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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 2563/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. F. F. Lucifora) contro Parte_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: assegno ordinario CP_1 di invalidità; osserva Parte ricorrente, premesso di avere formulato il proprio dissenso avverso le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. designato nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso dalla medesima parte, deduce di essere in possesso del requisito sanitario necessario ai fini dell'erogazione dell'assegno ex art. 1 della legge n. 222/84. Il designato ausiliare tecnico ha accertato che il quadro patologico dal quale è affetto l'odierno ricorrente è tale da ridurre la sua capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro, e ciò – in assenza di elementi di giudizio atti a corroborare una diversa conclusione – dalla data dell'espletamento della stessa c.t.u. (agosto 2025). Le conclusioni alle quali è pervenuto il designato ausiliare tecnico d'ufficio si rivelano pienamente condivisibili, in quanto immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e sulla visita diretta della ricorrente, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione anche per quanto riguarda il momento di decorrenza dello stato invalidante. Deve dichiararsi pertanto che il ricorrente è in possesso del suddetto requisito sanitario con decorrenza dal 1° agosto 2025. Considerata la decorrenza dello stato invalidante (successiva alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio), stimasi corretto compensare le spese di lite e porre a carico dell' le spese inerenti alla CP_1 compiuta c.t.u..
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara che , nato a [...] in data [...], è Parte_1 persona affetta da patologie idonee a determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro a decorrere dal 1° agosto 2025; compensa le spese processuali. pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidata come CP_1 da separato decreto. Ragusa, 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 2563/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. F. F. Lucifora) contro Parte_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: assegno ordinario CP_1 di invalidità; osserva Parte ricorrente, premesso di avere formulato il proprio dissenso avverso le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. designato nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso dalla medesima parte, deduce di essere in possesso del requisito sanitario necessario ai fini dell'erogazione dell'assegno ex art. 1 della legge n. 222/84. Il designato ausiliare tecnico ha accertato che il quadro patologico dal quale è affetto l'odierno ricorrente è tale da ridurre la sua capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro, e ciò – in assenza di elementi di giudizio atti a corroborare una diversa conclusione – dalla data dell'espletamento della stessa c.t.u. (agosto 2025). Le conclusioni alle quali è pervenuto il designato ausiliare tecnico d'ufficio si rivelano pienamente condivisibili, in quanto immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e sulla visita diretta della ricorrente, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione anche per quanto riguarda il momento di decorrenza dello stato invalidante. Deve dichiararsi pertanto che il ricorrente è in possesso del suddetto requisito sanitario con decorrenza dal 1° agosto 2025. Considerata la decorrenza dello stato invalidante (successiva alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio), stimasi corretto compensare le spese di lite e porre a carico dell' le spese inerenti alla CP_1 compiuta c.t.u..
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara che , nato a [...] in data [...], è Parte_1 persona affetta da patologie idonee a determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro a decorrere dal 1° agosto 2025; compensa le spese processuali. pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidata come CP_1 da separato decreto. Ragusa, 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)