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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 4434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4434 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 993 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. MARIANI Parte_1 C.F._1
FR e l'Avv. ANGHINELLI MARIA LAURA ( ) ; , parte C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. FORTUNAT ANDREA e l'Avv. MOTRONI MATTEO ( ) C.F._3
- RESISTENTE –
con l'avv. Omodei Zorini CP_2
- TE HI
Oggetto: licenziamento
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento del 23 settembre
2024 e dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
2) condanna al pagamento in Controparte_3 favore della ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
3) condanna la società resistente al versamento dei contributi in favore di su tutte le cifre corrisposte mensilmente alla ricorrente a CP_2 titolo di “rimborso chilometrico”
4) condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive sulla tredicesima mensilità pari alla somma lorda corrispondente alla somma netta di euro 830,85 per gli anni 2022 e 2023 oltre alle differenze spettanti per l'anno
2024 a tale titolo;
5) condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €6.000,00 oltre accessori come per legge in favore di parte ricorrente ed € 2.000,00 oltre accessori come per legge a favore di . CP_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 21/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. MARIANI Parte_1 C.F._1
FR e l'Avv. ANGHINELLI MARIA LAURA ( ) ; , parte C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. FORTUNAT ANDREA e l'Avv. MOTRONI MATTEO ( ) C.F._3
- RESISTENTE –
con l'avv. Omodei Zorini CP_2
- TE HI
Oggetto: licenziamento
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento del 23 settembre
2024 e dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
2) condanna al pagamento in Controparte_3 favore della ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
3) condanna la società resistente al versamento dei contributi in favore di su tutte le cifre corrisposte mensilmente alla ricorrente a CP_2 titolo di “rimborso chilometrico”
4) condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive sulla tredicesima mensilità pari alla somma lorda corrispondente alla somma netta di euro 830,85 per gli anni 2022 e 2023 oltre alle differenze spettanti per l'anno
2024 a tale titolo;
5) condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €6.000,00 oltre accessori come per legge in favore di parte ricorrente ed € 2.000,00 oltre accessori come per legge a favore di . CP_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 21/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani