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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/11/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3183/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3183/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(MB), Via Ticino n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Elli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milani, Via E. Besana n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso il patrocinio dall' avv. Chiara Cataldo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Viale Piave n. 28, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: INSERIRE NOTE MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 17 settembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 08.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Milano il 27 giugno 1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Milano, anno 1998, n. 126, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025
Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3183/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(MB), Via Ticino n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Elli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milani, Via E. Besana n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso il patrocinio dall' avv. Chiara Cataldo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Viale Piave n. 28, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: INSERIRE NOTE MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 17 settembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 08.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Milano il 27 giugno 1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Milano, anno 1998, n. 126, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025
Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi