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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.884/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 16/09/2021 da nei confronti dell' e di avverso la Parte_1 CP_1 Controparte_2
sentenza del 16 marzo 2021 n. 567/2021 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, in riforma del capo 1) della sentenza appellata, condanna in solido e in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell' a titolo di regresso ex CP_1
artt. 10 e 11 del D.P.R. n°1124/1965, la somma di euro 246.353,85 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT o interessi legali, nei limiti di legge, dal 3 marzo 2021 al soddisfo;
b) compensa per 1/3 le spese del doppio grado e condanna, in solido, e Parte_1
al pagamento, in favore dell' della restante parte Controparte_2 CP_1
liquidata, ex D.M. 55/2014, in euro 3.916,00 per il primo grado ed in euro 3.350,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 09/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott. Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 16/09/2021 da nei confronti dell' e di avverso la Parte_1 CP_1 Controparte_2
sentenza del 16 marzo 2021 n. 567/2021 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, in riforma del capo 1) della sentenza appellata, condanna in solido e in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell' a titolo di regresso ex CP_1
artt. 10 e 11 del D.P.R. n°1124/1965, la somma di euro 246.353,85 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT o interessi legali, nei limiti di legge, dal 3 marzo 2021 al soddisfo;
b) compensa per 1/3 le spese del doppio grado e condanna, in solido, e Parte_1
al pagamento, in favore dell' della restante parte Controparte_2 CP_1
liquidata, ex D.M. 55/2014, in euro 3.916,00 per il primo grado ed in euro 3.350,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 09/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott. Caterina Mainolfi