutivi. CP_1
Va richiamato infatti al riguardo il principio secondo cui «la responsabilità di cui all'art. 96 comma 3
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96 comma 3 è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Cost., art. 24 (Cass. civ., n. 19948/23)».
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'opponente e liquidate come da dispositivo a favore dell'opposta, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
così provvede: Parte_1
1. rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo della Corte Parte_1
d'Appello di Milano, n. 154/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c svolta dall'opposta;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in Parte_1 favore di in € 24.064,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del Controparte_1
15%, IVA e CPA.
Milano, 19 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ES CC AL ER
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